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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 14892/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12295-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 10, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Massa; -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4/B, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 211/2016 della Corte d ’ appello di Oggetto R.G.N.12295/2017 Cron.

Rep.

Ud.20/04/2023 CC Perugia, depositata il 09/11/2016 r.g.n.197/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. l a Corte d’appello di Perugia ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della maggiore retribuzione rivendicata in base ad alcune delibere dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, che avrebbe riqualificato nella seconda classe la sede convenzionata di Valtopina e [OSCURATO:PERSONA] in esito agli eventi sismici che avevano colpito i territori di Umbria e Marche dal 26 settembre 1997;

2. per quel che qui rileva, nella sentenza impugnata si precisa che il Colletti aveva avanzato le proprie pretese sulla base di tre delibere dell’Agenzia: la delibera n. 85 del 23 marzo 2001, con la quale l’Agenzia, nel negare la riclassificazione dalla terza alla seconda classe, richiesta dai Comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Valtopina, per assenza dei presupposti di legge, aveva tuttavia autorizzato i medesimi enti a nominare un segretario di seconda classe; la delibera n. 322 del 19 settembre 2001, con cui l’Agenzia, confermata la terza classe per la segreteria convenzionata di [OSCURATO:PERSONA] e Valtopina, aveva affermato che il Colletti, pur in assenza del riconoscimento formale della qualifica di segretario di seconda classe per impossibilità giuridica di tale attribuzione , aveva tuttavia diritto al trattamento economico corrispondente a tale qualifica; la delibera n. 66 del 31 gennaio 2002, con la qualel’Agenzia aveva respinto la richiesta del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di revocare la delibera n. 322, richiesta avanzata dal Comune sul rilievo che non rientrasse fra le competenze dell’Agenzia la determinazione del trattamento economico dei segretari comunali.

In base a tali delibere, il Colletti aveva agito per il riconoscimento delle differenze corrisposte a i segretari di terza classe rispetto al trattamento dovuto ai segretari di seconda classe, adducendo altresì che il proprio diritto si fondava anche su disposizioni normative (art. 22, comma 9, del d.P.R. n. 465 del 1997, art. 14, comma 14 ter della l. n. 61 del 1998) e collettive (art. 41, comma 1, del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio 1998-2001);

3. la Corte d’appello ha respinto il gravame reputando che la pretesa non potesse trovare fondamento nelle delibere dell’Agenzia, in primo luogo perché successive al momento in cui il Colletti avrebbe cominciato a svolgere mansioni superiori, sì da spiegare un’efficacia retroattiva ed esponendo l’ente ad oneri non previsti; in ogni caso, in conformità all’interpretazione resa dal giudice di primo grado, la prima delibera non aveva riqualificatoi comuni ed anzi aveva confermato l’insussistenza dei presupposti per operare tale riqualificazione, semplicemente autorizzando i medesimi comuni, in considerazione della situazione eccezionale venutasi a determinare dopo il terremoto, a nominare un segretario di seconda classe, essendo pacifico che, all’epoca, il Colletti non avesse i requisiti per essere inquadrato in quella qualifica; neppure le successive delibere avrebbero potuto legittimamente stabilire che al Colletti, benché inquadrato nella terza classe, spettasse il trattamento previsto per la seconda classe, essendo la determinazione della retribuzione riservata alla legge ed alla contrattazione collettiva, e non rientrando nella competenza dell’Agenzia.

Ancora, la pretesa non poteva trovare fondamento neppure nell’invocato art. 11 del d.P.R. n. 465 del 1997, norma che consente all’Agenzia di autorizzare, su domanda dell’ente locale in situazione di dissesto, la nomina di un segretario di fascia superiore a quella d’appartenenza dell’ente stesso, con previsione che la differenza resti a carico dello speciale fondo previsto dall’art. 17, comma 80, della l. n. 127 del 1997, atteso che la situazione di “dissesto” cui la norma si riferisce non può riguardare l’emergenza conseguente ad una calamità naturale come il terremoto, esulante dal campo di operatività della norma (peraltro, la differenza di trattamento resterebbe a carico del fondo e non potrebbe essere richiesta al comune, privo di legittimazione passiva).

Neppure la pretesa potrebbe trovare fondamento nell’art. 14, comma 14 ter, del d.l. n. 6 del 1988, conv. in l. n. 61 del 1998, che autorizza le amministrazioni degli enti locali interessati dalla crisi sismica a corrispondere ai dirigenti un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base in relazione al formale affidamento di specifici compiti per attività connesse all’emergenza sismica, non avendo il Colletti allegato gli specifici incarichi in questione ed avendo piuttosto dedotto di aver svolto un’attività collegata all’evento sismico in via generale e alla conseguente situazione di emergenza, avendo peraltro già percepito un compenso aggiuntivo per il lavoro svolto, sotto forma di compenso per lavoro straordinario, pari a euro 20.453,50, non cumulabile con il rivendicato emolumento.

Infine, neppure poteva trovare fondamento la pretesa nella previsione dell’art. 41 del c.c.n.l. di categoria, che commisura la retribuzione alla classe attribuita al comune, nella specie la terza classe, regolarmente corrisposta, non avendo il Colletti allegato lo svolgimento, in maniera specifica, delle mansioni corrispondenti alla seconda fascia;

4. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Colletti, articolando tre motivi, cui resiste il Comune di [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso;

5. il ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto che:

1. con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 17, comma 67, della l. n. 127 del 1997 (poi trasfuso nell’art. 97, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000), in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 465 del 1997, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto la carenza di potere dell’Agenzia ad intervenire in ordine al trattamento economico del Colletti;

1.1. il motivo è infondato, atteso che, per consolidato indirizzo di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi, «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva (preordinata al perseguimento di una pluralità di obiettivi di rilievo costituzionale, non riducibili a quello della razionale distribuzione delle risorse finanziarie), sicché non è sufficiente, a tal fine, l’adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della P.A., il quale, anche nell’ipotesi in cui sia rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione.» (Cass. Sez.

L, 04/05/2021, n. 11645; in senso conforme, in precedenza, Cass. Sez.

L, 18/08/2020, n. 17226).

Tale principio trova necessaria applicazione anche per quel che concerne il trattamento dei segretari comunali e provinciali (in tal senso, Cass. Sez.

L, 05/11/2021, n. 32232 , che ha escluso il diritto dei segretari comunali e provinciali, utilizzati presso l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo nazionale o presso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, alla voce retributiva “diritti di segreteria”, in quanto non dovuta secondo la contrattazione collettiva , seppure invocata anche sulla base di delibera e determinazioni assunte dalla predetta Agenzia), senza che possa riconoscersi in proposito alcuna competenza in capo all’Agenzia, come peraltro reso evidente dalla chiara lettera delle disposizioni normative invocate dallo stesso ricorrente (in particolare, art. 6 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, in tema di competenze del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, che non contempla la specifica materia in questione).

Va, pertanto, esclusa la giuridica possibilità che l’Agenzia possa legittimamente riconoscere ai segretari un trattamento economico ovvero un emolumento che non trovi fondamento nella contrattazione collettiva;

2. con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto di potere disapplicare la deliberazione dell’Agenzia nonostante non vi fossero i presupposti previsti dalla predetta disposizione;

2.1. il motivo è infondato, come già ampiamente considerato in relazione al primo motivo, atteso che all’Agenzia non può essere riconosciuta alcuna competenza in ordine alla determinazione del trattamento economico spettante ai segretari comunali, sicché non può che predicarsi la nullità di eventuali delibere assunte in difformità dalla contrattazione collettiva, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte già sopra richiamato ed alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc.civ.;

3. con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 14, comma 14 ter, del d.l. n. 6 del 1998, conv. in l. n. 61 del 1998, anche in relazione all’art. 12, comma 2, delle preleggi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello applicato, anche in via analogica, la norma citata alla fattispecie in esame;

3.1. anche il terzo motivo è infondato, posto che la Corte territoriale ha correttamente interpretato la normativa in commento, nel senso il riconoscimento del compenso forfettario previsto dalla citata disposizione è testualmente ancorato al formale affidamento di specifici compiti per attività connesse all’emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, presupposto fattuale la cui sussistenza nella specie è stata espressamente esclusa dalla Corte di merito, con valutazione insuscettibile di sindacato nella presente sede di legittimità; neppure, atteso il carattere eccezionale della previsione, che consente l’attribuzione di un compenso straordinario in virtù della contingenza emergenziale, può trovare margini l’applicazione analogica invocata dal ricorrente;

4. ne consegue il rigetto del ricorso;

5. alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12295-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 10, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Massa; -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4/B, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 211/2016 della Corte d ’ appello di Oggetto R.G.N.12295/2017 Cron. Rep. Ud.20/04/2023 CC Perugia, depositata il 09/11/2016 r.g.n.197/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l a Corte d’appello di Perugia ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della maggiore retribuzione rivendicata in base ad alcune delibere dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, che avrebbe riqualificato nella seconda classe la sede convenzionata di Valtopina e [OSCURATO:PERSONA] in esito agli eventi sismici che avevano colpito i territori di Umbria e Marche dal 26 settembre 1997; 2. per quel che qui rileva, nella sentenza impugnata si precisa che il Colletti aveva avanzato le proprie pretese sulla base di tre delibere dell’Agenzia: la delibera n. 85 del 23 marzo 2001, con la quale l’Agenzia, nel negare la riclassificazione dalla terza alla seconda classe, richiesta dai Comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Valtopina, per assenza dei presupposti di legge, aveva tuttavia autorizzato i medesimi enti a nominare un segretario di seconda classe; la delibera n. 322 del 19 settembre 2001, con cui l’Agenzia, confermata la terza classe per la segreteria convenzionata di [OSCURATO:PERSONA] e Valtopina, aveva affermato che il Colletti, pur in assenza del riconoscimento formale della qualifica di segretario di seconda classe per impossibilità giuridica di tale attribuzione , aveva tuttavia diritto al trattamento economico corrispondente a tale qualifica; la delibera n. 66 del 31 gennaio 2002, con la qualel’Agenzia aveva respinto la richiesta del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di revocare la delibera n. 322, richiesta avanzata dal Comune sul rilievo che non rientrasse fra le competenze dell’Agenzia la determinazione del trattamento economico dei segretari comunali. In base a tali delibere, il Colletti aveva agito per il riconoscimento delle differenze corrisposte a i segretari di terza classe rispetto al trattamento dovuto ai segretari di seconda classe, adducendo altresì che il proprio diritto si fondava anche su disposizioni normative (art. 22, comma 9, del d.P.R. n. 465 del 1997, art. 14, comma 14 ter della l. n. 61 del 1998) e collettive (art. 41, comma 1, del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio 1998-2001); 3. la Corte d’appello ha respinto il gravame reputando che la pretesa non potesse trovare fondamento nelle delibere dell’Agenzia, in primo luogo perché successive al momento in cui il Colletti avrebbe cominciato a svolgere mansioni superiori, sì da spiegare un’efficacia retroattiva ed esponendo l’ente ad oneri non previsti; in ogni caso, in conformità all’interpretazione resa dal giudice di primo grado, la prima delibera non aveva riqualificatoi comuni ed anzi aveva confermato l’insussistenza dei presupposti per operare tale riqualificazione, semplicemente autorizzando i medesimi comuni, in considerazione della situazione eccezionale venutasi a determinare dopo il terremoto, a nominare un segretario di seconda classe, essendo pacifico che, all’epoca, il Colletti non avesse i requisiti per essere inquadrato in quella qualifica; neppure le successive delibere avrebbero potuto legittimamente stabilire che al Colletti, benché inquadrato nella terza classe, spettasse il trattamento previsto per la seconda classe, essendo la determinazione della retribuzione riservata alla legge ed alla contrattazione collettiva, e non rientrando nella competenza dell’Agenzia. Ancora, la pretesa non poteva trovare fondamento neppure nell’invocato art. 11 del d.P.R. n. 465 del 1997, norma che consente all’Agenzia di autorizzare, su domanda dell’ente locale in situazione di dissesto, la nomina di un segretario di fascia superiore a quella d’appartenenza dell’ente stesso, con previsione che la differenza resti a carico dello speciale fondo previsto dall’art. 17, comma 80, della l. n. 127 del 1997, atteso che la situazione di “dissesto” cui la norma si riferisce non può riguardare l’emergenza conseguente ad una calamità naturale come il terremoto, esulante dal campo di operatività della norma (peraltro, la differenza di trattamento resterebbe a carico del fondo e non potrebbe essere richiesta al comune, privo di legittimazione passiva). Neppure la pretesa potrebbe trovare fondamento nell’art. 14, comma 14 ter, del d.l. n. 6 del 1988, conv. in l. n. 61 del 1998, che autorizza le amministrazioni degli enti locali interessati dalla crisi sismica a corrispondere ai dirigenti un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base in relazione al formale affidamento di specifici compiti per attività connesse all’emergenza sismica, non avendo il Colletti allegato gli specifici incarichi in questione ed avendo piuttosto dedotto di aver svolto un’attività collegata all’evento sismico in via generale e alla conseguente situazione di emergenza, avendo peraltro già percepito un compenso aggiuntivo per il lavoro svolto, sotto forma di compenso per lavoro straordinario, pari a euro 20.453,50, non cumulabile con il rivendicato emolumento. Infine, neppure poteva trovare fondamento la pretesa nella previsione dell’art. 41 del c.c.n.l. di categoria, che commisura la retribuzione alla classe attribuita al comune, nella specie la terza classe, regolarmente corrisposta, non avendo il Colletti allegato lo svolgimento, in maniera specifica, delle mansioni corrispondenti alla seconda fascia; 4. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Colletti, articolando tre motivi, cui resiste il Comune di [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso; 5. il ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1. con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 17, comma 67, della l. n. 127 del 1997 (poi trasfuso nell’art. 97, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000), in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 465 del 1997, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto la carenza di potere dell’Agenzia ad intervenire in ordine al trattamento economico del Colletti; 1.1. il motivo è infondato, atteso che, per consolidato indirizzo di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi, «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva (preordinata al perseguimento di una pluralità di obiettivi di rilievo costituzionale, non riducibili a quello della razionale distribuzione delle risorse finanziarie), sicché non è sufficiente, a tal fine, l’adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della P.A., il quale, anche nell’ipotesi in cui sia rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione.» (Cass. Sez. L, 04/05/2021, n. 11645; in senso conforme, in precedenza, Cass. Sez. L, 18/08/2020, n. 17226). Tale principio trova necessaria applicazione anche per quel che concerne il trattamento dei segretari comunali e provinciali (in tal senso, Cass. Sez. L, 05/11/2021, n. 32232 , che ha escluso il diritto dei segretari comunali e provinciali, utilizzati presso l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo nazionale o presso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, alla voce retributiva “diritti di segreteria”, in quanto non dovuta secondo la contrattazione collettiva , seppure invocata anche sulla base di delibera e determinazioni assunte dalla predetta Agenzia), senza che possa riconoscersi in proposito alcuna competenza in capo all’Agenzia, come peraltro reso evidente dalla chiara lettera delle disposizioni normative invocate dallo stesso ricorrente (in particolare, art. 6 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, in tema di competenze del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, che non contempla la specifica materia in questione). Va, pertanto, esclusa la giuridica possibilità che l’Agenzia possa legittimamente riconoscere ai segretari un trattamento economico ovvero un emolumento che non trovi fondamento nella contrattazione collettiva; 2. con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto di potere disapplicare la deliberazione dell’Agenzia nonostante non vi fossero i presupposti previsti dalla predetta disposizione; 2.1. il motivo è infondato, come già ampiamente considerato in relazione al primo motivo, atteso che all’Agenzia non può essere riconosciuta alcuna competenza in ordine alla determinazione del trattamento economico spettante ai segretari comunali, sicché non può che predicarsi la nullità di eventuali delibere assunte in difformità dalla contrattazione collettiva, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte già sopra richiamato ed alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc.civ.; 3. con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 14, comma 14 ter, del d.l. n. 6 del 1998, conv. in l. n. 61 del 1998, anche in relazione all’art. 12, comma 2, delle preleggi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello applicato, anche in via analogica, la norma citata alla fattispecie in esame; 3.1. anche il terzo motivo è infondato, posto che la Corte territoriale ha correttamente interpretato la normativa in commento, nel senso il riconoscimento del compenso forfettario previsto dalla citata disposizione è testualmente ancorato al formale affidamento di specifici compiti per attività connesse all’emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, presupposto fattuale la cui sussistenza nella specie è stata espressamente esclusa dalla Corte di merito, con valutazione insuscettibile di sindacato nella presente sede di legittimità; neppure, atteso il carattere eccezionale della previsione, che consente l’attribuzione di un compenso straordinario in virtù della contingenza emergenziale, può trovare margini l’applicazione analogica invocata dal ricorrente; 4. ne consegue il rigetto del ricorso; 5. alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp
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