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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06540/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: SANTINI Danilo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/02/2021 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 19/04/2014, dal Tribunale di Tivoli, con la quale - per quanto qui rileva - SANTINI Danilo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di usura ed estorsione continuata a lui ascritti in concorso con FERRETTI Giuseppe.

2. Ricorre per cassazione il SANTINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione anche per travisamento.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, senza adeguato confronto con le risultanze acquisite, che il SANTINI avesse avuto atteggiamenti violenti nei confronti del RUGGERI, fosse consapevole della natura usuraria del prestito concesso a quest'ultimo dal rrRR.rrn, foRRe comunque coinvolto hél fParo ni usura, avesse schlAffg9kìio il RUGGFRI animato dal dolo di estorsione.

Al riguardo, la difesa ricorrente richiama la deposizione dibattimentale della persona offesa, da cui emergeva l'estraneità del ricorrente agli accordi tra quest'ultima ed il FERRETTI, mentre lo schiaffo, "quandanche verificatosi, sarebbe stato dettato dalla profonda confidenza che intercorreva tra i due in quanto amici d'infanzia e non dalla volontà di minacciare o intimidire".

Si lamenta, ancora, l'assoluta assenza di riscontri all'impianto accusatorio, e la mancata considerazione degli elementi favorevoli alla difesa.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario, ed alla conseguente eccessività della pena irrogata.

Si censura la sentenza per non aver ritenuto applicabile la più lieve disposizione, avuto riguardo al fatto che il SANTINI era intervenuto senza essere al corrente della natura usuraria del rapporto intercorso tra il FERRETTI ed il RUGGERI.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore illustra e sviluppa i motivi di ricorso, insistendo sui vizi motivazionali denunciati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda il primo ordine di censure, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale prospettiva ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il doveroso vaglio di legittimità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice) e nella reiterata prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, proprio la perfetta sintonia tra le decisione' di merito impone di fate applicazione dell'ulteriore principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

In tale prospettiva, le indicazioni fornite dalla Corte d'Appello (peraltro puntuali nel richiamare le dichiarazioni della persona offesa, la sua attendibilità, l'eloquenza del messaggio sms ricevuto dal SANTINI, richiamato dall'operante nella sua deposizione) devono essere integrate con le più diffuse considerazioni svolte dal giudice dì primo grado.

Il compendio motivazionale così composto evidenzia - in totale assenza di vizi deducibili in questa sede - la piena fondatezza dell'ipotesi accusatoria, secondo la quale il SANTINI non si era affatto limitato a presentare al FERRETTI il proprio amico di vecchia data RUGGERI, avendo invece concretamente e consapevolmente spalleggiato il FERRETTI nella gestione del rapporto (di natura pacificamente usuraria), con una serie di condotte intimidatorie rivolte al RUGGERI, qualora non avesse onorato gli impegni (v. per i dettagli pag. 4 ss. della sentenza di primo grado): condotte culminate in uno schiaffo del SANTINI al RUGGERI, dopo una serie di minacce ("ti vengo a prendere a casa", "ti tolgo la macchina") qualora non avesse pagato.

D'altro canto, la valutazione di piena consapevolezza del carattere usurario del rapporto è stata desunta dalla Corte territoriale non solo dalle concrete condotte poste in essere dal SANTINI, ma anche dal fatto che, secondo il RUGGERI, egli aveva illustrato all'odierno ricorrente la "natura ingiusta" delle pretese del FERRETTI, al quale aveva già versato la somma di Euro 18.000 a fronte di un iniziale prestito di Euro 10000 (cfr. sul punto pag. 1 della sentenza impugnata).

In tale contesto, connotato da risultanze pienamente convergenti e concordemente valorizzate dai giudici di merito, i rilievi difensivi volti ad escludere la consapevolezza della natura usuraria del rapporto in capo al SANTINI, ovvero a derubricare lo schiaffo al RUGGERI come una manifestazione della "profonda confidenza che intercorreva tra i due in quanto amici d'infanzia", costituiscono censure attinenti al merito della valutazione operata in primo e in secondo grado, come tali inammissibili in questa sede (nella quale, conseguentemente, si prescinde da ogni approfondimento in ordine alla plausibilità della giustificazione data alla condotta violenta).

3. Inammissibile, perché non dedotta in appello, è la censura concernente la qualificazione giuridica del fatto.

Solo per completezza, si evidenzia comunque la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui i fatti dovrebbero essere ricondotti nell'alveo della più lieve ipotesi dell'esercizio arbitrario, alla luce della assoluta illiceità della pretesa creditoria, per il suo carattere usurario, e della piena consapevolezza del SANTINI anche in ordine a tale aspetto.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del SANTINI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: SANTINI Danilo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/02/2021 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 19/04/2014, dal Tribunale di Tivoli, con la quale - per quanto qui rileva - SANTINI Danilo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di usura ed estorsione continuata a lui ascritti in concorso con FERRETTI Giuseppe. 2. Ricorre per cassazione il SANTINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione anche per travisamento. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, senza adeguato confronto con le risultanze acquisite, che il SANTINI avesse avuto atteggiamenti violenti nei confronti del RUGGERI, fosse consapevole della natura usuraria del prestito concesso a quest'ultimo dal rrRR.rrn, foRRe comunque coinvolto hél fParo ni usura, avesse schlAffg9kìio il RUGGFRI animato dal dolo di estorsione. Al riguardo, la difesa ricorrente richiama la deposizione dibattimentale della persona offesa, da cui emergeva l'estraneità del ricorrente agli accordi tra quest'ultima ed il FERRETTI, mentre lo schiaffo, "quandanche verificatosi, sarebbe stato dettato dalla profonda confidenza che intercorreva tra i due in quanto amici d'infanzia e non dalla volontà di minacciare o intimidire". Si lamenta, ancora, l'assoluta assenza di riscontri all'impianto accusatorio, e la mancata considerazione degli elementi favorevoli alla difesa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario, ed alla conseguente eccessività della pena irrogata. Si censura la sentenza per non aver ritenuto applicabile la più lieve disposizione, avuto riguardo al fatto che il SANTINI era intervenuto senza essere al corrente della natura usuraria del rapporto intercorso tra il FERRETTI ed il RUGGERI. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore illustra e sviluppa i motivi di ricorso, insistendo sui vizi motivazionali denunciati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo ordine di censure, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale prospettiva ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il doveroso vaglio di legittimità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice) e nella reiterata prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, proprio la perfetta sintonia tra le decisione' di merito impone di fate applicazione dell'ulteriore principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). In tale prospettiva, le indicazioni fornite dalla Corte d'Appello (peraltro puntuali nel richiamare le dichiarazioni della persona offesa, la sua attendibilità, l'eloquenza del messaggio sms ricevuto dal SANTINI, richiamato dall'operante nella sua deposizione) devono essere integrate con le più diffuse considerazioni svolte dal giudice dì primo grado. Il compendio motivazionale così composto evidenzia - in totale assenza di vizi deducibili in questa sede - la piena fondatezza dell'ipotesi accusatoria, secondo la quale il SANTINI non si era affatto limitato a presentare al FERRETTI il proprio amico di vecchia data RUGGERI, avendo invece concretamente e consapevolmente spalleggiato il FERRETTI nella gestione del rapporto (di natura pacificamente usuraria), con una serie di condotte intimidatorie rivolte al RUGGERI, qualora non avesse onorato gli impegni (v. per i dettagli pag. 4 ss. della sentenza di primo grado): condotte culminate in uno schiaffo del SANTINI al RUGGERI, dopo una serie di minacce ("ti vengo a prendere a casa", "ti tolgo la macchina") qualora non avesse pagato. D'altro canto, la valutazione di piena consapevolezza del carattere usurario del rapporto è stata desunta dalla Corte territoriale non solo dalle concrete condotte poste in essere dal SANTINI, ma anche dal fatto che, secondo il RUGGERI, egli aveva illustrato all'odierno ricorrente la "natura ingiusta" delle pretese del FERRETTI, al quale aveva già versato la somma di Euro 18.000 a fronte di un iniziale prestito di Euro 10000 (cfr. sul punto pag. 1 della sentenza impugnata). In tale contesto, connotato da risultanze pienamente convergenti e concordemente valorizzate dai giudici di merito, i rilievi difensivi volti ad escludere la consapevolezza della natura usuraria del rapporto in capo al SANTINI, ovvero a derubricare lo schiaffo al RUGGERI come una manifestazione della "profonda confidenza che intercorreva tra i due in quanto amici d'infanzia", costituiscono censure attinenti al merito della valutazione operata in primo e in secondo grado, come tali inammissibili in questa sede (nella quale, conseguentemente, si prescinde da ogni approfondimento in ordine alla plausibilità della giustificazione data alla condotta violenta). 3. Inammissibile, perché non dedotta in appello, è la censura concernente la qualificazione giuridica del fatto. Solo per completezza, si evidenzia comunque la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui i fatti dovrebbero essere ricondotti nell'alveo della più lieve ipotesi dell'esercizio arbitrario, alla luce della assoluta illiceità della pretesa creditoria, per il suo carattere usurario, e della piena consapevolezza del SANTINI anche in ordine a tale aspetto. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del SANTINI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis
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