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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11609/2026

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ore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 1352/2021 depositata il 15/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento catastale emesso dall’[OSCURATO:PERSONA]Territorio diNumero registro generale 12829/2022Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 11609/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ravenna a seguito di verifica relativa ad una procedura DOCFAavente ad oggetto una fusione con cambio di destinazione d’usoconcernente un complesso immobiliare in Ravenna di proprietà dellaNadep [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..- Con sentenza n. 469/2019 la CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] ha rigettatol’appello dell’Ufficio ed accolto l’appello incidentale della societàavverso la sentenza n. 96/2018 con cui la CTP di Ravenna avevaaccolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento.- Con ordinanza n. 18650/2020 questa Corte, in accoglimento delricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.469/2019 della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], ne ha disposto lacassazione con rinvio ad altra sezione della CTR.- Con sentenza n. 1352/2021, emessa a seguito della riassunzione delgiudizio di merito da parte della contribuente, la CTR dell’EmiliaRomagna ha nuovamente rigettato l’appello dell’Ufficio ed accoltol’appello incidentale della società avverso la sentenza della CTP diRavenna n. 96/2018.[OSCURATO:PERSONA]- L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza n. 1352/2021 della CTR dell’Emilia-Romagna e lacontribuente non si è costituita nel presente giudizio.- Dagli atti del fascicolo di parte (cartaceo) accluso al fascicolod’ufficio e segnatamente dalla procura in calce all’atto diriassunzione, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. risulta difesa, anchedisgiuntamente, nel giudizio riassunto, all’esito del quale è stataemessa la sentenza impugnata, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e MarioMartelli nonché dal dott. [OSCURATO:PERSONA].- Il ricorso per cassazione è stato notificato al solo dott.

GianniGhirardini, a mezzo pec, “quale difensore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA]”, mentre nella suddetta procura la societàNumero registro generale 12829/2022Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 11609/2026Data pubblicazione 28/04/2026risulta aver eletto domicilio “presso “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 11”, sicchénon risulta che il dott. [OSCURATO:PERSONA] ne fosse anche il domiciliatario.- Posto che non v’è prova che la notifica sia stata effettuata presso ildomicilio eletto, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n.14916/2016), in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenzedelle commissioni tributarie regionali, hanno, comunque, affermatol’applicabilità, con riguardo al luogo della notificazione, delladisciplina dettata dall’art. 330 c.p.c., stante il richiamo dell’art. 62del d.P.R. n. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile(salva la validità della notificazione eseguita presso uno dei luoghiindicati dall’art. 17, d.lgs. n. 546/1992 nel caso in cui la parte non sisia costituita nel giudizio d’appello o, costituitasi, non abbia espressoal riguardo alcuna indicazione).- La notifica, per come effettuata, deve ritenersi pertanto nulla e noninesistente (v.

Cass.

S.U., cit.), sicché ne va disposta larinnovazione alla controparte.

P.Q.Mordina il rinnovo della notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio digiorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza;rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 1352/2021 depositata il 15/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento catastale emesso dall’[OSCURATO:PERSONA]Territorio diNumero registro generale 12829/2022Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 11609/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ravenna a seguito di verifica relativa ad una procedura DOCFAavente ad oggetto una fusione con cambio di destinazione d’usoconcernente un complesso immobiliare in Ravenna di proprietà dellaNadep [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..- Con sentenza n. 469/2019 la CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] ha rigettatol’appello dell’Ufficio ed accolto l’appello incidentale della societàavverso la sentenza n. 96/2018 con cui la CTP di Ravenna avevaaccolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento.- Con ordinanza n. 18650/2020 questa Corte, in accoglimento delricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.469/2019 della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], ne ha disposto lacassazione con rinvio ad altra sezione della CTR.- Con sentenza n. 1352/2021, emessa a seguito della riassunzione delgiudizio di merito da parte della contribuente, la CTR dell’EmiliaRomagna ha nuovamente rigettato l’appello dell’Ufficio ed accoltol’appello incidentale della società avverso la sentenza della CTP diRavenna n. 96/2018.[OSCURATO:PERSONA]- L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza n. 1352/2021 della CTR dell’Emilia-Romagna e lacontribuente non si è costituita nel presente giudizio.- Dagli atti del fascicolo di parte (cartaceo) accluso al fascicolod’ufficio e segnatamente dalla procura in calce all’atto diriassunzione, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. risulta difesa, anchedisgiuntamente, nel giudizio riassunto, all’esito del quale è stataemessa la sentenza impugnata, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e MarioMartelli nonché dal dott. [OSCURATO:PERSONA].- Il ricorso per cassazione è stato notificato al solo dott. GianniGhirardini, a mezzo pec, “quale difensore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA]”, mentre nella suddetta procura la societàNumero registro generale 12829/2022Numero sezionale 949/2026Numero di raccolta generale 11609/2026Data pubblicazione 28/04/2026risulta aver eletto domicilio “presso “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 11”, sicchénon risulta che il dott. [OSCURATO:PERSONA] ne fosse anche il domiciliatario.- Posto che non v’è prova che la notifica sia stata effettuata presso ildomicilio eletto, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n.14916/2016), in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenzedelle commissioni tributarie regionali, hanno, comunque, affermatol’applicabilità, con riguardo al luogo della notificazione, delladisciplina dettata dall’art. 330 c.p.c., stante il richiamo dell’art. 62del d.P.R. n. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile(salva la validità della notificazione eseguita presso uno dei luoghiindicati dall’art. 17, d.lgs. n. 546/1992 nel caso in cui la parte non sisia costituita nel giudizio d’appello o, costituitasi, non abbia espressoal riguardo alcuna indicazione).- La notifica, per come effettuata, deve ritenersi pertanto nulla e noninesistente (v. Cass. S.U., cit.), sicché ne va disposta larinnovazione alla controparte. P.Q.Mordina il rinnovo della notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio digiorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza;rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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