CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha rideterminato la pena e confermato nel. Resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione all'applicazione della pena detentiva e non della sola pena pecuniaria e della mancata conversione della pena ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito. Ciò anche in relazione all'applicazione della pena detentiva in luogo della sola pena pecuniaria tenuto conto, quanto a tale spetto, della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). In atti, infine, non risulta che il ricorrente abbia avanzato al giudice di merito richiesta di conversione della pena, né la circostanza è ora indicata nel ricorso. Ragione questa per la quale la Corte territoriale, in assenza di specifica domanda, non era tenuta a motivare sul punto e la questione, d'altro canto, comportando un giudizio di fatto, non può essere per la prima volta sollevata in questa sede. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am