CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 34255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17289/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’ avvocato rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t. , rappresentata e difesa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587). -intimata- [OSCURATO:PERSONA], in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t. , rappresentata e difesa ope legis l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) . -intimata- avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA n. 411/2024depositata addì 28/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti addì 06.11.2024 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma,il 20/1