CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27157/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Perelli, che ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria difensiva fatta pervenire il 25 marzo 2026 dall’Avv. G. [OSCURATO:PERSONA] la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Siracusa ha rigettato l'istanza, di XXXXXXXXXXXXXXX, con la qualeera stata chiesta la sospensione condizionale della pena irrogata con sentenza n.40 del 2025, per effetto dell'adozione dei provvedimenti ex art 442, comma 2-biscod. proc. pen., alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 208 del 17ottobre 2024.2. Avverso il descritto provvedimento è stato proposto tempestivoricorso per cassazione per il tramite del difensore, affidando l’impugnazionea tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione della sentenzaCorte Cost. n. 208 del 2024.Si assume che l'ordinanza impugnata fonda sul presupposto secondo il qualela sospensione condizionale della pena era già concedibile in sede di cognizioneperché in quella sede la pena era stata determinata in anni due e mesi sei direclusione, come tale rientrante nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., trattandosidi imputato infraventunenne.Si sostiene che la pronuncia della Corte costituzionale non si riferisce soloalla concedibilità astratta del beneficio ma al fatto che il giudice della cognizionenon abbia potuto concederlo per limiti legali.Nella specie, invece, il reato per il quale si procedeva (art. 609-bis cod. proc.pen.) è suscettibile di applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 165 cod.pen., con necessari presupposti, non presenti al momento della decisione delgiudice della cognizione, non avendo l'imputato avviato alcun percorsotrattamentale e non risultando svolta, in sede di abbreviato, alcuna attivitàistruttoria psicologica o riabilitativa.2.2. Con il secondo motivo si denuncia errata interpretazione dell’art. 165cod. pen.Il provvedimento impugnato assume che, al momento della sentenza, nonera stata documentata la disponibilità dell'imputato alla partecipazione a percorsitrattamentali. Tuttavia, l'art. 165 cod. pen. richiede che il giudice subordini lasospensione condizionale della pena alla partecipazione al superamento dipercorsi trattamentali che, peraltro, l'imputato, nella specie, aveva dichiarato diaccettare come risulta dal verbale del primo incontro eseguito con il funzionariodi un’Associazione a ciò abilitata. La norma richiede che tali percorsi siano giàavviati in sede di cognizione.2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione.L'ordinanza non ha tenuto conto della prospettazione relativa alla nonconcedibilità concreta del beneficio di cui all'art. 165 cod. pen., né ha esaminatola situazione personale all’attualità del ricorrente, eludendo il quesito posto dallaCorte cost. n. 208 del 2024 che mira ad evitare che il condannato perda beneficiper ragioni non dipendenti da sua scelta o inerzia.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, S. Perelli, ha fattopervenire requisitoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], Avv. G. Giuliano ha fatto pervenire memoria con la quale,ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ha concluso chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è infondato.Deve, anzitutto, richiamarsi la sentenza della Corte costituzionale n.208 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442,comma 2- bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui nonprevede che il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione dellapena e la non menzione della condanna nel certificato del casellariogiudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potutoprovvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti dilegge che consentono la concessione di tali benefici; inoltre ha dichiaratain via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Cortecostituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 676, comma 3-bis,cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudicedell'esecuzione può concedere, altresì, la sospensione della pena e la nonmenzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quandoquello della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la penaallora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono laconcessione di tali benefici.Ciò posto, si osserva che, come statuito dalla Corte costituzionalenella decisione citata, la regola di sistema vigente nel nostroordinamento è che la misura finale della pena (e non già quella irrogatain sede di cognizione) costituisce il presupposto circa la valutazione dellecondizioni per la concessione dei benefici. Ne consegue che è del tuttologico che - come ritenuto dal Giudice delle leggi con la sopra richiamatadecisione - che anche la valutazione sui presupposti per l'applicazione deibenefici (Sez. 1, n. del 03/10/2025, Spada, Rv. 288668 – 01 in tema dipene accessorie) venga operata rispetto alla pena così come determinata"a valle" delle scelte processuali dell'imputato, che costituiscono, essepure, elementi significativi nella "commisurazione in senso lato" dellapena a lui applicabile.Deve, poi, ricordarsi che il principio costituzionale della personalitàdella responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost. esigel'individualizzazione della sanzione rispetto al singolo fatto di reato e allasituazione del singolo condannato (cfr. sentenze n. 91 del 2024, punto 9del [OSCURATO:PERSONA] in diritto; n. 86 del 2024, punto 5.8. del [OSCURATO:PERSONA] indiritto; n. 197 del 2023, punto 5.5.1. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto; n. 195del 2023, punto 6.1. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto; n. 40 del 2023, punto5.2. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto; n. 222 del 2018, punti 7.1. e 7.2. delConsiderato in diritto).In simili ipotesi, il giudizio di esecuzione è chiamato a ospitare un«frammento di cognizione» (sentenza n. 183 del 2013, punto 6 del Consideratoin diritto), sulla base del materiale raccolto in precedenza o - eventualmente -delle nuove evidenze necessarie a compiere le valutazioni in parola, sì daadeguare le statuizioni relative alla pena nel loro complesso alla mutatasituazione sopravvenuta al giudicato, e alla quale il giudicato stesso deve essereconformato.È stato, poi, ritenuto che l’esercizio del descritto potere surrogatorio delgiudice dell’esecuzione presuppone, secondo la ratio che ha presieduto alladeclaratoria di illegittimità costituzionale, che, in sede di cognizione, l’unico edeterminante motivo della mancata applicazione della sospensione condizionalesia stato, per implicito o per esplicito, la misura della pena inflitta, operantecome limite e sbarramento a una valutazione di merito. Solo in questo caso «nonpuò certamente ravvisarsi alcun reale vulnus al giudicato qualora quel giudizioprognostico che non è stato compiuto dal giudice della cognizione sia compiuto,poi, dal giudice dell’esecuzione», anche alla luce di eventuali elementi sintomaticisopravvenuti (così Corte cost. cit., § 4.1.2. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).Pare al Collegio che i poteri del giudice dell’esecuzione in tema disospensione condizionale della pena, conseguente alla sua rimodulazionesottosoglia ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., si espandono nelcaso in cui, rimosso l’ostacolo normativo che aveva impedito al giudice dellacognizione di provvedere sul beneficio, risulti che il mancato riconoscimento diquest’ultimo fosse realmente il prodotto di quell’ostacolo; il che, invero, deveritenersi ogniqualvolta, a fronte di pena irrogata in misura eccedente i limiti dicui all’art. 163 cod. pen., la decisione giudiziale di condanna sia rimasta silente inargomento.Ove, viceversa, il giudice di cognizione, prescindendo dalla misura dellapena, abbia effettuato una prognosi di merito sul punto e questa sia stata disegno negativo, non vi è spazio per la rimeditazione del tema nella sedeesecutiva preposta all’applicazione del citato art. 442, comma 2-bis. L’interventodel giudice dell’esecuzione si giustifica, infatti, soltanto in funzione recuperatoriadi una decisione che in sede di cognizione non si sia potuta assumere (Sez. 1, n.18351 del 29/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], a proposito dell’art. 671 cod. proc. pen., alcui modulo decisorio, quanto alla statuizione accessoria della sospensionecondizionale, Corte cost. n. 208 del 2024 dichiaratamente si ispira) e non puòessere esteso sino a ricomprendere la rivalutazione della questione concernentela prognosi di non recidiva nel crimine, che sia stata già espressamente trattatanel processo ed ivi risolta con decisione ormai divenuta irrevocabile.Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la sentenza inrelazione alla quale il condannato ha chiesto la sospensione condizionale è stataemessa dal Giudice per le indagini preliminari dopo l’indicata pronuncia delGiudice delle leggi, addivenendo alla condanna alla pena di anni due e mesi sei direclusione per il reato di cui all’art. 609-octies cod. pen., pena rideterminata inquella di anni due e mesi uno di reclusione, ex art. 442, comma 2-bis cod. proc.pen.L’istante, dopo l’intervenuta riduzione dell’entità della pena nella misuraappena indicata, ha proposto incidente di esecuzione diretto ad ottenerel’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della penasubordinato, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., alle prescrizioni previste dalla normain ragione del titolo di reato per il quale è intervenuta condanna.Nel caso di specie, dunque, risulta che in sede di cognizione il giudice, purpotendolo fare, non ha applicato il beneficio, tenuto conto che anche alla streguadella pena irrogata prima della riduzione operata ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., il beneficio era concedibile e non vi era alcuno sbarramentoper l’entità della pena. Infatti, l’imputato è nato il 25 giugno 2005 e, quindi, alladata della pronuncia era infraventunenne, imputato per il quale il limite di penaper la concessione del beneficio è quello di anni due e mesi sei.Del resto, a fronte della riduzione della pena intervenuta ex 442, comma 2-bis, cod. pen., considerata quindi l’entità della pena determinata “ a valle”, nelsilenzio del giudice di cognizione sulla concessione o meno del beneficio – inastratto concedibile - quello dell’esecuzione non conserva il potere di rivedere ilgiudizio di cui all’art. 163 cod. pen.,tenuto conto anche, per il caso di specie,dell’inerzia dell’imputato il quale, a fronte della mancata concessione delbeneficio, in questo caso astrattamente concedibile ex art. 163 cod. pen. giàprima della riduzione ex art. 442, comma 2-bis, cod. pen., quindi non esistendogià a monte lo sbarramento per la pena irrogata, ha ritenuto di non proporreimpugnazione, accedendo, anzi, alla riduzione premiale rinunciando adimpugnare.1.2. I motivi secondo e terzo sono infondati.L'art. 165 comma quinto cod. pen. come novellato dall'art. 13della legge n. 168 del 2023, prevede che « Nei casi di condanna per ildelitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti,consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576,primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, esecondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempresubordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, eal superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recuperopresso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenzapsicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati,accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanzeposte a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164.Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misurecautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedurapenale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria,anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezzacompetente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestivevalutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione dellemisure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II,del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quantoprevisto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sullaproposta di applicazione delle misure di prevenzione personali aisensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede condecreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura diprevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorsodi recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misuradi prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo alpubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza dicondanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale dellapena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1)».Un tale sistema normativo, così come chiarito da ultimo dallagiurisprudenza di legittimità, attribuisce al giudice della cognizione lacompetenza a «individuare l'ente e definire i tempi e le modalitàspetta, invece, verificare l'effettiva partecipazione allo stesso secondole modalità stabilite in sentenza», ponendo tale indicazione comeobbligatoria (Sez. 6 n. 40888 del 03/10/2024, P., Rv. 287196 – 01;nel senso che la durata del percorso va indicata dal giudice dellacognizione, nel dispositivo di sentenza, stabilendo quella massimache costituisce una delicata operazione di bilanciamento di una seriedi elementi di merito non predefiniti, Sez. 5, n. 16548 del 9/02/2023,U., non massimata).Anche prendendo in esame l'opzione ermeneutica che garantisceun più esteso spazio operativo alla norma, alla luce del favor legis,rispetto alla scelta di intraprendere percorsi di recupero, secondo laquale la sospensionecondizionaledella pena dovrebbe poter essereconcessa, sia in caso di avvenuta e perdurante partecipazione adessi, sia in caso di impegno a parteciparvi in epoca successiva allacondanna, sarebbe consentita comunque unicamente al giudice dellaesecuzione - ove non compiuta dal giudice della cognizione - la sceltadel percorso ottimale, nonché la definizione di modi e tempi dellostesso, secondo la prudente valutazione giudiziale, anche su iniziativadel condannato, interessato a svolgere compiutamente il percorsoassegnatogli (Sez. 6, n. 30147 del 03/05/2023, P., Rv. 285046 –01).Ciò posto, si osserva che, all'epoca della commissione dei fatti (7ottobre 2024: v. capi di imputazione della sentenza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Siracusa del 13 febbraio 2025)era già in vigore la disposizione dell'art. 165, comma quinto, cod.pen. nell’attuale formulazione che subordina obbligatoriamente lasospensione condizionale della pena alla frequentazione di specificipercorsi presso enti o associazioni che si occupino di prevenzione,assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per una seriedi reati riconducibili alla cd. violenza di genere, tra i quali il reatoaccertato a carico del condannato.Non rileva, ai fini che interessano, che, in sede di cognizione e almomento della decisione non vi fossero i presupposti per richiedere lasospensione secondo le prescrizioni di cui al comma quinto dell’art.165 cod. pen. previste in relazione al titolo di reato per il quale èstata pronunciata condanna e che, invece, dette condizioni sianointervenute successivamente. Tale dato emerge dalla lettura dellasentenza di condanna nella quale si dà atto della circostanza che nonrisulta avviato alcun percorso trattamentale.Quindi, la questione posta con i motivi secondo e terzo, per unverso, deve considerarsi assorbita dalla principale ratio decidendi delprovvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione. Per altro verso,comunque, si deve rilevare che se è vero che i requisiti per chiederela sospensione condizionale ex art. 165, comma quinto, cod. pen.devono esistere al momento della concessione del beneficio e non inastratto, si tratta di tema che, in quanto già attuale al momento delladecisione del giudice della cognizione - avendo il ricorrente dedotto,invece, che il trattamento era già avviato in corso del procedimentodi cognizione - andava prospettato e dibattuto in sede diimpugnazione, avendo il giudice della cognizione, nella sostanza,escluso la sussistenza dei presupposti – obbligatori - per accedere albeneficio.2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibiliin ragione del titolo di reato per il quale è stata irrogata la pena inesecuzione. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.