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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 18123/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 27/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Firenze in data 27/09/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. agli stessi rispettivamente contestati.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. e l'eccessiva determinazione della pena, non sono ammessi dalla legge in sede di legittimità poiché reiterano doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 8 dell'impugnata sentenza, ove la Corte territoriale sottolinea la congruità della pena, non affatto eccessiva, tenuto conto della benevola concessione da parte del giudice di primo grado della diminuente del capoverso di cui all'art. 648 cod. pen., pur a fronte del numero e del valore economico di non poco momento della refurtiva; ritenuto, peraltro, che la censura relativa alla concessione delle attenuanti generiche, oltre ad essere reiteriva di doglianze già adeguatamente scrutinate e disattese del giudice del gravame, è anche manifestamente infondata (come pure già pertinentemente evidenziato dalla Corte di appello a pag. 8 della sentenza), poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 27/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Firenze in data 27/09/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. agli stessi rispettivamente contestati. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. e l'eccessiva determinazione della pena, non sono ammessi dalla legge in sede di legittimità poiché reiterano doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 8 dell'impugnata sentenza, ove la Corte territoriale sottolinea la congruità della pena, non affatto eccessiva, tenuto conto della benevola concessione da parte del giudice di primo grado della diminuente del capoverso di cui all'art. 648 cod. pen., pur a fronte del numero e del valore economico di non poco momento della refurtiva; ritenuto, peraltro, che la censura relativa alla concessione delle attenuanti generiche, oltre ad essere reiteriva di doglianze già adeguatamente scrutinate e disattese del giudice del gravame, è anche manifestamente infondata (come pure già pertinentemente evidenziato dalla Corte di appello a pag. 8 della sentenza), poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il C
Sentenza Cassazione n. 18123/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris