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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 23440/2023

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INANZA Agevolazione tariffaria Enel R.G.N. 31442/2021 - ricorrenti - contro - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso introduttivo di primo grado, gli attuali ricorrenti per cassazione in epigrafe indicati chiesero al Tribunale di Roma: a) la declaratoria di inopponibilità, nei loro confronti, dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) la condanna delle società convenute a ripristinare in loro favore, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’agevolazione tariffaria sul consumo di energia elettrica in precedenza goduta; c) la condanna delle medesime società a corri- spondere, anche in solido, ai ricorrenti un importo pari allo sconto tariffario non applicato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla data di effettivo ripristino, oltre accessori e spese.

2. Costituitesi le due società convenute che contestavano tali domande, il Tribunale adito, con sentenza n. 4525/2018, rigettava le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese processuali.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello che i soccombenti avevano proposto contro la sentenza di primo grado, condannandoli alla refusione delle spese del secondo grado, come liquidate, e dichiarando sussistenti le condizioni oggettive per il c.d. raddoppio del contributo unificato.

4. Per quanto qui ora soprattutto interessa, la Corte territoriale, nel disattendere i motivi d’appello degli impugnanti, giungeva, come il primo giudice, alla conclusione che l’agevolazione tariffaria di cui godevano gli stessi non era oggetto di un diritto quesito e intangibile, escludendo, comunque, la mancanza di qualunque collegamento dell’agevola- zione con la prestazione lavorativa.

5. Avverso tale decisione i ricorrenti in epigrafe specificati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

6. Hanno resistito le due società intimate con unico controricorso.7.

Le parti contrapposte hanno prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2099 e 2121 c.c., 48 e 51 del d.P.R. n. 917/1986 ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

La sentenza della Corte territoriale è errata in quanto, violando e/o falsamente applicando le norme indicate in rubrica, ha ritenuto che l’agevolazione sul consumo di energia elettrica non configuri un elemento della retribuzione, spettante al pensionato in forza dell’attività lavorativa resa negli anni di servizio.

La natura retributiva dell’agevola- zione per cui è causa invece era stata pacificamente riconosciuta anche dalla recente giu- risprudenza di questa Corte.

2. Con il secondo motivo, denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 1373, comma 2, e 2099 c.c. e dell’art. 33 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

Secondo i ricorrenti, lo sconto sui consumi dell’energia elettrica è un diritto definitivamente acquisito al patrimonio dei lavoratori che, in quanto tale, è in- sensibile alla contrattazione collettiva successiva.

Da ciò scaturisce l’inefficacia del recesso unilaterale esercitato dall’ex datore di lavoro in forza di quanto stabilito dall’art. 1373, comma 2, c.c., secondo cui lo stesso “non ha effetto per le prestazioni già eseguire o in corso di esecuzione”.

Il mantenimento del beneficio non può poi qualificarsi come vincolo perpetuo, né si può tantomeno ritenere che lo stesso sia riconosciuto per un periodo ec- cessivamente dilatato nel tempo.

Costituendo il beneficio una sorta di integrazione della pensione dell’ex dipendente, lo stesso verrebbe meno al verificarsi del medesimo evento che determina la cessazione della corresponsione del trattamento di quiescenza,ossia, la morte.

Il diritto dei pensionati (e dei loro superstiti) all’agevolazione tariffaria deve inoltre essere qualificato come diritto quesito poiché il fatto costitutivo del diritto (il rapporto di lavoro e la sua cessazione) era sorto prima della disdetta e non può, pertanto, essere oggetto di disposizione da parte dei successivi accordi collettivi.

3. Con un terzo motivo deducono la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia relativa alla violazione degli artt. 1372 e 1373 c.c. in relazione all’art. 5 46 del CCL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e agli artt. 55 dei contratti collettivi 24.7.2001, 18.7.2006, 5.3.2010 e 18.2.2013 ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata è viziata in quanto la Corte territoriale nonsi è pronunciata in merito alla vio- lazione degli artt. 1372 e 1373 c.c., già dedotta in entrambi i precedenti gradi di giudizio.

Tale questione era stata del tutto ignorata dalla Corte territoriale, che ha dunque violato l’art. 112 c.p.c.

Il recesso, infatti, può riguardare solo il contratto collettivo nella sua inte- rezza e giammai singoli istituti in esso regolamentati.

La regolamentazione recante il di- ritto degli ex dipendenti Enel (o loro superstiti) alle riduzioni tariffarie non è una disciplina contrattuale a sé stante, ma è previsto in una singola disposizione all’interno del contratto collettivo (CCL Enel del 21.2.1989).

Tale violazione si apprezza in relazione all’art. 46 del CCL Enel del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia agli artt. 55 dei successivi contratti collettivi del 24.7.2001, 18.7.2006 e 18.2.2013 contenenti la c.d. clausola di inscindibilità.

Orbene, nel caso di specie, il recesso datoriale ha interessato le previsioni contrattual-collettive aventi per oggetto l’agevolazione tariffaria e non l’accordo nella sua interezza, donde la nullità e/o, comunque, invalidità dell’atto datoriale.

Il corretto scrutinio della questione avrebbe con- dotto la Corte territoriale a conclusioni differenti rispetto a quelle rassegnate nella sen- tenza impugnata.

4. Con il quarto motivo deducono la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sulla questione relativa alla violazione degli artt. 1387, 1388, 1392, 1399 c.c. ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

La sentenza impugnata, per i ricorrenti, è altresì viziata in quanto la Corte territoriale non si è pronunciata in merito alla violazione degli artt. 1387, 1388, 1392 e 1399 c.c., già dedotta in entrambi i precedenti gradi di giudizio.

Tale questione era stata del tutto ignorata dalla Corte territoriale, che ha dunque violato l’art. 112 c.p.c.

Infatti, accertata l’illegittimità della disdetta comunicata il 12.10.2015 sulla scorta dei precedenti motivi di ricorso, la revoca dello sconto trova la sua unica fonte nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tale accordo è viziato daldifetto di rappre- sentanza delle OO.SS. firmatarie ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che non rappresen- tano pensionati, bensì solo lavoratori attivi nel settore.

In assenza di mandato a tali orga- nizzazioni sindacali o di successiva ratifica, l’accordo in questione è assimilabile al con- tratto stipulato dal falsus procuratore, come tale è inefficace e non opponibile ai ricorrenti.Il corretto scrutinio della questione avrebbe condotto la Corte territoriale a conclusioni differenti rispetto a quelle rassegnate nella sentenza impugnata.

5. Con il quinto motivo denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. in relazione all’art. 1333 c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

Secondo i ricorrenti, sono state, infine, violate e/o falsamente applicate le norme indicate in rubrica in materia di novazione.

La nota sottoscritta dal datore di lavoro e consegnata agli odierni ricorrenti all’atto del pensionamento, avente per oggetto il riconoscimento del diritto allo sconto tariffario determina la definitiva incorporazione del beneficio per cui è causa nel tratta- mento individuale dei pensionati.

Dalla predetta nota si evince la volontà datoriale di no- vare la fonte dell’obbligo, all’atto della cessazione del rapporto, di guisa che la stessa agevolazione si è definitivamente incorporata nel trattamento pensionistico.

Nel caso di specie, infatti, sussistono entrambi gli elementi necessari affinché vi sia novazione ogget- tiva dell’obbligazione, ossia l’animus novandie l’aliquid novi.

6. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente essendo all’evidenza collegati, sono infondati.

7. Occorre anzitutto porre in luce che questa Corte si è già espressa sulle questioni involte dal ricorso in esame con le decisioni nn. 3878/2022, 3881/2022, 3882/2022, 3883/2022, 1596/2023 e 1597/2023, relative a fattispecie analoghe a quella che qui ci occupa, e alle cui motivazioni si può rimandare ex art. 118 disp. att. c.p.c.

7.1. La Corte d’appello, richiamando in particolare una sentenza della Corte d’appello di Napoli, ha ritenuto che le agevolazioni tariffarie, oggetto di causa, introdotte per la prima volta dal primo contratto collettivo post-corporativo in favore dei dipendenti delle aziende elettriche private (art. 27 contratto collettivo di lavoro del 4.2.1946), avevano la specifica finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano, per uso domestico, dell’energia elettrica fornita dal datore di lavoro del familiare, e che tale finalità era rimasta in tutti i contratti collettivi successivi, sino a quello del 21.2.1989.

Il beneficio in parola era infatti strettamente collegato all’uso familiare dell’abitazione prin- cipale, tanto che, qualora vi fossero stati più componenti -dipendenti dell’azienda elettrica -, nell’ambito dello stesso nucleo familiare, l’agevolazione sarebbe spettata per una sola utenza.

Inoltre, proprio questa finalità – id est la soddisfazione di esigenze familiari – giustificava il riconoscimento di questo beneficio in favore di soggetti neppure dipendenti, come ad esempio, vedove e vedovi, o non più dipendenti, come i lavoratori collocati in pensione.

Del tutto logicamente, e razionalmente, l’ammontare del beneficio era, dunque, scollegato da qualsivoglia indice connesso alla prestazione lavorativa del singolo dipen- dente (qualifica, grado, retribuzione, ore lavorate, etc.).

7.2. Tale motivati rilievi, da parte della Corte territoriale, appaiono condivisibili alla luce della regolamentazione collettiva dell’istituto che esclude ogni collegamento tra l’age- volazione in questione e la prestazione del singolo lavoratore.

Né potrebbe valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevola- zione in questione la sua qualificazione come “reddito da lavoro” ai fini IRPEF in talune decisioni di questa Corte, tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione ai fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurabilità dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro.

Del resto, le ulteriori decisioni di legittimità, richiamate dai ricorrenti (Cass. n. 25024/2015; n. 30343/2018; n. 424/2020; n. 908/2020; ma v. anche Cass. n. 27713/2017; n. 24279/2020; n. 11676/2019, tutte della Sezione tributaria di questa Corte), come risulta dalle relative motivazioni, al pari di quella considerata dalla Corte territoriale (Cass. n. 586/2017), e come esattamente ritenuto da quest’ultima, non hanno espresso valutazioni volte a sostenere che il beneficio in quanto tale dovesse essere qua- lificato di natura retributiva o corrispettiva in generale e, segnatamente, sul piano del rapporto di lavoro, oltre che assoggettato ad imposizione fiscale in base alle apposite norme ivi richiamate.

Queste ultime norme, infatti, e segnatamente l’art. 51, comma 1, TUIR, cui fanno precipuo riferimento dettepronunzie, considerano reddito da lavoro di- pendente, e non retribuzione, “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.E analogamente sul fronte contributivo-previdenziale, cui pure fanno riferimento i ricorrenti nel primo motivo, questa Corte ha posto in luce che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi è più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art. 2099 c.c.), in quanto non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere, dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 2.8.2010, n. 17990).

8. Quanto, poi, alla tesi dei ricorrenti secondo la quale essi rispetto allo sconto tarif- fario vantavano altrettanti diritti ormai quesiti, si deve anzitutto evidenziare che la Corte d’appello in propositoha espresso una ratio decidendi dichiaratamente autonoma (ed as- sorbente) rispetto a quella circa la natura del beneficio.

Ha, infatti, osservato che: … la natura, in ipotesi, retributiva, non consente, di per sé, di affermare l’intangibilità nel tempo adopera di una successiva contrattazione collettiva .

I ricorrenti nella specie hanno impugnato la sentenza della Corte di merito pure sotto tale profilo.

Tuttavia, la preliminare osservazione della stessa Corte serba rilievo per mettere in luce altro aspetto.

La nozione di diritti quesiti, benché di frequente applicazione a livello giurisprudenziale soprattutto nel campo lavoristico e previdenziale, è generale.

La locu- zione “diritti quesiti”, del resto, è da tempo utilizzata dallo stesso legislatore nei campi più disparati (cfr., ad es., in ambito processuale, l’art. 164, comma quinto, c.p.c., ma, sempre a mero titolo esemplificativo, l’art. 50, comma 1, lett. b), l. n. 52/1996; l’art. 62 d.lgs. n. 139/2005), di solito per salvaguardare o far salvi determinati diritti, appunto quesiti.

Il relativo concetto, sul piano tecnico-giuridico, è pacificamente quello di diritti che siano già entrati nel patrimonio di un determinato soggetto (non sempre un lavoratore o un pensionato).

Ebbene, nel caso di specie, il collegio d’appello ha incisivamente osservato ”Que- sito”, ossia definitivamente acquisito al patrimonio del pensionato (come gli odierni appel- lanti) potrebbe dirsi soltanto quell’agevolazione tariffaria già goduta.

Non è questo il caso oggetto di lite, in cui si controverte della permanenza di quell’agevolazione in futuro (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), rispetto alla disdetta datoriale e al di poco successivo accordo sinda- cale, entrambi del 2015, cui ha fatto seguito la caducazione dell’istituto e quindi l’estin- zione (de futuro) del beneficio .

Questa affermazione, quindi, rispetto al beneficio di cui si discute è senz’altro giuri- dicamente corretta anzitutto in relazione alla nozione generale di diritto quesito sopra ricordata.

8.1. La stessa Corte, poi, in proposito ha richiamato Cass. civ., sez. lav., 20.8.2009, n. 18548 e n. 19351/2007.

Ma la conclusione tratta è conforme ad un consolidato indirizzo di questa Corte, se- condo il quale, (anche) nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situa- zioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 17.8.2018, n. 20765), ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043; id., sez. lav., 19.2.2014, n. 3982; id., sez. lav., 2.4.2001, n. 4839) o di una fase del rapporto già esau- rita (id. n. 18548/2009, richiamata dalla Corte d’appello), oppure ancorain relazione ad evento già maturato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825).

Nessuna di queste ultime condizioni è stata allegata dai ricorrenti, o comunque ri- scontrata dai giudici del doppio grado di giudizio nel merito.

8.2. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che costitui- scono diritti quesiti dei lavoratori solo quei diritti che siano già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non con riferimento alla tutela di semplici pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli ovvero di aspettative sorte sulla base di tali regolamentazioni pre- vigenti (così Cass. civ., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043; e in termini esatti o analoghi id., sez. lav., 28.11.2016, n. 24109; id., n. 18548/2009, già cit.; id., sez. lav., 18.9.2007, n. 19351; id., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825).8.3.

A questo specifico proposito, la Corte territoriale correttamente ha richiamato Cass. n. 18549/2009, già cit., secondo la quale: “Il contratto collettivo, senza predeter- minazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contratta- zione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessi- vamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione neinegozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel ri- spetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzionedel contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio.

Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio dellavoratore quale corrispettivo di una presta- zione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regola- mentazione (negli esatti termini id.,sez. lav., 18.9.2007, n. 19351, pure richiamata dalla Corte di merito).

8.4. Per completezza, si deve considerare Cass. civ., sez. lav., 28.10.2013, n. 24533, la quale aveva confermato i medesimi principi di diritto espressi da Cass. n. 18548/2009 e n. 19351/2007, ma li aveva ritenuti violati nella fattispecie concreta di soppressione della fornitura di gas a tariffa ridotta per i dipendenti, anche in pensione, di una società di gestione del relativo servizio, che avevano optato per tale beneficio in natura in luogo di un assegno ad personampensionabile, senza che fosse stato loro assicurato, dopo il col- locamento a riposo, il corrispondente controvalore economico. [OSCURATO:PERSONA]. n. 24268/2013 riguardava pressoché identica fattispecie.

Si tratta, però, di precedenti di questa Corte che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame.

In quei casi, infatti, il beneficio simile allo sconto tariffario sui consumi di energia elettrica, e cioè consistente nell’usufruire del gas a tariffa ridotta, in base ad apposito accordo aziendale era stato optato dagli interessati in sostituzione di un assegno retributivo mensile previsto per tutti i dipendenti e i pensionati.E’ stato, allora, evidenziato nella motivazione di quelle decisioni che l’opzione sud- detta, tra l’altro, “comportò da un lato la corresponsione di una retribuzione inferiore ri- spetto a quella percepita dai lavoratori che avevano viceversa optato per l’erogazione dell’assegno; dall’altro la determinazione, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione in misura inferiore rispetto a quella degli altri colleghi, perché calcolata su una retribuzione non comprensiva di tale assegno”.

E’ stato, perciò, considerato che quei “dipendenti che avevano operato la scelta, acquisendo il diritto, non più modificabile per espressa pattuizione, al mantenimento del beneficio in natura, sono stati privati di un diritto già entrato a far parte del loro patrimonio e, come tale intangibile, in quanto con- nesso, al momento dell’opzione, alla loro prestazione lavorativa”, e che “correttamente, la sentenza impugnata abbia ritenuto trattarsi di un diritto avente natura retributiva, en- trato a far parte a pieno titolo del sinallagma genetico del rapporto e di conseguenza del patrimonio individualedi ogni singolo lavoratore e quindi insuscettibile di essere revocato”.

8.5. Tutto ciò considerato, nel secondo motivo di ricorso si sostiene assertivamente che: “… il diritto all’agevolazione tariffaria è definitivamente acquisito al patrimonio dei lavoratori e, in quanto tale, è insensibile alla contrattazione collettiva successiva”, ma non vengono direttamente censurate, men che meno in modo motivato, le specifiche osserva- zioni della Corte distrettuale, innanzi riportate (sub § 8), in base alle quali la stessa ha escluso che le agevolazioni tariffarie in discussione, vale a dire, per il periodo successivo alla soppressione del beneficio, riflettessero altrettanti diritti quesiti degli interessati.

9. Privo di fondamento è il terzo motivo con il quale i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello non si sarebbe espressa sulle loro censure relative alla violazione degli artt. 1372 e 1373 c.c. in tema di recesso.

9.1. In proposito, occorre ricordare che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, l’omessa pronuncia, ex articolo 112 del c.p.c., essendo la stessa astrattamente configurabile da parte del giudice di appello solo ove sia allegata la totale carenza di considerazione di una domanda o di una eccezione – e non di una mera alle- gazione difensiva –sottoposta al suo esame con la formulazione di uno specifico motivo di gravame, e sempre che il medesimo giudice abbia mancato completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento odi rigetto, indi- spensabile alla soluzione del caso concreto.

La omessa pronuncia, in particolare, risolven- dosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da far valere in Cassazione attraverso la specifica deduzione del relativoerror in procedendo, presuppone un difetto di attività del giudice di secondo grado, e non che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza ma la abbia risolta in modo che alla parte sembri giuridicamente non corretto o non adeguatamente giustificato (così, tra le altre, Cass. civ., sez.

II, 30.8.2017, n. 20555; id., sez. lav., 28.8.2000, n. 11260).

9.2. Ebbene, i ricorrenti non tengono conto che la Corte di merito, in base a conside- razioni in precedenza svolte (cui si sono aggiunte quelle circa la non configurabilità di diritti quesiti nella specie), aveva globalmente giudicato infondato il “secondo motivo, con cui gli appellanti addebitano al tribunale l’erroneo convincimento circa la legittimità del recesso datoriale dalla regolamentazione collettiva relativa alle agevolazioni tariffarie” (così al §

2. a pag. 6 della decisione gravata).

9.3. Non si configura, perciò, nei termini sopra specificati, il vizio di omessa pronuncia sul motivo d’appello cui si riferiscono i ricorrenti, avendo la Corte distrettuale reputato dirimenti gli argomenti svolti anche per respingere quella censura.

10. A maggior motivo, allora, è privo di fondamento il quarto motivo di ricorso, a mezzo del quale pure si assume che la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata in merito alle censure relative alla violazione delle norme di cui agli artt. 1387, 1388, 1392 e 1399 c.c.

10.1. Anzitutto, la Corte territoriale aveva premesso che, con un motivo di gravame, gli appellanti lamentavano l’ “omissione della valutazione circa il difetto di legittimazione delle OOSS e quindi di valutazione dell’eccezione d’inefficacia e d’inopponibilità, nei loro confronti, dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]” (cfr. pag. 3 dell’impugnata sentenza).

Ebbene, la stessa Corte si è espressamente pronunciata sul tale motivo d’appello, rilevando che esso “è fondato in rito, in quanto effettivamente il Tribunale non ha esami- nato la predetta eccezione, ma infondato nel merito”.

Ha,infatti, “evidenziato che, come già esattamente affermato dal Tribunale, il venir meno dell’agevolazione tariffaria deriva dalla disdetta datoriale del 12/10/2015 e non già dal predetto accordo sindacale, che ne ha solo preso atto ed ha disciplinato l’erogazione dell’una tantumproprio sul presupposto della sufficienza della predetta disdetta a determinare l’estinzione (in futuro) del beneficio.

Pertanto, l’eventuale inopponibilità di tale accordo, invocata dagli appellanti, determine- rebbe solo la perdita della loro facoltà di accettare l’una tantum, ma non farebbe certo rivivere il diritto all’agevolazione tariffaria” (così nel §

4. a pag. 7 della sua sentenza).

10.2. Non è affatto vero, perciò, che la Corte d’appello avrebbe “del tutto ignorato” la questione riproposta dagli appellanti con detta censura, e sono piuttosto gli attuali ri- correnti a non tener conto della risposta già ottenuta dal giudice di secondo grado.

11. E’, infine, infondato anche l’ultimo motivo di ricorso.

11.1. La Corte territoriale aveva dato conto del motivo d’appello, con il quale si cen- surava l’erroneità della valutazione del primo giudice “in merito alla circostanza relativa alla nota individuale inviata a ciascun appellante, con cui le società, all’atto del pensiona- mento di ciascuno di loro, aveva confermato l’attribuzione del predetto beneficio ed omesso di valutare tale nota come idonea a determinare una novazione dell’obbligo, de- rivante quindi non più dal contratto collettivo, bensì da quello individuale in tal modo concluso” (cfr. pag. 3 della sua sentenza).

E in proposito ha considerato anzitutto che: “Quella nota non contiene alcuna mani- festazione di volontà negoziale, invece necessaria per dar luogo ad una novazione”, ri- chiamando l’art. 1230, comma secondo, c.c., che recita:“La volontà di estinguere l’obbli- gazione precedente deve risultare in modo non equivoco”.

Ha in tal senso osservato che: “In quell’atto la società si limitava a dichiarare che avrebbe continuato ad erogare l’agevolazione tariffaria secondo la disciplina collettiva in quel momento vigente.

Quindi quell’atto non esprimeva alcuna volontà negoziale, bensì era una mera dichiarazione partecipativa di un fatto, coerente –ratione temporis – con la sua disciplina collettiva in quel momento ancora vigente”.

11.2. Ebbene, i ricorrenti, con il motivo in esame, lamentano direttamente, quanto esclusivamente la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. nella sua interezza, ma in relazione all’art. 1333 c.c., che è la disposizione del codice civile circa il“Contratto con obbligazioni del solo proponente”.

In alcun modo, quindi, deducono la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt.1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 1324 c.c. in ordine all’interpretazione fornita dalla Corte d’appello circa la portata da annettere alla nota in questione.

Piuttosto si soffermano su taluni punti del contenuto di tale nota, il che attiene ad un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Per giunta, evidenziano che si trattava di “certificazione del diritto al mantenimento dell’energia elettrica a tariffa ridotta ai dipendenti cessati dal servizio”, che doveva essere “conservata a cura dell’interessato e da esibire in caso di eventuale cambio di indirizzo, e in caso di subentro del coniuge superstite”; il che di primo acchito non pare assolutamente esprimere la volontà delle società di estinguere l’obbligazione in essere e di sostituirla con altra, men che meno “in modo non equivoco”, bensì afferisce al diritto al mero “manteni- mento” di un diritto già in godimento.

12. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con re- golamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022.

13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle contro- ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 15.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. comeper

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA Agevolazione tariffaria Enel R.G.N. 31442/2021 - ricorrenti - contro - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso introduttivo di primo grado, gli attuali ricorrenti per cassazione in epigrafe indicati chiesero al Tribunale di Roma: a) la declaratoria di inopponibilità, nei loro confronti, dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) la condanna delle società convenute a ripristinare in loro favore, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’agevolazione tariffaria sul consumo di energia elettrica in precedenza goduta; c) la condanna delle medesime società a corri- spondere, anche in solido, ai ricorrenti un importo pari allo sconto tariffario non applicato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla data di effettivo ripristino, oltre accessori e spese. 2. Costituitesi le due società convenute che contestavano tali domande, il Tribunale adito, con sentenza n. 4525/2018, rigettava le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese processuali. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello che i soccombenti avevano proposto contro la sentenza di primo grado, condannandoli alla refusione delle spese del secondo grado, come liquidate, e dichiarando sussistenti le condizioni oggettive per il c.d. raddoppio del contributo unificato. 4. Per quanto qui ora soprattutto interessa, la Corte territoriale, nel disattendere i motivi d’appello degli impugnanti, giungeva, come il primo giudice, alla conclusione che l’agevolazione tariffaria di cui godevano gli stessi non era oggetto di un diritto quesito e intangibile, escludendo, comunque, la mancanza di qualunque collegamento dell’agevola- zione con la prestazione lavorativa. 5. Avverso tale decisione i ricorrenti in epigrafe specificati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 6. Hanno resistito le due società intimate con unico controricorso.7. Le parti contrapposte hanno prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2099 e 2121 c.c., 48 e 51 del d.P.R. n. 917/1986 ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. La sentenza della Corte territoriale è errata in quanto, violando e/o falsamente applicando le norme indicate in rubrica, ha ritenuto che l’agevolazione sul consumo di energia elettrica non configuri un elemento della retribuzione, spettante al pensionato in forza dell’attività lavorativa resa negli anni di servizio. La natura retributiva dell’agevola- zione per cui è causa invece era stata pacificamente riconosciuta anche dalla recente giu- risprudenza di questa Corte. 2. Con il secondo motivo, denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 1373, comma 2, e 2099 c.c. e dell’art. 33 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. Secondo i ricorrenti, lo sconto sui consumi dell’energia elettrica è un diritto definitivamente acquisito al patrimonio dei lavoratori che, in quanto tale, è in- sensibile alla contrattazione collettiva successiva. Da ciò scaturisce l’inefficacia del recesso unilaterale esercitato dall’ex datore di lavoro in forza di quanto stabilito dall’art. 1373, comma 2, c.c., secondo cui lo stesso “non ha effetto per le prestazioni già eseguire o in corso di esecuzione”. Il mantenimento del beneficio non può poi qualificarsi come vincolo perpetuo, né si può tantomeno ritenere che lo stesso sia riconosciuto per un periodo ec- cessivamente dilatato nel tempo. Costituendo il beneficio una sorta di integrazione della pensione dell’ex dipendente, lo stesso verrebbe meno al verificarsi del medesimo evento che determina la cessazione della corresponsione del trattamento di quiescenza,ossia, la morte. Il diritto dei pensionati (e dei loro superstiti) all’agevolazione tariffaria deve inoltre essere qualificato come diritto quesito poiché il fatto costitutivo del diritto (il rapporto di lavoro e la sua cessazione) era sorto prima della disdetta e non può, pertanto, essere oggetto di disposizione da parte dei successivi accordi collettivi. 3. Con un terzo motivo deducono la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia relativa alla violazione degli artt. 1372 e 1373 c.c. in relazione all’art. 5 46 del CCL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e agli artt. 55 dei contratti collettivi 24.7.2001, 18.7.2006, 5.3.2010 e 18.2.2013 ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata è viziata in quanto la Corte territoriale nonsi è pronunciata in merito alla vio- lazione degli artt. 1372 e 1373 c.c., già dedotta in entrambi i precedenti gradi di giudizio. Tale questione era stata del tutto ignorata dalla Corte territoriale, che ha dunque violato l’art. 112 c.p.c. Il recesso, infatti, può riguardare solo il contratto collettivo nella sua inte- rezza e giammai singoli istituti in esso regolamentati. La regolamentazione recante il di- ritto degli ex dipendenti Enel (o loro superstiti) alle riduzioni tariffarie non è una disciplina contrattuale a sé stante, ma è previsto in una singola disposizione all’interno del contratto collettivo (CCL Enel del 21.2.1989). Tale violazione si apprezza in relazione all’art. 46 del CCL Enel del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia agli artt. 55 dei successivi contratti collettivi del 24.7.2001, 18.7.2006 e 18.2.2013 contenenti la c.d. clausola di inscindibilità. Orbene, nel caso di specie, il recesso datoriale ha interessato le previsioni contrattual-collettive aventi per oggetto l’agevolazione tariffaria e non l’accordo nella sua interezza, donde la nullità e/o, comunque, invalidità dell’atto datoriale. Il corretto scrutinio della questione avrebbe con- dotto la Corte territoriale a conclusioni differenti rispetto a quelle rassegnate nella sen- tenza impugnata. 4. Con il quarto motivo deducono la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sulla questione relativa alla violazione degli artt. 1387, 1388, 1392, 1399 c.c. ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. La sentenza impugnata, per i ricorrenti, è altresì viziata in quanto la Corte territoriale non si è pronunciata in merito alla violazione degli artt. 1387, 1388, 1392 e 1399 c.c., già dedotta in entrambi i precedenti gradi di giudizio. Tale questione era stata del tutto ignorata dalla Corte territoriale, che ha dunque violato l’art. 112 c.p.c. Infatti, accertata l’illegittimità della disdetta comunicata il 12.10.2015 sulla scorta dei precedenti motivi di ricorso, la revoca dello sconto trova la sua unica fonte nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale accordo è viziato daldifetto di rappre- sentanza delle OO.SS. firmatarie ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che non rappresen- tano pensionati, bensì solo lavoratori attivi nel settore. In assenza di mandato a tali orga- nizzazioni sindacali o di successiva ratifica, l’accordo in questione è assimilabile al con- tratto stipulato dal falsus procuratore, come tale è inefficace e non opponibile ai ricorrenti.Il corretto scrutinio della questione avrebbe condotto la Corte territoriale a conclusioni differenti rispetto a quelle rassegnate nella sentenza impugnata. 5. Con il quinto motivo denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. in relazione all’art. 1333 c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. Secondo i ricorrenti, sono state, infine, violate e/o falsamente applicate le norme indicate in rubrica in materia di novazione. La nota sottoscritta dal datore di lavoro e consegnata agli odierni ricorrenti all’atto del pensionamento, avente per oggetto il riconoscimento del diritto allo sconto tariffario determina la definitiva incorporazione del beneficio per cui è causa nel tratta- mento individuale dei pensionati. Dalla predetta nota si evince la volontà datoriale di no- vare la fonte dell’obbligo, all’atto della cessazione del rapporto, di guisa che la stessa agevolazione si è definitivamente incorporata nel trattamento pensionistico. Nel caso di specie, infatti, sussistono entrambi gli elementi necessari affinché vi sia novazione ogget- tiva dell’obbligazione, ossia l’animus novandie l’aliquid novi. 6. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente essendo all’evidenza collegati, sono infondati. 7. Occorre anzitutto porre in luce che questa Corte si è già espressa sulle questioni involte dal ricorso in esame con le decisioni nn. 3878/2022, 3881/2022, 3882/2022, 3883/2022, 1596/2023 e 1597/2023, relative a fattispecie analoghe a quella che qui ci occupa, e alle cui motivazioni si può rimandare ex art. 118 disp. att. c.p.c. 7.1. La Corte d’appello, richiamando in particolare una sentenza della Corte d’appello di Napoli, ha ritenuto che le agevolazioni tariffarie, oggetto di causa, introdotte per la prima volta dal primo contratto collettivo post-corporativo in favore dei dipendenti delle aziende elettriche private (art. 27 contratto collettivo di lavoro del 4.2.1946), avevano la specifica finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano, per uso domestico, dell’energia elettrica fornita dal datore di lavoro del familiare, e che tale finalità era rimasta in tutti i contratti collettivi successivi, sino a quello del 21.2.1989. Il beneficio in parola era infatti strettamente collegato all’uso familiare dell’abitazione prin- cipale, tanto che, qualora vi fossero stati più componenti -dipendenti dell’azienda elettrica -, nell’ambito dello stesso nucleo familiare, l’agevolazione sarebbe spettata per una sola utenza. Inoltre, proprio questa finalità – id est la soddisfazione di esigenze familiari – giustificava il riconoscimento di questo beneficio in favore di soggetti neppure dipendenti, come ad esempio, vedove e vedovi, o non più dipendenti, come i lavoratori collocati in pensione. Del tutto logicamente, e razionalmente, l’ammontare del beneficio era, dunque, scollegato da qualsivoglia indice connesso alla prestazione lavorativa del singolo dipen- dente (qualifica, grado, retribuzione, ore lavorate, etc.). 7.2. Tale motivati rilievi, da parte della Corte territoriale, appaiono condivisibili alla luce della regolamentazione collettiva dell’istituto che esclude ogni collegamento tra l’age- volazione in questione e la prestazione del singolo lavoratore. Né potrebbe valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevola- zione in questione la sua qualificazione come “reddito da lavoro” ai fini IRPEF in talune decisioni di questa Corte, tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione ai fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurabilità dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro. Del resto, le ulteriori decisioni di legittimità, richiamate dai ricorrenti (Cass. n. 25024/2015; n. 30343/2018; n. 424/2020; n. 908/2020; ma v. anche Cass. n. 27713/2017; n. 24279/2020; n. 11676/2019, tutte della Sezione tributaria di questa Corte), come risulta dalle relative motivazioni, al pari di quella considerata dalla Corte territoriale (Cass. n. 586/2017), e come esattamente ritenuto da quest’ultima, non hanno espresso valutazioni volte a sostenere che il beneficio in quanto tale dovesse essere qua- lificato di natura retributiva o corrispettiva in generale e, segnatamente, sul piano del rapporto di lavoro, oltre che assoggettato ad imposizione fiscale in base alle apposite norme ivi richiamate. Queste ultime norme, infatti, e segnatamente l’art. 51, comma 1, TUIR, cui fanno precipuo riferimento dettepronunzie, considerano reddito da lavoro di- pendente, e non retribuzione, “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.E analogamente sul fronte contributivo-previdenziale, cui pure fanno riferimento i ricorrenti nel primo motivo, questa Corte ha posto in luce che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi è più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art. 2099 c.c.), in quanto non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere, dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 2.8.2010, n. 17990). 8. Quanto, poi, alla tesi dei ricorrenti secondo la quale essi rispetto allo sconto tarif- fario vantavano altrettanti diritti ormai quesiti, si deve anzitutto evidenziare che la Corte d’appello in propositoha espresso una ratio decidendi dichiaratamente autonoma (ed as- sorbente) rispetto a quella circa la natura del beneficio. Ha, infatti, osservato che: … la natura, in ipotesi, retributiva, non consente, di per sé, di affermare l’intangibilità nel tempo adopera di una successiva contrattazione collettiva . I ricorrenti nella specie hanno impugnato la sentenza della Corte di merito pure sotto tale profilo. Tuttavia, la preliminare osservazione della stessa Corte serba rilievo per mettere in luce altro aspetto. La nozione di diritti quesiti, benché di frequente applicazione a livello giurisprudenziale soprattutto nel campo lavoristico e previdenziale, è generale. La locu- zione “diritti quesiti”, del resto, è da tempo utilizzata dallo stesso legislatore nei campi più disparati (cfr., ad es., in ambito processuale, l’art. 164, comma quinto, c.p.c., ma, sempre a mero titolo esemplificativo, l’art. 50, comma 1, lett. b), l. n. 52/1996; l’art. 62 d.lgs. n. 139/2005), di solito per salvaguardare o far salvi determinati diritti, appunto quesiti. Il relativo concetto, sul piano tecnico-giuridico, è pacificamente quello di diritti che siano già entrati nel patrimonio di un determinato soggetto (non sempre un lavoratore o un pensionato). Ebbene, nel caso di specie, il collegio d’appello ha incisivamente osservato ”Que- sito”, ossia definitivamente acquisito al patrimonio del pensionato (come gli odierni appel- lanti) potrebbe dirsi soltanto quell’agevolazione tariffaria già goduta. Non è questo il caso oggetto di lite, in cui si controverte della permanenza di quell’agevolazione in futuro (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), rispetto alla disdetta datoriale e al di poco successivo accordo sinda- cale, entrambi del 2015, cui ha fatto seguito la caducazione dell’istituto e quindi l’estin- zione (de futuro) del beneficio . Questa affermazione, quindi, rispetto al beneficio di cui si discute è senz’altro giuri- dicamente corretta anzitutto in relazione alla nozione generale di diritto quesito sopra ricordata. 8.1. La stessa Corte, poi, in proposito ha richiamato Cass. civ., sez. lav., 20.8.2009, n. 18548 e n. 19351/2007. Ma la conclusione tratta è conforme ad un consolidato indirizzo di questa Corte, se- condo il quale, (anche) nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situa- zioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 17.8.2018, n. 20765), ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043; id., sez. lav., 19.2.2014, n. 3982; id., sez. lav., 2.4.2001, n. 4839) o di una fase del rapporto già esau- rita (id. n. 18548/2009, richiamata dalla Corte d’appello), oppure ancorain relazione ad evento già maturato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825). Nessuna di queste ultime condizioni è stata allegata dai ricorrenti, o comunque ri- scontrata dai giudici del doppio grado di giudizio nel merito. 8.2. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che costitui- scono diritti quesiti dei lavoratori solo quei diritti che siano già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non con riferimento alla tutela di semplici pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli ovvero di aspettative sorte sulla base di tali regolamentazioni pre- vigenti (così Cass. civ., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043; e in termini esatti o analoghi id., sez. lav., 28.11.2016, n. 24109; id., n. 18548/2009, già cit.; id., sez. lav., 18.9.2007, n. 19351; id., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825).8.3. A questo specifico proposito, la Corte territoriale correttamente ha richiamato Cass. n. 18549/2009, già cit., secondo la quale: “Il contratto collettivo, senza predeter- minazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contratta- zione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessi- vamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione neinegozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel ri- spetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzionedel contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio dellavoratore quale corrispettivo di una presta- zione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regola- mentazione (negli esatti termini id.,sez. lav., 18.9.2007, n. 19351, pure richiamata dalla Corte di merito). 8.4. Per completezza, si deve considerare Cass. civ., sez. lav., 28.10.2013, n. 24533, la quale aveva confermato i medesimi principi di diritto espressi da Cass. n. 18548/2009 e n. 19351/2007, ma li aveva ritenuti violati nella fattispecie concreta di soppressione della fornitura di gas a tariffa ridotta per i dipendenti, anche in pensione, di una società di gestione del relativo servizio, che avevano optato per tale beneficio in natura in luogo di un assegno ad personampensionabile, senza che fosse stato loro assicurato, dopo il col- locamento a riposo, il corrispondente controvalore economico. [OSCURATO:PERSONA]. n. 24268/2013 riguardava pressoché identica fattispecie. Si tratta, però, di precedenti di questa Corte che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame. In quei casi, infatti, il beneficio simile allo sconto tariffario sui consumi di energia elettrica, e cioè consistente nell’usufruire del gas a tariffa ridotta, in base ad apposito accordo aziendale era stato optato dagli interessati in sostituzione di un assegno retributivo mensile previsto per tutti i dipendenti e i pensionati.E’ stato, allora, evidenziato nella motivazione di quelle decisioni che l’opzione sud- detta, tra l’altro, “comportò da un lato la corresponsione di una retribuzione inferiore ri- spetto a quella percepita dai lavoratori che avevano viceversa optato per l’erogazione dell’assegno; dall’altro la determinazione, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione in misura inferiore rispetto a quella degli altri colleghi, perché calcolata su una retribuzione non comprensiva di tale assegno”. E’ stato, perciò, considerato che quei “dipendenti che avevano operato la scelta, acquisendo il diritto, non più modificabile per espressa pattuizione, al mantenimento del beneficio in natura, sono stati privati di un diritto già entrato a far parte del loro patrimonio e, come tale intangibile, in quanto con- nesso, al momento dell’opzione, alla loro prestazione lavorativa”, e che “correttamente, la sentenza impugnata abbia ritenuto trattarsi di un diritto avente natura retributiva, en- trato a far parte a pieno titolo del sinallagma genetico del rapporto e di conseguenza del patrimonio individualedi ogni singolo lavoratore e quindi insuscettibile di essere revocato”. 8.5. Tutto ciò considerato, nel secondo motivo di ricorso si sostiene assertivamente che: “… il diritto all’agevolazione tariffaria è definitivamente acquisito al patrimonio dei lavoratori e, in quanto tale, è insensibile alla contrattazione collettiva successiva”, ma non vengono direttamente censurate, men che meno in modo motivato, le specifiche osserva- zioni della Corte distrettuale, innanzi riportate (sub § 8), in base alle quali la stessa ha escluso che le agevolazioni tariffarie in discussione, vale a dire, per il periodo successivo alla soppressione del beneficio, riflettessero altrettanti diritti quesiti degli interessati. 9. Privo di fondamento è il terzo motivo con il quale i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello non si sarebbe espressa sulle loro censure relative alla violazione degli artt. 1372 e 1373 c.c. in tema di recesso. 9.1. In proposito, occorre ricordare che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, l’omessa pronuncia, ex articolo 112 del c.p.c., essendo la stessa astrattamente configurabile da parte del giudice di appello solo ove sia allegata la totale carenza di considerazione di una domanda o di una eccezione – e non di una mera alle- gazione difensiva –sottoposta al suo esame con la formulazione di uno specifico motivo di gravame, e sempre che il medesimo giudice abbia mancato completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento odi rigetto, indi- spensabile alla soluzione del caso concreto. La omessa pronuncia, in particolare, risolven- dosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da far valere in Cassazione attraverso la specifica deduzione del relativoerror in procedendo, presuppone un difetto di attività del giudice di secondo grado, e non che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza ma la abbia risolta in modo che alla parte sembri giuridicamente non corretto o non adeguatamente giustificato (così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 30.8.2017, n. 20555; id., sez. lav., 28.8.2000, n. 11260). 9.2. Ebbene, i ricorrenti non tengono conto che la Corte di merito, in base a conside- razioni in precedenza svolte (cui si sono aggiunte quelle circa la non configurabilità di diritti quesiti nella specie), aveva globalmente giudicato infondato il “secondo motivo, con cui gli appellanti addebitano al tribunale l’erroneo convincimento circa la legittimità del recesso datoriale dalla regolamentazione collettiva relativa alle agevolazioni tariffarie” (così al § 2. a pag. 6 della decisione gravata). 9.3. Non si configura, perciò, nei termini sopra specificati, il vizio di omessa pronuncia sul motivo d’appello cui si riferiscono i ricorrenti, avendo la Corte distrettuale reputato dirimenti gli argomenti svolti anche per respingere quella censura. 10. A maggior motivo, allora, è privo di fondamento il quarto motivo di ricorso, a mezzo del quale pure si assume che la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata in merito alle censure relative alla violazione delle norme di cui agli artt. 1387, 1388, 1392 e 1399 c.c. 10.1. Anzitutto, la Corte territoriale aveva premesso che, con un motivo di gravame, gli appellanti lamentavano l’ “omissione della valutazione circa il difetto di legittimazione delle OOSS e quindi di valutazione dell’eccezione d’inefficacia e d’inopponibilità, nei loro confronti, dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]” (cfr. pag. 3 dell’impugnata sentenza). Ebbene, la stessa Corte si è espressamente pronunciata sul tale motivo d’appello, rilevando che esso “è fondato in rito, in quanto effettivamente il Tribunale non ha esami- nato la predetta eccezione, ma infondato nel merito”. Ha,infatti, “evidenziato che, come già esattamente affermato dal Tribunale, il venir meno dell’agevolazione tariffaria deriva dalla disdetta datoriale del 12/10/2015 e non già dal predetto accordo sindacale, che ne ha solo preso atto ed ha disciplinato l’erogazione dell’una tantumproprio sul presupposto della sufficienza della predetta disdetta a determinare l’estinzione (in futuro) del beneficio. Pertanto, l’eventuale inopponibilità di tale accordo, invocata dagli appellanti, determine- rebbe solo la perdita della loro facoltà di accettare l’una tantum, ma non farebbe certo rivivere il diritto all’agevolazione tariffaria” (così nel § 4. a pag. 7 della sua sentenza). 10.2. Non è affatto vero, perciò, che la Corte d’appello avrebbe “del tutto ignorato” la questione riproposta dagli appellanti con detta censura, e sono piuttosto gli attuali ri- correnti a non tener conto della risposta già ottenuta dal giudice di secondo grado. 11. E’, infine, infondato anche l’ultimo motivo di ricorso. 11.1. La Corte territoriale aveva dato conto del motivo d’appello, con il quale si cen- surava l’erroneità della valutazione del primo giudice “in merito alla circostanza relativa alla nota individuale inviata a ciascun appellante, con cui le società, all’atto del pensiona- mento di ciascuno di loro, aveva confermato l’attribuzione del predetto beneficio ed omesso di valutare tale nota come idonea a determinare una novazione dell’obbligo, de- rivante quindi non più dal contratto collettivo, bensì da quello individuale in tal modo concluso” (cfr. pag. 3 della sua sentenza). E in proposito ha considerato anzitutto che: “Quella nota non contiene alcuna mani- festazione di volontà negoziale, invece necessaria per dar luogo ad una novazione”, ri- chiamando l’art. 1230, comma secondo, c.c., che recita:“La volontà di estinguere l’obbli- gazione precedente deve risultare in modo non equivoco”. Ha in tal senso osservato che: “In quell’atto la società si limitava a dichiarare che avrebbe continuato ad erogare l’agevolazione tariffaria secondo la disciplina collettiva in quel momento vigente. Quindi quell’atto non esprimeva alcuna volontà negoziale, bensì era una mera dichiarazione partecipativa di un fatto, coerente –ratione temporis – con la sua disciplina collettiva in quel momento ancora vigente”. 11.2. Ebbene, i ricorrenti, con il motivo in esame, lamentano direttamente, quanto esclusivamente la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. nella sua interezza, ma in relazione all’art. 1333 c.c., che è la disposizione del codice civile circa il“Contratto con obbligazioni del solo proponente”. In alcun modo, quindi, deducono la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt.1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 1324 c.c. in ordine all’interpretazione fornita dalla Corte d’appello circa la portata da annettere alla nota in questione. Piuttosto si soffermano su taluni punti del contenuto di tale nota, il che attiene ad un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Per giunta, evidenziano che si trattava di “certificazione del diritto al mantenimento dell’energia elettrica a tariffa ridotta ai dipendenti cessati dal servizio”, che doveva essere “conservata a cura dell’interessato e da esibire in caso di eventuale cambio di indirizzo, e in caso di subentro del coniuge superstite”; il che di primo acchito non pare assolutamente esprimere la volontà delle società di estinguere l’obbligazione in essere e di sostituirla con altra, men che meno “in modo non equivoco”, bensì afferisce al diritto al mero “manteni- mento” di un diritto già in godimento. 12. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con re- golamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022. 13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle contro- ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 15.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. comeper
Sentenza Cassazione n. 23440/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris