CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 10895 /2019, proposto [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] nr 25 , presso lo Studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sè stesso ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso il decreto nr.2034/2019 depositato in data 28/02/2019 dal Tribunale di Milano; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] domandò l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione del complessivo credito, di € 8.445.767,93 (di cui € 6.900.135,20 in collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr 2 c.c., € 1.407.627,55 per Iva e dunque in privilegio ex artt. 2758 comma 2 cc, € 138.002,68 per Cap in chirografo), a titolo di compensi per l’attività professionale giudiziale e stragiudiziale profusa in favore della società fallita e delle altre società ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl) dalla stessa incorporate, analiticamente descritte nelle nove bozze di notula allegate alla richiesta; in particolare, i progetti di liquidazione spese si riferivano a sette posizioni di natura stragiudiziale (1. rinegoziazione dell’esposizione debitoria delle società facenti parte del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]; 2. accordo Coppola -[OSCURATO:PERSONA] -Finzeta per la definizione del giudizio arbitrale; 3. consulenza per l’azione risarcitoria da promuoversi contro il Sole 24 a fronte di una campagna giornalistica ritenuta diffamatoria; 4. trattative Baldassini-Tognozzi -Pontello; 5. trattativa con Marconi 2000 per la conclusione di accordi e patti parasociali e per la stipula di opzioni cosiddette [OSCURATO:PERSONA]; 6. parere su qualificazione ed esigibilità del credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di IPI; 7. consulenza per pratica stragiudiziale di cessione del perimetro delle società riconducibili a Coppola) e a due prestazioni giudiziali (8. predisposizione e deposito di opposizione ex art. 615 , 1 comma , c.p.c. e memorie ex art. 183 c.p.c. davanti al Tribunale di Roma; 9. predisposizione dell’opposizione all’esecuzioneex art. 615 , 1 comma , c.p.c. davanti al Tribunale di Velletri). 2 Il G.D ammise al passivo il credito, con il rango del privilegio ex art 2751 bis nr. 2 c.c., per la minor somma di € 116.736; sull’opposizione del professionista, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso, ha ammesso allo stato passivo il credito per la somma di € 358.125,39 al privilegio ex art 2751 bis nr. 2 c.c., oltre Iva e Cap al chirografo. 2.1 I giudici milanesi premettevano che la normativa tariffaria applicabile ratione temporis era quella prevista dal d.m. 127/2004, dal momento che le prestazioni professionali, esposte nelle notule, erano state realizzate e si erano esaurite prima dell’abrogazione del regime regolamentare del d.m 127/2004 disposta con l’art. 9, comma 1, d.l. 1/2012 convertito in l. 27/2012. 2.2 Evidenziava il decreto che, ai fini della liquidazione degli onorari secondo la tabella D per prestazioni stragiudiziali prevista dal d.m. 127/2004, si doveva ten er conto, oltre che dei criteri espressamente prescritti dall’art 1 d.m. citato (valore, natura, impegno e questioni trattate), anche del fatto che l’attività stragiudiziale profusa dal ricorrente era rimasta sempre in una fase iniziale ed incompiuta, con la conseguenza che la determinazione dei corrispettivi risultava influenzata dallo stato preparatorio dell’attività svolta dal legale 2.3 Il compenso spettante all’avv. [OSCURATO:PERSONA], determinato in complessive € 358.125,39, veniva così suddiviso: posizione nr. 1, € 8.766, pari al doppio del massimo sul valore indeterminabile con esclusione della voce di assistenza alla redazione di atti o contratti; posizione nr. 2, € 53.734,25, così ottenuto applicando il valore minimo, calcolato su valore indeterminabile e, nella voce assistenza alla redazione degli atti, sul valore dell’atto pari 17 milioni; posizioninr. 3 e 4, € 8.766 ciascuna, pari al doppio del massimo sul valore indeterminabile; posizione nr. 5, € 233.327,14, così calcolato applicando la tariffa minima alla prestazione stragiudiziale e alla voce redazione di atto scritto sul valore indicato dall’opponente; posizioni nr. 6 e 7, € 4.383 ciascuna, pari al valore massimo della prestazione stragiudiziale di consulenza con esclusione delle voci di assistenza; posizioninr 8 e 9, € 36.000 complessivi pari ai minimi tariffari sul valore delle cause. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sette motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 I motivi del ricorso possono così essere riassunti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del D.M nr. 12/2004, degli artt. 115 e 116 c.p.c e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, c.p.c., per avere il Tribunale, non valutando correttamente la documentazione prodotta che consentiva di desumere il valore delle posizioni, ritenuto di valore indeterminabile le pratiche stragiudiziali di cui ai nr. 1), il cui valore era di € 55 milioni; 2), il cui valore era di € 17 milioni; 4),il cui valore era di € 136 milioni; 6), il cui valore era di € 108 milioni e 7), il cui valore era di un miliardo; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del D.M nr. 127/2004, 10, 14 e 163 e 183 c.p.c., 1321 e segg. e 2233 c.c., in relazione all’art. 360 , 1° comma , nr. 3 c.p.c. , per non avere il Tribunale di Milano applicato, per la posizione nr. 3, quale base di calcolo dell’onorario,il valore determinato pari alla somma di 500 milioni di euro, chiesta a i l So l e 24 Ore quale risarcimento danni per la campagna diffamatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicata nell’atto di citazione predisposto dal legale e concordat a con il cliente; 3) violazione della tariffa forense in relazione all’art. 360, comma 1° nr. 3 c.p.c.; assume il ricorrente che, contrariamente a quanto statuito dal decreto, la redazione dell’atto di citazione rivestiva natura giudiziale, dovendosi considerare tale ogni attività professionale propedeutica e strumentale ad un giudizio a prescindere dalla concreta pendenza della lite; precisa [OSCURATO:PERSONA] che, predisposto l’atto introduttivo della causa, non si era dato corso alla sua notifica a causa dell’interruzione del rapporto professionale; 4) violazione della tariffa forense in relazione all’art. 360, comma 1°, nr. 3 c.p.c., per aver il Tribunale espunto dalle posizioni 1, 4 e 7, in maniera arbitraria,la voce «redazione e stipula del contratto» di cui alla lettera F) della tabella D stragiudiziale del D.M. 127/2004. In particolare, secondo l’assunto del ricorrente, la tariffa stragiudiziale prevede alla voce «prestazioni di assistenza» non solo la prestazione di redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, ma anche la distinta attività di assistenza alla relativa stipulazione e redazione; 5) violazione degli artt. 112 c.p.c., 98 l.fall., in relazione all’art. 360, 1° comma , nr 3 , c.p.c per avere il collegio, con riferimento alla posizione nr 5, statuito solo sulla bozza di notula emessa per l’opzione put e call, omettendo, invece, di decidere sulla bozza di notula per i cosiddetti patti parasociali, così incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; 6) omesso esame di atti da cui emergevano i presupposti per la liquidazione nel massimo delle prestazioni professionali di cui alle posizioni 2, 8 e 9 così come indicato nelle notule; in particolare, con riferimento alle pratiche giudiziali di opposizione al precetto il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’urgenza delle attività difensive di contrasto alle procedure esecutive promosse nei confronti di Co.Re.Cop.e Lalo 2, incorporate da [OSCURATO:SOCIETA],mentre per la posizione nr. 2 il decreto impugnato non avrebbe preso in considerazione il provvedimento del 20/7/2011 con cui il Consiglio dell’Odine degli Avvocati di Firenze determinava in € 190.000 gli onorari maturati da [OSCURATO:PERSONA] per la pratica di cui è causa e la sentenza nr. 11938/2013 del Tribunale di Milano del 27/9/2013 , che aveva recepito le conclusioni dell’Ordine professionale fiorentino; 7) violazione dell’art. 1, comma 2, del D.M. nr 127/2004, in relazione all’art 360, comma 1, nr. 3 , c.p.c.; il ricorrente lamenta che il Tribunale, relativamente alla posizione nr. 5, nell’applicare i minimi tariffari non avrebbe tenuto conto di tutti i criteri dettati dalla disposizione regolamentare per la commisurazione degli onorari tra i valori minimi e quelli massimi. 2 Il primo motivo è fondato nei limiti di quanto appresso precisato. 2.1 Il Tribunale di Milano, al “punto B” della motivazione (pag. 8-10 del decreto), ha individuato nell’art. 10 c.p.c. il criterio per la determinazione del valore delle sette pratiche stragiudiziali ed ha affermato che per tali posizioni, non essendo le stesse riconducibili in ambito giudiziale, vi era «difficoltà per poter definire il valore della pratica facendo richiamo ai diversi interessi perseguiti dalle parti contrapposte». In realtà i giudici milanesi per la posizione nr.2 (attività assistenza per la definizione di un giudizio arbitrale) hanno fatto ricorso, contrariamente a quanto si afferma nel motivo, al criterio del valore determinato. Per tale voce, quindi la censura èinfondata. 2.2 Per quanto concerne le altre prestazioni stragiudiziali il decreto ha dato conto delle ragioni della impossibilità di attribuire un valore determinato alle prestazioni con conseguente utilizzo, ai fini della liquidazione dei compensi, del criterio del valore indeterminabile, in particolare: a) l’attività di consulenza o assistenza si riferiva a tutto il gruppo Coppola (posizioni 1, 2, limitatamente alla consulenza, e 7); ii) i valori economici non trovavano conferma nella bozza in cui si sarebbe tradotta l’attività di consulenza (pratica nr. 4) . 2.3 Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte « il convincimento espresso dal giudice di merito, in ordine all'importanza ed al valore delle pratiche trattate dal professionista legale, ai fini della determinazione dell'onorario stabilito dalla tariffa, si sottrae al sindacato di legittimità sempre che la motivazione data sull'argomento appaghi le esigenze della logica, del corretto criterio giuridico e della completezza di esame sui dati che concorrono a caratterizzare gli affari trattati dal professionista» (cfr. Cass. 11056/2016 che richiama il remoto precedente Cass. n. 1813/1964). 2.4 La censura concernente le pratiche nr. 1, 7 e 4, che apparentemente denuncia la violazione delle norme regolamentari di cui agli artt. 5 del D.M nr 1272004, si risolve, in realtà, nella sollecitazione di una nuova valutazione degli elementi acquisiti agli atti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il materiale probatorio, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, cui sono demandati in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. tra le tante Cass.nr. 331/2020, 19547/2017 e 25068/2013). 2.5 Non può, invero, consentirsi che una simile doglianza sia mascherata dai riferimenti agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offícíosi riconosciutigli; la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai, invece , ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U. nr. 20867-20). 2.6 Né può predicarsi la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (cfr. tra le tante Cass.7919/2020, 13395/2018 e 15107/2013) 2.7 Meritevole di accoglimento è, invece, la censura con riferimento alla pratica nr. 6, che riguarda un parere sulla qualificazione e la esigibilità delcredito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di IPI. Il Tribunale sul punto, pur dando atto del conferimento dell’incarico e della esecuzione della prestazione, ha escluso che il compenso potesse essere calcolato sulla base di valori determinati, atteso che «manca una “controversia” nel senso di differenti interessi delle parti a cui aversi riguardo per determinare il valore effettivo degli onorari». 2.8 Va rilevato che questa Corte ha affermato che «ai fini della determinazione dei compensi dell'avvocato per attività stragiudiziale, in base all'art. 5 della tariffa forense approvata con d.m.n. 585 del 1994, l'affare (nella specie, un contratto d'appalto) non può considerarsi di valore indeterminabile ove nel parere reso dal professionista si faccia espresso riferimento al valore dello stesso.» (cfr. Cass. nr. 7015/2017). 2.9 Orbene il ricorrente aveva fornito elementi, contenuti nel parere, dai quali, a suo dire, poteva desumersi il valore determinato di € 108 milioni, pari al valore del credito oggetto di attività consulenziale; ha quindi errato il Tribunale nel liquidare il compenso sulla base del valore indeterminabile per il solo fatto che «mancava una controversia», senza compiere alcuna verifica circa la presenza di criteri dideterminazione del valore della pratica. 3 Il secondo motivo è inammissibile , in quanto la censura non si confronta con il decisum; il decreto ha, infatti, attribuito alla pratica il valore indeterminabile in quanto nelle conclusioni della bozza dell’atto di citazione la richiesta risarcitoria è formulata esclusivamente in favore di [OSCURATO:PERSONA], anche se nell’intestazione si faceva rifermento anche a [OSCURATO:PERSONA], e dunque, secondo il Tribunale, il valore della pratica, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non poteva essere parametrato alla somma di 500 milioni di euro corrispondente alla richiesta risarcitoria in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 4 Alla stessa sorte va incontro il terzo motivo. 4.1 Condizione per l’applicazione della tariffa giudiziaria e che il giudizio sia quantomeno iniziato anche se non concluso (cfr. art 3 deld.m. 127/2004) 4.2 Orbene il Tribunale , nel catalogare come assistenza stragiudiziale l’attività di cui alla posizione nr 3, ha valorizzato la circostanza che alla predisposizione di una bozza di citazione – con richiesta di condanna in favore del solo [OSCURATO:PERSONA] - non è seguita l’incardinazione di alcun giudizio. 4.3 Anche in questo caso si è al cospetto di una valutazione in fatto circa la corrispondenza dell’attività professionale con le tipologie contemplate dalla tariffa giudiziale. Tale accertamento, compiutamente svolto dal Tribunale di Milano, non è perciò censurabile in questa sede rivalutandone gli esiti fattuali, come in sostanza auspicato dal ricorrente. 5.Il quarto motivo è infondato. Il Tribunale, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, ha ritenuto non provate le attività professionali di redazione e stipula del contratto, in quanto le prestazioni del ricorrente si sono tradotte o «in scambio di mail e redazioni di mere bozze, a livello di puntuazione, rimaste allo stato di massima in quanto prive dell’indicazioni degli importi e non sottoscritte dalle parti » (posizione nr 1) o « in attività extragiudiziale, costituita da consulenze (e segnatamente esame e studio di contratti e atti) nonché nella predisposizione di relazioni e bozze di accordo, oltre poi all’inoltro di mail e comunicazioni» (posizione nr 4) o, infine, «nello scambio di corrispondenza (volta a profilare intenti e verifiche da compiersi), nonché scrittura di bozze di contratti preliminari (con appunti di pugno verosimilmente dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] e circa i quali non emerge alcuna interazione di [OSCURATO:PERSONA]) comunque non complete ed ancora da verificare in più punti». Il presupposto per il riconoscimento della voce in discorso è che una redazione e stipula di un contratto vi sia stata, mentre nel caso di specie, secondo la valutazione dei giudici di merito, nessuna attività di questo tipo era stata portata a compimento. 6. Il quinto motivo è anch’esso infondato , in quanto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il Tribunale, nell’ambito della posizione nr 5, ha esaminato entrambe le attività professionali dedotte nelle due notule, riconoscendo un unico compenso ancorato ai minimi tariffari con applicazione per la sola stipulazione delle opzioni [OSCURATO:PERSONA] degli onorari per voce assistenza. 7. Non merita accoglimento neppure il sesto motivo , formulato come omessa disamina ai fini della determinazione dei coefficienti liquidazione delle prestazione, dell’urgenza degli atti di opposizioni al precetto e del provvedimento di tassazione dell’ordine professionale della notula; il Tribunale, difformemente da quanto prospettato nella doglianza, nel liquidare i compensi, con accertamento in punto di fatto insindacabile in questa sede, ha tenuto conto sia dell’urgenza, ritenendola connaturata a tutte le cause di opposizione all’esecuzione, che dell’asseverazione della parcella compiuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dal Tribunale di Milano. 8.Il settimo motivo è inammissibile. 8.1 Questa Corte insegna che « le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi; la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità» ( cfr. Cass. 3976/2019, 2644/2018 e 16990/2017). 8.2 Il Tribunale,nel calcolare i compensi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività resa in relazione alla posizione nr. 5, ha applicato il coefficiente minimo sulla scorta della mancata utilità pel [OSCURATO:SOCIETA] della prestazione del ricorrente, utilizzando quindi uno dei parametri dell’art. 1 comma 2 capitolo III del D.M. 127/2004 («risultati e vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente») 8.3 La censura ancora una volta si riversa nel meritoper richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione dell'accertamento di fatto . 9. In conclusione in accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Milano in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibili i