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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46504/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 2254 del 28 luglio 2018, irrevocabile il 26 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Urso.

1.1. Osservava il Tribunale che, pur essendoci un erroreicome segnalato dalla difesa, tra la pena indicata nel dispositivo letto in udienza e quella sulla quale ha argomentato il giudice nella motivazione della sentenza, doveva considerarsi prevalente il dispositivo letto in udienza, poiché, peraltro, nella specie corrispondente a quello in calce alla sentenza, essendo l'errore limitato al contenuto della motivazione che operava un calcolo erroneo della pena effettivamente irrogata all'imputato. 2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza, prevale quest'ultima quando, dall'esame della motivazione medesima, è ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per la determinazione della pena, con conseguente possibilità di rettifica dell'errore ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. 2.1.Nel caso in esame, secondo la difesa, a fronte di una corretta motivazione con la quale si dava conto del ragionamento che aveva condotto alla pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa, compatibile, peraltro, con la misura della pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 5, cod. proc. pen., il dispositivo recava la diversa pena detentiva di anni uno, mesi quattro di reclusione. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, F. Lignola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.2.Deve essere, preliminarmente, rilevato che è ricorribile per cassazione l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale (Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254229; Sez. 2, n. 10948 del 09/12/2011, dep. 2012, Sini, Rv. 252463; Sez. 4, n. 41618 del 27/10/2010, Lembo, Rv. 248913).

Tale maggioritario orientamento, affermato in diverse pronunce di questa Corte di legittimità, è senz'altro convincente, tenuto conto che l'indirizzo interpretativo di segno contrario, più risalente (Sez. 1, n. 23176 del 08/05/2002, Capriati, Rv. 221655; Sez. 1, n. 26673 del 25/06/2002, Celini, Rv. 221990), secondo il quale l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione di errore materiale è inoppugnabile, fonda, in via principale, sul richiamo testuale, contenuto nell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., alla necessità che il giudice provveda a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.

Sicché, si è reputato che dovessero essere osservate, anche per quanto concerne l'impugnazione, le forme stabilite in tale disposizione espressamente richiamata.

Detta impostazione, tuttavia, non ha trovato seguito in quanto si è affermato, con argomentato e convincente ragionamento, che l'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., come altre norme del codice di rito, si limita ad un richiamo alla norma generale sul procedimento in camera di consiglio.

Questa Corte, nella sua espressione più autorevole, proprio su questo punto, infatti, aveva chiarito in una pronuncia non recentissima, ma citata in talune decisioni di segno contrario sopra richiamate, che vi è un gruppo di norme (tra le quali è annoverato anche l'art. 130 cod. proc. pen. sulla correzione di errori materiali) nelle quali il richiamo operato è effettuato con l'espressione letterale a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191787).

Si è notato, però, che si tratta di disposizioni che, secondo l'interpretazione offerta dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia indicata, pur non contemplando, in modo espresso, il ricorso per cassazione, si riferiscono ad istituti rispetto ai quali le parti non possono essere private di un rimedio di impugnazione, per evidenti ragioni di garanzia.

3. Tanto premesso, si osserva che è principio affermato in modo costante da questa Corte quello secondo il quale la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 11 aprile 2017, Giugovaz, Rv. 269852).

Detta nullità, infatti, ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, ove vi sia la descritta difformità, questa è considerata sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale.

3.1. Ancora si è affermato (Sez. 4, n. 9187 del 2/03/2015, Manzo, non massimata; Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258533; Sez. 5, n. 7427 del 26.9.2013, dep. 2014, Rallo, Rv. 259029) che / in caso di difformità tra il dispositivo e la motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà di legge nel caso concreto mentre la motivazione assolve una funzione strumentale [...]in particolare, il principio di diritto che è stato affermato nei casi di dispositivo letto in esito alla discussione, con separata e successiva stesura della motivazione non letta in unitario contesto alla pubblicizzazione del dispositivo[....] è che il contenuto del dispositivo prevale sempre e comunque, ogni qual volta esso non si appalesi intrinsecamente incoerente ovvero non presenti delle parziali omissioni nelle singole determinazioni che conducono alla determinazione della pena che risulta positivamente irrogata. 4.A tale indirizzo si accompagna quello citato dall'attenta difesa del ricorrente che, tuttavia, come correttamente segnalato dal S. Procuratore generale, nel caso di specie non è applicabile tenuto conto della piena conformità tra dispositivo letto e pubblicato in udienza (acquisito da questo Collegio all'esito dell'udienza del 16 giugno 2022) e quello in calce alla sentenza e non residuando dubbi interpretativi sulla volontà del giudice che, con la lettura del dispositivo, ha indicato la pena effettivamente irrogata, corrispondente a quella precisata in calce alla sentenza.

4.1. Va rilevato, infatti, che il principio a lungo affermato della prevalenza del dispositivo sulla motivazione subisce delle deroghe nel caso in cui la motivazione consenta di ricostruire la reale volontà del giudicante (Sez. 2, 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258533; Sez. 5, n. 7427 del 26.9.2013, dep. 2014, Rallo, Rv. 259029).

Perciò, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice.

Invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (Sez.

F, n. 47576 del 9/9/2014, Savini, Rv. 261402, relativamente ad una fattispecie di mancata menzione nel dispositivo dell'assoluzione dell'imputato in relazione ad un segmento della condotta nonostante che la motivazione evidenziasse la chiara ed univoca volontà dei giudici di ritenerlo colpevole solo in relazione ad altra parte addebitatagli nell'ambito di un'unitaria contestazione di calunnia).

Pertanto, pur tenendo conto dell'orientamento secondo cui l'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 4, n. 40796 del 18.9.2008, Marchetti, Rv 241472), nel caso al vaglio alcuna discrasia per omissione ricorre tra dispositivo letto in udienza e la motivazione.

Infatti, sono perfettamente coincidenti i due dispositivi, risultando eccentrico rispetto ad essi, il contenuto della motivazione della sentenza quanto al ragionamento che ha condotto ad indicare l'entità della pena irrogata e che, pertanto, nell'assenza di qualsiasi omissione, non possono essere oggetto di correzione di errore materiale.

5. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 2254 del 28 luglio 2018, irrevocabile il 26 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Urso. 1.1. Osservava il Tribunale che, pur essendoci un erroreicome segnalato dalla difesa, tra la pena indicata nel dispositivo letto in udienza e quella sulla quale ha argomentato il giudice nella motivazione della sentenza, doveva considerarsi prevalente il dispositivo letto in udienza, poiché, peraltro, nella specie corrispondente a quello in calce alla sentenza, essendo l'errore limitato al contenuto della motivazione che operava un calcolo erroneo della pena effettivamente irrogata all'imputato. 2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza, prevale quest'ultima quando, dall'esame della motivazione medesima, è ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per la determinazione della pena, con conseguente possibilità di rettifica dell'errore ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. 2.1.Nel caso in esame, secondo la difesa, a fronte di una corretta motivazione con la quale si dava conto del ragionamento che aveva condotto alla pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa, compatibile, peraltro, con la misura della pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 5, cod. proc. pen., il dispositivo recava la diversa pena detentiva di anni uno, mesi quattro di reclusione. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, F. Lignola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.2.Deve essere, preliminarmente, rilevato che è ricorribile per cassazione l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale (Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254229; Sez. 2, n. 10948 del 09/12/2011, dep. 2012, Sini, Rv. 252463; Sez. 4, n. 41618 del 27/10/2010, Lembo, Rv. 248913). Tale maggioritario orientamento, affermato in diverse pronunce di questa Corte di legittimità, è senz'altro convincente, tenuto conto che l'indirizzo interpretativo di segno contrario, più risalente (Sez. 1, n. 23176 del 08/05/2002, Capriati, Rv. 221655; Sez. 1, n. 26673 del 25/06/2002, Celini, Rv. 221990), secondo il quale l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione di errore materiale è inoppugnabile, fonda, in via principale, sul richiamo testuale, contenuto nell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., alla necessità che il giudice provveda a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. Sicché, si è reputato che dovessero essere osservate, anche per quanto concerne l'impugnazione, le forme stabilite in tale disposizione espressamente richiamata. Detta impostazione, tuttavia, non ha trovato seguito in quanto si è affermato, con argomentato e convincente ragionamento, che l'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., come altre norme del codice di rito, si limita ad un richiamo alla norma generale sul procedimento in camera di consiglio. Questa Corte, nella sua espressione più autorevole, proprio su questo punto, infatti, aveva chiarito in una pronuncia non recentissima, ma citata in talune decisioni di segno contrario sopra richiamate, che vi è un gruppo di norme (tra le quali è annoverato anche l'art. 130 cod. proc. pen. sulla correzione di errori materiali) nelle quali il richiamo operato è effettuato con l'espressione letterale a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191787). Si è notato, però, che si tratta di disposizioni che, secondo l'interpretazione offerta dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia indicata, pur non contemplando, in modo espresso, il ricorso per cassazione, si riferiscono ad istituti rispetto ai quali le parti non possono essere private di un rimedio di impugnazione, per evidenti ragioni di garanzia. 3. Tanto premesso, si osserva che è principio affermato in modo costante da questa Corte quello secondo il quale la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 11 aprile 2017, Giugovaz, Rv. 269852). Detta nullità, infatti, ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, ove vi sia la descritta difformità, questa è considerata sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale. 3.1. Ancora si è affermato (Sez. 4, n. 9187 del 2/03/2015, Manzo, non massimata; Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258533; Sez. 5, n. 7427 del 26.9.2013, dep. 2014, Rallo, Rv. 259029) che / in caso di difformità tra il dispositivo e la motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà di legge nel caso concreto mentre la motivazione assolve una funzione strumentale [...]in particolare, il principio di diritto che è stato affermato nei casi di dispositivo letto in esito alla discussione, con separata e successiva stesura della motivazione non letta in unitario contesto alla pubblicizzazione del dispositivo[....] è che il contenuto del dispositivo prevale sempre e comunque, ogni qual volta esso non si appalesi intrinsecamente incoerente ovvero non presenti delle parziali omissioni nelle singole determinazioni che conducono alla determinazione della pena che risulta positivamente irrogata. 4.A tale indirizzo si accompagna quello citato dall'attenta difesa del ricorrente che, tuttavia, come correttamente segnalato dal S. Procuratore generale, nel caso di specie non è applicabile tenuto conto della piena conformità tra dispositivo letto e pubblicato in udienza (acquisito da questo Collegio all'esito dell'udienza del 16 giugno 2022) e quello in calce alla sentenza e non residuando dubbi interpretativi sulla volontà del giudice che, con la lettura del dispositivo, ha indicato la pena effettivamente irrogata, corrispondente a quella precisata in calce alla sentenza. 4.1. Va rilevato, infatti, che il principio a lungo affermato della prevalenza del dispositivo sulla motivazione subisce delle deroghe nel caso in cui la motivazione consenta di ricostruire la reale volontà del giudicante (Sez. 2, 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258533; Sez. 5, n. 7427 del 26.9.2013, dep. 2014, Rallo, Rv. 259029). Perciò, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice. Invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (Sez. F, n. 47576 del 9/9/2014, Savini, Rv. 261402, relativamente ad una fattispecie di mancata menzione nel dispositivo dell'assoluzione dell'imputato in relazione ad un segmento della condotta nonostante che la motivazione evidenziasse la chiara ed univoca volontà dei giudici di ritenerlo colpevole solo in relazione ad altra parte addebitatagli nell'ambito di un'unitaria contestazione di calunnia). Pertanto, pur tenendo conto dell'orientamento secondo cui l'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 4, n. 40796 del 18.9.2008, Marchetti, Rv 241472), nel caso al vaglio alcuna discrasia per omissione ricorre tra dispositivo letto in udienza e la motivazione. Infatti, sono perfettamente coincidenti i due dispositivi, risultando eccentrico rispetto ad essi, il contenuto della motivazione della sentenza quanto al ragionamento che ha condotto ad indicare l'entità della pena irrogata e che, pertanto, nell'assenza di qualsiasi omissione, non possono essere oggetto di correzione di errore materiale. 5. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa
Sentenza Cassazione n. 46504/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris