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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 aprile 2021

Cassazione n. 38088/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], • avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per raccoglimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 aprile 2021, il Tribunale del riesame di Verona confermava il decreto del 7 gennaio 2021, eseguito il 15 marzo 2021, con cui il G.I.P. del Tribunale di Verona aveva disposto il sequestro preventivo diretto di somme di denaro fino alla concorrenza di euro 4.544.690,45, e, in mancanza, il sequestro per equivalente su qualsiasi bene nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., indicava nella dichiarazione annuale relativa agli anni di imposta 2017 e 2018 elementi passivi fittizi, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti specificamente elencate ai capi A e B della rubrica provvisoria.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale scaligero, hanno proposto ricorso per cassazione sia l'indagato [OSCURATO:PERSONA], sia, tramite il procuratore speciale, il terzo interessato, ovvero il [OSCURATO:PERSONA].

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 12 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000, 1 comma 143 della legge n. 244 del 2007, 125 e 322 comma 2 cod. proc. pen., osservando che l'impugnata ordinanza risulterebbe affetta da una duplice violazione di legge, ovvero da motivazione apparente circa la condotta uti dominus che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto nei confronti dei beni sottoposti e sequestro e, di conseguenza, dall'erronea applicazione delle norme sopra richiamate, che presuppongo che beni sequestrati siano nell'effettiva disponibilità dell'indagato.

La presunta fittizietà della attribuzione dei beni al Trust non sarebbe stata invero adeguatamente motivata, ponendosi le argomentazioni del Tribunale sem:Lembi:casi dunque in contrasto con la legge n. 112 del 2016 che ha disciplinato l'istituto del Trust, non essendo qualificabile come elemento presuntivo della natura fittizia del Trust la mera circostanza della disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ad accogliere richieste diverse da quelle fiscali e amministrative, essendo invece smentita dagli atti processuali l'asserita concomitanza tra il conferimento dei beni al Trust e il debito con il Fisco, atteso che le cartelle esattoriali sono state conosciute da [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta solo nel 2015, cioè 4 anni dopo la costituzione del Trust e dopo tre anni dalla nascita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società di cui l'indagato era amministratore.

Dunque, la terzietà dei beni sequestrati avrebbe dovuto costituire un limite alla sequestrabilità degli stessi, presupponendo l'art. 12 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000 la confiscabilità dei beni, che non opera quando questi appartengano a un terzo.

2.2. Il terzo interessato, [OSCURATO:PERSONA], ha altresì sollevato un unico motivo, con cui la difesa contesta parimenti la violazione degli art. 12 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000, 1 comma 143 della legge n. 244 del 2007, 125 e 322 2 comma 2 cod. proc. pen., premettendo che il Trust . aveva subito l'apprensione di due diverse unità immobiliari, che erano state conferite dall'indagato, ovvero un appartamento e un'autorimessa, siti nel Comune di Castel d'Azzano in via Giovanni delle Case, beni entrambi gestiti dal Trust.

Ciò posto, la difesa contesta il giudizio sulla fittizietà dell'intestazione dei beni sottoposti a sequestro, non emergendo dagli atti processuali alcun elemento utile in tal senso, essendo neutra la circostanza che il locatario dei beni si sia rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per questioni non meglio specificate, comunque diverse da quelle fiscali e amministrative, essendo invece pacifico e ben più significativo, da un lato, che i beni locati sono rimasti nella esclusiva disponibilità del Trust e, dall'altro, che non vi è stata alcuna concomitanza tra il conferimento dei beni nel Trust e le contestazioni tributarie a [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Di qui l'illegittimità dell'ablazione di beni appartenenti a soggetti estranei al reato.

3. Con memoria trasmessa il 30 giugno 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Trust, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo l'assenza di alcun legame tra [OSCURATO:PERSONA] e i beni sottoposti a sequestro preventivo, rimarcando altresì la circostanza che, al momento della costituzione del Trust, 9 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] aveva conoscenza legale solo di un debito verso l'Erario di 20.000 euro, mentre il debito di circa 4 milioni di euro, riferito al 2007 e a una società di cui [OSCURATO:PERSONA] era solo socio, è stato contestato solo nel 2015.

Dunque, il sequestro non poteva essere disposto, stante la terzietà dei beni nella disponibilità del Trust, comprovata peraltro dal fatto che di tali beni, ceduti in locazione, godeva solo il terzo, che incassava i relativi canoni di locazione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.

1. Premesso che le doglianze sollevate dai ricorrenti sono suscettibili di essere trattate unitariamente, perché tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata circa la sequestrabilità dei beni oggetto della cautela reale (unico aspetto su cui si incentrano le censure difensive) non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del Provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale illustrato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione.

E invero, ribadito che non è in discussione il giudizio sul fumus del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] (art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000), occorre evidenziare che, in sede di esecuzione del sequestro, disposto in forma diretta o in subordine per equivalente sino all'importo complessivo di C 4.544.690,45, sono state apprese due unità immobiliari costituite da un appartamento e da un'autorimessa, site nel Comune di Caste! D'Azzano in via Giovanni delle Case, intestate e gestite dal [OSCURATO:PERSONA], istituito con atto pubblico del 9 giugno 2011.

Al riguardo il Tribunale del riesame, nel condividere le considerazioni operate dal P.M. nell'ordine di esecuzione della misura cautelare del 24 febbraio 2021 in relazione alla natura fittizia del trasferimento dei beni al Trust, ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] è stato costituito con il dichiarato scopo di realizzare la sicurezza economica della famiglia, per assicurare la destinazione dei beni affidati al Trust al sostegno presente e futuro della famiglia, rendendoli autonomi rispetto alle vicende personali del soggetti che hanno disposto il Trust.

Peraltro, l'indagato [OSCURATO:PERSONA] risulta partecipare all'amministrazione dei beni conferiti, avendo il [OSCURATO:PERSONA] dichiarato che, per le problematiche diverse da quelle amministrative e fiscali, l'inquilino si interfaccia direttamente con [OSCURATO:PERSONA] in virtù di una loro pregressa conoscenza.

Inoltre, è stato altresì sottolineato che, al tempo del conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei beni immobili predetti, erano state emesse già cartelle di pagamento con importo residuo pari a euro 15.799.559,02, come risulta dalla tabella trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Verona.

Alla stregua di tali circostanze, il G.I.P. prima e il Tribunale poi sono pervenuti alla non illogica conclusione secondo cui il conferimento da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] dei beni immobili al Trust doveva ritenersi fittizio, poiché i beni oggetto di cautela reale sono rimasti di fatto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia, essendo stato eseguito il conferimento in pendenza del debito tributario del conferente per importi assai elevati, ciò a conferma dell'assunto secondo cui il predetto conferimento ha trovato la sua ragione esclusiva nella volontà di ridurre la garanzia patrimoniale nei confronti dell'Erario.

2. Orbene, l'impostazione seguita dai giudici cautelari appare immune da censure, anche perché coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 9229 del 30/06/2015, dep. 2016, Rv. 266450), secondo cui l'azione ablatoria del giudice penale non può essere impedita dal ricorso agli istituti di segregazione patrimoniale disciplinati dal legislatore civile, nel caso in cui tali strumenti siano utilizzati al fine di sottrarre i beni alla misura cautelare reale, non potendosi ammettere che il semplice utilizzo di un lecito istituto giuridico sia sufficiente a eludere la rigida normativa prevista nel diritto penale a presidio di norme inderogabili di diritto pubblico; si è dunque precisato in quest'ottica che è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un "trust" dall'indagatò, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori.

La valutazione compiuta al riguardo dai giudici cautelari, in quanto fondata su una disamina razionale delle fonti investigative disponibili, non rivela profili di violazione di legge, dovendosi osservare che le deduzioni difensive riproposte in questa sede non valgono a scardinare la tenuta logica della decisione impugnata, atteso che dagli stessi prospetti riepilogativi allegati dalla difesa, si evince che, pur risalendo la notifica della maggior parte delle cartelle esattoriali a epoca successiva alla costituzione del Trust, in realtà le stesse, soprattutto quelle contraddistinte dagli importi più elevati, fanno quasi tutte riferimento a debiti erariali relativi agli anni di imposta compresi tra il 2007 e il 2010, ovvero a epoca anteriore a quella in cui (2011) in cui è avvenuta la costituzione del Trust, il che, a prescindere dal dato formale della formazione del ruolo esattoriale e della notifica della conseguente intimazione di pagamento, rende non irragionevole l'ipotesi secondo cui la costituzione del Trust familiare sia avvenuta al fine di sottrarre i beni immobili alla garanzia patrimoniale del Fisco, nella prospettiva, tutt'altro che remota, dell'avvio di iniziative formali volte a recuperare i crediti erariali accumulati negli anni (di poco) precedenti la costituzione del Trust.

In definitiva, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente approfondite nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da argomentazioni non apparenti, concernendo in ogni caso le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

3. In conclusione, i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, non potendosi peraltro sottacere che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sconta l'ulteriore limite di contestare l'apprensione di beni di cui lo stesso indagato riconosce di non essere titolare.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. pft:4c. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del. 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i . ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che ciascun ricorrente versi la somma;determinata in via equitativa, di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/07/2021 Il . liere estensore.

Il Presidente a. '4 agio Zuni a (29 na Petru DF.P0íVTATA iM CANCEL MIA1 [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE 03L: eit-SP-n‘-_, 9L-- a, :O tm2 t\N. crAQ_Gt‘ m'vnk ki\AAAe&_le "b-2\\P2\ vQ \r-fk,Thun_,j1Nc,, l'u1/4A-c> 94-,' 0,04 tut -)„,e,L, v,kSev-k--,-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], • avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per raccoglimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 aprile 2021, il Tribunale del riesame di Verona confermava il decreto del 7 gennaio 2021, eseguito il 15 marzo 2021, con cui il G.I.P. del Tribunale di Verona aveva disposto il sequestro preventivo diretto di somme di denaro fino alla concorrenza di euro 4.544.690,45, e, in mancanza, il sequestro per equivalente su qualsiasi bene nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., indicava nella dichiarazione annuale relativa agli anni di imposta 2017 e 2018 elementi passivi fittizi, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti specificamente elencate ai capi A e B della rubrica provvisoria. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale scaligero, hanno proposto ricorso per cassazione sia l'indagato [OSCURATO:PERSONA], sia, tramite il procuratore speciale, il terzo interessato, ovvero il [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, 1 comma 143 della legge n. 244 del 2007, 125 e 322 comma 2 cod. proc. pen., osservando che l'impugnata ordinanza risulterebbe affetta da una duplice violazione di legge, ovvero da motivazione apparente circa la condotta uti dominus che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto nei confronti dei beni sottoposti e sequestro e, di conseguenza, dall'erronea applicazione delle norme sopra richiamate, che presuppongo che beni sequestrati siano nell'effettiva disponibilità dell'indagato. La presunta fittizietà della attribuzione dei beni al Trust non sarebbe stata invero adeguatamente motivata, ponendosi le argomentazioni del Tribunale sem:Lembi:casi dunque in contrasto con la legge n. 112 del 2016 che ha disciplinato l'istituto del Trust, non essendo qualificabile come elemento presuntivo della natura fittizia del Trust la mera circostanza della disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ad accogliere richieste diverse da quelle fiscali e amministrative, essendo invece smentita dagli atti processuali l'asserita concomitanza tra il conferimento dei beni al Trust e il debito con il Fisco, atteso che le cartelle esattoriali sono state conosciute da [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta solo nel 2015, cioè 4 anni dopo la costituzione del Trust e dopo tre anni dalla nascita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società di cui l'indagato era amministratore. Dunque, la terzietà dei beni sequestrati avrebbe dovuto costituire un limite alla sequestrabilità degli stessi, presupponendo l'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 la confiscabilità dei beni, che non opera quando questi appartengano a un terzo. 2.2. Il terzo interessato, [OSCURATO:PERSONA], ha altresì sollevato un unico motivo, con cui la difesa contesta parimenti la violazione degli art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, 1 comma 143 della legge n. 244 del 2007, 125 e 322 2 comma 2 cod. proc. pen., premettendo che il Trust . aveva subito l'apprensione di due diverse unità immobiliari, che erano state conferite dall'indagato, ovvero un appartamento e un'autorimessa, siti nel Comune di Castel d'Azzano in via Giovanni delle Case, beni entrambi gestiti dal Trust. Ciò posto, la difesa contesta il giudizio sulla fittizietà dell'intestazione dei beni sottoposti a sequestro, non emergendo dagli atti processuali alcun elemento utile in tal senso, essendo neutra la circostanza che il locatario dei beni si sia rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per questioni non meglio specificate, comunque diverse da quelle fiscali e amministrative, essendo invece pacifico e ben più significativo, da un lato, che i beni locati sono rimasti nella esclusiva disponibilità del Trust e, dall'altro, che non vi è stata alcuna concomitanza tra il conferimento dei beni nel Trust e le contestazioni tributarie a [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'Agenzia delle Entrate. Di qui l'illegittimità dell'ablazione di beni appartenenti a soggetti estranei al reato. 3. Con memoria trasmessa il 30 giugno 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Trust, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo l'assenza di alcun legame tra [OSCURATO:PERSONA] e i beni sottoposti a sequestro preventivo, rimarcando altresì la circostanza che, al momento della costituzione del Trust, 9 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] aveva conoscenza legale solo di un debito verso l'Erario di 20.000 euro, mentre il debito di circa 4 milioni di euro, riferito al 2007 e a una società di cui [OSCURATO:PERSONA] era solo socio, è stato contestato solo nel 2015. Dunque, il sequestro non poteva essere disposto, stante la terzietà dei beni nella disponibilità del Trust, comprovata peraltro dal fatto che di tali beni, ceduti in locazione, godeva solo il terzo, che incassava i relativi canoni di locazione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Premesso che le doglianze sollevate dai ricorrenti sono suscettibili di essere trattate unitariamente, perché tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata circa la sequestrabilità dei beni oggetto della cautela reale (unico aspetto su cui si incentrano le censure difensive) non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del Provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale illustrato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione. E invero, ribadito che non è in discussione il giudizio sul fumus del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] (art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000), occorre evidenziare che, in sede di esecuzione del sequestro, disposto in forma diretta o in subordine per equivalente sino all'importo complessivo di C 4.544.690,45, sono state apprese due unità immobiliari costituite da un appartamento e da un'autorimessa, site nel Comune di Caste! D'Azzano in via Giovanni delle Case, intestate e gestite dal [OSCURATO:PERSONA], istituito con atto pubblico del 9 giugno 2011. Al riguardo il Tribunale del riesame, nel condividere le considerazioni operate dal P.M. nell'ordine di esecuzione della misura cautelare del 24 febbraio 2021 in relazione alla natura fittizia del trasferimento dei beni al Trust, ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] è stato costituito con il dichiarato scopo di realizzare la sicurezza economica della famiglia, per assicurare la destinazione dei beni affidati al Trust al sostegno presente e futuro della famiglia, rendendoli autonomi rispetto alle vicende personali del soggetti che hanno disposto il Trust. Peraltro, l'indagato [OSCURATO:PERSONA] risulta partecipare all'amministrazione dei beni conferiti, avendo il [OSCURATO:PERSONA] dichiarato che, per le problematiche diverse da quelle amministrative e fiscali, l'inquilino si interfaccia direttamente con [OSCURATO:PERSONA] in virtù di una loro pregressa conoscenza. Inoltre, è stato altresì sottolineato che, al tempo del conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei beni immobili predetti, erano state emesse già cartelle di pagamento con importo residuo pari a euro 15.799.559,02, come risulta dalla tabella trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Verona. Alla stregua di tali circostanze, il G.I.P. prima e il Tribunale poi sono pervenuti alla non illogica conclusione secondo cui il conferimento da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] dei beni immobili al Trust doveva ritenersi fittizio, poiché i beni oggetto di cautela reale sono rimasti di fatto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia, essendo stato eseguito il conferimento in pendenza del debito tributario del conferente per importi assai elevati, ciò a conferma dell'assunto secondo cui il predetto conferimento ha trovato la sua ragione esclusiva nella volontà di ridurre la garanzia patrimoniale nei confronti dell'Erario. 2. Orbene, l'impostazione seguita dai giudici cautelari appare immune da censure, anche perché coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 9229 del 30/06/2015, dep. 2016, Rv. 266450), secondo cui l'azione ablatoria del giudice penale non può essere impedita dal ricorso agli istituti di segregazione patrimoniale disciplinati dal legislatore civile, nel caso in cui tali strumenti siano utilizzati al fine di sottrarre i beni alla misura cautelare reale, non potendosi ammettere che il semplice utilizzo di un lecito istituto giuridico sia sufficiente a eludere la rigida normativa prevista nel diritto penale a presidio di norme inderogabili di diritto pubblico; si è dunque precisato in quest'ottica che è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un "trust" dall'indagatò, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori. La valutazione compiuta al riguardo dai giudici cautelari, in quanto fondata su una disamina razionale delle fonti investigative disponibili, non rivela profili di violazione di legge, dovendosi osservare che le deduzioni difensive riproposte in questa sede non valgono a scardinare la tenuta logica della decisione impugnata, atteso che dagli stessi prospetti riepilogativi allegati dalla difesa, si evince che, pur risalendo la notifica della maggior parte delle cartelle esattoriali a epoca successiva alla costituzione del Trust, in realtà le stesse, soprattutto quelle contraddistinte dagli importi più elevati, fanno quasi tutte riferimento a debiti erariali relativi agli anni di imposta compresi tra il 2007 e il 2010, ovvero a epoca anteriore a quella in cui (2011) in cui è avvenuta la costituzione del Trust, il che, a prescindere dal dato formale della formazione del ruolo esattoriale e della notifica della conseguente intimazione di pagamento, rende non irragionevole l'ipotesi secondo cui la costituzione del Trust familiare sia avvenuta al fine di sottrarre i beni immobili alla garanzia patrimoniale del Fisco, nella prospettiva, tutt'altro che remota, dell'avvio di iniziative formali volte a recuperare i crediti erariali accumulati negli anni (di poco) precedenti la costituzione del Trust. In definitiva, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente approfondite nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da argomentazioni non apparenti, concernendo in ogni caso le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 3. In conclusione, i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, non potendosi peraltro sottacere che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sconta l'ulteriore limite di contestare l'apprensione di beni di cui lo stesso indagato riconosce di non essere titolare. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. pft:4c. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del. 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i . ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che ciascun ricorrente versi la somma;determinata in via equitativa, di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il . liere estensore. Il Presidente a. '4 agio Zuni a (29 na Petru DF.P0íVTATA iM CANCEL MIA1 [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE 03L: eit-SP-n‘-_, 9L-- a, :O tm2 t\N. crAQ_Gt‘ m'vnk ki\AAAe&_le "b-2\\P2\ vQ \r-fk,Thun_,j1Nc,, l'u1/4A-c> 94-,' 0,04 tut -)„,e,L, v,kSev-k--,-
Decreto Cassazione n. 38088/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris