CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 12521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 24 gennaio 2023, per le parti civili, che ha concluso per il rigetto del ricorso e per la liquidazione delle spese legali. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna in composizione monocratica del 4 luglio 2013 nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. Il Tribunale in composizione monocratica con la sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] non ricorrente) per la condotta di diffamazione in danno dei membri del Consiglio dell'[OSCURATO:PERSONA] di Modena realizzata a mezzo stampa attraverso la pubblicazione sul periodico "il Forense" di un articolo dal titolo "una vicenda che non deve acc:adere" con il quale il ricorrente affermava: non ho nessuna prevenzione nei confronti del Consiglio dell'ordine modenese ma mi trovo giorno dopo giorno di fronte a situazioni gravi da pensare immediatamente a connivenze, intrallazzi e soprattutto a conflitti di interessi [..]; - [..]la storia riguarda il vergognoso, indecente comportamento di due avvocati modenesi che hanno potuto agire con il buon auspicio del Consiglio forense[..]; -[..]l'Ordine modenese è risultato incapace di interventi che tengano conto del rispetto e della dignità del cittadino cliente[..]; -[..]di fronte a queste considerazioni è chiaro che il problema non riguarda l'Ordine in sé, ma le persone che lo compongono[..]; - [..]in questi casi, quanto meno discutibili, dovrebbero essere la vigilanza e il controllo ad intervenire. Nella nostra provincia sembrano non esistere interventi di questo tipo[..]." Con l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato. 2.Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso il Miraglia attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla disamina dei singoli motivi di appello. La Corte territoriale, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato non ha motivato in maniera esaustiva sui singoli motivi di impugnazione proposti. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge di cui all'art.539 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte ha motivato in ordine al risarcimento del danno. La Corte di appello nel confermare le statuizioni civili non ha risposto alla specifica censura sulla quantificazione del danno richiamando una sentenza di questa Corte (n.49877/2009) che opera un riferimento alla insindacabilità della provvisionale, ma non del risarcimento del danno nel suo complesso, laddove nel caso di specie la liquidazione del giudice di primo grado riguardava l'intero risarcimento del danno. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla conferma delle statuizioni civili. Il motivo è il medesimo rispetto al secondo proposto considerato tuttavia e in alternativa quale vizio di motivazione dal momento che la Corte territoriale nel confermare le statuizioni del giudice di primo grado non ha esaurientemente motivato la conferma.2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto al bilanciamento tra il diritto di critica e il diritto alla dignità personale. La difesa sottolinea che nell'articolo in esame le proposizioni ritenute offensive sono state espresse da un avvocato nei confronti di un organo politico rappresentato dal Consiglio dell'ordine senza usare toni aspri o di contenuto offensivo, non avendo la sentenza motivato in relazione al bilanciamento tra l'art.21 e l'art. 2 Cost. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Occorre preliminarmente evidenziare che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, (2020), Rv. 278145). 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata. 1.1. La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, nonostante la intervenuta estinzione per prescrizione, risposto alle specifiche doglianze proposte. Ha infatti chiarito che (p.6), alla luce di quanto emerso in istruttoria dibattimentale, né il Presidente del Consiglio dell'Ordine, né l'Ordine stesso hanno insabbiato alcunché o omesso atti di loro competenza. Non sono stati inerti o passivi a seguito dell'esposto formale di [OSCURATO:PERSONA] (sollecitato peraltro dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA]), né alle missive successive inoltrate dal padre [OSCURATO:PERSONA] come provato documentalmente. Il ricorrente era a conoscenza delle iniziative adottate dalle istituzioni forensi modenesi a seguito delle denunzie degli Adduono o comunque avrebbe potuto facilmente conoscerle utilizzando la diligenza richiesta dai giornalisti di cronaca in relazione alla veridicità della notizia. 1.2. Il secondo motivo e il terzo motivo risultano manifestamente infondati nonché generici. 1.2.1. La sentenza impugnata, pur richiamando la pronunzia di questa Corte (Sez.6, n.49877/2009) in tema di insindacabilità della provvisionale (p.7 secondo capoverso), motiva in modo logico e non contraddittorio in relazione al danno liquidato, chiarendo che si tratta di danno morale in relazione al quale non è necessario provare l'ammontare, quanto unicamente la certezza della sua esistenza, danno che viene liquidato in via equitativa ••] si stima equo e ragionevole [..]). 1.2.2.Quanto alla genericità, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Si è ulteriormente chiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appeldo, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, Rv.280306). Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione, la decisione della Corte territoriale è apparsa corretta, atteso che l'appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado sul punto, limitandosi nella parte conclusiva dell'atto di appello relativo al trattamento sanzionatorio, a ritenere ingiustificabile per il limitato effetto lesivo dell'articolo "[..] l'esorbitante somma stabilita dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento della parte civile[. .1". Si tratta di un motivo generico e, perciò, geneticamente inammissibile, che la Corte territoriale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza (Sez. U.n.8825 del 27/10/2016(dep.2017), Galtelli, Rv.268822). Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. 1.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, come già chiarito in risposta al primo motivo di ricorso, ha ritenuto provata la mancanza di veridicità della notizia diffusa. Una volta affermata la mancanza di veridicità della notizia diffusa, non può operarsi un bilanciamento tra i valori costituzionali richiamati dalla difesa del ricorrente (diritto di critica e dignità della persona), perché l'esercizio del diritto di critica presuppone la veridicità della notizia.Questa Corte sul punto ha costantemente affermato che: "In tema di diffamazione, ai fini dell'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che l'articolista, nel selezionare fatti accaduti nel tempo reputati rilevanti per illustrare la personalità dei soggetti criticati, non manipoli le notizie o non le rappresenti in forma incompleta, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, l'operazione stravolga il fatto nella sua rappresentazione.(ex multis,Sez.5, n. 57005 del 27/09/2018, Rv. 274625). 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. 3. In relazione alla richiesta di parte civile di liquidazione delle spese del presente giudizio, va in primo luogo evidenziato che le conclusioni e la nota spese sono state depositate tardivamente, nel mancato rispetto dei cinque giorni antecedenti la celebrazione dell'udienza camerale. 3.1. Va ulteriormente sottolineato che le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 877 del 14/07/2022, (2023), Sacchettino, Rv. 283886) hanno affermato che, nell'ipotesi in cui il giudizio in cassazione si celebri nelle forme del rito camerale c.d. "non partecipato" e il ricorso dell'imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa "LI abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione[..]". 3.2. Nel caso di specie la memoria pervenuta nell'interesse delle parti civili si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso, non offrendo un contributo utile alla decisione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. lNulla per le spese della parte civile. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023