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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11868/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.4, d.lgs.74/2000.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione della responsabilità e, rappresentando di non essere l'amministratore di fatto della società, rappresentata dall'amministratore di diritto, tale [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato le dichiarazioni fraudolente.

Con memoria difensiva, il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, affermandone la fondatezza.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l'imputato ha mantenuto la gestione della società anche successivamente alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto.

In tal senso, evidenzia il giudice che gli accertatori non hanno rinvenuto alcuna traccia della delibera assembleare societaria di nomina del nuovo amministratore di diritto e che tale nomina non era stato registrata nel registro delle imprese.

Inoltre, a sostegno della qualifica di amministratore di fatto, il giudice ha affermato che l'imputato era presente presso la sede societaria durante la verifica fiscale e che successivamente alla nomina del Nappo, soggetto nullatenente e privo di redditi, quale nuovo amministratore di diritto, il ricorrente aveva comunque mantenuto una partecipazione societaria pari al 50% del capitale sociale.

Infine, successivamente era stato nominato quale amministratore della società il figlio dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che il conferimento della carica di amministratore a [OSCURATO:PERSONA] sia stata effettuata al solo scopo di far ricadere su una "testa di legno" la responsabilità penale delle dichiarazioni fiscali infedeli effettuate dall'imputato, precedente rappresentante legale dell'ente.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 ii Il Consigliere estensore Il Presidente ?...mMari eat ice [OSCURATO:PERSONA] enti .---"

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.4, d.lgs.74/2000. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione della responsabilità e, rappresentando di non essere l'amministratore di fatto della società, rappresentata dall'amministratore di diritto, tale [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato le dichiarazioni fraudolente. Con memoria difensiva, il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, affermandone la fondatezza. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l'imputato ha mantenuto la gestione della società anche successivamente alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto. In tal senso, evidenzia il giudice che gli accertatori non hanno rinvenuto alcuna traccia della delibera assembleare societaria di nomina del nuovo amministratore di diritto e che tale nomina non era stato registrata nel registro delle imprese. Inoltre, a sostegno della qualifica di amministratore di fatto, il giudice ha affermato che l'imputato era presente presso la sede societaria durante la verifica fiscale e che successivamente alla nomina del Nappo, soggetto nullatenente e privo di redditi, quale nuovo amministratore di diritto, il ricorrente aveva comunque mantenuto una partecipazione societaria pari al 50% del capitale sociale. Infine, successivamente era stato nominato quale amministratore della società il figlio dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che il conferimento della carica di amministratore a [OSCURATO:PERSONA] sia stata effettuata al solo scopo di far ricadere su una "testa di legno" la responsabilità penale delle dichiarazioni fiscali infedeli effettuate dall'imputato, precedente rappresentante legale dell'ente. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 ii Il Consigliere estensore Il Presidente ?...mMari eat ice [OSCURATO:PERSONA] enti .---"
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