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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00931/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TINE' SEBASTIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 4 marzo 2020, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 6.12.2017 - con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili dei plurimi reati ascrittigli ( numerosi episodi di furto aggravato, talvolta solo allo stadio del tentativo e danneggiamento) ed, esclusa la contestata recidiva nonché riconosciuta la continuazione e la riduzione per il rito, condannati ciascuno alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa- ha assolto la Casto dalle imputazione di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G, H, I della rubrica per non aver commesso i fatti e ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni tre e giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado .

2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio inflitto

3. I ricorsi sono entrambi inammissibili,in quanto la censura svolta circa la gravosità del trattamento sanzionatorio inflitto, non si accompagna ad alcuna argomentazione o critica specifica alla articolata motivazione a sostegno del trattamento sanzionatorio comminato.

Invero, come più volte chiarito da Codesta Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01).

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.ciascuno.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TINE' SEBASTIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 4 marzo 2020, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 6.12.2017 - con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili dei plurimi reati ascrittigli ( numerosi episodi di furto aggravato, talvolta solo allo stadio del tentativo e danneggiamento) ed, esclusa la contestata recidiva nonché riconosciuta la continuazione e la riduzione per il rito, condannati ciascuno alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa- ha assolto la Casto dalle imputazione di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G, H, I della rubrica per non aver commesso i fatti e ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni tre e giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado . 2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio inflitto 3. I ricorsi sono entrambi inammissibili,in quanto la censura svolta circa la gravosità del trattamento sanzionatorio inflitto, non si accompagna ad alcuna argomentazione o critica specifica alla articolata motivazione a sostegno del trattamento sanzionatorio comminato. Invero, come più volte chiarito da Codesta Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01). 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
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