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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30129/2026

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della Corte d'appello di TriesteVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale;letta la memoria di replica depositata dal difensore della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunalecittadino del 13 settembre 2023, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la qualeMicaela [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] EspertinMalagon (giudicato separatamente), alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 8.000di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,riconosciute le attenuanti generiche e quella prevista dall'art. 114, comma 1, cod.pen., dichiarate prevalenti sulla contestata recidiva infraquinquennale, consostituzione della pena detentiva nella detenzione domiciliare per anni due.Secondo la ricostruzione operata in sede di merito, il 17 gennaio 2023l'imputata era stata sottoposta a controllo all'arrivo nella stazione ferroviaria diTrieste e, alla richiesta se detenesse stupefacente, aveva rispostoaffermativamente; nella sua borsa era stato rinvenuto un involucro di circa 250grammi contenente caffè, all'interno del quale si celava un secondo involucro con170 grammi di cocaina (principio attivo del 67% circa, pari a 108,6 grammi, ossia724 dosi medie singole).

La sostanza era stata acquistata a Carrara dal conviventeEspertin [OSCURATO:PERSONA], in compagnia del quale la donna era partita da Trieste due giorniprima; durante il viaggio di ritorno i due si erano separati all'approssimarsi dellastazione di arrivo, scendendo da uscite differenti del treno.I giudici di appello hanno reputato inverosimile che la [OSCURATO:PERSONA] ignorasse ditrasportare 170 grammi di cocaina, e hanno valorizzato le dichiarazioni rese dalcoimputato al pubblico ministero il 18 gennaio 2023, nella parte in cui Espertinaveva ammesso di avere consegnato il pacco alla convivente sin dalla partenza daCarrara, aggiungendo che ella era consapevole della natura della sostanzacontenuta nell'involucro; la successiva ritrattazione, verbalizzata in sede dirilettura ("[OSCURATO:PERSONA] non sapeva che si trattava di cocaina"), è stata letta comemaldestro tentativo di alleggerire la posizione della compagna, non essendoipotizzabili concreti motivi di astio iniziale che avessero indotto a una falsa accusa.A corroborare la ricostruzione, la Corte territoriale ha richiamato la convivenzadell'imputata con [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di via Settefontane, sede di unafiorente attività di spaccio di cocaina documentata dalle videoriprese e dalleosservazioni della polizia giudiziaria, che avevano evidenziato il “via vai” diacquirenti e talora la presenza della stessa [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento; ha inoltrevalorizzato i precedenti viaggi a Carrara del convivente, sempre per acquistarecocaina, il contesto economico della coppia, caratterizzato dall'assenza di redditileciti del compagno, nonché dai propositi di viaggio aereo per la figlia residente aSanto Domingo, finanziato attraverso ingenti somme percepite da terzi.È stato altresì osservato che, anche a voler aderire alla versione difensivasecondo cui la ricorrente avrebbe creduto di trasportare marijuana destinata a unregalo di riappacificazione dopo un litigio, sarebbe ravvisabile quanto meno il doloeventuale, in quanto la donna, pur disponendo di diverse ore durante il viaggio daCarrara a Trieste, non aveva posto in essere alcuna verifica sul contenutodell'involucro, accettando il rischio che vi si celasse sostanza diversa e più grave.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1.

Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 110 cod. pen., 73d.P.R. n. 309/90, 192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, perl'erronea affermazione del dolo di concorso fondata su soli elementi indiziariambientali e su una chiamata in correità intrinsecamente contraddittoria.Sostiene che la sentenza impugnata introduce un'inammissibile presunzionedi dolo, poggiando su circostanze meramente ambientali — convivenza, contestodi spaccio, assetto economico — e su una dichiarazione del coimputato inficiata dauna ritrattazione resa nel medesimo verbale, senza accertare, secondo i canonidell'art. 42 cod.pen. e dell'art. 533 cod.proc.pen., un'effettiva rappresentazione evolizione del trasporto di cocaina destinata allo spaccio.

Aggiunge che la meracoabitazione con un soggetto dedito allo spaccio e la generica consapevolezzadell'illiceità della provvista economica del compagno non bastano a fondarel'elemento soggettivo del concorso in un rilevante traffico di cocaina.Lamenta inoltre che l'ammissione difensiva di avere pensato si trattasse di"erba" per uso personale è stata illogicamente trasformata in indice di doloeventuale rispetto a una sostanza pesante, senza spiegare come l'accettazione delrischio di un illecito lieve possa equipararsi, sul piano dell'offesa tipica edell'assetto volitivo, al traffico di cocaina in quantità corrispondente a un numerocospicuo di dosi.2.2.

Censura altresì la valutazione delle dichiarazioni del coimputato EspertinMalagon quale chiamata in correità ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.,evidenziando la struttura contraddittoria del verbale del 18 gennaio 2023,contenente una prima versione accusatoria ("le avevo dato io la cocaina fin daCarrara... lei sapeva che si trattava di cocaina") e una successiva ritrattazioneverbalizzata in sede di rilettura.I giudici di merito, secondo la prospettazione difensiva, hanno preferitoacriticamente la prima narrazione senza alcun esame comparativo delle dueversioni, omettendo il duplice scrutinio di attendibilità intrinseca ed estrinsecarichiesto dalla giurisprudenza di legittimità, e hanno utilizzato come riscontriesterni elementi essenzialmente ambientali — convivenza, presenza saltuaria delladonna nell'abitazione, assetto economico della coppia — che non soddisfano ilrequisito del riscontro individualizzante imposto dal codice di rito, tanto piùnecessario in presenza di un dichiarante coimputato per traffico di cocaina,portatore di un possibile interesse a modulare la propria responsabilità attribuendoun ruolo maggiore alla convivente.2.3.

Sotto altro profilo, contesta il vizio di motivazione nella valutazione delquadro indiziario desunto dalle osservazioni e videoriprese della pregressa attivitàdi spaccio di [OSCURATO:PERSONA].Le immagini e le annotazioni di polizia giudiziaria documentano la condottadel solo coimputato, descrivendo un “via vai” di acquirenti presso l'abitazione divia Settefontane, ma non includono elementi che vedano la [OSCURATO:PERSONA] gestiredenaro, trattare con acquirenti, occultare droga o organizzare consegne.La motivazione impugnata, secondo la difesa, trasforma illegittimamente unquadro di sospetto ambientale in prova individualizzata del concorso, confondendoil contesto in cui si svolgeva l'attività dello spacciatore con la dimostrazioneconcreta dell'adesione consapevole della ricorrente al disegno criminoso relativoal viaggio da Carrara.2.4.

Si duole inoltre della violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90e dell'art. 114 cod. pen., per omessa configurazione della fattispecie di lieve entitàe per inadeguata valorizzazione del ruolo meramente accessorio della ricorrenteai fini del trattamento sanzionatorio, anche in presenza di recidivainfraquinquennale.Pur avendo entrambi i giudici di merito riconosciuto l'attenuante di cui all'art.114 cod.pen., ritenendo il contributo della [OSCURATO:PERSONA] marginale e meramenteesecutivo, hanno omesso di porsi il problema se, in relazione alla sola condottadella ricorrente — esauritasi nel trasporto di un involucro affidatole dal convivente,senza partecipazione alla fase di acquisto, alla gestione del prezzo e alladefinizione dei canali di smercio —, il fatto potesse essere ricondotto al comma 5dell'art. 73.Richiama la difesa il principio secondo cui, in presenza di più concorrenti,l'apprezzamento della lieve entità va personalizzato rispetto al ruolo di ciascuno,non potendosi automaticamente estendere al concorrente debole il disvaloremassimo proprio del principale organizzatore o gestore del traffico.2.5.

Da ultimo, denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 526, comma 1-bis, 190, 191, 511 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., per inosservanza dellenorme sul contraddittorio nella formazione della prova dichiarativa e sui limiti diutilizzabilità delle dichiarazioni rese al pubblico ministero.

Rileva che la condannasi fonda in misura determinante sull'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] alpubblico ministero il 18 gennaio 2023, mai sottoposto al vaglio dialettico indibattimento, atteso che il G.I.P. aveva respinto l'istanza difensiva di ritoabbreviato condizionato all'audizione del coimputato, ritenendo non necessariauna nuova escussione di chi era stato già sentito in due occasioni.La prova dichiarativa decisiva è stata così formata fuori dal contraddittorio eutilizzata in sentenza mediante mera lettura del verbale, in violazione del principiocostituzionale del giusto processo e in assenza di ogni garanzia compensativa —incidenti probatori, fonti convergenti, riscontri forti —, sicché le dichiarazioni diEspertin avrebbero dovuto essere considerate inutilizzabili a carico dell'imputatao, quanto meno, incapaci di reggere da sole il giudizio di colpevolezza alla streguadell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.Il difensore della ricorrente ha depositato memoria, con cui ha replicato alleconclusioni del P.G. e ha concluso per l’ammissibilità del ricorso, sollecitandol’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I cinque motivi di ricorso devono essere esaminati secondo il seguenteordine logico.

Vanno esaminate anzitutto le questioni di rito, prospettate con ilquinto motivo, e quelle relative alla valutazione delle dichiarazioni del coimputatoEspertin [OSCURATO:PERSONA], dedotte con il secondo, il terzo e, in parte, il quinto motivo.Deve poi essere trattata la doglianza sull’elemento soggettivo, proposta con ilprimo motivo, e, da ultimo, la questione della qualificazione del fatto come ipotesidi lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,formulata con il quarto motivo.2.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 111 Cost.,526, comma 1-bis, 190, 191, 511 e 192, commi 3 e 4, cod.proc.pen., per esserestata la condanna fondata in misura determinante sulle dichiarazioni di EspertinMalagon rese al pubblico ministero il 18 gennaio 2023, mai sottoposte al vagliodialettico avanti al giudice, nonostante la specifica istanza difensiva di ritoabbreviato condizionato all'audizione del coimputato, respinta dal G.U.P.Il motivo è inammissibile.Si osserva che, come emerge dagli atti, la difesa, munita di procura speciale,ha chiesto di procedere comunque con rito abbreviato semplice, con laconseguenza che non può dolersi del rigetto dell'iniziale istanza di abbreviatocondizionato.Infatti, all'imputato che, a seguito del rigetto della richiesta di rito abbreviatocondizionato, abbia optato per il rito abbreviato puro è preclusa la possibilità dicontestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quantotale opzione è equiparabile al mancato rinnovo in limine litis, ai sensi dell'art. 438,comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito alternativo previaassunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv.278826-01; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, Rv. 260532-01; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Fabbricini, Rv. 248477-01).Il principio vale anche nel caso in cui l'opzione sia effettuata contestualmentealla richiesta di abbreviato condizionato e per l'ipotesi in cui quest'ultima nonvenga accettata, come espressamente consentito dall'art. 438, comma 5 bis, cod.proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 1, n. 20527 del30/01/2024, non mass., a pag. 5, par. 2).E d'altra parte, una volta avuto legittimo ingresso il giudizio abbreviato noncondizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancataassunzione di una prova decisiva, al cui esercizio l'imputato ha rinunziato nelmentre ha acconsentito alla celebrazione del rito alternativo (da ultimo, Sez. 1, n.3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395-02).Da tale rinuncia consegue che le dichiarazioni rese in fase di indagini,ancorché unilaterali, sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, salvo chela loro acquisizione sia avvenuta in violazione di un divieto probatorio assoluto,tale da generare un'inutilizzabilità c.d. patologica (art. 438, comma 6-bis,cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 43, l. 23 giugno 2017, n. 103).Nel caso di specie, non è in alcun modo contestato dal ricorrente chel'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] al pubblico ministero il 18 gennaio 2023 si siasvolto alla presenza del difensore di fiducia, nel rispetto delle garanzie di cui agliartt. 64, 65 e 388 cod.proc.pen., e dunque in assenza di violazioni di un divietoprobatorio.Il dedotto vulnus al principio del contraddittorio, derivante dalla mancataescussione del coimputato avanti al giudice, ha natura strettamente fisiologicanell'ambito del rito abbreviato; esso costituisce il portato strutturale della sceltadel rito, e non un vizio in sé sanzionabile.Quanto alla censura fondata sul combinato disposto degli artt. 111 Cost., 526,comma 1-bis, e 191 cod.proc.pen., va osservato che la disposizione dell'art. 526,comma 1-bis, cod.proc.pen. opera nel giudizio dibattimentale, governato dalcanone della formazione della prova in contraddittorio, e non si attaglia al ritoabbreviato, che del contraddittorio dibattimentale costituisce, per definizione, unaderoga consensuale.3.

Con il secondo motivo la difesa lamenta la violazione dell'art. 192, commi3 e 4, cod.proc.pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che la sentenzaimpugnata avrebbe privilegiato la prima versione accusatoria resa dal coimputatoEspertin al pubblico ministero il 18 gennaio 2023 («le avevo dato io la cocaina finda Carrara; lei sapeva che si trattava di cocaina»), sottovalutando, senza adeguatovaglio comparativo, la successiva ritrattazione verbalizzata in sede di rilettura delmedesimo verbale («In fase di rilettura, dichiaro che [OSCURATO:PERSONA] non sapeva che sitrattava di cocaina»).Con il terzo motivo la ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine alquadro indiziario desunto dalle osservazioni e videoriprese dell'attività di spacciopregressa di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il giudice di appello avrebbeillegittimamente trasformato un contesto di sospetto ambientale in provaindividualizzata del concorso.Le doglianze, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della convergenzavalutativa, sono infondate.3.2.

Giova premettere, in punto di diritto, il quadro dei principi che governanola valutazione della chiamata in correità ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4,cod.proc.pen.Le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che la chiamata in correità acquistaefficacia probatoria quando superi il duplice vaglio dell'attendibilità intrinseca —credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità oggettiva del narrato — e troviconferma in riscontri esterni individualizzanti, idonei cioè a collegare il fatto-reatoalla persona del chiamato.Si tratta di un percorso valutativo unitario, che non deve articolarsi in passaggirigidamente separati, dovendo la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettivaessere vagliate complessivamente (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013,Aquilina, Rv. 255145-01).Con specifico riguardo all'ipotesi che qui ricorre — quella della ritrattazioneresa dal medesimo dichiarante nello stesso interrogatorio —, questa Corte haaffermato il principio per cui “la ritrattazione, in quanto tale, non costituisceelemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità,purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto delle ragioni delmutamento della posizione del dichiarante ovvero ponga in rilievo l'assolutainattendibilità delle controdichiarazioni" (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, dep.12/09/2017, Maggi, Rv. 271252-01; nello stesso solco, in epoca più risalente macon identica linea esegetica, Sez. 1, n. 8756 del 23/01/1991, Giaselli, Rv. 188117-01, secondo cui “la chiamata di correo può costituire legittima fonte di prova dellacolpevolezza del chiamato in correità anche quando sia stata in qualche modoritrattata, purché fatta oggetto di più penetrante e attenta valutazione”).3.3.

Dal confronto dei principi richiamati con la motivazione della sentenzaimpugnata, la doglianza si rivela priva di consistenza.La Corte d'appello di Trieste, al paragrafo 2.1 della sentenza, non si è affattosottratta al duplice scrutinio che l'art. 192 cod.proc.pen. impone.Il giudice di secondo grado ha, anzitutto, dato espressamente atto delladuplicità di versioni offerte da [OSCURATO:PERSONA] nel verbale del 18 gennaio 2023.Nella prima narrazione accusatoria, il coimputato — confessando il fatto proprio edescrivendo l'intera vicenda dell'acquisto a Carrara da tale Pilo per la somma di5.600 euro a credito — affermava di aver consegnato la cocaina alla compagnache ne era consapevole fin dalla partenza; nella successiva rettifica, verbalizzatain sede di rilettura, il dichiarante intendeva escludere la consapevolezza dellaBenecal sul contenuto del pacco.Ciò che rileva è che la Corte territoriale ha fornito una non manifestamenteillogica spiegazione delle ragioni del mutamento, valorizzando la posizione deldichiarante.È stato correttamente sottolineato che la rettifica non è intervenuta aconfutare la confessione del fatto proprio, ma ha inciso selettivamente solo sulprofilo della consapevolezza della compagna, quale maldestro tentativo diescludere almeno la responsabilità della compagna.Non può accogliersi la censura, articolata nel terzo motivo, secondo cui iriscontri valorizzati dalla Corte distrettuale avrebbero natura meramenteambientale, inidonea a soddisfare il canone dell'individualizzazione impostodall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.La sentenza impugnata, ai paragrafi 2.2-2.5, ha raccolto elementi convergentiche, nella loro lettura unitaria, superano ampiamente la soglia del riscontroindividualizzante.La Corte territoriale ha attribuito significato all'episodio del 3 gennaio 2023,documentato dalle videoriprese installate all'esterno dell'immobile edall'annotazione di polizia giudiziaria di pari data.

Nella suddetta circostanza –riportano i giudici di appello –, alle ore 17.28-17.32, si registrava l’ingressodell'acquirente di cocaina [OSCURATO:PERSONA], il quale dimostrava di riconoscerela [OSCURATO:PERSONA], presente nell'appartamento in quel frangente.

Tale elemento nondescrive un mero contesto, ma un riscontro puntuale sulla compresenza dellaricorrente nel teatro dello spaccio di cocaina.Nella medesima prospettiva si colloca il dato, valorizzato dalla sentenzaimpugnata, relativo ai precedenti viaggi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] a Carraraper l'approvvigionamento di cocaina.

La Corte territoriale ha posto in rilievo che ilconvivente della ricorrente si era già recato in quella località in altre quattrooccasioni, acquistando ogni volta circa un etto della medesima sostanzastupefacente.

Tale circostanza, lungi dal costituire un elemento neutro, rafforza lacoerenza della ricostruzione accolta dai giudici di merito, poiché inserisce il viaggiodel 17 gennaio 2023 in una sequenza non occasionale di rifornimenti di cocainadestinati allo spaccio.Il rilievo è ulteriormente corroborato dal fatto che l'attività di spaccio accertatapresso l'abitazione di via Settefontane riguardava, per quanto emerge dagli attirichiamati dai giudici di merito, proprio la cocaina.

Le osservazioni di poliziagiudiziaria e le videoriprese documentavano il flusso di acquirenti presso la casa,senza che in alcuna circostanza fosse emersa la detenzione, la cessione o anchesoltanto la presenza di sostanze stupefacenti di diversa natura.Risulta così smentita, sul piano della tenuta logica della motivazione, laprospettazione difensiva secondo cui la ricorrente avrebbe potuto rappresentarsiil trasporto di una droga diversa, e segnatamente di marijuana, poiché l'interocontesto fattuale ricostruito dai giudici di merito era stabilmente e univocamenteriferito alla cocaina.In secondo luogo, la Corte territoriale ha rilevato l'assenza di redditi leciti diEspertin, persona disoccupata, e la disponibilità nella coppia di somme di denarodestinate, fra l'altro, al viaggio aereo della figlia di [OSCURATO:PERSONA] residente a SantoDomingo, traendone l'inferenza che alla [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere sfuggito cheil convivente percepiva ingenti somme da terzi in difetto di ogni attività lecita.Anche questo passaggio integra un riscontro che, lungi dall'essere meramenteambientale, si raccorda specificamente alla posizione della ricorrente.E’ stata altresì sottolineata la dinamica della separazione in stazione.

Il primogiudice ha osservato che la scelta di scendere dal treno per due uscite differenti— operata dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato alla stessa il pacco contenentecocaina — sarebbe stata inverosimile qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse ignorato di portarecon sé una quantità non indifferente di sostanza.

La condotta, con motivazionenon manifestamente illogica, viene ritenuta espressiva di una strategia condivisache la versione difensiva non riesce a smentire.In sintesi, i giudici di merito, con doppia conforme, hanno fondato il giudiziodi attendibilità della chiamata e la sussistenza dei riscontri individualizzanti su unapluralità di dati convergenti, specificamente riferiti alla posizione della ricorrente esaldati tra loro da un ragionamento non manifestamente illogico.

Le censuredifensive, pertanto, non individuano una frattura logica o un errore di diritto nelpercorso motivazionale, ma tendono a sollecitare una diversa lettura del medesimocompendio probatorio, non consentita in questa sede.4.

Il motivo articolato nel primo paragrafo del ricorso è infondato.La ricorrente deduce la violazione degli artt. 42 e 110 cod. pen., 73 d.P.R. n.309/1990, 192 e 533 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, censurandol'erronea affermazione del dolo concorsuale, ricavato — secondo la prospettazionedifensiva — da una chiamata in correità contraddittoria e da elementi meramenteambientali, peraltro inidonei a dimostrare il dolo eventuale rispetto al trasporto dicocaina.La censura non coglie la struttura effettiva della motivazione impugnata.Come è stato evidenziato nell’esame dei motivi precedenti, la Corte territorialeha fondato il giudizio di responsabilità, in via principale, sull’accertamento dellapiena consapevolezza della ricorrente circa la natura della sostanza trasportata,valorizzando sul punto la chiamata in correità del coimputato nella sua primaversione, i riscontri esterni individualizzanti e la complessiva inverosimiglianzadella tesi difensiva.Tale primo asse motivazionale è, di per sé, logicamente coerente e sufficientea sorreggere la decisione.

Le ulteriori considerazioni svolte dalla sentenzaimpugnata in ordine alla configurabilità, in via subordinata, del dolo eventualehanno carattere meramente rafforzativo e non assumono, pertanto, rilievodecisivo.Ne consegue che l’ulteriore profilo di censura non investe una motivazioneunitaria e inscindibile, ma solo uno dei due percorsi argomentativi svolti dalla Corteterritoriale.

Pertanto, una volta rilevato che il primo argomento, fondatosull’accertamento della piena consapevolezza della ricorrente circa la natura dellasostanza trasportata, è immune da manifeste aporie logiche ed è, di per sé,sufficiente a sorreggere il giudizio di responsabilità, le ulteriori considerazionisviluppate in ordine al dolo eventuale restano confinate in un piano subordinato enon decisivo.Ne deriva che le censure dirette a evidenziare profili di opinabilità di talesecondo passaggio non assumono carattere dirimente, non essendo idonee atravolgere una decisione che trova già autonoma e adeguata giustificazione nellaprecedente, logicamente coerente, affermazione del dolo diretto.5.

Con il quarto motivo la difesa chiede la riqualificazione del fatto comefattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, el'adeguata rimodulazione del trattamento sanzionatorio, valorizzando il ruolomeramente accessorio della ricorrente, già riconosciuto dai giudici di meritoIl motivo è inammissibile.La richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309 del 1990 non risulta, infatti, devoluta con l’atto di appello, nel quale ladifesa aveva orientato le proprie conclusioni esclusivamente verso l’assoluzionedell’imputata, senza formulare, neppure in via subordinata, alcuna domanda diriconduzione della condotta nell’ipotesi di lieve entità.Non può invocarsi, in senso contrario, il principio secondo cui la diversaqualificazione giuridica del fatto è deducibile anche per la prima volta in sede dilegittimità, purché la relativa soluzione non richieda ulteriori accertamenti di fattoe si risolva in una mera operazione di sussunzione del fatto storico già accertatoentro la corretta fattispecie normativa (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018,Rv. 272651 – 01).Nel caso di specie, la verifica postulata non si esaurisce in una meraoperazione di sussunzione giuridica, ma richiede una valutazione complessiva dellaconcreta offensività del fatto, da compiersi alla luce dei mezzi, delle modalità edelle circostanze dell’azione, nonché della qualità e quantità della sostanzastupefacente, secondo il criterio della valutazione complessiva più volte affermatodalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U., n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076– 01; Sez. 4, n. 50257 del 5/10/2023, Rv. 285706 - 01).Si tratta, dunque, di un apprezzamento tipicamente di merito, non esperibileper la prima volta in cassazione.Non può attribuirsi rilievo dirimente, in senso contrario, al riconoscimento –sin dal primo grado di giudizio – dell’attenuante di cui all’art. 114, comma 1, cod.pen.Anche la suddetta questione non risulta essere stata devoluta con i motivi diappello, nei quali la difesa aveva coltivato esclusivamente la prospettivaassolutoria, senza sollecitare una diversa qualificazione del fatto ai sensidell’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anche in relazione alla riconosciutaelementi rilevanti ai fini della lieve entità.6.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il PresidenteIl Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di TriesteVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale;letta la memoria di replica depositata dal difensore della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunalecittadino del 13 settembre 2023, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la qualeMicaela [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] EspertinMalagon (giudicato separatamente), alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 8.000di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,riconosciute le attenuanti generiche e quella prevista dall'art. 114, comma 1, cod.pen., dichiarate prevalenti sulla contestata recidiva infraquinquennale, consostituzione della pena detentiva nella detenzione domiciliare per anni due.Secondo la ricostruzione operata in sede di merito, il 17 gennaio 2023l'imputata era stata sottoposta a controllo all'arrivo nella stazione ferroviaria diTrieste e, alla richiesta se detenesse stupefacente, aveva rispostoaffermativamente; nella sua borsa era stato rinvenuto un involucro di circa 250grammi contenente caffè, all'interno del quale si celava un secondo involucro con170 grammi di cocaina (principio attivo del 67% circa, pari a 108,6 grammi, ossia724 dosi medie singole). La sostanza era stata acquistata a Carrara dal conviventeEspertin [OSCURATO:PERSONA], in compagnia del quale la donna era partita da Trieste due giorniprima; durante il viaggio di ritorno i due si erano separati all'approssimarsi dellastazione di arrivo, scendendo da uscite differenti del treno.I giudici di appello hanno reputato inverosimile che la [OSCURATO:PERSONA] ignorasse ditrasportare 170 grammi di cocaina, e hanno valorizzato le dichiarazioni rese dalcoimputato al pubblico ministero il 18 gennaio 2023, nella parte in cui Espertinaveva ammesso di avere consegnato il pacco alla convivente sin dalla partenza daCarrara, aggiungendo che ella era consapevole della natura della sostanzacontenuta nell'involucro; la successiva ritrattazione, verbalizzata in sede dirilettura ("[OSCURATO:PERSONA] non sapeva che si trattava di cocaina"), è stata letta comemaldestro tentativo di alleggerire la posizione della compagna, non essendoipotizzabili concreti motivi di astio iniziale che avessero indotto a una falsa accusa.A corroborare la ricostruzione, la Corte territoriale ha richiamato la convivenzadell'imputata con [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di via Settefontane, sede di unafiorente attività di spaccio di cocaina documentata dalle videoriprese e dalleosservazioni della polizia giudiziaria, che avevano evidenziato il “via vai” diacquirenti e talora la presenza della stessa [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento; ha inoltrevalorizzato i precedenti viaggi a Carrara del convivente, sempre per acquistarecocaina, il contesto economico della coppia, caratterizzato dall'assenza di redditileciti del compagno, nonché dai propositi di viaggio aereo per la figlia residente aSanto Domingo, finanziato attraverso ingenti somme percepite da terzi.È stato altresì osservato che, anche a voler aderire alla versione difensivasecondo cui la ricorrente avrebbe creduto di trasportare marijuana destinata a unregalo di riappacificazione dopo un litigio, sarebbe ravvisabile quanto meno il doloeventuale, in quanto la donna, pur disponendo di diverse ore durante il viaggio daCarrara a Trieste, non aveva posto in essere alcuna verifica sul contenutodell'involucro, accettando il rischio che vi si celasse sostanza diversa e più grave.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 110 cod. pen., 73d.P.R. n. 309/90, 192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, perl'erronea affermazione del dolo di concorso fondata su soli elementi indiziariambientali e su una chiamata in correità intrinsecamente contraddittoria.Sostiene che la sentenza impugnata introduce un'inammissibile presunzionedi dolo, poggiando su circostanze meramente ambientali — convivenza, contestodi spaccio, assetto economico — e su una dichiarazione del coimputato inficiata dauna ritrattazione resa nel medesimo verbale, senza accertare, secondo i canonidell'art. 42 cod.pen. e dell'art. 533 cod.proc.pen., un'effettiva rappresentazione evolizione del trasporto di cocaina destinata allo spaccio. Aggiunge che la meracoabitazione con un soggetto dedito allo spaccio e la generica consapevolezzadell'illiceità della provvista economica del compagno non bastano a fondarel'elemento soggettivo del concorso in un rilevante traffico di cocaina.Lamenta inoltre che l'ammissione difensiva di avere pensato si trattasse di"erba" per uso personale è stata illogicamente trasformata in indice di doloeventuale rispetto a una sostanza pesante, senza spiegare come l'accettazione delrischio di un illecito lieve possa equipararsi, sul piano dell'offesa tipica edell'assetto volitivo, al traffico di cocaina in quantità corrispondente a un numerocospicuo di dosi.2.2. Censura altresì la valutazione delle dichiarazioni del coimputato EspertinMalagon quale chiamata in correità ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.,evidenziando la struttura contraddittoria del verbale del 18 gennaio 2023,contenente una prima versione accusatoria ("le avevo dato io la cocaina fin daCarrara... lei sapeva che si trattava di cocaina") e una successiva ritrattazioneverbalizzata in sede di rilettura.I giudici di merito, secondo la prospettazione difensiva, hanno preferitoacriticamente la prima narrazione senza alcun esame comparativo delle dueversioni, omettendo il duplice scrutinio di attendibilità intrinseca ed estrinsecarichiesto dalla giurisprudenza di legittimità, e hanno utilizzato come riscontriesterni elementi essenzialmente ambientali — convivenza, presenza saltuaria delladonna nell'abitazione, assetto economico della coppia — che non soddisfano ilrequisito del riscontro individualizzante imposto dal codice di rito, tanto piùnecessario in presenza di un dichiarante coimputato per traffico di cocaina,portatore di un possibile interesse a modulare la propria responsabilità attribuendoun ruolo maggiore alla convivente.2.3. Sotto altro profilo, contesta il vizio di motivazione nella valutazione delquadro indiziario desunto dalle osservazioni e videoriprese della pregressa attivitàdi spaccio di [OSCURATO:PERSONA].Le immagini e le annotazioni di polizia giudiziaria documentano la condottadel solo coimputato, descrivendo un “via vai” di acquirenti presso l'abitazione divia Settefontane, ma non includono elementi che vedano la [OSCURATO:PERSONA] gestiredenaro, trattare con acquirenti, occultare droga o organizzare consegne.La motivazione impugnata, secondo la difesa, trasforma illegittimamente unquadro di sospetto ambientale in prova individualizzata del concorso, confondendoil contesto in cui si svolgeva l'attività dello spacciatore con la dimostrazioneconcreta dell'adesione consapevole della ricorrente al disegno criminoso relativoal viaggio da Carrara.2.4. Si duole inoltre della violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90e dell'art. 114 cod. pen., per omessa configurazione della fattispecie di lieve entitàe per inadeguata valorizzazione del ruolo meramente accessorio della ricorrenteai fini del trattamento sanzionatorio, anche in presenza di recidivainfraquinquennale.Pur avendo entrambi i giudici di merito riconosciuto l'attenuante di cui all'art.114 cod.pen., ritenendo il contributo della [OSCURATO:PERSONA] marginale e meramenteesecutivo, hanno omesso di porsi il problema se, in relazione alla sola condottadella ricorrente — esauritasi nel trasporto di un involucro affidatole dal convivente,senza partecipazione alla fase di acquisto, alla gestione del prezzo e alladefinizione dei canali di smercio —, il fatto potesse essere ricondotto al comma 5dell'art. 73.Richiama la difesa il principio secondo cui, in presenza di più concorrenti,l'apprezzamento della lieve entità va personalizzato rispetto al ruolo di ciascuno,non potendosi automaticamente estendere al concorrente debole il disvaloremassimo proprio del principale organizzatore o gestore del traffico.2.5. Da ultimo, denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 526, comma 1-bis, 190, 191, 511 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., per inosservanza dellenorme sul contraddittorio nella formazione della prova dichiarativa e sui limiti diutilizzabilità delle dichiarazioni rese al pubblico ministero. Rileva che la condannasi fonda in misura determinante sull'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] alpubblico ministero il 18 gennaio 2023, mai sottoposto al vaglio dialettico indibattimento, atteso che il G.I.P. aveva respinto l'istanza difensiva di ritoabbreviato condizionato all'audizione del coimputato, ritenendo non necessariauna nuova escussione di chi era stato già sentito in due occasioni.La prova dichiarativa decisiva è stata così formata fuori dal contraddittorio eutilizzata in sentenza mediante mera lettura del verbale, in violazione del principiocostituzionale del giusto processo e in assenza di ogni garanzia compensativa —incidenti probatori, fonti convergenti, riscontri forti —, sicché le dichiarazioni diEspertin avrebbero dovuto essere considerate inutilizzabili a carico dell'imputatao, quanto meno, incapaci di reggere da sole il giudizio di colpevolezza alla streguadell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.Il difensore della ricorrente ha depositato memoria, con cui ha replicato alleconclusioni del P.G. e ha concluso per l’ammissibilità del ricorso, sollecitandol’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I cinque motivi di ricorso devono essere esaminati secondo il seguenteordine logico. Vanno esaminate anzitutto le questioni di rito, prospettate con ilquinto motivo, e quelle relative alla valutazione delle dichiarazioni del coimputatoEspertin [OSCURATO:PERSONA], dedotte con il secondo, il terzo e, in parte, il quinto motivo.Deve poi essere trattata la doglianza sull’elemento soggettivo, proposta con ilprimo motivo, e, da ultimo, la questione della qualificazione del fatto come ipotesidi lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,formulata con il quarto motivo.2. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 111 Cost.,526, comma 1-bis, 190, 191, 511 e 192, commi 3 e 4, cod.proc.pen., per esserestata la condanna fondata in misura determinante sulle dichiarazioni di EspertinMalagon rese al pubblico ministero il 18 gennaio 2023, mai sottoposte al vagliodialettico avanti al giudice, nonostante la specifica istanza difensiva di ritoabbreviato condizionato all'audizione del coimputato, respinta dal G.U.P.Il motivo è inammissibile.Si osserva che, come emerge dagli atti, la difesa, munita di procura speciale,ha chiesto di procedere comunque con rito abbreviato semplice, con laconseguenza che non può dolersi del rigetto dell'iniziale istanza di abbreviatocondizionato.Infatti, all'imputato che, a seguito del rigetto della richiesta di rito abbreviatocondizionato, abbia optato per il rito abbreviato puro è preclusa la possibilità dicontestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quantotale opzione è equiparabile al mancato rinnovo in limine litis, ai sensi dell'art. 438,comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito alternativo previaassunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv.278826-01; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, Rv. 260532-01; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Fabbricini, Rv. 248477-01).Il principio vale anche nel caso in cui l'opzione sia effettuata contestualmentealla richiesta di abbreviato condizionato e per l'ipotesi in cui quest'ultima nonvenga accettata, come espressamente consentito dall'art. 438, comma 5 bis, cod.proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 1, n. 20527 del30/01/2024, non mass., a pag. 5, par. 2).E d'altra parte, una volta avuto legittimo ingresso il giudizio abbreviato noncondizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancataassunzione di una prova decisiva, al cui esercizio l'imputato ha rinunziato nelmentre ha acconsentito alla celebrazione del rito alternativo (da ultimo, Sez. 1, n.3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395-02).Da tale rinuncia consegue che le dichiarazioni rese in fase di indagini,ancorché unilaterali, sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, salvo chela loro acquisizione sia avvenuta in violazione di un divieto probatorio assoluto,tale da generare un'inutilizzabilità c.d. patologica (art. 438, comma 6-bis,cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 43, l. 23 giugno 2017, n. 103).Nel caso di specie, non è in alcun modo contestato dal ricorrente chel'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] al pubblico ministero il 18 gennaio 2023 si siasvolto alla presenza del difensore di fiducia, nel rispetto delle garanzie di cui agliartt. 64, 65 e 388 cod.proc.pen., e dunque in assenza di violazioni di un divietoprobatorio.Il dedotto vulnus al principio del contraddittorio, derivante dalla mancataescussione del coimputato avanti al giudice, ha natura strettamente fisiologicanell'ambito del rito abbreviato; esso costituisce il portato strutturale della sceltadel rito, e non un vizio in sé sanzionabile.Quanto alla censura fondata sul combinato disposto degli artt. 111 Cost., 526,comma 1-bis, e 191 cod.proc.pen., va osservato che la disposizione dell'art. 526,comma 1-bis, cod.proc.pen. opera nel giudizio dibattimentale, governato dalcanone della formazione della prova in contraddittorio, e non si attaglia al ritoabbreviato, che del contraddittorio dibattimentale costituisce, per definizione, unaderoga consensuale.3. Con il secondo motivo la difesa lamenta la violazione dell'art. 192, commi3 e 4, cod.proc.pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che la sentenzaimpugnata avrebbe privilegiato la prima versione accusatoria resa dal coimputatoEspertin al pubblico ministero il 18 gennaio 2023 («le avevo dato io la cocaina finda Carrara; lei sapeva che si trattava di cocaina»), sottovalutando, senza adeguatovaglio comparativo, la successiva ritrattazione verbalizzata in sede di rilettura delmedesimo verbale («In fase di rilettura, dichiaro che [OSCURATO:PERSONA] non sapeva che sitrattava di cocaina»).Con il terzo motivo la ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine alquadro indiziario desunto dalle osservazioni e videoriprese dell'attività di spacciopregressa di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il giudice di appello avrebbeillegittimamente trasformato un contesto di sospetto ambientale in provaindividualizzata del concorso.Le doglianze, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della convergenzavalutativa, sono infondate.3.2. Giova premettere, in punto di diritto, il quadro dei principi che governanola valutazione della chiamata in correità ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4,cod.proc.pen.Le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che la chiamata in correità acquistaefficacia probatoria quando superi il duplice vaglio dell'attendibilità intrinseca —credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità oggettiva del narrato — e troviconferma in riscontri esterni individualizzanti, idonei cioè a collegare il fatto-reatoalla persona del chiamato.Si tratta di un percorso valutativo unitario, che non deve articolarsi in passaggirigidamente separati, dovendo la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettivaessere vagliate complessivamente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013,Aquilina, Rv. 255145-01).Con specifico riguardo all'ipotesi che qui ricorre — quella della ritrattazioneresa dal medesimo dichiarante nello stesso interrogatorio —, questa Corte haaffermato il principio per cui “la ritrattazione, in quanto tale, non costituisceelemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità,purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto delle ragioni delmutamento della posizione del dichiarante ovvero ponga in rilievo l'assolutainattendibilità delle controdichiarazioni" (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, dep.12/09/2017, Maggi, Rv. 271252-01; nello stesso solco, in epoca più risalente macon identica linea esegetica, Sez. 1, n. 8756 del 23/01/1991, Giaselli, Rv. 188117-01, secondo cui “la chiamata di correo può costituire legittima fonte di prova dellacolpevolezza del chiamato in correità anche quando sia stata in qualche modoritrattata, purché fatta oggetto di più penetrante e attenta valutazione”).3.3. Dal confronto dei principi richiamati con la motivazione della sentenzaimpugnata, la doglianza si rivela priva di consistenza.La Corte d'appello di Trieste, al paragrafo 2.1 della sentenza, non si è affattosottratta al duplice scrutinio che l'art. 192 cod.proc.pen. impone.Il giudice di secondo grado ha, anzitutto, dato espressamente atto delladuplicità di versioni offerte da [OSCURATO:PERSONA] nel verbale del 18 gennaio 2023.Nella prima narrazione accusatoria, il coimputato — confessando il fatto proprio edescrivendo l'intera vicenda dell'acquisto a Carrara da tale Pilo per la somma di5.600 euro a credito — affermava di aver consegnato la cocaina alla compagnache ne era consapevole fin dalla partenza; nella successiva rettifica, verbalizzatain sede di rilettura, il dichiarante intendeva escludere la consapevolezza dellaBenecal sul contenuto del pacco.Ciò che rileva è che la Corte territoriale ha fornito una non manifestamenteillogica spiegazione delle ragioni del mutamento, valorizzando la posizione deldichiarante.È stato correttamente sottolineato che la rettifica non è intervenuta aconfutare la confessione del fatto proprio, ma ha inciso selettivamente solo sulprofilo della consapevolezza della compagna, quale maldestro tentativo diescludere almeno la responsabilità della compagna.Non può accogliersi la censura, articolata nel terzo motivo, secondo cui iriscontri valorizzati dalla Corte distrettuale avrebbero natura meramenteambientale, inidonea a soddisfare il canone dell'individualizzazione impostodall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.La sentenza impugnata, ai paragrafi 2.2-2.5, ha raccolto elementi convergentiche, nella loro lettura unitaria, superano ampiamente la soglia del riscontroindividualizzante.La Corte territoriale ha attribuito significato all'episodio del 3 gennaio 2023,documentato dalle videoriprese installate all'esterno dell'immobile edall'annotazione di polizia giudiziaria di pari data. Nella suddetta circostanza –riportano i giudici di appello –, alle ore 17.28-17.32, si registrava l’ingressodell'acquirente di cocaina [OSCURATO:PERSONA], il quale dimostrava di riconoscerela [OSCURATO:PERSONA], presente nell'appartamento in quel frangente. Tale elemento nondescrive un mero contesto, ma un riscontro puntuale sulla compresenza dellaricorrente nel teatro dello spaccio di cocaina.Nella medesima prospettiva si colloca il dato, valorizzato dalla sentenzaimpugnata, relativo ai precedenti viaggi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] a Carraraper l'approvvigionamento di cocaina. La Corte territoriale ha posto in rilievo che ilconvivente della ricorrente si era già recato in quella località in altre quattrooccasioni, acquistando ogni volta circa un etto della medesima sostanzastupefacente. Tale circostanza, lungi dal costituire un elemento neutro, rafforza lacoerenza della ricostruzione accolta dai giudici di merito, poiché inserisce il viaggiodel 17 gennaio 2023 in una sequenza non occasionale di rifornimenti di cocainadestinati allo spaccio.Il rilievo è ulteriormente corroborato dal fatto che l'attività di spaccio accertatapresso l'abitazione di via Settefontane riguardava, per quanto emerge dagli attirichiamati dai giudici di merito, proprio la cocaina. Le osservazioni di poliziagiudiziaria e le videoriprese documentavano il flusso di acquirenti presso la casa,senza che in alcuna circostanza fosse emersa la detenzione, la cessione o anchesoltanto la presenza di sostanze stupefacenti di diversa natura.Risulta così smentita, sul piano della tenuta logica della motivazione, laprospettazione difensiva secondo cui la ricorrente avrebbe potuto rappresentarsiil trasporto di una droga diversa, e segnatamente di marijuana, poiché l'interocontesto fattuale ricostruito dai giudici di merito era stabilmente e univocamenteriferito alla cocaina.In secondo luogo, la Corte territoriale ha rilevato l'assenza di redditi leciti diEspertin, persona disoccupata, e la disponibilità nella coppia di somme di denarodestinate, fra l'altro, al viaggio aereo della figlia di [OSCURATO:PERSONA] residente a SantoDomingo, traendone l'inferenza che alla [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere sfuggito cheil convivente percepiva ingenti somme da terzi in difetto di ogni attività lecita.Anche questo passaggio integra un riscontro che, lungi dall'essere meramenteambientale, si raccorda specificamente alla posizione della ricorrente.E’ stata altresì sottolineata la dinamica della separazione in stazione. Il primogiudice ha osservato che la scelta di scendere dal treno per due uscite differenti— operata dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato alla stessa il pacco contenentecocaina — sarebbe stata inverosimile qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse ignorato di portarecon sé una quantità non indifferente di sostanza. La condotta, con motivazionenon manifestamente illogica, viene ritenuta espressiva di una strategia condivisache la versione difensiva non riesce a smentire.In sintesi, i giudici di merito, con doppia conforme, hanno fondato il giudiziodi attendibilità della chiamata e la sussistenza dei riscontri individualizzanti su unapluralità di dati convergenti, specificamente riferiti alla posizione della ricorrente esaldati tra loro da un ragionamento non manifestamente illogico. Le censuredifensive, pertanto, non individuano una frattura logica o un errore di diritto nelpercorso motivazionale, ma tendono a sollecitare una diversa lettura del medesimocompendio probatorio, non consentita in questa sede.4. Il motivo articolato nel primo paragrafo del ricorso è infondato.La ricorrente deduce la violazione degli artt. 42 e 110 cod. pen., 73 d.P.R. n.309/1990, 192 e 533 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, censurandol'erronea affermazione del dolo concorsuale, ricavato — secondo la prospettazionedifensiva — da una chiamata in correità contraddittoria e da elementi meramenteambientali, peraltro inidonei a dimostrare il dolo eventuale rispetto al trasporto dicocaina.La censura non coglie la struttura effettiva della motivazione impugnata.Come è stato evidenziato nell’esame dei motivi precedenti, la Corte territorialeha fondato il giudizio di responsabilità, in via principale, sull’accertamento dellapiena consapevolezza della ricorrente circa la natura della sostanza trasportata,valorizzando sul punto la chiamata in correità del coimputato nella sua primaversione, i riscontri esterni individualizzanti e la complessiva inverosimiglianzadella tesi difensiva.Tale primo asse motivazionale è, di per sé, logicamente coerente e sufficientea sorreggere la decisione. Le ulteriori considerazioni svolte dalla sentenzaimpugnata in ordine alla configurabilità, in via subordinata, del dolo eventualehanno carattere meramente rafforzativo e non assumono, pertanto, rilievodecisivo.Ne consegue che l’ulteriore profilo di censura non investe una motivazioneunitaria e inscindibile, ma solo uno dei due percorsi argomentativi svolti dalla Corteterritoriale. Pertanto, una volta rilevato che il primo argomento, fondatosull’accertamento della piena consapevolezza della ricorrente circa la natura dellasostanza trasportata, è immune da manifeste aporie logiche ed è, di per sé,sufficiente a sorreggere il giudizio di responsabilità, le ulteriori considerazionisviluppate in ordine al dolo eventuale restano confinate in un piano subordinato enon decisivo.Ne deriva che le censure dirette a evidenziare profili di opinabilità di talesecondo passaggio non assumono carattere dirimente, non essendo idonee atravolgere una decisione che trova già autonoma e adeguata giustificazione nellaprecedente, logicamente coerente, affermazione del dolo diretto.5. Con il quarto motivo la difesa chiede la riqualificazione del fatto comefattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, el'adeguata rimodulazione del trattamento sanzionatorio, valorizzando il ruolomeramente accessorio della ricorrente, già riconosciuto dai giudici di meritoIl motivo è inammissibile.La richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309 del 1990 non risulta, infatti, devoluta con l’atto di appello, nel quale ladifesa aveva orientato le proprie conclusioni esclusivamente verso l’assoluzionedell’imputata, senza formulare, neppure in via subordinata, alcuna domanda diriconduzione della condotta nell’ipotesi di lieve entità.Non può invocarsi, in senso contrario, il principio secondo cui la diversaqualificazione giuridica del fatto è deducibile anche per la prima volta in sede dilegittimità, purché la relativa soluzione non richieda ulteriori accertamenti di fattoe si risolva in una mera operazione di sussunzione del fatto storico già accertatoentro la corretta fattispecie normativa (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018,Rv. 272651 – 01).Nel caso di specie, la verifica postulata non si esaurisce in una meraoperazione di sussunzione giuridica, ma richiede una valutazione complessiva dellaconcreta offensività del fatto, da compiersi alla luce dei mezzi, delle modalità edelle circostanze dell’azione, nonché della qualità e quantità della sostanzastupefacente, secondo il criterio della valutazione complessiva più volte affermatodalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076– 01; Sez. 4, n. 50257 del 5/10/2023, Rv. 285706 - 01).Si tratta, dunque, di un apprezzamento tipicamente di merito, non esperibileper la prima volta in cassazione.Non può attribuirsi rilievo dirimente, in senso contrario, al riconoscimento –sin dal primo grado di giudizio – dell’attenuante di cui all’art. 114, comma 1, cod.pen.Anche la suddetta questione non risulta essere stata devoluta con i motivi diappello, nei quali la difesa aveva coltivato esclusivamente la prospettivaassolutoria, senza sollecitare una diversa qualificazione del fatto ai sensidell’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anche in relazione alla riconosciutaelementi rilevanti ai fini della lieve entità.6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il PresidenteIl Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 30129/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris