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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09960/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EMPLIFICATA SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 18 luglio 1965 avverso la sentenza resa l'8 giugno 2020 dalla CORTE di APPELLO di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza resa il 10 ottobre 2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata dichiarata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di appropriazione indebita di un'autovettura, di cui aveva il possesso in forza di un contratto di leasing. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione dell'art. 649 codice penale poiché Rosati è stato condannato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi alla società EM.GA .[OSCURATO:SOCIETA]. e, come responsabile di tale società, aveva sottoscritto un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto ad un'autovettura BMW.

Dal marzo del 2012 i canoni di locazione non erano stati più pagati e non avendo provveduto alla restituzione del veicolo era stata sporta querela per appropriazione indebita.

L'appropriazione indebita secodno il ricorrente è già stata oggetto del procedimento inerente la bancarotta patrimoniale e, pertanto, deve essere pronunziata sentenza di non doversi procedere per ne bis in idem ai sensi dell'articolo 649 codice procedura penale. 2.2 violazione degli articoli 62 bis e 133 codice penale e vizio di motivazione poiché la corte ha respinto la richiesta di attenuanti generiche osservando che non emergono elementi positivi nella condotta dell'imputato e il predetto risulta gravato da tre precedenti, mentre il beneficio può essere applicato anche quando il fatto criminoso sia obiettivamente grave e il reo abbia precedenti penali. 3.111 primo motivo di ricorso è inammissibile poiché introduce una censura che non è stata dedotta con i motivi di appello.

Il motivo è peraltro manifestamente infondato poiché l'imputato risponde di bancarotta fraudolenta e tale reato consiste nella distrazione di fondi della società di cui era legale rappresentante per finalità estranee agli obiettivi aziendali.

Nel caso di specie invece risponde per essersi appropriato indebitamente di una vettura non sua, ma concessa soltanto in leasing, nonostante gli fosse stata intimata la restituzione, a causa della morosità.

Trattasi di vicende diverse e del tutto svincolate tra loro che certamente non possono dar luogo alla violazione dell'articolo 649 codice procedura penale, per ostacolo di precedente giudicato. 3.2 II secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, osservando che l'imputato risulta gravato da tre precedenti condanne irrevocabili.

Tanto basta per giustificare il diniego delle attenuanti generiche che, per esplicito dettato normativo, non possono essere concesse neppure in presenza della condizione di incensurato, qualora non sussistano elementi positivi nella condotta del o nella vicenda che possano giustificare la concessione.

Il motivo è peraltro generico poiché il ricorrente non deduce neppure quali elementi positivi avrebbero potuto giustificare una diversa valutazione della corte e sono stati invece trascurati. 4.L'inammissibilità dei ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 2 febbraio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 18 luglio 1965 avverso la sentenza resa l'8 giugno 2020 dalla CORTE di APPELLO di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza resa il 10 ottobre 2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata dichiarata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di appropriazione indebita di un'autovettura, di cui aveva il possesso in forza di un contratto di leasing. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione dell'art. 649 codice penale poiché Rosati è stato condannato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi alla società EM.GA .[OSCURATO:SOCIETA]. e, come responsabile di tale società, aveva sottoscritto un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto ad un'autovettura BMW. Dal marzo del 2012 i canoni di locazione non erano stati più pagati e non avendo provveduto alla restituzione del veicolo era stata sporta querela per appropriazione indebita. L'appropriazione indebita secodno il ricorrente è già stata oggetto del procedimento inerente la bancarotta patrimoniale e, pertanto, deve essere pronunziata sentenza di non doversi procedere per ne bis in idem ai sensi dell'articolo 649 codice procedura penale. 2.2 violazione degli articoli 62 bis e 133 codice penale e vizio di motivazione poiché la corte ha respinto la richiesta di attenuanti generiche osservando che non emergono elementi positivi nella condotta dell'imputato e il predetto risulta gravato da tre precedenti, mentre il beneficio può essere applicato anche quando il fatto criminoso sia obiettivamente grave e il reo abbia precedenti penali. 3.111 primo motivo di ricorso è inammissibile poiché introduce una censura che non è stata dedotta con i motivi di appello. Il motivo è peraltro manifestamente infondato poiché l'imputato risponde di bancarotta fraudolenta e tale reato consiste nella distrazione di fondi della società di cui era legale rappresentante per finalità estranee agli obiettivi aziendali. Nel caso di specie invece risponde per essersi appropriato indebitamente di una vettura non sua, ma concessa soltanto in leasing, nonostante gli fosse stata intimata la restituzione, a causa della morosità. Trattasi di vicende diverse e del tutto svincolate tra loro che certamente non possono dar luogo alla violazione dell'articolo 649 codice procedura penale, per ostacolo di precedente giudicato. 3.2 II secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, osservando che l'imputato risulta gravato da tre precedenti condanne irrevocabili. Tanto basta per giustificare il diniego delle attenuanti generiche che, per esplicito dettato normativo, non possono essere concesse neppure in presenza della condizione di incensurato, qualora non sussistano elementi positivi nella condotta del o nella vicenda che possano giustificare la concessione. Il motivo è peraltro generico poiché il ricorrente non deduce neppure quali elementi positivi avrebbero potuto giustificare una diversa valutazione della corte e sono stati invece trascurati. 4.L'inammissibilità dei ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 2 febbraio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09960/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris