CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31787/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'H febbraio 2026 la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta dal Pubblico ministero nei confronti della sentenza del 4 gennaio 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dal reato di cui all'art. 7, commi 2 e 4, I. n. 26 del 2019 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (ascrittole per avere, dopo essere stata ammessa al beneficio del reddito di cittadinanza, omesso di comunicare i ripetuti arresti cui era stato sottoposto un componente del proprio nucleo familiare), in riforma di tale decisione ha dichiarato l'imputata responsabile di detto reato condannandola alla pena di dieci mesi di reclusione. 2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione, che sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, sulla base del rilievo che la condotta contestata, ossia l'aver omesso, dopo essere stata ammessa a beneficiare del reddito di cittadinanza, di comunicare che uno dei componenti del proprio nucleo familiare era più volte stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non era riconducibile a quelle contemplate dall'art. 7, commi 2 e 4, del di. n. 4 del 2019, convertito dalla I. n. 26 del 2019. Si richiama l'orientamento espresso dalla sentenza n. 19873 del 2025, secondo cui l'art. 7-ter, comma 1, d.l. n, 4 del 2019, n. 4, stabilendo la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest'ultimo costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 citato, in quanto il difetto di tale comunicazione non può inquadrarsi nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio". Tale interpretazione, fondata sul principio di stretta legalità e del divieto di estensione analogica del precetto penale, costituisce un chiarimento costituzionalmente conforme nel settore delle dichiarazioni sui requisiti per l'ottenimento e la fruizione di benefici erogati dallo Stato ed è rilevante anche nel caso della ricorrente, in quanto anche se la mancata comunicazione è contestata a un soggetto dichiarante e beneficiario diverso da quello sottoposto alla misura cautelare, il beneficiario effettivo del sussidio è il nucleo familiare del richiedente medesimo. 2.2. Con un secondo motivo ha lamentato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale per le medesime ragioni. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Alla ricorrente è contestato il reato di cui all'art. 7, commi 2 e 4, I. n. 26 del 2019 per avere, dopo essere stata ammessa al beneficio del reddito di cittadinanza, omesso di comunicare le variazioni delle condizioni necessarie per poter continuare a godere di tale beneficio, in particolare di avere omesso di dichiarare la presenza, nel proprio nucleo familiare, di un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], arrestato più volte (il 4/9/2020, il 6/11/2020, il 18/5/2021 e il 25/5/2021), così percependo indebitamente la somma di euro 19.645,85 tra febbraio 2020 e luglio 2021. Nella sentenza impugnata, resa sull'appello del Pubblico ministero nei confronti della sentenza del 4 gennaio 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, si legge che la ricorrente, dopo essere stata ammessa al beneficio del reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare lo stato di detenzione del figlio, traendone la responsabilità della ricorrente medesima per essere gli obblighi dichiarativi di cui all'art. 3, comma 13, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, riferibili sia alla detenzione in carcere sia a quella domiciliare. Osserva, dunque, il Collegio, premessa l'applicabilità delle sanzioni penali previste dall'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i fatti, come quelli in esame, commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, disposta dall'ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cfr. Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01; v. anche, nel medesimo senso, con riferimento alla fase di esecuzione, Sez. 3, n. 16169 del 18/02/2026, Vallisa, Rv. 289952 - 01, e Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 - 01), che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non integra il delitto di cui all'art. 7, comma 2, d.l. cit. la omessa segnalazione dello stato detentivo del beneficiario o del richiedente il reddito di cittadinanza, in quanto il disposto dell'art. 7-ter, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilendo la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario o del richiedente, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest'ultimo costituisca condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 di. cit., non inquadrandosi tale difetto di comunicazione nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288106 - 01). 33. Tale omissione può, però, incidere sulla sussistenza dei presupposti personali, familiari e reddituali per il godimento del beneficio, in quanto l'arresto di un componente del nucleo familiare che gode del beneficio può determinare una variazione della base di reddito rilevante, sia ai fini della quantificazione della misura del beneficio, sia ai fini della debenza dello stesso in ipotesi di superamento della soglia di reddito entro il quale il beneficio stesso può essere riconosciuto. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che può integrare il reato di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare quale causa di riduzione del beneficio del reddito di cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare, e quale parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica (Sez. 3, n. 1351 del 25/11/2021, dep. 2022, Laquaniti, Rv. 282637 - 01). In particolare, è stato chiarito, richiamando il disposto dell'art. 3, comma 13, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, (secondo cui «Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»), che il sopravvenuto stato detentivo o il ricovero di uno dei componenti il nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza può incidere sulla composizione del nucleo familiare stesso o sul parametro della scala di equivalenza da considerare per accordare il beneficio. Ne consegue che l'omessa comunicazione del sopravvenuto stato detentivo o del ricovero a carico dello Stato di uno dei componenti il nucleo familiare beneficiario può assumere rilevanza qualora rientri nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio", cosicché detta omissione può assumere rilevanza penale allorquando l'informazione trascurata abbia incidenza sul beneficio o sulla sua misura. Occorre, pertanto, verificare se l'informazione omessa avesse incidenza sul beneficio o sulla sua misura, giacché in tal caso la stessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 13, e 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, avrebbe dovuto essere resa, con la conseguente rilevanza penale della relativa omissione, anche in considerazione del possibile intervallo cronologico intercorrente tra la verificazione del fatto da comunicare e la sospensione del beneficio ai sensi dell'art. 7-ter citato. 44. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte d'appello di Napoli, per nuovo esame, onde verificare l'incidenza delle informazioni omesse dalla ricorrente sul beneficio e sulla sua misura. P.Q.M. Annulla la sen P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Elisabetta ito DOW.ssa 5