CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26876/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 cod.pen.;considerato che il primo motivo è manifestamente infondato e non supera laprova di resistenza posto che la provenienza furtiva del mezzo risulta oltre chedalla denuncia dagli accertamenti compiuti nell'immediatezza dai carabinieri;che le altre doglianze appaiono reiterative avendo il giudice di appello escluso ipresupposti per l'applicazione della attenuante di cui all'art. 648 comma 4 cod.pen. e della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen. sulla base delcorretto esame della gravità del fatto desunta anche dal valore del mezzo e dellapersonalità del ricorrente gravato da altri precedenti;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI