CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41654/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto, aggravato ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1, L.F., di bancarotta fraudolenta patrimoniale, [ipotesi, questa, riconosciuta in capo alla sola [OSCURATO:PERSONA]] (capo 3); di bancarotta fraudolenta documentale (capo 1) e di bancarotta impropria da determinazione del fallimento per effetto di operazioni dolose (capo 2) [ipotesi, queste ultime, riconosciute in capo ad entrambi gli imputati, cfr. pag. 8 della sentenza impugnata]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, con distinti atti di impugnativa, affidati tuttavia a due identici motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ciascun ricorso, oltre ad essere generico per indeterminatezza - giacchè privo di qualsivoglia concreto addentellato al tenore della sentenza impugnata - , è, comunque, manifestamente infondato, perché articolato senza tener conto del pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181), come nel caso di specie; - che il secondo motivo di gravame, con il quale si chiede ragione dell'applicazione della circostanza aggravante della continuazione fallimentare, sia pure in regime di subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato avuto riguardo al diritto vivente che ha stabilito che la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1,L.F., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge: disciplina speciale che si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249666-67); tanto a volere, comunque, tacere del difetto di un interesse attuale e concreto a sostegno della dedotta questione (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144), visto che la pena applicata è stata determinata nel minimo edittale; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]