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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 24698/2022

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ORDINANZA sul ricorso 17113-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 228/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 401/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. // RILEVATO - che, con sentenza del 3 marzo 2016, la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della decisione resa dal Tribunale di L'Aquila, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di L'Aquila, alle cui dipendenze la Giuliani prestava servizio quale dirigente avente ad oggetto la condanna dell'Ente datore al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal demansionamento che assume patito in seguito all'assegnazione dell'incarico di responsabile del "[OSCURATO:PERSONA], Affari istituzionali, Appalti e Contratti" implicante la decadenza dall'incarico in precedenza assegnato con provvedimento del Sindaco di Dirigente del Servizio per l'Assistenza e le [OSCURATO:PERSONA], di natura asseritamente vessatoria; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal Comune di nullità del ricorso per genericità della domanda, ma fondato nel merito l'appello del Comune stante il carattere non vessatorio dell'assegnazione al nuovo incarico di responsabile del [OSCURATO:PERSONA] individuato nella nuova macrostruttura dell'Ente insuscettibile di essere qualificato quale "mero ufficio di segreteria" ed anzi da ritenersi strategico occupandosi di appalti e contratti nell'ambito di un Comune impegnato nella ricostruzione post-sisma, di modo che quell'assegnazione, piuttosto che in una revoca ante tempus del precedente incarico in contiguità con la campagna mediatica fortemente critica dell'attività della Giuliani svolta in quel ruolo si concreta nella designazione alla direzione di un settore funzionalmente rilevante conseguendone l'esclusione del lamentato demansionamento; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Giuliani, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di L'Aquila; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 32, 35 e 36 Cost. 2087, 2043, 2049 c.c. e 115 c.p.c., lamenta l'incongruità logica e giuridica dell'iter valutativo seguito dalla Corte territoriale per aver questa apprezzato la carica offensiva e l'antigiuridicità delle vicende in fatto dedotte in atti in un'ottica atomistica e non, come, a suo dire, avrebbe dovuto nella loro valenza cumulativa; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. e 21 quinquies

I. n. 241/1990, imputa alla Corte di aver erroneamente accolto una lettura del provvedimento sindacale di conferimento del nuovo incarico tesa a disconoscerne il carattere strumentale rispetto al reale intento di sollevare la ricorrente dal precedente incarico e cosi la valenza discriminatoria; - che nel terzo motivo il vizio di omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione della valenza discriminatoria che la Giuliani assume insita nel provvedimento che sostiene adottato a suo carico; che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e di omessa e contraddittoria motivazione, la ricorrente imputa alla Corte la mancata considerazione della documentazione prodotta in funzione della prova della spettanza della maggiorazione retributiva correlata alle responsabilità assunte dalla Giuliani all'interno della Struttura commissariale SGE la cui mancata erogazione va, a detta della ricorrente, ricondotta alla sofferta discriminazione; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, ben possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, risolvendosi le formulate censure nell'imputare alla Corte territoriale una lettura della vicenda dedotta (l'assegnazione della ricorrente ad un diverso incarico meno significativo del pregresso e punitivo in quanto conseguente alle critiche rivolate alla medesima in relazione all'espletamento del mandato) intesa a negare la lettura discriminatoria della condotta dell'Ente prospettata dalla ricorrente (in termini di rimozione dall'incarico e di ridimensionamento del ruolo), lettura che, in quanto costituisce l'approdo di un iter valutativo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e stando al tenore della esaustiva motivazione, ha tenuto ampiamente conto del materiale istruttorio e che risulta del tutto plausibile sul piano logico e giuridico, si appalesa incensurabile in questa sede; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese senza attribuzione delle spese di lite per non aver l'intimato svolto alcuna difesa; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il L A versamento da parte delrricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 17113-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 228/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 401/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. // RILEVATO - che, con sentenza del 3 marzo 2016, la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della decisione resa dal Tribunale di L'Aquila, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di L'Aquila, alle cui dipendenze la Giuliani prestava servizio quale dirigente avente ad oggetto la condanna dell'Ente datore al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal demansionamento che assume patito in seguito all'assegnazione dell'incarico di responsabile del "[OSCURATO:PERSONA], Affari istituzionali, Appalti e Contratti" implicante la decadenza dall'incarico in precedenza assegnato con provvedimento del Sindaco di Dirigente del Servizio per l'Assistenza e le [OSCURATO:PERSONA], di natura asseritamente vessatoria; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal Comune di nullità del ricorso per genericità della domanda, ma fondato nel merito l'appello del Comune stante il carattere non vessatorio dell'assegnazione al nuovo incarico di responsabile del [OSCURATO:PERSONA] individuato nella nuova macrostruttura dell'Ente insuscettibile di essere qualificato quale "mero ufficio di segreteria" ed anzi da ritenersi strategico occupandosi di appalti e contratti nell'ambito di un Comune impegnato nella ricostruzione post-sisma, di modo che quell'assegnazione, piuttosto che in una revoca ante tempus del precedente incarico in contiguità con la campagna mediatica fortemente critica dell'attività della Giuliani svolta in quel ruolo si concreta nella designazione alla direzione di un settore funzionalmente rilevante conseguendone l'esclusione del lamentato demansionamento; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Giuliani, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di L'Aquila; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 32, 35 e 36 Cost. 2087, 2043, 2049 c.c. e 115 c.p.c., lamenta l'incongruità logica e giuridica dell'iter valutativo seguito dalla Corte territoriale per aver questa apprezzato la carica offensiva e l'antigiuridicità delle vicende in fatto dedotte in atti in un'ottica atomistica e non, come, a suo dire, avrebbe dovuto nella loro valenza cumulativa; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. e 21 quinquies I. n. 241/1990, imputa alla Corte di aver erroneamente accolto una lettura del provvedimento sindacale di conferimento del nuovo incarico tesa a disconoscerne il carattere strumentale rispetto al reale intento di sollevare la ricorrente dal precedente incarico e cosi la valenza discriminatoria; - che nel terzo motivo il vizio di omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione della valenza discriminatoria che la Giuliani assume insita nel provvedimento che sostiene adottato a suo carico; che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e di omessa e contraddittoria motivazione, la ricorrente imputa alla Corte la mancata considerazione della documentazione prodotta in funzione della prova della spettanza della maggiorazione retributiva correlata alle responsabilità assunte dalla Giuliani all'interno della Struttura commissariale SGE la cui mancata erogazione va, a detta della ricorrente, ricondotta alla sofferta discriminazione; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, ben possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, risolvendosi le formulate censure nell'imputare alla Corte territoriale una lettura della vicenda dedotta (l'assegnazione della ricorrente ad un diverso incarico meno significativo del pregresso e punitivo in quanto conseguente alle critiche rivolate alla medesima in relazione all'espletamento del mandato) intesa a negare la lettura discriminatoria della condotta dell'Ente prospettata dalla ricorrente (in termini di rimozione dall'incarico e di ridimensionamento del ruolo), lettura che, in quanto costituisce l'approdo di un iter valutativo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e stando al tenore della esaustiva motivazione, ha tenuto ampiamente conto del materiale istruttorio e che risulta del tutto plausibile sul piano logico e giuridico, si appalesa incensurabile in questa sede; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese senza attribuzione delle spese di lite per non aver l'intimato svolto alcuna difesa; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il L A versamento da parte delrricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se
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