CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27357/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Grosseto aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di truffa, detenzione, finalizzata alla vendita, di prodotti con marchi contraffatti e ricettazione e, con la continuazione tra le varie ipotesi di reato, l'aveva condannato alla pena complessiva di giustizia; in particolare, la Corte di Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta estinzione dei reati di cui ai capi 1) e 2) ed ha di conseguenza rideterminato la pena per il solo delitto di ricettazione in mesi 6 di reclusione ed Euro 700 di multa; 2. ricorre per cassazione il difensore del Romano lamentando: 2.1 manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione della piattaforma probatoria: rileva che la condanna dell'imputato per il delitto di ricettazione è frutto di travisamento in quanto nessun elemento è stato acquisito come in grado di sorreggere la decisione risultando invece evidente la estraneità del ricorrente il quale aveva intessuto relazioni esclusivamente con la coimputata [OSCURATO:PERSONA] ed all'interessamento, successivo alla negoziazione, per risolvere bonariamente la vicenda con la Serpieri, interessamento equivocato dai giudici di merito; 2.2 manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla fattispecie di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., alla valutazione della piattaforma probatoria ed alla applicazione dell'art. 131bis cod. pen.: rileva che con l'atto di appello era stata sollecitata la sussunzione del fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. giustificando tale indicazione con la modestia del danno patito dalla persone offesa e dalla positiva valutazione della personalità dell'imputato come tale affermata ai fini della sospensione condizionale della pena; rileva dunque la ingiustificatezza e la carenza di motivazione della decisione della Corte; 2.3 manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 157 commi 1 e 2 cod. pen.: rileva che il reato di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. doveva essere dichiarato prescritto; 2.4 manifesta illogicità della motivazione sulla determinazione della pena: rileva che la Corte di Appello ha ridotto la pena detentiva complessivamente determinata dal primo giudice lasciando invece inalterata quella pecuniaria. 3. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le conclusioni scritte insistendo per la inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è effettivamente inammissibile in quanto articolato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici dovendo la mancanza di specificità del motivo essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3.1 Il primo motivo si risolve nella reiterazione di doglianze difensive già avanzate con l'atto di appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto e che il ricorso, come peraltro emerge dalla stessa formulazione letterale delle censure, ha contrastato non già sotto il profilo della incongruità o della illogicità della motivazione quanto, come accennato, della "erroneità" dell'apprezzamento delle risultanze probatorie sollecitando in tal modo una ennesima ed ulteriore loro rivoluzione, certamente non consentita in questa sede. 3.2 La Corte di Appello ha inoltre motivato con riferimento alle ragioni che, a suo avviso, non consentivano la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. in termini che si sottraggono alle censure sulla motivazione suscettibili di essere articolate in questa sede ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. Come è noto, inoltre, le SS.UU., con la sentenza "Tushaj", hanno spiegato che il fatto "particolarmente tenue" va così qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. In definitiva, come si è ben chiarito (cfr., Cass. Pen., 3, 28.6.2017 n. 893, PM in proc. Gallorini), la particolare tenuità del "fatto" è il risultato di una valutazione positiva tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione ex articolo 133, comma 1, n. 1) del codice penale) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa ex articolo 133, comma 1, n. 3) del codice penale), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ex articolo 133, comma 1, n. 2) del codice penale). Il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede, allora, e necessariamente, un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131bis del codice penale sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr., d'altra parte, il tenore letterale dell'articolo 131bis del codice penale, nella parte del primo comma, che qui interessa, laddove prevede che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). La Corte di Appello, come detto, si è adeguata a questi criteri e la motivazione resa sul punto non è suscettibile di essere censurata in questa sede di legittimità. 3.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato essendo pacifico che l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01). 3.4 Manifestamente infondato è infine il quarto motivo dal momento che, come si rileva dalla sentenza di primo grado, l'aumento per la continuazione sul più grave delitto di ricettazione in relazione agli altri reati, di cui era stata rilevata la estinzione, aveva avuto ad oggetto soltanto la pena detentiva e non già la pena pecuniaria che non vi era perciò ragione di decurtare. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. Non possono invece essere liquidate le spese della parte civile poiché nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile può essere disposta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (cfr., Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01; Sez. 5 - , Ordinanza n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277152 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 12784 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278834 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 - 01; Sez. 4 - , Sentenza n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav