CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 19008/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.7922 del 2022, depositata il 26 settembre 2022, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7994/2023Numero sezionale 4796/2026Numero di raccolta generale 19008/2026Data pubblicazione 10/06/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. della cartella di pagamento n. 29520160031995349,notificata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la riscossione del credito fiscalederivante dalla rettifica della dichiarazione IRAP della contribuente relativaall’anno d’imposta 2013, compiuta a seguito di controllo automatizzato aisensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.54 bis del d.P.R. n.633del 1972.Nel giudizio di impugnazione la società contribuente aveva dedotto, inparticolare, oltre che vizi propri della cartella esattoriale anche la nullitàdell’iscrizione a ruolo per mancanza di sottoscrizione e l’inesistenza deldebito tributario.2. La CTP di Messina, ritenuto irrituale l’intervento volontario dell’ Agenziadelle Entrate nel giudizio di impugnazione proposto dalla societàcontribuente solo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, aveva accoltoil ricorso e compensato le spese.3. La CTR della Sicilia, adita in appello solo dalla società per la riformadella pronuncia di compensazione delle spese, secondo le risultanzedell’intestazione della sentenza, aveva finito, stante il contenuto dellamotivazione e del dispositivo, con l’accogliere l’appello dell’Agenzia delleEntrate, confermando la legittimità e fondatezza della pretesa tributaria ecompensando le spese per tutti i gradi di giudizio.4. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha propostoricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, solo nei confrontidell’Agenzia delle Entrate Riscossione che non si è difesa, essendosi limitataa depositare una nota con cui si è riservata la discussione in udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente ha lamentato, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la “ nullità della sentenza per violazionedegli artt. 112, 324, 333 e 334 c.p.c., (richiamati dal D.Lgs. n. 546 delNumero registro generale 7994/2023Numero sezionale 4796/2026Numero di raccolta generale 19008/2026Data pubblicazione 10/06/20261992, art. 49) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54” per aver la CTRproceduto alla valutazione dei motivi di appello dell’Agenzia delle Entrateche non solo non aveva proposto impugnazione incidentale ma che non siera neanche costituita in giudizio. La CTR avrebbe, così, adottato unapronuncia di reformatio in peius, decidendo ultra petita, cioè in difetto diiniziativa della parte interessata che, peraltro, avendo spiegato unintervento adesivo dipendente in primo grado, non aveva legittimazione aproporre l’appello.2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha lamentato, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art.15 d. lgs. n. 546 del 1992 e degli articoli 91 e 92 c.p.c. sostenendo che laCTR avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese senzache ricorressero i presupposti delle gravi ed eccezionali ragioni previstedalla disciplina richiamata, invece, di provvedere alla liquidazione dellespese del doppio grado di giudizio in favore della parte vittoriosa.3. Preliminarmente, prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso,deve essere rilevato d’ufficio, nel presente giudizio, il difetto di integrità delcontraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate a cui la ricorrente nonha notificato il ricorso per cassazione nonostante che, dalla sentenzaimpugnata, risulti parte del giudizio di appello e che sia, pure, litisconsortenecessaria processuale in causa dipendente, ai sensi dell’art. 331 c.p.c.,avendo la controversia ad oggetto l’impugnazione della cartella esattorialeanche per motivi sostanziali afferenti la fondatezza della pretesa tributariadi cui è titolare.3.1. Sotto il profilo della legittimazione a resistere nel presente giudiziodell’agenzia delle Entrate è vero, in linea di principio, che la legittimazionead impugnare o resistere nel giudizio di cassazione spetta soltanto a chiabbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, ma la qualità di partein tale giudizio discende non solo dalla materiale partecipazione al processodel soggetto interessato o dalla sua formale chiamata in causa, originaria oNumero registro generale 7994/2023Numero sezionale 4796/2026Numero di raccolta generale 19008/2026Data pubblicazione 10/06/2026sopravvenuta, ma anche dalla sua qualificazione in termini di partedesumibile, indipendentemente dalla sua rispondenza alla realtàprocessuale, dalla stessa sentenza impugnata.3.2. Al riguardo, l’orientamento consolidato della giurisprudenza dellaCorte ha da tempo chiarito che «La legittimazione a proporrel'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto laveste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisioneimpugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, aprescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanzeprocessuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quellaritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta.» ( Cass.n. 20789 del 2014; Cass. n. 13584 del 2017; Cass. n. 15356 del 2020;Cass. n. 9087 del 2025).3.3. Nel caso in esame la sentenza impugnata, per quanto non la indichicome parte nell’intestazione, dà atto nel corpo della motivazione dell’appellodell’Agenzia delle Entrate e nel dispositivo ne accoglie le ragioni. Nellasentenza della CTR, si legge, infatti, in motivazione che “ Propone appellol'Agenzia delle entrate, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:SOCIETA]. per i seguenti motivi: Contesta la sentenza emessa in quantoerrata e in violazione di legge, ritiene l'ufficio che la notifica dell'atto perintervento volontario effettuata tramite pec sia pienamente valida in lineacon la previsione del digs. 546/92 per la parte in vigore dal 1/1/2016, chein ogni caso la costituzione doleva essere considerata sanata ai sensidell’art.156 c.p.c., in assenza di pregiudizio per il diritto alla difesa dellacontribuente. Nel merito ribadisce che trattasi di importi dovuti e non versaticome da documentazione che allega, ribadendo la correttezza dell'operatodi [OSCURATO:PERSONA]. Non si costituisce [OSCURATO:PERSONA]“ e, neldispositivo, che “[OSCURATO:PERSONA]: In accoglimento dell'appello dell'Agenziadichiara valida l'iscrizione operata e la notifica effettuata dall'ente esattore,Numero registro generale 7994/2023Numero sezionale 4796/2026Numero di raccolta generale 19008/2026Data pubblicazione 10/06/2026legittima la costituzione in giudizio tramite PEC e documentato nel meritol'importo dovuto. Spese dell'intero giudizio compensate.”3.4. L’Agenza delle Entrate è, quindi, soggetto legittimato a resistere alricorso per cassazione proposto dal contribuente come parte vittoriosa delgiudizio di appello risultante dalla sentenza impugnata.3.5. La mancata notificazione all’Agenzia delle Entrate dell’impugnazionedella sentenza di appello, proposta solo nei confronti di Agenzia delleEntrate Riscossione, si è tradotta nel difetto di contraddittorio nei confrontidi una parte litisconsorte necessaria processuale, ai sensi dell’art. 331c.p.c., dal momento che il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di unacartella esattoriale non solo per vizi propri ma anche per la nullitàdell’iscrizione a ruolo e l’inesistenza dell’obbligazione tributaria di cui l’enteimpositore è titolare.3.6. La giurisprudenza della Corte ha chiarito, infatti, che in tema diimpugnazione della cartella di pagamento, non sussiste un litisconsorzionecessario sostanziale tra l'Agente della riscossione e l'Amministrazionefinanziaria ma, ove le censure abbiano investito anche il merito dellapretesa tributaria, vi è una legittimazione concorrente dei due enti e siconfigura un litisconsorzio necessario processuale in ragione dellainscindibilità delle cause, qualora siano stati entrambi presenti nellaprecedente fase del giudizio (Cass. 04/07/2024, n. 18328 del 2024 e Cass.n. 41316 del 2021).3.7. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si presenta come resa neiconfronti dell’ente impositore e dell’agente della riscossione in cause fra lorodipendenti per aver le censure investito oltre ai vizi propri della cartellaanche il merito della pretesa tributaria.La mancata notifica del ricorso per cassazione a tutte le parti del giudizio diappello come risultanti dalla sentenza impugnata, in una situazioneconfigurante un litisconsorzio necessario processuale, comporta la necessitàNumero registro generale 7994/2023Numero sezionale 4796/2026Numero di raccolta generale 19008/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’ art. 331 c.p.c. (Cass. n.4440 del 2025 ; Cass. n. 31922 del 2021).4. Deve, pertanto, essere ordinata l’integrazione del contraddittorio neiconfronti dell’Agenzia delle Entrate, prima di procedere all’esame dei motividi ricorso. P.Q.Mordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delleEntrate nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione delfascicolo del giudizio di appello.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.Il PresidenteGIAN [OSCURATO:PERSONA]