CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 17321/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16344/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L ’ ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1637/2017 depositata il 6/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Restituzione somme trattenute sul t.f.r. a titolo di indennità mancato preavviso R.G.N. 16344/2017 Pag.Rilevatoche: 1. con sentenza n. 1637/2017 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione dell’ENEA -Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda (subordinata) del [OSCURATO:PERSONA] e condannato l’amministrazione al pagamento della somma di euro 6.771,00; [OSCURATO:PERSONA], ingegnere, dipendente dell’ENEA dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva agito nei confronti dell’Ente per far accertare e dichiarare, in via principale, l’inefficacia delle dimissioni del 14/12/2012 (presentate dallo stesso quando era in aspettativa per gravi motivi familiari ed aventi effetto dal 28/12/2012) per il mancato rispetto delle procedure di cui all’art. 4, commi 16-22 della l. n. 92/2012 e, in via subordinata, l’accertamento del diritto a trattenere le somme a titolo di indennità di mancato preavviso per non essere tenuto a tale preavviso trovandosi, al momento delle dimissioni, in aspettativa; 2. il Tribunale riteneva infondata la domanda principale ritenendo che la normativa invocata dal ricorrente non potesse immediatamente applicarsi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, necessitando dell’adozione di provvedimenti attuativi, nella specie non intervenuti alla data delle dimissioni; quanto alla domanda subordinata, escluso che il ricorrente fosse incorso nel fenomeno delle dimissioni in bianco, rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] avesse rassegnato le dimissioni in stretta correlazione al trattamento pensionistico essendo chiaro il riferimento in tal senso contenuto nella relativa manifestazione di volontà (“accesso al pensionamento”) e riteneva che si vertesse nell’ipotesi di esclusione dall’obbligo di preavviso di cui artt.24 e 25 del c.c.n.l.; 3. pronunciando sull’impugnazione dell’ENEA, la Corte d’appello di Roma confermava il ragionamento del giudice di prime cure riteneva che il contratto, nella specie, si fosse risolto automaticamente per l’avverarsi della causa prevista dall’art. 23, lett. a) c.c.n.l. ricerca senza che le parti fossero tenute al rispetto del periodo di preavviso; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’ENEA sulla base di un motivo; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Consideratoche: 1.con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l’ENEA denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 25 e 12 del c.c.n.l. enti di ricerca; R.G.N. 16344/2017 Pag.sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ricondotto integrata la previsione di cui agli artt. 23 e 24 del c.c.n.l. in ragione della maturazione dell’età pensionabile là dove, come era pacifico, si era trattato di dimissioni volontarie; assume che in tale ipotesi la risoluzione non avviene automaticamente per l’avverarsi della condizione di legge ma discende da un atto volitivo del dipendente; 2. il motivo è infondato; 3. va innanzitutto premesso che, in materia di collocamento a riposo nel pubblico impiego, diversamente da quanto accade nel lavoro alle dipendenze dei datori di lavoro privati, la cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, prevista sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, avviene in via automatica, non avendo la comunicazione di risoluzione del rapporto natura provvedimentale o negoziale, ma di mera notizia e ricognizione dell’effetto ricollegato dalla legge all’evento (v. in tal senso Cass. 5 maggio 2022, n. 14236; si vedano anche Cass. 17 giugno 2010, n. 14628; Cass. 17 giugno 2008, n. 26377); diversa è la situazione del raggiungimento della massima anzianità contributiva nella quale non vi è cessazione automatica conseguendo l’effetto ad una determinazione volontaria dell’Amministrazione ovvero anche del dipendente; può ad esempio darsi il caso che, là dove tale raggiungimento avvenga prima del limite di età ordinamentale sia l’Amministrazione ad esercitare la facoltà (o anche -in taluni casi legislativamente previsti - l ’ obbligo) di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero, al contrario, che sia il dipendente a chiedere il trattenimento in servizio oltre il limite di età (istituto già previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, mantenuto con correttivi dalla riforma di cui al d.l. n. 112 del 2008, convertito nella l. n. 133 del 2008, quindi limitato nella operatività dal d.l. n. 78 del 2010 conv. con modificazioni nella l. n. 122 del 2010, infine in parte abolito del d.l. n. 90 del 2014 conv. dalla l. n. 114 del 2014,che lo ha confermato solo in ipotesi residuali); 4. nella specie, per quanto si evince dalla sentenza impugnata, la richiesta di accesso al pensionamento è avvenuta per il raggiungimento del limite di età; tanto si evince dal passaggio argomentativo in cui è evidenziato che “il modello di dimissioni compilato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] prevede una voce ‘per accesso al pensionamento’che lascia intendere che, apponendo la ‘X’ su tale casella, si stia semplicemente dando avviso all’Ente, ove non ne fosse già consapevole, dell’avvenuto raggiungimento del limite di età e, per l’effetto, della risoluzione automatica del rapporto di lavoro”; 5. orbene, l’Ente ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto quanto al raggiungimento dell’età pensionabile, limitandosi ad insistere nella prospettazione della natura di dimissioni volontarie dell’atto del [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 16344/2017 Pag.ciò, però, opponendo in modo inammissibile all’interpretazione della Corte territoriale una propria lettura del contenuto di tale atto (si ricorda che in tema di interpretazione di atti negoziali o contratti, l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito salvo il limite della violazione delle regole codicistiche di interpretazione o del difetto di motivazione nei limiti di cui al nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ.); ed allora, se va tenuto fermo che, come evidenziato dai giudici di appello, non si è trattato di vere e proprie dimissioni ma di una mera comunicazione di avvalersi, ai fini del pensionamento, del raggiungimento del limite di età (circostanza, quest’ultima, come detto, non contestata in sede di ricorso per cassazione), allora non vi è dubbio che si versi in una ipotesi di risoluzione automatica del rapporto per la quale l’art. 25 del c.c.n.l. prevede che il preavviso non è dovuto; 6. il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; 7. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetarioin misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’agenzia ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello