CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07450/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24159/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DagliAvv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi in proprio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] responsabile, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Avezzano n. 357/2022 depositato il01/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 24159/2022Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 7450/2026Data pubblicazione 28/03/2026Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.1. Lo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo stato passivoavverso il decreto del giudice delegato con cui è stata dichiaratal’esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA].a.s. di F. LOMBARDI C. e del socio illimitatamente responsabile. Ildecreto del G.D. ha escluso le prestazioni professionali relative ad attivitàgiudiziale afferente cinque giudizi, in relazione ai quali era stato accertatoche la procura alle liti era stata conferita ad altri professionisti, ammessiquesti ultimi allo stato passivo. Parte ricorrente ha chiesto l’ammissionedei relativi crediti, con il riconoscimento della prededuzione e, insubordine, del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.2. Il Tribunale di Avezzano ha accolto parzialmente l’opposizione,ammettendo al chirografo l’ulteriore credito nella misura di € 18.168,50 erigettandola nel resto. Ha ritenuto il giudice del reclamo, per quanto quirileva, che non vi è prova di un conferimento dell’incarico dalla societàdichiarata fallita all’opponente «per l’assistenza giudiziale nei procedimentimeglio elencati in ricorso». Dall’esame della corrispondenza, il giudicedell’opposizione ha ritenuto parzialmente fondata l’opposizione in relazioneall’attività giudiziale svolta per l’azione risarcitoria proposta nei confrontidi Banca MPS, formalmente svolta da altro professionista a cui era statarilasciata la procura, quantificando l’operato in proporzione dell’opera perla parte riferibile all’opponente. Il Tribunale ha, tuttavia, escluso ilprivilegio, in quanto ha ritenuto non allegato, né provato lo svolgimentopersonale della prestazione, circostanza che, in ogni caso, ha ritenutoesclusa dall’esame della corrispondenza («smentita dal fatto che comedesumibile dalla corrispondenza in atti, della pratica si sono occupatidiversi professionisti dello studio»).n. 24159/2022 R.G.Numero registro generale 24159/2022Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 7450/2026Data pubblicazione 28/03/20263. Propongono ricorso per cassazione lo Studio associato e l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] con sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resistecon controricorso il Fallimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rigettata – in conformità con le conclusioni delPubblico Ministero e delle osservazioni del ricorrente in memoria -l’eccezione di improcedibilità del ricorso articolata dal controricorrente,secondo cui il ricorso sarebbe improcedibile dovendo il ricorrente – che hatrenta giorni per ricorrere in Cassazione – iscrivere la causa a ruolo neltermine dimidiato. Il termine di cui all’art. 99 l.fall. attiene al solo termineper proporre ricorso a pena di inammissibilità ed è disposizioneeccezionale – atteso il tenore letterale – inestensibile al termine previstoper la costituzione in giudizio del ricorrente (Cass., n. 21997/2025; Cass.,n. 12481/2025). Così come sono infondate le eccezioni di inammissibilitàdel ricorso, ancorato alle statuizioni del decreto impugnato.2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto impugnato per violazionedegli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., nonché dei principi inmateria di giudicato endofallimentare, avendo il decreto violato il giudicatoendofallimentare formatosi in relazione al conferimento dell’incarico airicorrenti, con conseguente riconoscimento della natura privilegiata. Siosserva, in particolare, che l’ammissione del credito è stata richiesta inforza di un unico incarico professionale, conferito nell’«aprile 2016» siaper prestazioni stragiudiziali sia per prestazioni giudiziali. Per l’effetto, ill’ammissione del credito al privilegio per attività stragiudiziale avrebbecomportato la formazione del giudicato interno sulla esistenza delmandato per attività giudiziale e sulla graduazione del credito, giudicatoviolato in quanto il decreto impugnato ha ritenuto non fornita la prova delmandato da parte della società dichiarata fallita per l’attività giudiziale.n. 24159/2022 R.G.Numero registro generale 24159/2022Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 7450/2026Data pubblicazione 28/03/20263. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità nella partein cui deduce la formazione del giudicato in relazione all’originario «unicoe complesso incarico professionale» per attività giudiziale e stragiudizialeconferito nell’«aprile 2016», non essendo il mandato allegato al ricorso(né all’originaria domanda di ammissione al passivo sub doc. 1). Nel resto,il motivo è infondato. Il decreto di esecutività dello stato passivo prodottodal ricorrente (doc. 5) evidenzia come siano state accolte le osservazionidel curatore, ove ha chiesto escludersi il credito per attività giudiziale(doc. 2) e ammettersi il solo credito per attività stragiudiziale («ritenuto dicondividere il parere del curatore quanto alla richiesta di ammissione deicompensi per l'attività giudiziale; ritenuto, invece, di riconoscere ilprivilegio richiesto per quanto attiene all'attività stragiudiziale, ammette inprivilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. la somma di euro29.951,37»). Nessun giudicato interno si è formato sull’ammissione delleprestazioni per attività giudiziale e sul relativo privilegio.4. Con il secondo motivo si deduce, in via gradata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. e degli art. 115 e 116 cod. proc.civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto non fornita la provadel conferimento del mandato da parte della società dichiarata fallita. Sideduce malgoverno delle prove per non avere il giudice del reclamovalutato complessivamente gli elementi indiziari e per non avere fattoapplicazione del criterio probabilistico di deduzione del fatto noto dal fattoignoto, dando rilievo solo ad alcuni degli elementi di prova. Ilragionamento inferenziale violerebbe il principio secondo cui il giudiziodeve basarsi sul maggior numero degli elementi disponibili e su unavalutazione complessiva degli stessi.5. Con il terzo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degliartt. 2230 ss. e 1325, primo comma, n. 4, cod. civ., nella parte in cui lan. 24159/2022 R.G.Numero registro generale 24159/2022Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 7450/2026Data pubblicazione 28/03/2026decisione impugnata non ha reputato raggiunta quanto meno per fatticoncludenti la prova che la società fallita Siderurgica avesse affidatoincarico professionale all’avv. [OSCURATO:PERSONA], socio dello Studio ricorrente,potendo il mandato essere conferito anche senza forma scritta.6. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili conformemente alleconclusioni del Pubblico Ministero, in quanto motivi volti alla revisionedella valutazione delle prove compiute dal giudice del merito; i motiviconfliggono con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui ilricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere diriesaminare il merito della vicenda processuale, ma solo il controllo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazionidel giudice di merito, al quale spetta il compito di individuare le fonti delproprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e discegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute idonee a dimostrarela veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenzaall'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvi i casi previsti dallalegge (ex multis: Cass., n. 2449/2026; Cass., n. 23055/2024; Cass., n.331/2020; Cass., n. 4601/2017; Cass., n. 16168/2015; Cass., n.24679/2013; Cass., n. 27197/2011; Cass., n. 7846/2006).7. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. e in via gradata rispetto al primo motivo,violazione e falsa applicazione degli artt. 2751-bis cod. civ. e 2697 cod.civ., nonché dell’art. 4 legge n. 247 del 31 dicembre 2012, per avere iltribunale escluso la natura privilegiata del credito sull’errato presuppostoche il diritto sarebbe stato azionato solo dall’associazione professionaleStudio [OSCURATO:PERSONA] e non anche dal singolo avvocato incaricato. Osservaparte ricorrente che sarebbe stata fornita la prova dello svolgimento dellaprestazione in forma individuale, benché ascrivibile allo studio associato,circostanza di per sé irrilevante, essendo credito che trova causa nelleprestazioni rese da ogni singolo associato.n. 24159/2022 R.G.Numero registro generale 24159/2022Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 7450/2026Data pubblicazione 28/03/20268. Il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui deduce che ildecreto impugnato ha fondato la decisione di escludere il privilegio dallosvolgimento della prestazione in forma associata, in quanto non coglie laratio decidendi del decreto impugnato. Il giudice del reclamo ha fattoapplicazione della giurisprudenza di questa Corte (richiamata anche dalPubblico Ministero), secondo cui, ai fini del riconoscimento del privilegio, èonere dello studio associato fornire la prova della personalità dellaprestazione in via esclusiva o prevalente e della pertinenza del creditoall’attività svolta da quel professionista (Cass., n. 10977/2021), tenutoconto anche degli accordi con gli associati (Cass., n. 29371/2024).9. Il motivo è, ulteriormente, inammissibile nella parte in cui deduceche la prestazione sarebbe stata svolta individualmente e sarebbecorrispondente alle prestazioni svolte da un singolo professionista, inquanto in contrasto con l’accertamento in fatto compiuto dal giudicedell’opposizione, che ha ritenuto tali circostanza né allegate, né provate,nonché in contrasto con la corrispondenza, dalla quale è emerso che leprestazioni sono state svolte da diversi professionisti dello studio.10. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo delgiudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’esame delledifese svolte nel giudizio contro [OSCURATO:SOCIETA].,riproponendosi la superiore censura sotto il suindicato profilo. Motivoinammissibile, in quanto non è stata illustrata la decisività del fatto.11. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ. e in via gradata rispetto al superiore motivo,violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato, per avere il tribunale omesso di decideresull’opposizione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].12. Il motivo è infondato, ricorrendo nel caso di specie un rigettoimplicito. L’opposizione allo stato passivo è stata proposta – come rileva iln. 24159/2022 R.G.Numero registro generale 24159/2022Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 7450/2026Data pubblicazione 28/03/2026controricorrente – dallo studio legale associato e «per quanto occorrerpossa» dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], specificandosi nell’opposizione che «I creditisono fondati sulle prestazioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con l’ausilio dei suoicollaboratori» (pag. 15, doc. 6 ric.). Il rigetto della domanda dello Studioassociato ha comportato implicitamente il rigetto della domanda delprofessionista che aveva rivendicato, ai fini del riconoscimento delprivilegio, l’esecuzione delle relative prestazioni.13. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.Numero registro generale 24159/2022Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 7450/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Ud.10/03/2026 CCAndrea [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCosmo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRoberto [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24159/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DagliAvv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi in proprio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] responsabile, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Avezzano n. 357/2022 depositato il01/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 24159/2022Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 7450/2026Data pubblicazione 28/03/2026Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.1. Lo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo stato passivoavverso il decreto del giudice delegato con cui è stata dichiaratal’esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA].a.s. di F. LOMBARDI C. e del socio illimitatamente responsabile. Ildecreto del G.D. ha escluso le prestazioni professionali relative ad attivitàgiudiziale afferente cinque giudizi, in relazione ai quali era stato accertatoche la procura alle liti era stata conferita ad altri professionisti, ammessiquesti ultimi allo stato passivo. Parte ricorrente ha chiesto l’ammissionedei relativi crediti, con il riconoscimento della prededuzione e, insubordine, del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.2. Il Tribunale di Avezzano ha accolto parzialmente l’opposizione,ammettendo al chirografo l’ulteriore credito nella misura di € 18.168,50 erigettandola nel resto. Ha ritenuto il giudice del reclamo, per quanto quirileva, che non vi è prova di un conferimento dell’incarico dalla societàdichiarata fallita all’opponente «per l’assistenza giudiziale nei procedimentimeglio elencati in ricorso». Dall’esame della corrispondenza, il giudicedell’opposizione ha ritenuto parzialmente fondata l’opposizione in relazioneall’attività giudiziale svolta per l’azione risarcitoria proposta nei confrontidi Banca MPS, formalmente svolta da altro professionista a cui era statarilasciata la procura, quantificando l’operato in proporzione dell’opera perla parte riferibile all’opponente. Il Tribunale ha, tuttavia, escluso ilprivilegio, in quanto ha ritenuto non allegato, né provato lo svolgimentopersonale della prestazione, circostanza che, in ogni caso, ha ritenutoesclusa dall’esame della corrispondenza («smentita dal fatto che comedesumibile dalla corrispondenza in atti, della pratica si sono occupatidiversi professionisti dello studio»).n. 24159/2022 R.G.Numero registro generale 24159/2022Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 7450/2026Data pubblicazione 28/03/20263. Propongono ricorso per cassazione lo Studio associato e l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] con sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resistecon controricorso il Fallimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rigettata – in conformità con le conclusioni delPubblico Ministero e delle osservazioni del ricorrente in memoria -l’eccezione di improcedibilità del ricorso articolata dal controricorrente,secondo cui il ricorso sarebbe improcedibile dovendo il ricorrente – che hatrenta giorni per ricorrere in Cassazione – iscrivere la causa a ruolo neltermine dimidiato. Il termine di cui all’art. 99 l.fall. attiene al solo termineper proporre ricorso a pena di inammissibilità ed è disposizioneeccezionale – atteso il tenore letterale – inestensibile al termine previstoper la costituzione in giudizio del ricorrente (Cass., n. 21997/2025; Cass.,n. 12481/2025). Così come sono infondate le eccezioni di inammissibilitàdel ricorso, ancorato alle statuizioni del decreto impugnato.2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto impugnato per violazionedegli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., nonché dei principi inmateria di giudicato endofallimentare, avendo il decreto violato il giudicatoendofallimentare formatosi in relazione al conferimento dell’incarico airicorrenti, con conseguente riconoscimento della natura privilegiata. Siosserva, in particolare, che l’ammissione del credito è stata richiesta inforza di un unico incarico professionale, conferito nell’«aprile 2016» siaper prestazioni stragiudiziali sia per prestazioni giudiziali. Per l’effetto, ill’ammissione del credito al privilegio per attività stragiudiziale avrebbecomportato la formazione del giudicato interno sulla esistenza delmandato per attività giudiziale e sulla graduazione del credito, giudicatoviolato in quanto il decreto impugnato ha ritenuto non fornita la prova delmandato da parte della società dichiarata fallita per l’attività giudiziale.n. 24159/2022 R.G.Numero registro generale 24159/2022Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 7450/2026Data pubblicazione 28/03/20263. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità nella partein cui deduce la formazione del giudicato in relazione all’originario «unicoe complesso incarico professionale» per attività giudiziale e stragiudizialeconferito nell’«aprile 2016», non essendo il mandato allegato al ricorso(né all’originaria domanda di ammissione al passivo sub doc. 1). Nel resto,il motivo è infondato. Il decreto di esecutività dello stato passivo prodottodal ricorrente (doc. 5) evidenzia come siano state accolte le osservazionidel curatore, ove ha chiesto escludersi il credito per attività giudiziale(doc. 2) e ammettersi il solo credito per attività stragiudiziale («ritenuto dicondividere il parere del curatore quanto alla richiesta di ammissione deicompensi per l'attività giudiziale; ritenuto, invece, di riconoscere ilprivilegio richiesto per quanto attiene all'attività stragiudiziale, ammette inprivilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. la somma di euro29.951,37»). Nessun giudicato interno si è formato sull’ammissione delleprestazioni per attività giudiziale e sul relativo privilegio.4. Con il secondo motivo si deduce, in via gradata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. e degli art. 115 e 116 cod. proc.civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto non fornita la provadel conferimento del mandato da parte della società dichiarata fallita. Sideduce malgoverno delle prove per non avere il giudice del reclamovalutato complessivamente gli elementi indiziari e per non avere fattoapplicazione del criterio probabilistico di deduzione del fatto noto dal fattoignoto, dando rilievo solo ad alcuni degli elementi di prova. Ilragionamento inferenziale violerebbe il principio secondo cui il giudiziodeve basarsi sul maggior numero degli elementi disponibili e su unavalutazione complessiva degli stessi.5. Con il terzo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degliartt. 2230 ss. e 1325, primo comma, n. 4, cod. civ., nella parte in cui lan. 24159/2022 R.G.Numero registro generale 24159/2022Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 7450/2026Data pubblicazione 28/03/2026decisione impugnata non ha reputato raggiunta quanto meno per fatticoncludenti la prova che la società fallita Siderurgica avesse affidatoincarico professionale all’avv. [OSCURATO:PERSONA], socio dello Studio ricorrente,potendo il mandato essere conferito anche senza forma scritta.6. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili conformemente alleconclusioni del Pubblico Ministero, in quanto motivi volti alla revisionedella valutazione delle prove compiute dal giudice del merito; i motiviconfliggono con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui ilricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere diriesaminare il merito della vicenda processuale, ma solo il controllo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazionidel giudice di merito, al quale spetta il compito di individuare le fonti delproprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e discegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute idonee a dimostrarela veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenzaall'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvi i casi previsti dallalegge (ex multis: Cass., n. 2449/2026; Cass., n. 23055/2024; Cass., n.331/2020; Cass., n. 4601/2017; Cass., n. 16168/2015; Cass., n.24679/2013; Cass., n. 27197/2011; Cass., n. 7846/2006).7. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. e in via gradata rispetto al primo motivo,violazione e falsa applicazione degli artt. 2751-bis cod. civ. e 2697 cod.civ., nonché dell’art. 4 legge n. 247 del 31 dicembre 2012, per avere iltribunale escluso la natura privilegiata del credito sull’errato presuppostoche il diritto sarebbe stato azionato solo dall’associazione professionaleStudio [OSCURATO:PERSONA] e non anche dal singolo avvocato incaricato. Osservaparte ricorrente che sarebbe stata fornita la prova dello svolgimento dellaprestazione in forma individuale, benché ascrivibile allo studio associato,circostanza di per sé irrilevante, essendo credito che trova causa nelleprestazioni rese da ogni singolo associato.n. 24159/2022 R.G.Numero registro generale 24159/2022Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 7450/2026Data pubblicazione 28/03/20268. Il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui deduce che ildecreto impugnato ha fondato la decisione di escludere il privilegio dallosvolgimento della prestazione in forma associata, in quanto non coglie laratio decidendi del decreto impugnato. Il giudice del reclamo ha fattoapplicazione della giurisprudenza di questa Corte (richiamata anche dalPubblico Ministero), secondo cui, ai fini del riconoscimento del privilegio, èonere dello studio associato fornire la prova della personalità dellaprestazione in via esclusiva o prevalente e della pertinenza del creditoall’attività svolta da quel professionista (Cass., n. 10977/2021), tenutoconto anche degli accordi con gli associati (Cass., n. 29371/2024).9. Il motivo è, ulteriormente, inammissibile nella parte in cui deduceche la prestazione sarebbe stata svolta individualmente e sarebbecorrispondente alle prestazioni svolte da un singolo professionista, inquanto in contrasto con l’accertamento in fatto compiuto dal giudicedell’opposizione, che ha ritenuto tali circostanza né allegate, né provate,nonché in contrasto con la corrispondenza, dalla quale è emerso che leprestazioni sono state svolte da diversi professionisti dello studio.10. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo delgiudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’esame delledifese svolte nel giudizio contro [OSCURATO:SOCIETA].,riproponendosi la superiore censura sotto il suindicato profilo. Motivoinammissibile, in quanto non è stata illustrata la decisività del fatto.11. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ. e in via gradata rispetto al superiore motivo,violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato, per avere il tribunale omesso di decideresull’opposizione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].12. Il motivo è infondato, ricorrendo nel caso di specie un rigettoimplicito. L’opposizione allo stato passivo è stata proposta – come rileva iln. 24159/2022 R.G.Numero registro generale 24159/2022Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 7450/2026Data pubblicazione 28/03/2026controricorrente – dallo studio legale associato e «per quanto occorrerpossa» dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], specificandosi nell’opposizione che «I creditisono fondati sulle prestazioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con l’ausilio dei suoicollaboratori» (pag. 15, doc. 6 ric.). Il rigetto della domanda dello Studioassociato ha comportato implicitamente il rigetto della domanda delprofessionista che aveva rivendicato, ai fini del riconoscimento delprivilegio, l’esecuzione delle relative prestazioni.13. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida per in complessivi €7.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborsoforfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 24159/2022 R.G.P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida per in complessivi €7.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborsoforfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 24159/2022 R.G.