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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 gennaio 2021

Cassazione n. 19138/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 21/1/2021, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Cosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2- bis, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285, e condannato alla pena di anni 1 di arresto.

Ha solo parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, disponendo che la confisca del veicolo condotta dall'imputato fosse limitata alla sua quota di proprietà.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando i motivi di doglianza di seguito indicati, in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità in relazione all'omesso avviso rivolto all'imputato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia prima che egli fosse sottoposto ad esame ematico volto ad accertare lo stato di ebbrezza.

Violazione degli artt. 354 cod. proc. pen.; 114 disp. att. cod, proc. pen.; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta inutilizzabilità dell'esame ematico.

La Corte di merito sarebbe incorsa nella violazione delle norme richiamate.

L'esito dell'accertamento ematico sarebbe inutilizzabile, non essendo stato preceduto dall'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Di tale avviso si dà atto solo nel verbale redatto in data 8/3/2017, rgicUrtt:G- due giorni dopo il fatto, dove è contenuta l'elezione di domicilio.

La stessa Corte di merito cade in evidente contraddizione nella parte in cui riporta la dichiarazione del verbalizzante, il quale ha affermato di non ricordare se fosse stato dato l'avviso, persistendo comunque nel convincimento opposto di ritenere somministrato l'avviso.

Le risultanze dibattimentali non consentirebbero di ritenere dimostrato che il ricorrente sia stato informato prima che venisse effettuato il prelievo, come risulterebbe dalla testimonianza dell'Ag. [OSCURATO:PERSONA] e dal verbale redatto in data 8/3/2017, il cui contenuto collide con la ricostruzione offerta in sentenza.

II) Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'ascrivibilità del sinistro alla condotta dell'imputato; violazione degli artt. 40, 41 e 43 cod. pen. in punto di accertamento del nesso causale tra condotta ed evento.La prova dell'avere causato il sinistro stradale è stata rimessa alle valutazioni del teste di P.G., il quale non ha provveduto ad effettuare alcun rilievo, e non si fonda su dati oggettivi.

Ciò si riverbera sulla lacunosità della motivazione.

Ai fini del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada deve essere accertato un coefficiente causale della condotta dell'agente rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il suo mero coinvolgimento nello stesso.

In mancanza di tale accertamento, non è possibile desumere dalla circostanza di avere assunto una quantità di alcol non consentita l'attribuibilità dell'evento dannoso al conducente coinvolto nel sinistro stradale.

In tal caso, infatti, la causazione del sinistro verrebbe imputato al conducente a titolo di responsabilità oggettiva, in violazione degli artt. 40, 41 e 43 cod. pen. 3.

Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e il difensore dell'imputato, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. Con riferimento al primo motivo di doglianza si osserva: ai sensi degli artt. 354, comma 3, cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., la polizia giudiziaria, ove abbia fondato motivo di ritenere che il conducente di un veicolo versi in stato di ebbrezza e, in ogni caso quando si verifichi un sinistro stradale (art. 186, comma 4, cod. strada), nel procedere all'accertamento dell'alcoltest, deve previamente avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

La Corte territoriale ha legittimamente desunto la prova dell'avviso al conducente dal contenuto del verbale di accertamenti urgenti, redatto dalla P.G. in data 8/3/2017, dove gli operanti attestano che "Prima di procedere all'esecuzione degli atti urgenti di accertamento, attesa la modificazione degli effetti dell'alcol sulla persona con il trascorrere del tempo, il conducente è stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. senza diritto di questi di essere avvisato".

Ed invero, attesa la natura fidefacente dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria, nei quali i pubblici ufficiali attestano quanto da loro fatto, rilevato o avvenuto in loro presenza, questa Corte ritiene sufficiente, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto adempimento, l'annotazione di tale circostanza contenuta in detti verbali [si veda, ex multis, Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287, così nnassimata: "In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolinnetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale e la comunicazione di notizia di reato) atteso il valore fidefaciente degli stessi"; Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 02/02/2021, Asunis, Rv. 280381, così massimata:"In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefaciente degli stessil.

Non ha forza disarticolante del discorso giustificativo offerto in sentenza il fatto che il verbalizzante, esaminato all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], a distanza di tempo dal fatto, non ricordasse di avere dato avviso al ricorrente prima che si procedesse agli accertamenti: proprio per le ragioni appena indicate, l'annotazione contenuta nel verbale di fede privilegiata vale ad attestare la circostanza in questione, la cui certezza può essere messa in dubbio solo in caso di proposizione di querela di falso. 2.1 Priva di rilievo è la notazione difensiva riguardante la redazione del verbale a distanza di due giorni dal fatto.

Non osta alla validità dell'atto la circostanza che non si sia provveduto alla sua redazione contestualmente all'intervento.

L'art. 373, comma 4, stabilisce che si provveda contestualmente, ma è ammesso che la redazione di esso possa essere differita ad un momento successivo, non essendo prevista alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in tale ultimo caso [cfr., in argomento, Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006, Delussu, Rv. 234884 - 01: "L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 comma secondo, cod.proc.pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod.proc.pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità.

Per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell'atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria la certezza dell'individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all'atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti. (In applicazione di questo principio, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse legittimamente contenuta nel fascicolo del pubblico ministero, e quindi utilizzabile nel rito abbreviato, la documentazione relativa agli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla polizia giudiziaria su impronte papillari rinvenute nel luogo e nell'immediatezza dei fatti sul corpo di reato, anche in mancanza della redazione del verbale dei rilievi)].

3. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.

La Corte di merito ha fatto buon governo degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità riguardanti l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 -bis, cod. strada.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'aggravante, non Oè richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente collegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557).

Il teste di polizia, pur non avendo provveduto ad effettuare rilievi sul posto, essendovi l'esigenza di spostare i veicoli per ragioni di viabilità ed essendo l'asfalto bagnato, ha dichiarato di avere verificato, sulla base dei punti d'urto delle vetture, che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi al ricorrente, precisando anche che l'imputato, al momento del fatto, aveva alito vinoso e difficoltà di eloquio.

Tutto ciò ha indotto i giudici di merito a ritenere, con motivazione logica e coerente, che il sinistro fosse riconducibile al comportamento di guida del ricorrente, le cui condizioni d'impoverita capacità di controllo del veicolo avevano influito sulla causazione del sinistro e non gli avevano consentito di evitarlo.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 22 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21/1/2021, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Cosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2- bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, e condannato alla pena di anni 1 di arresto. Ha solo parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, disponendo che la confisca del veicolo condotta dall'imputato fosse limitata alla sua quota di proprietà. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando i motivi di doglianza di seguito indicati, in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità in relazione all'omesso avviso rivolto all'imputato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia prima che egli fosse sottoposto ad esame ematico volto ad accertare lo stato di ebbrezza. Violazione degli artt. 354 cod. proc. pen.; 114 disp. att. cod, proc. pen.; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta inutilizzabilità dell'esame ematico. La Corte di merito sarebbe incorsa nella violazione delle norme richiamate. L'esito dell'accertamento ematico sarebbe inutilizzabile, non essendo stato preceduto dall'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia. Di tale avviso si dà atto solo nel verbale redatto in data 8/3/2017, rgicUrtt:G- due giorni dopo il fatto, dove è contenuta l'elezione di domicilio. La stessa Corte di merito cade in evidente contraddizione nella parte in cui riporta la dichiarazione del verbalizzante, il quale ha affermato di non ricordare se fosse stato dato l'avviso, persistendo comunque nel convincimento opposto di ritenere somministrato l'avviso. Le risultanze dibattimentali non consentirebbero di ritenere dimostrato che il ricorrente sia stato informato prima che venisse effettuato il prelievo, come risulterebbe dalla testimonianza dell'Ag. [OSCURATO:PERSONA] e dal verbale redatto in data 8/3/2017, il cui contenuto collide con la ricostruzione offerta in sentenza. II) Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'ascrivibilità del sinistro alla condotta dell'imputato; violazione degli artt. 40, 41 e 43 cod. pen. in punto di accertamento del nesso causale tra condotta ed evento.La prova dell'avere causato il sinistro stradale è stata rimessa alle valutazioni del teste di P.G., il quale non ha provveduto ad effettuare alcun rilievo, e non si fonda su dati oggettivi. Ciò si riverbera sulla lacunosità della motivazione. Ai fini del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada deve essere accertato un coefficiente causale della condotta dell'agente rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il suo mero coinvolgimento nello stesso. In mancanza di tale accertamento, non è possibile desumere dalla circostanza di avere assunto una quantità di alcol non consentita l'attribuibilità dell'evento dannoso al conducente coinvolto nel sinistro stradale. In tal caso, infatti, la causazione del sinistro verrebbe imputato al conducente a titolo di responsabilità oggettiva, in violazione degli artt. 40, 41 e 43 cod. pen. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e il difensore dell'imputato, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. Con riferimento al primo motivo di doglianza si osserva: ai sensi degli artt. 354, comma 3, cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., la polizia giudiziaria, ove abbia fondato motivo di ritenere che il conducente di un veicolo versi in stato di ebbrezza e, in ogni caso quando si verifichi un sinistro stradale (art. 186, comma 4, cod. strada), nel procedere all'accertamento dell'alcoltest, deve previamente avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La Corte territoriale ha legittimamente desunto la prova dell'avviso al conducente dal contenuto del verbale di accertamenti urgenti, redatto dalla P.G. in data 8/3/2017, dove gli operanti attestano che "Prima di procedere all'esecuzione degli atti urgenti di accertamento, attesa la modificazione degli effetti dell'alcol sulla persona con il trascorrere del tempo, il conducente è stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. senza diritto di questi di essere avvisato". Ed invero, attesa la natura fidefacente dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria, nei quali i pubblici ufficiali attestano quanto da loro fatto, rilevato o avvenuto in loro presenza, questa Corte ritiene sufficiente, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto adempimento, l'annotazione di tale circostanza contenuta in detti verbali [si veda, ex multis, Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287, così nnassimata: "In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolinnetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale e la comunicazione di notizia di reato) atteso il valore fidefaciente degli stessi"; Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 02/02/2021, Asunis, Rv. 280381, così massimata:"In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefaciente degli stessil. Non ha forza disarticolante del discorso giustificativo offerto in sentenza il fatto che il verbalizzante, esaminato all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], a distanza di tempo dal fatto, non ricordasse di avere dato avviso al ricorrente prima che si procedesse agli accertamenti: proprio per le ragioni appena indicate, l'annotazione contenuta nel verbale di fede privilegiata vale ad attestare la circostanza in questione, la cui certezza può essere messa in dubbio solo in caso di proposizione di querela di falso. 2.1 Priva di rilievo è la notazione difensiva riguardante la redazione del verbale a distanza di due giorni dal fatto. Non osta alla validità dell'atto la circostanza che non si sia provveduto alla sua redazione contestualmente all'intervento. L'art. 373, comma 4, stabilisce che si provveda contestualmente, ma è ammesso che la redazione di esso possa essere differita ad un momento successivo, non essendo prevista alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in tale ultimo caso [cfr., in argomento, Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006, Delussu, Rv. 234884 - 01: "L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 comma secondo, cod.proc.pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod.proc.pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità. Per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell'atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria la certezza dell'individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all'atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti. (In applicazione di questo principio, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse legittimamente contenuta nel fascicolo del pubblico ministero, e quindi utilizzabile nel rito abbreviato, la documentazione relativa agli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla polizia giudiziaria su impronte papillari rinvenute nel luogo e nell'immediatezza dei fatti sul corpo di reato, anche in mancanza della redazione del verbale dei rilievi)]. 3. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. La Corte di merito ha fatto buon governo degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità riguardanti l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 -bis, cod. strada. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'aggravante, non Oè richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente collegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557). Il teste di polizia, pur non avendo provveduto ad effettuare rilievi sul posto, essendovi l'esigenza di spostare i veicoli per ragioni di viabilità ed essendo l'asfalto bagnato, ha dichiarato di avere verificato, sulla base dei punti d'urto delle vetture, che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi al ricorrente, precisando anche che l'imputato, al momento del fatto, aveva alito vinoso e difficoltà di eloquio. Tutto ciò ha indotto i giudici di merito a ritenere, con motivazione logica e coerente, che il sinistro fosse riconducibile al comportamento di guida del ricorrente, le cui condizioni d'impoverita capacità di controllo del veicolo avevano influito sulla causazione del sinistro e non gli avevano consentito di evitarlo. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 22 febbr
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