CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 dicembre 2021
Cassazione n. 11317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Bari, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, e con la diminuente per il rito, ha applicato nei confronti del ricorrente la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa, ordinando la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, in relazione al reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish (art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). 2. Il ricorso, presentato tramite il difensore di fiducia, è affidato a un unico motivo con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dai casi consentiti dalla legge. 4. Invero, l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dal motivo di ricorso. 5. Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ritenersi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue anche la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]