CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11622/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delVeneto n. 856/2024 depositata il 17/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto, accoglieval’appello della [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova (CCTG)avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato impugnazionedella [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delleEntrate di Padova – [OSCURATO:PERSONA] del Territorio - , a seguito dellapresentazione di procedura DOCFA per diversa distribuzione degli spazi,determinava in Euro 3.590 la rendita catastale di un immobile destinato alNumero registro generale 13756/2025Numero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 11622/2026Data pubblicazione 28/04/2026culto, che ne era privo, sito in Este ed iscritto in categ.E/7.2. Avverso siffatta pronuncia, l’Agenzia delle Entrate (ADE) ha propostoricorso in cassazione, affidandosi a tre motivi.3. La CCTG è rimasta intimata, nonostante la rituale notificazione delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 della L. 212/2000 e dell’art. 42 DPR 600/73, inrelazione all'articolo 360, primo comma, n.3. c.p.c., sostenendo che ilgiudice di appello abbia errato nel ritenere che l’accertamento impugnatodifettasse di motivazione adeguata, considerato che tale avviso dà contodelle verifiche effettuate, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro dellefinanze 19 aprile 1994, n. 701, che hanno comportato la modifica dei datidi classamento e di rendita proposti con la dichiarazione DOCFA e laconseguente determinazione della rendita catastale definitiva; che ladeterminazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale èstata effettuata in conformità alle disposizioni che regolano il CatastoEdilizio Urbano come richiamate nell’atto impugnato, sottolineando chel’Ufficio non ha disatteso i dati indicati sulla Docfa; che ha, quindi,confermato la categoria E/7 proposta in ragione della destinazione di“fabbricati destinati all’esercizio pubblico de culti” all’unità, limitandosiesclusivamente a valorizzare in maniera diversa il fabbricato sotto il profilodella rendita.1.1. Il motivo è fondato.1.2. A sostegno di tale conclusione va richiamata la costantegiurisprudenza di questa Corte in base alla quale in tema di estimocatastale, l'obbligo di motivazione a carico dell'amministrazione finanziariasi atteggia diversamente, a seconda che la stessa operi d'iniziativa o susollecitazione del contribuente; la costituzione di nuovi immobili avvenutaper edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobiliNumero registro generale 13756/2025Numero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 11622/2026Data pubblicazione 28/04/2026urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione ofrazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spaziinterni, ecc.) deve essere dichiarata in catasto; la dichiarazione, a caricodegli intestatari dell' immobile, avviene con la presentazione all'[OSCURATO:PERSONA] (con decorrenza dal 1 dicembre 2012, in virtù dell'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 9, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, all'Agenzia delle Entrate) competente di un(architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari eperiti edili), attivando la procedura cd. "DOCFA"; a fronte di talidichiarazioni l'ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivareeventuali rettifiche d'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari.Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa delcontribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema diclassamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastaleavvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazionedel relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivie della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza tra larendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez.6°-5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n.12777; Cass., Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass.,Sez. 5°, 4 settembre 2023, n. 25682; Cass., Sez. 5°, 19 settembre 2024,n. 25144).Numero registro generale 13756/2025Numero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 11622/2026Data pubblicazione 28/04/20261.3. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi violato siffatto principio, avendo affermato ildifetto motivazionale dell’accertamento, nonostante si trattasse dellaprima ipotesi sopra considerata, posto che gli elementi di fatto indicatidalla [OSCURATO:PERSONA] non sono stati disattesi dall'ufficio e la differenza trala rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni in questione. Il cheesclude il difetto motivazionale dell’avviso di rettifica impugnato, essendochiaramente indicato il valore della rendita attribuita ai fabbricati, fermirestando gli elementi di fatto, così come indicati dalla contribuente, conconferma della stessa categoria E/7 proposta.2. Con il secondo motivo, l’ADE si duole della violazione del combinatodisposto dell’art. 6 del R.D.L. n. 652/1939, degli artt. 8 e 30 del D.P.R. n.1142/1949, del D.M. n. 701/1994 e dell’art. 3, comma 2, del D.M. n.28/1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendol’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “ larendita catastale non andava dunque determinata, anche perché ilfabbricato ha diritto all’esenzione dall’imposta sui fabbricati perché nonproduce reddito, con la conseguenza che la sua rendita catastale è pari azero, proprio perché non locato( non ceduto in locazione)”; in sostanza, laricorrente assume che, contrariamente a quanto affermato dalla CGT di 2°grado, ad ogni unità immobiliare urbana, se dichiarata, deve comunqueessere associata una rendita ordinaria, nell’ambito delle finalitàinventariali del catasto, a prescindere dal disposto dell’art.36 comma 3 del3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione e/ofalsa applicazione del combinato disposto dall’art. 36, comma 3, del Tuir edall’art. 6 del R.D.L. n. 652/1939, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., sostenendo che l’errata conclusione a cui la Corte di GiustiziaTributaria del Veneto è giunta ritenendo illegittima l’attribuzione dellarendita catastale agli edifici adibiti all’esercizio del culto in caso diNumero registro generale 13756/2025Numero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 11622/2026Data pubblicazione 28/04/2026presentazione di una Do.C.Fa. verrebbe suffragata, nelle intenzioni delCollegio, dall’erroneo richiamo al disposto dell’art. 36 D.P.R. n. 917/1986(TUIR) che, però, invece, come si evincerebbe dalla ordinanza dellaCassazione n.28823/24, dovrebbe essere riferito al reddito costituente ilpresupposto delle imposte dirette, non avendo alcuna attinenza con larendita catastale, con la conseguenza che gli edifici adibiti al culto sono sìesentati dalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico-inventariali.3.1 I due motivi da trattarsi congiuntamente perché entrambi attinentiai presupposti per l’attribuzione della rendita agli edifici di culto, sonofondati.3.2 Ritiene questa Corte, nell’accogliere la prospettazione dell’Ufficioricorrente, di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato con lasentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un benedi culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto correttauna rendita di valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass.,19/11/2024 n. 29823.3.3 Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti delladecisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:3.4 - con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicoNumero registro generale 13756/2025Numero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 11622/2026Data pubblicazione 28/04/2026del culto [...], e simili»);3.5 - l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);3.6 - la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;3.7 - secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015,n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto. In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditoNumero registro generale 13756/2025Numero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 11622/2026Data pubblicazione 28/04/2026costituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;3.8 - ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.3.9 Ad avviso di questo Collegio tale orientamento - da cui si èdiscostata la CTR – va in questa sede ribadito, considerato che questaCorte ha più volte chiarito che la rendita catastale attribuita ad unimmobile adibito a culto non è un tributo né un presupposto diimposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativo legato all’iscrizionenel catasto. Ciò implica che l’attribuzione di una rendita non incidesull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributi diretti e locali, nelsenso che l’esenzione legata alla specifica destinazione dell’immobile nonviene meno per il solo fatto che l’immobile ha una rendita catastalepositiva. Sulla distinzione ontologica tra rendita catastale e presuppostod’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo. È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita edesenzione dall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specificadestinazione d’uso, in quanto la rendita catastale non costituisceun’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta dei principiNumero registro generale 13756/2025Numero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 11622/2026Data pubblicazione 28/04/2026giurisprudenziali sopra richiamati. Ne deriva che l’attribuzione di unarendita catastale non determina né può determinare la trasformazione diun immobile esente in immobile imponibile. L’esenzione fiscale degli edificidestinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazioneoggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, nédall’ammontare della rendita eventualmente attribuita. Pertanto,l’eventuale presenza di rendita catastale non incide l’esenzione, noncostituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di capacitàcontributiva e non integra un autonomo fatto generatore di imposta.3.10 Fatte tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avvisodi questo Collegio, non appare condivisibile la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dal giudice di appello, dovendosiribadire che in base alla normativa catastale sopra richiamata se è veroche l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 del d.P.R. n.917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, in ragione dellaloro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catasto in ragionedella mancanza di produttività in assenza di locazione, tali esenzioni nonimplicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso di procedere adichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, in questa diversaipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamente contemplatevolte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti in materia direlazione a particolari tipologie di beni.3.11 Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regolegenerali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m.28/1998, con attribuzione di rendita.3.12 Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano taleNumero registro generale 13756/2025Numero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 11622/2026Data pubblicazione 28/04/2026coordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.3.13 Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.3.14 Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.3.15 Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non di menopotrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.3.16 Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla parte controricorrente,relative alle modalità di determinazione della rendita catastale degliimmobili delle categorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loronatura e contenuti, ritenersi preminenti né configurare un mezzo perorientare l’interpretazione della disciplina catastale dei beni di culto.3.17 Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare, la stessaimpartisce istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare laNumero registro generale 13756/2025Numero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 11622/2026Data pubblicazione 28/04/2026disciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.3.18 In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.3.19 Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata. Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.3.20 Sotto altro profilo deve rilevarsi che, come condivisibilmente dedottodall’Ufficio ricorrente, l’art. 10 r.d.l. 652/1939, in vigore dal 9 giugno1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs. 514/1948 cosìdispone: “La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opificiNumero registro generale 13756/2025Numero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 11622/2026Data pubblicazione 28/04/2026ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n.1231 costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale ocommerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta perogni singola unità. 2. Egualmente si procede per la determinazione dellarendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili incategorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.3.21 L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.3.22 Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellanormativa sopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941,ritenute decisive ai fini che occupano da parte controricorrente.3.23 Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadroNumero registro generale 13756/2025Numero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 11622/2026Data pubblicazione 28/04/2026normativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)4. In conclusione, il ricorso va accolto e ribadito il seguente principio didiritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti alculto pubblico, l’immobile deve necessariamente essere censito secondo leregole generali sulla scorta delle norme catastali di riferimento ed attesoche i predetti edifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catastosenza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento di immobili urbani dinuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l.13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948,n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione della categoria edella rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a“destinazione particolare”) e sono soggette al controllodell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione,seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensidell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701».5. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata; nonoccorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con ilrigetto del ricorso originario della [OSCURATO:PERSONA] contribuente e laconferma dell’avviso di rettifica.6. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.Numero registro generale 13756/2025Numero sezionale 2810/2026Numero di raccolta generale 11622/2026Data pubblicazione 28/04/2026 P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario, compensandointeramente tra le parti le spese sia dei gradi di merito sia del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/3/2026.[OSCURATO:PERSONA]