CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 20388/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18617-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia degli Anemoni 6/a,presso lo studio dell’A vvocato Fabiola TROMBETTA , rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]CONVERTINI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaFulcieri [OSCURATO:PERSONA] 1 , presso lo studio dell ’A vvocato Marco LOMBARDI, rappresentato e difeso dagli A vvocati Chiara BORTOLOTTI, NicolaRAGNOLI; -controricorrente - Avversola sentenza n. 635/2019 del la C orte di A ppello di Brescia , depositata il 29/04/2019; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso R.G.N.18617/2019 Cron. Rep. Ud.21/02/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 635/19, del 29 aprile 2019, della Corte di Appello di Brescia, che – respingendo ne il gravame esperito, in via di principalità, avverso la sentenza n. 610/18, dell’11 settembre 2018, del Tribunale di Mantova (accogliendo parzialmente, invece, quello incidentale esperito d a [OSCURATO:PERSONA]) –così provvedeva. Essa ha, per un verso, confermato la decisione del primo giudice sia di rigettare la domanda di risoluzione per inadempimento (e di risarcimento del danno in misura di € 63.000,00), proposta dal Beschi in relazione a un contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da quello abitativo concluso con il Nicolini, sia di dichiarare quel contratto risolto per inadempimento dello stesso conduttore Beschi, condannandolo a pagare al Nicolini € 7.000,00 per canoni di locazione scaduti e non versati, oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo. Per altro verso, in accoglimento dell’appello incidentale, la Corte territoriale ha esteso la condanna del Beschi al pagamento dei canoni, ritenendo gli stessi dovuti dalla data della domanda giudiziale di primo grado sino a quella dell’effettivo rilascio dell’immobile. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver concluso il 16 settembre 2013 il suddetto contratto di locazione immobiliare, ad uso esclusivo bar-paninoteca (immobile già condotto in locazione, in passato, da tale [OSCURATO:PERSONA]), per poi sottoscrivere, il 30 luglio 2013, un contratto di affitto di azienda con la citata Meroni. Deduce, altresì, come la Provincia di Mantova, sin dal 2010, avesse previsto che l’area di pertinenza dell’immobile oggetto di locazione venisse espropriata per pubblica utilità (per la realizzazione di una strada tangenziale), tanto da aver concluso con il Nicolini un accordo di cessione bonaria dell’espropriando terreno, in forza del quale aveva riconosciuto allo stesso l’importo di € 63.000,00 a titolo di “indennità per diminuzione del canone di locazione del locale bar” come “conseguente alla chiusura dell’accesso diretto dell’attuale strada statale”. Ciò premesso, avendo la Provincia dato inizio, nell’aprile 2017, ai lavori stradali, con picchettaggio e delimitazione dell’area, ivi compresa la parte relativa all’ingresso del locale, il Beschi e la Moroni –lamentando che l’avvenuta sottoscrizione del suddetto accordo bonario fosse stata loro sottaciuta dal Nicolini – si rivolgevano all’autorità giudiziaria, per chiedere la risoluzione del contratto di locazione in ragione dell’inadempimento del locatore e il risarcimento del danno, stimato nella misura di € 63.000,00, pari alla misura dell’indennità erogataal Nicolini dall’amministrazione provinciale. Costituitosi in giudizio, il convenuto non solo chiedeva il rigetto della domanda, ma agiva anche in via riconvenzionale affinché il Beschi – resosi moroso nel pagamento del canone – fosse condannato alla risoluzione per inadempimento e al risarcimento del danno. Il giudice di prime cure, dichiarato il difetto di interesse della Moroni, mentre rigettava la domanda del Beschi, accoglieva quella del Nicolini, dichiarando risolto il contratto per grave inadempimento del conduttore, condannandoloa pagare i canoni di locazione nella misura già indicata. Esperito gravame, in via principale, dal Beschi (e dalla Moroni), nonché, in via incidentale , dal Nicolini, il giudice di seconde cure, mentre confermava le statuizioni già assunte dal Tribunale mantovano quanto alle pretese azionate dagli attori, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, invece, estendeva la condanna del conduttore al pagamento dei canoni di locazione fino alla data dell’effettivo rilascio della “res locata”. 3. Avverso la sentenza della Corte bresciana ha proposto ricorso per cassazione il Beschi, sulla base –come detto – di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria e illogica motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”. Si censura la sentenza impugnata per avere, da un lato, “sbrigativamente liquidato” la questione sottoposta al suo vaglio “come trattantesi di un caso di espropriazione per pubblica utilità regolato dalla legge 25 giugno 1856, n. 2359”, mentre la domanda proposta, pur muovendo da tale fattispecie, “non ha nulla a che vedere con l’indennità che l’espropriato ha ricevuto, in quanto trattasi nel caso specifico di altra e diversa situazione”. Il riferimento, infatti, della Corte territoriale alla possibilità per il conduttore, in alternativa, di richiedere la corresponsione di quota parte dell’indennizzo liquidato al locatore, ovvero di promuovere il giudizio di opposizione alla stima dello stesso (o di intervenire in quello instaurato dal locatore), non sarebbe “pertinente al caso che qui ci occupa”. E ciò perché “l’indennità ricevuta, oltre a non essere una indennità di esproprio” (bensì “per la diminuzione del canone di locazione «conseguente alla chiusura dell’accesso diretto dell’attuale strada statale»”), era stata, oltretutto, “concordata ed elargita già da diversi anni prima della sottoscrizione del contratto di locazione”.Inoltre, sebbene la sentenza impugnata “abbia fatto accenno alla normativa applicabile al caso di specie (art. 1638 cod. civ.), nel passaggio successivo, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, sposta interamente la questione sulla natura contrattuale del rapporto tra il Nicolini ed il Beschi”. In particolare, essa ha rileva to che, nella specie, “vengono contestate inadempienze reciproche”, per tale motivo procedendo “ad una comparazione in ordine ai comportamenti delle parti, spostando e concentrandosi” –è quanto lamenta il ricorrente – “ solo su quello che era stato il comportamento del conduttore (il mancato pagamento dei canoni di locazione), dopo che si era verificato quell’evento che era stato anni prima pattuito ed indennizzato, tra il locatore e la [OSCURATO:PERSONA] in fase di espropriazione per pubblica utilità (chiusura dell’accesso diretto alla pubblica via), ritenendo il comportamento della parte conduttrice responsabile di una maggiore «trasgressione»”. In questo modo, tuttavia, essa avrebbe valutato, illogicamente e contraddittoriamente, “di maggiore tutela il proprietario che non aveva ricevuto alcun canone di locazione (che però aveva ricevuto già da anni l’indennizzo nel caso che si fosse verificata tale eventualità), piuttosto che il conduttore, il quale non avendo accesso diretto alla pubblica via non era neppure in grado di accedere alla propria attività commerciale”. Non pertinente, quindi, risulterebbe il riferimento compiuto dalla sentenza impugnata all’art. 1584 cod. civ., dal momento che –nella specie – il godimento della “ res locata ” non può “esser e considerato solo ridotto, ma del tutto inesistente”, visto che il conduttore “non ha potuto esercitare l’attività commerciale presso tale immobile, e per tale motivo lo ha rilasciato”.3.2. Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”. Il ricorrente, in questo caso, si duole del fatto che la Corte bresciana –in accoglimento del motivo di gravame incidentale del Nicolini – lo ab bia condannato al pagamento del canone di locazione fino al momento dell’effettivo rilascio del bene. Tale conclusione sarebbe errata, innanzitutto, perché la sentenza impugnata ha fatto riferimento ad una pronuncia di questa Corte non attinente all’ipotesi che occupa, avendo affermato che, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore (fattispecie non ricorrente, però, nel caso in esame), è ammissibile l’emissione dell’ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell’intimazione ma, ove l’intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli “da scadere fino all’esecuzione dello sfratto”, quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro. Inoltre, nel caso che occupa, non vi sarebbe alcuna prova della morosità del conduttore, essendosi, all’opposto, il locatore reso gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni, giacché il medesimo ha incassato la somma di € 63.000,00, “ma non ha utilizzato tale cifra per i motivi per cui era stata elargita”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Nicolini, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. Egli evidenzia, in particolare, come all’esito di entrambi i giudizi di merito non sia emersa “alcuna interclusione dell’accesso al parcheggio dell’esercizio commerciale”, sicché, su tali basi , la Corte bresciana ha concluso che il Beschi “ha sospeso il pagamento del canone a far tempo dal marzo 2017”, e ciò sebbene “in condizione di continuare a svolgere l’attività aziendale nell’immobile locato”, soggiungendo, infine, quanto “ai pretesi danni sofferti” dallo stesso, come la domanda “sia rimasta sprovvista di qualsiasi supporto probatorio”. Quanto, invece, alla condanna del Beschi al pagamento del canone fino al rilascio del bene, il controricorrente evidenzia come nella sentenza impugnata si dia atto che il locatore “aveva formulato tale domanda, in via riconvenzionale, nella memoria di costituzione”. 5. La trattazione del ricors o è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte. 7. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Il ricorso va dichiarato inammissibile . 8.1. Il primo motivo di ricorso appare inammissibile, in ciascuna delle censure in cui si articola. 8.1.1. In via preliminare deve rilevarsi che, a fronte de lla percezione –da parte del locatore – di un’indennità di esproprio correlata alla perdita di un’area a servizio dell’immobile locato, con determinazione dell’indennità al parametrata al corrispettivo della locazione, non è dato comprendere a che titolo il conduttore possa avanzare pretese, verso il medesimo, su detta indennità. In particolare, il fatto che il locatore abbia percepito l’indennità, cumulando,frattanto, il canone fino al momento del rilascio, potr à avere determinato un “arricchimento” a suo favore, a danno dell’ente pubblico, ma non certo alcun pregiudizio per i l conduttore. 8.1.2. Ciò premesso in termini generali, quanto al dedotto vizio di violazione di legge, l’esito dell’inammissibilità deveessere affermato per difetto di specificità, non essendo neppure individuate le norme oggetto della dedotta violazione. Devedarsi seguito , quindi, al principio secondo cui , “l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura”, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione”, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01). 8.1.3. Quanto, invece, al dedotto vizio motivazionale, esso è proposto in difetto dei presupposti ormai richiesti per la sua configurazione. Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –nel testo “novellato” dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) –il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Nella specie, per contro, non si censurano carenze motivazionali siffatte, ma viene contestata la scelta della Corte territoriale di dare prevalenza, nella valutazione comparativa dei lamentati, reciproci, inadempimenti, a quello del conduttore. Sul punto, peraltro, deve aggiuntivamente rilevarsi che, comunque, il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata si sottraea censura. Corretto è il “ modus operandi ” della Corte bresciana, osservato nell’effettuare tale comparazione.Difatti, nei contratti con prestazioni corrispettive, “in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma”, restando inteso, poi, che tale accertamento, “fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. Sez. 2, sent. 30 maggio 2017, n. 13627, Rv. 644328-01). Quanto, poi, all’esistenza o meno, nel caso di specie, di una congrua motivazione, deve rilevarsi quanto segue. Nella prospettazione dell’odierno ricorrente, la maggiore rilevanza della condotta trasgressiva del locatore (consistita nel sottacere la circostanza, al momento della stipulazione del contratto, dell’imminente espropriazione del terreno pertinenziale all’immobile locato) dovrebbe affermarsi in ragione del fatto “che il cantiere e soprattutto la nuova tangenziale non prevedevano un ingresso al locale” oggetto della locazione. Senonché, la sentenza impugnata dà atto soltanto di un “godimento ridotto” del bene (tanto da evocare la possibile applicazione dell’art. 1584 cod. civ.), su tali basi affermando che, in relazione “ai pretesi danni sofferti, la domanda rimaneva sprovvista di prova”. Di fronte a tale discrepanza, dunque, la censura del ricorrente investe , in definitiva, non la congruità della motivazione, quanto, piuttosto, dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, donde, anche sotto questo profilo, la sua inammissibilità. 8.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.8.2.1. Premesso, infatti, che esso non coglie la “ ratio decidendi” della sentenza impugnata(che ha fatto riferimento alla domanda di pagamento dei canoni), deve ulteriormente rilevarsi quanto segue. Al di là, infatti, del non pertinente riferimento giurisprudenziale operato dalla sentenza impugnata (visto che, nella specie, non vi è stata alcuna intimazione di sfratto), essendo stata, come detto, formulata dal Nicolini una domanda di pagamento dei canoni fino al rilascio del bene, trova applicazione, con riferimento alla presente fattispecie, il seguente principio, richiamato dal controricorrente. Ovvero, quello secondo cui, in materia di locazione, “anche se il rapporto viene risolto – sia contrattualmente, sia giudizialmente –l’obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell’effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile” (Cass. Sez. 6- 3, ord. 7 maggio 2018, n. 10926, Rv. 648804-01). 9. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 10. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, si deve dare atto della sussistenza, a carico del ricorrente , dei presupposti processuali dell’obbligo di versare,se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4 . 1 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorr