CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 28590/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BOSNIA-ERZEGOVINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il decreto impugnato ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di declaratoria di non esecutività della sentenza n. 119/2018 pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano all'esito di giudizio celebrato senza l'assistenza di un interprete per l'imputato, cittadino sloveno che non comprendeva la lingua italiana; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., avendo il giudice dell'esecuzione provveduto de plano, senza la fissazione di udienza; rilevato che il difensore ha depositato memoria; ritenuto che il motivo dedotto è manifestamente infondato, avendo il giudice dell'esecuzione, come consente la norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ritenuto manifestamente insussistenti i presupposti legali della richiesta, avente ad oggetto la deduzione di nullità processuali, comunque, sanate dail passaggio in giudicato della sentenza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo