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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 30550/2022

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contributive) ORDINANZA sul ricorso 7751-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura apposta in calce ai controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - con troricorrente - un'opposizione agli atti esecutivi, proposta tardivamente, oltre il termine di venti giorni sancito dall'art. 617 cod. proc. civ.

Per quel che concerne l'aggio richiesto, non hanno pregio le censure che fanno leva sull'indicazione di una misura fissa del 9%, svincolata dalla determinazione della misura minima e di quella massima, e sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale avanzati a tale riguardo dall'opponente.

Il giudice di prime cure ha escluso l'irragionevolezza di un sistema che determina la misura dell'aggio in proporzione all'ammontare del debito e che, anche al fine di sollecitare l'adempimento, incrementa l'importo dell'aggio richiesto in caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta.

Né si può ritenere irragionevole un meccanismo che per l'aggio non contempla un limite massimo, in quanto la fissazione di un limite siffatto farebbe gravare il costo delle esecuzioni infruttuose sull'intera platea dei contribuenti, anche quando il loro inadempimento sia di più esigua entità.

L'opponente neppure ha prospettato la sproporzione dell'aggio richiesto rispetto all'effettivo costo della procedura di riscossione.

Gl'interessi computati negli avvisi di addebito sono conformi alle prescrizioni di legge e non presentano, pertanto, carattere usurario.

2. La sentenza è stata appellata dall'Associazione professionale, che ha dedotto: a) la radicale inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento, senza il rispetto delle formalità prescritte per la notificazione degli atti giudiziari; b) l'erroneità delle statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alla somma richiesta a titolo di aggio, che non sarebbe dovuta all'INPS e sarebbe comunque lesiva dei principi costituzionali.per la cassazione della sentenza n. 509 del 2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 2 dicembre 2016 e depositata il 24 gennaio 2017 (R.G.N. 170/2016).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Associazione professionale dello [OSCURATO:PERSONA] & Associati ha instaurato tre distinti giudizi, successivamente riuniti, per opporsi contro tre avvisi di addebito (n. 37820140001514084000, n. 37820150000059025000 e n. 378201500002073320000), con i quali l'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a favore dei dipendenti per i mesi di novembre e dicembre 2012, di novembre e dicembre 2013 e per il periodo da marzo 2014 a febbraio 2015.

1.1. A sostegno dell'opposizione, l'Associazione professionale ha dedotto l'illegittimità degli avvisi di addebito per: a) inesistenza e/o nullità eio inefficacia della notificazione; b) carenza del previo avviso bonario; c) vizio di motivazione; d) mancata esposizione del criterio di calcolo degl'interessi dovuti a titolo di sanzione; e) insussistenza del diritto di percepire l'aggio di riscossione, comunque determinato in una somma eccessivamente onerosa.

1.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione, osservando, in linea preliminare, che è rituale la notificazione della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito mediante invio diretto, da parte del concessionario, della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono inammissibili i motivi incentrati sulla carenza del previo avviso bonario, sul vizio di motivazione, sulla mancata esposizione del criterio di calcolo degl'interessi.

Tali doglianze danno àdito a 2 _

3. Con sentenza, pronunciata il 2 dicembre 2016 e pubblicata il 24 gennaio 2017 con il numero 509 del 2016, la Corte d'appello di Genova ha respinto il gravame.

A fondamento della decisione, la Corte ligure ha argomentato che: a) è oramai pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la notificazione della cartella esattoriale possa avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; b) meritano di essere integralmente condivise le valutazioni espresse dal Tribunale spezzino in ordine alla manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale sulla disciplina dell'aggio, eccezioni peraltro sprovviste del requisito di rilevanza, in difetto di ogni allegazione sul pagamento «di un aggio sproporzionato rispetto all'effettivo costo della procedura di riscossione».

4. Contro questa sentenza, mai notificata, l'[OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA] & Associati ricorre per cassazione, con atto notificato il 9 marzo 2017 e basato su quattro motivi.

5. L'INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) s.p.a., replica con controricorso.

6. La causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. Il pubblico ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Associazione professionale dello Studio legale Defilippi & Associati chiede a questa Corte di cassare la sentenza n. 509 del 2016 della Corte d'appello di Genova, sulla base di quattro motivi, che si possono così compendiare.

1.1. Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 17 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell'art. 149 cod. proc. civ. e degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e vizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Sarebbe inesistente la . notificazione effettuata direttamente dal concessionario, senza l'apposita relata, unico documento idoneo a comprovare l'intervenuta consegna, la data dell'incombente e l'identità della persona che ha ricevuto l'atto.

Ove tale interpretazione non fosse condivisa, sarebbero rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale della disciplina menzionata.

La facoltà di Equitalia di procedere direttamente alla notificazione mediante il servizio postale determinerebbe, quanto alle «notifiche in ambito giudiziario», una ingiustificata disparità di trattamento tra il concessionario, che è pur sempre «una mera società di diritto privato», e ogni altro privato, in contrasto con l'art. 3 Cost.

Tale modalità semplificata di notificazione, inoltre, sarebbe lesiva del «diritto di difesa del destinatario», tutelato dall'art. 24 Cost.

1.2. Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'Associazione professionale prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e vizio di legittimità costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.

La ricorrente, nel reiterare le eccezioni di illegittimità costituzionale sulla disciplina dell'aggio, rileva che l'originaria normativa contemplava una soglia minima e una massima, così da parametrare la remunerazione del concessionario ai costi del servizio.

Con la soppressione dell'obbligo del concessionario di anticipare anche gl'importi non riscossi (obbligo del "non riscosso per riscosso"), avrebbe perso la sua ragion d'essere la quota di aggio calcolata sugl'interessi moratori.

Un sistema contraddistinto da «un aggio assai consistente a fronte di un'attività di esazione di carattere contenuto», nell'addossare al singolo debitore anche «spese ed oneri relativi ad altre procedure», si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.

Avrebbe errato, pertanto, la Corte d'appello nel disattendere le eccezioni di illegittimità costituzionale, sul presupposto della ragionevolezza dell'assetto normativo, e nel reputarle irrilevanti, in difetto di allegazioni specifiche sulla sproporzione dell'aggio richiesto.

L'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale «produrrebbe quale effetto la riduzione dell'aggio applicato in sovrappiù rispetto all'attività svolta in concreto dall'Ente» e la questione di legittimità costituzionale proposta dalla parte sarebbe dunque rilevante.

1.3. Con il terzo mezzo, formulato in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Fatto decisivo, del tutto trascurato dalla Corte territoriale, sarebbe l'illegittimità dell'avviso di addebito, in quanto non preceduto da avviso bonario e comunque mancante di motivazione e sprovvisto dell'indicazione dei criteri di calcolo degl'interessi dovuti a titolo di sanzione.

1.4. Ad ogni modo, in relazione a tali profili, sussisterebbe un vizio di omessa pronuncia con la conseguente nullità della sentenza, che la ricorrente censura con la quarta doglianza, articolata in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

2. Il primo motivo è inammissibile, per ragioni che questa Corte può rilevare ex officio sulla scorta dei non controversi antefatti processuali.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha inquadrato come opposizione agli atti esecutivi l'azione instaurata dal contribuente al fine di contestare le modalità di una notificazione che non è stata omessa e che risulta comunque effettivamente avvenuta (pagina 4 della sentenza impugnata).

Il Tribunale adìto, pur reputando tardiva l'azione intrapresa, ha quindi esaminato nel merito le ragioni illustrate dall'opponente e le ha ritenute prive di consistenza.

A fronte di tale qualificazione espressa dell'azione dispiegata, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con il ricorso per cassazione, e non con l'appello, la pronuncia del giudice di prime cure.

In tal senso milita l'inequivocabile previsione dell'art. 618 cod. proc. civ. che qualifica come non impugnabili, e dunque come ricorribili per cassazione, le sentenze che pronunciano in tema di opposizione agli atti esecutivi.

Quando sia impugnata con l'appello una sentenza che per legge è inappellabile, in base alla qualificazione di opposizione agli atti esecutivi che il giudice ha attribuito all'azione intrapresa, si è formato il giudicato sulle statuizioni del provvedimento di primo grado, in difetto di rituale impugnazione.

Né la parte opponente può essere rimessa in termini impugnando per cassazione la sentenza d'appello che ha comunque valutato le censure indirizzate contro la sentenza di primo grado.

Il potere d'impugnare la pronuncia si è oramai consumato e non riprende vigore per effetto d'una decisione d'appello che non ha rilevato l'irritualità del mezzo d'impugnazione prescelto.

Con tempestivo ricorso per cassazione, l'Associazione professionale avrebbe dovuto censurare la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha disatteso le doglianze sulla regolarità della notifica e ha ricondotto l'opposizione nell'alveo dell'art. 617 cod. proc. civ.

In quella sede, l'odierna ricorrente avrebbe potuto confutare il diritto vivente che si è formato sull'interpretazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, perorando la tesi dell'inesistenza della notificazione e coltivando le questioni di legittimità costituzionale sulle modalità semplificate della notificazione diretta ad opera del concessionario.

Tali questioni sono state medio tempore vagliate dal giudice delle leggi con la sentenza n. 175 del 2018, che le ha ritenute non fondate, sul presupposto di un bilanciamento non irragionevole tra il diritto del destinatario dell'atto dell'amministrazione finanziaria di averne una cognizione effettiva e l'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.

Si deve dare continuità, in conclusione, a quanto questa Corte ha affermato di recente, ritenendo l'inammissibilità di un motivo confezionato in maniera affine, «per intervenuto giudicato interno, dal momento che, avendo il primo giudice qualificato come opposizione agli atti esecutivi la doglianza dell'odierna ricorrente concernente l'invalidità delle intimazioni di pagamento per omessa (rectius, inesistente) notifica delle cartelle presupposte, tale statuizione andava impugnata non già con l'appello, bensì con il ricorso straordinario per cassazione» (Cass., sez. lav., 27 giugno 2022, n. 20518).

3. Per le medesime ragioni sono inammissibili la terza e la quarta censura.

Esse possono essere . scrutinate congiuntamente, in quanto pongono, seppure da una diversa prospettiva, la medesima questione: l'omessa pronuncia in ordine alle censure d'illegittimità degli avvisi di addebito per vizi formali come il mancato previo invio dell'avviso bonario, la mancanza di motivazione e la mancata spiegazione dei criteri di calcolo degl'interessi applicati.

Se la terza doglianza prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo a tenore dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il quarto mezzo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, in quanto avrebbe omesso di pronunciarsi su una parte della domanda.

3.1. Come emerge dalla sentenza della Corte d'appello (pagina 5) e come è pacifico tra le parti, il giudice di primo grado ha osservato che le doglianze concernenti i vizi formali dell'avviso di addebito, riproposte in questa sede anche con il terzo e con il quarto mezzo, danno àdito a una opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.).

L'opposizione risulta tardiva, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni dalla notificazione degli atti impugnati.

La qualificazione esplicita dell'azione dispiegata come opposizione agli atti esecutivi avrebbe imposto all'Associazione professionale di contestare con il ricorso per cassazione, e non con l'appello, le statuizioni del giudice di prime cure.

Tali statuizioni sono oramai irretrattabili in difetto di tempestive censure, veicolate con il ricorso per cassazione prescritto dall'art. 618 cod. proc. civ. per l'impugnazione delle sentenze in materia di opposizione agli atti esecutivi.

3.2. Peraltro, anche a voler trascurare tale profilo, di per sé dirimente, si deve rilevare che il terzo mezzo sarebbe egualmente inammissibile perché - come ha eccepito l'INPS nel controricorso (pagina 5) - è formulato in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. contro una pronuncia d'appello che conferma per le medesime ragioni la pronuncia di primo grado.

Al cospetto d'una pronuncia siffatta, la parte ricorrente non ha ottemperato all'onere di dimostrare - a pena d'inammissibilità del motivo incentrato sull'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - che diverse sono le ragioni di fatto e che, dunque, non si ravvisa l'inammissibilità sancita per l'ipotesi di una "doppia conforme" dall'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile (fra le molte, Cass., sez.

III, 14 luglio 2022, n. 22244, punto 4, e Cass., sez. lav., 12 luglio 2022, n. 22025, punto 6.1.).

Il motivo, articolato in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quand'anche fosse proponibile nell'ipotesi di una "doppia conforme", sarebbe irrituale perché difforme dal paradigma enucleato da questa Corte.

L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, giacché il motivo di gravame costituisce non un "fatto" principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, la mancata pronuncia sulla quale comporta nullità della sentenza da far valere mediante censura ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 27 giugno 2022, n. 20518).

3.3. Anche a voler ritenere che i temi dibattuti con l'opposizione agli atti esecutivi possano essere utilmente scrutinati in questa sede e non siano invece già preclusi, anche il quarto mezzo sarebbe inammissibile, perché pecca d'insanabile genericità.

La parte ricorrente, al fine di dedurre ritualmente la violazione del tantum devolutum quantum appellatum, avrebbe dovuto dimostrare - con il supporto della riproduzione del contenuto saliente dell'atto d'appello - d'avere devoluto al giudice del gravame i profili oggi oggetto di critica per omessa pronuncia e d'avere indirizzato contro le statuizioni del giudice di primo grado specifiche censure.

Aspetto, quest'ultimo, che peraltro l'Istituto contesta (pagina 5 del controricorso).

All'onere in questione la parte ricorrente non ha ottemperato.

4. Si palesa infondato, infine, il secondo mezzo, che attiene alla misura dell'aggio richiesto e al merito della pretesa dell'Istituto, tempestivamente contestata dall'odierna ricorrente in entrambi i gradi di merito nei confronti dell'ente impositore, legittimato a contraddire con riguardo a tali temi controversi (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514).

Il motivo si sostanzia nella riproposizione delle stesse eccezioni di illegittimità costituzionale della disciplina, respinte, in quanto manifestamente infondate, sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello.

4.1. La parte ricorrente, nel reiterare le censure, si limita - per alcuni parametri come gli artt. 23 e 97 Cost. - a una mera enumerazione, senza corroborarli con rilievi idonei a fondare il sospetto di contrasto con la Costituzione (pagina 8 del ricorso).

Anche la lesione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) è adombrata senza il supporto di elementi più pregnanti, che ricostruiscano il precetto costituzionale invocato e gettino luce sul vulnus che si censura.

Né la parte ricorrente si confronta con la giurisprudenza costituzionale che qualifica l'aggio in termini di retribuzione per i costi complessivi del servizio espletato dal concessionario, e non di tributo (sentenza n. 120 del 2021, punto

2.1.4. del Considerato in diritto).

Conclusione che destituisce di fondamento e rende inconferente il richiamo all'art. 53 Cost., che presuppone l'esistenza di un tributo.

4.2. Quanto all'irragionevolezza intrinseca, la Corte territoriale l'ha esclusa, sulla scorta del motivato apprezzamento delle peculiarità del sistema di riscossione, e ha quindi argomentato che non erano statL addotti argomenti circostanziati in merito all'effettiva sproporzione dell'aggio (pagina 7 della sentenza impugnata).

Le argomentazioni della Corte d'appello non sono state efficacemente confutate.

4.2.1. La stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 147 del 2015, ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione di costituzionalità della normativa sull'aggio, sul presupposto che il rimettente (la Commissione tributaria provinciale di Torino) in quel frangente non avesse offerto alcun ragguaglio sul pagamento di un aggio realmente sproporzionato rispetto ai costi della procedura di riscossione.

Tale elemento, in quanto consente di apprezzare nella sua effettiva incidenza la disarmonia lamentata e di lumeggiare la non manifesta infondatezza della questione, riveste dunque un rilievo cruciale nel vaglio della questione di costituzionalità.

Rilievo che il mezzo in esame sminuisce in modo apodittico. 4.2.2.

Quanto all'irragionevolezza intrinseca, la parte ricorrente, in replica alle più articolate affermazioni della Corte territoriale, si limita a far leva sulla precedente disciplina, ancorata a una misura minima e a una massima dell'aggio, e sull'irragionevolezza sopravvenuta d'una quota di aggio calcolata sugl'interessi moratori, dopo l'abrogazione dell'obbligo del "non riscosso per riscosso".

Quanto alla sentenza n. 480 del 1993, richiamata a corredo del motivo di ricorso (pagina 6), la stessa Corte costituzionale ha chiarito che era legata a «un meccanismo legislativo regionale che stabiliva esclusivamente un minimo e un massimo» e si situava, pertanto, in un diverso contesto normativo (sentenza n. 120 del 2021, punto

2.1.6. del Considerato in diritto).

Né l'Associazione professionale si premura di definire il verso dell'intervento manipolativo che questa Corte dovrebbe sollecitare al giudice delle leggi, per ripristinare la necessaria proporzionalità dell'aggio, solo vagamente delineata nei suoi contorni.

Al fine di porre rimedio ai profili di contrasto con la Carta fondamentale, occorre individuare soluzioni costituzionalmente adeguate, ispirate a punti di riferimento già presenti nella trama normativa, che orientino l'intervento correttivo della Corte costituzionale (da ultimo, Corte cost., sentenza n. 183 del 2022, punto

6.1. del Considerato in diritto).

Dell'indicazione di tali punti di riferimento la parte ricorrente non si fa carico, al fine di superare i rilievi d'infondatezza delle questioni proposte, rilievi formulati in termini coincidenti tanto dal giudice di prime cure quanto dalla Corte d'appello.

La determinazione della misura dell'aggio spettante all'agente per la riscossione è demandata all'apprezzamento discrezionale del legislatore, chiamato a ponderare una pluralità di variabili.

Le scelte legislative adottate in tale ambito possono essere censurate per contrarietà alla Costituzione, in quanto siano manifestamente irragionevoli.

Come ha chiarito il giudice delle leggi nell'ordinanza n. 65 del 2018, nel dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, un intervento volto a ridisegnare la misura dell'aggio, e non soltanto a caducare la relativa disciplina, dovrebbe essere condotto alla stregua di precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema.

L'auspicato ripristino di un aggio congruo e proporzionato potrebbe essere ancorato tanto ai «costi complessivi dell'attività svolta dall'agente della riscossione» quanto «al costo della specifica procedura esecutiva», secondo alternative egualmente compatibili con il dettato costituzionale, che l'Associazione ricorrente trascura di sciogliere nel ribadire,- sic et simpliciter, le eccezioni d'incostituzionalità già disattese.

Anche nella già menzionata sentenza n. 120 del 2021, la Corte costituzionale, pur invitando il legislatore a por mano alla riforma del sistema di riscossione, «al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell'aggio, sia di rendere efficiente il sistema della riscossione», ha ritenuto le questioni inammissibili, per l'ostacolo insormontabile della pluralità delle opzioni, tutte rimesse, in prima battuta, alle determinazioni del legislatore.

Invero, «il quomodo delle soluzioni attinge, in ogni caso, alla discrezionalità del legislatore, secondo uno spettro di possibilità che varia dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione (così come lo sono già, del resto, quelli relativi all'attività di controllo e di accertamento), eventualmente escluse le spese di notifica della cartella e quelle esecutive, alla previsione di soluzioni, anche miste, che prevedano criteri e limiti adeguati per la determinazione di un "aggio" proporzionato» (punto

2.1.9. del Considerato in diritto).

A fronte di un quadro, che l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza costituzionale concorre a rendere quanto mai articolato, la parte ricorrente non ha prospettato argomenti che conferiscano una più solida consistenza ai dubbi di costituzionalità e svelino l'erroneità della declaratoria di manifesta infondatezza adottata dalla Corte di merito.

5. Dalle considerazioni svolte discende, in ultima analisi, il rigetto del ricorso.

6. A norma dell'art. 385, primo comma, cod. proc. civ., la ricorrente dev'essere condannata a rifondere all'Istituto controricorrente le spese di lite, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo alla luce del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.

7. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contributive) ORDINANZA sul ricorso 7751-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura apposta in calce ai controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - con troricorrente - un'opposizione agli atti esecutivi, proposta tardivamente, oltre il termine di venti giorni sancito dall'art. 617 cod. proc. civ. Per quel che concerne l'aggio richiesto, non hanno pregio le censure che fanno leva sull'indicazione di una misura fissa del 9%, svincolata dalla determinazione della misura minima e di quella massima, e sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale avanzati a tale riguardo dall'opponente. Il giudice di prime cure ha escluso l'irragionevolezza di un sistema che determina la misura dell'aggio in proporzione all'ammontare del debito e che, anche al fine di sollecitare l'adempimento, incrementa l'importo dell'aggio richiesto in caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta. Né si può ritenere irragionevole un meccanismo che per l'aggio non contempla un limite massimo, in quanto la fissazione di un limite siffatto farebbe gravare il costo delle esecuzioni infruttuose sull'intera platea dei contribuenti, anche quando il loro inadempimento sia di più esigua entità. L'opponente neppure ha prospettato la sproporzione dell'aggio richiesto rispetto all'effettivo costo della procedura di riscossione. Gl'interessi computati negli avvisi di addebito sono conformi alle prescrizioni di legge e non presentano, pertanto, carattere usurario. 2. La sentenza è stata appellata dall'Associazione professionale, che ha dedotto: a) la radicale inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento, senza il rispetto delle formalità prescritte per la notificazione degli atti giudiziari; b) l'erroneità delle statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alla somma richiesta a titolo di aggio, che non sarebbe dovuta all'INPS e sarebbe comunque lesiva dei principi costituzionali.per la cassazione della sentenza n. 509 del 2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 2 dicembre 2016 e depositata il 24 gennaio 2017 (R.G.N. 170/2016). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Associazione professionale dello [OSCURATO:PERSONA] & Associati ha instaurato tre distinti giudizi, successivamente riuniti, per opporsi contro tre avvisi di addebito (n. 37820140001514084000, n. 37820150000059025000 e n. 378201500002073320000), con i quali l'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a favore dei dipendenti per i mesi di novembre e dicembre 2012, di novembre e dicembre 2013 e per il periodo da marzo 2014 a febbraio 2015. 1.1. A sostegno dell'opposizione, l'Associazione professionale ha dedotto l'illegittimità degli avvisi di addebito per: a) inesistenza e/o nullità eio inefficacia della notificazione; b) carenza del previo avviso bonario; c) vizio di motivazione; d) mancata esposizione del criterio di calcolo degl'interessi dovuti a titolo di sanzione; e) insussistenza del diritto di percepire l'aggio di riscossione, comunque determinato in una somma eccessivamente onerosa. 1.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione, osservando, in linea preliminare, che è rituale la notificazione della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito mediante invio diretto, da parte del concessionario, della lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sono inammissibili i motivi incentrati sulla carenza del previo avviso bonario, sul vizio di motivazione, sulla mancata esposizione del criterio di calcolo degl'interessi. Tali doglianze danno àdito a 2 _ 3. Con sentenza, pronunciata il 2 dicembre 2016 e pubblicata il 24 gennaio 2017 con il numero 509 del 2016, la Corte d'appello di Genova ha respinto il gravame. A fondamento della decisione, la Corte ligure ha argomentato che: a) è oramai pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la notificazione della cartella esattoriale possa avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; b) meritano di essere integralmente condivise le valutazioni espresse dal Tribunale spezzino in ordine alla manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale sulla disciplina dell'aggio, eccezioni peraltro sprovviste del requisito di rilevanza, in difetto di ogni allegazione sul pagamento «di un aggio sproporzionato rispetto all'effettivo costo della procedura di riscossione». 4. Contro questa sentenza, mai notificata, l'[OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA] & Associati ricorre per cassazione, con atto notificato il 9 marzo 2017 e basato su quattro motivi. 5. L'INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) s.p.a., replica con controricorso. 6. La causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. Il pubblico ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Associazione professionale dello Studio legale Defilippi & Associati chiede a questa Corte di cassare la sentenza n. 509 del 2016 della Corte d'appello di Genova, sulla base di quattro motivi, che si possono così compendiare. 1.1. Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 17 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell'art. 149 cod. proc. civ. e degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e vizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Sarebbe inesistente la . notificazione effettuata direttamente dal concessionario, senza l'apposita relata, unico documento idoneo a comprovare l'intervenuta consegna, la data dell'incombente e l'identità della persona che ha ricevuto l'atto. Ove tale interpretazione non fosse condivisa, sarebbero rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale della disciplina menzionata. La facoltà di Equitalia di procedere direttamente alla notificazione mediante il servizio postale determinerebbe, quanto alle «notifiche in ambito giudiziario», una ingiustificata disparità di trattamento tra il concessionario, che è pur sempre «una mera società di diritto privato», e ogni altro privato, in contrasto con l'art. 3 Cost. Tale modalità semplificata di notificazione, inoltre, sarebbe lesiva del «diritto di difesa del destinatario», tutelato dall'art. 24 Cost. 1.2. Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'Associazione professionale prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e vizio di legittimità costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. La ricorrente, nel reiterare le eccezioni di illegittimità costituzionale sulla disciplina dell'aggio, rileva che l'originaria normativa contemplava una soglia minima e una massima, così da parametrare la remunerazione del concessionario ai costi del servizio. Con la soppressione dell'obbligo del concessionario di anticipare anche gl'importi non riscossi (obbligo del "non riscosso per riscosso"), avrebbe perso la sua ragion d'essere la quota di aggio calcolata sugl'interessi moratori. Un sistema contraddistinto da «un aggio assai consistente a fronte di un'attività di esazione di carattere contenuto», nell'addossare al singolo debitore anche «spese ed oneri relativi ad altre procedure», si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. Avrebbe errato, pertanto, la Corte d'appello nel disattendere le eccezioni di illegittimità costituzionale, sul presupposto della ragionevolezza dell'assetto normativo, e nel reputarle irrilevanti, in difetto di allegazioni specifiche sulla sproporzione dell'aggio richiesto. L'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale «produrrebbe quale effetto la riduzione dell'aggio applicato in sovrappiù rispetto all'attività svolta in concreto dall'Ente» e la questione di legittimità costituzionale proposta dalla parte sarebbe dunque rilevante. 1.3. Con il terzo mezzo, formulato in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Fatto decisivo, del tutto trascurato dalla Corte territoriale, sarebbe l'illegittimità dell'avviso di addebito, in quanto non preceduto da avviso bonario e comunque mancante di motivazione e sprovvisto dell'indicazione dei criteri di calcolo degl'interessi dovuti a titolo di sanzione. 1.4. Ad ogni modo, in relazione a tali profili, sussisterebbe un vizio di omessa pronuncia con la conseguente nullità della sentenza, che la ricorrente censura con la quarta doglianza, articolata in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2. Il primo motivo è inammissibile, per ragioni che questa Corte può rilevare ex officio sulla scorta dei non controversi antefatti processuali. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha inquadrato come opposizione agli atti esecutivi l'azione instaurata dal contribuente al fine di contestare le modalità di una notificazione che non è stata omessa e che risulta comunque effettivamente avvenuta (pagina 4 della sentenza impugnata). Il Tribunale adìto, pur reputando tardiva l'azione intrapresa, ha quindi esaminato nel merito le ragioni illustrate dall'opponente e le ha ritenute prive di consistenza. A fronte di tale qualificazione espressa dell'azione dispiegata, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con il ricorso per cassazione, e non con l'appello, la pronuncia del giudice di prime cure. In tal senso milita l'inequivocabile previsione dell'art. 618 cod. proc. civ. che qualifica come non impugnabili, e dunque come ricorribili per cassazione, le sentenze che pronunciano in tema di opposizione agli atti esecutivi. Quando sia impugnata con l'appello una sentenza che per legge è inappellabile, in base alla qualificazione di opposizione agli atti esecutivi che il giudice ha attribuito all'azione intrapresa, si è formato il giudicato sulle statuizioni del provvedimento di primo grado, in difetto di rituale impugnazione. Né la parte opponente può essere rimessa in termini impugnando per cassazione la sentenza d'appello che ha comunque valutato le censure indirizzate contro la sentenza di primo grado. Il potere d'impugnare la pronuncia si è oramai consumato e non riprende vigore per effetto d'una decisione d'appello che non ha rilevato l'irritualità del mezzo d'impugnazione prescelto. Con tempestivo ricorso per cassazione, l'Associazione professionale avrebbe dovuto censurare la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha disatteso le doglianze sulla regolarità della notifica e ha ricondotto l'opposizione nell'alveo dell'art. 617 cod. proc. civ. In quella sede, l'odierna ricorrente avrebbe potuto confutare il diritto vivente che si è formato sull'interpretazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, perorando la tesi dell'inesistenza della notificazione e coltivando le questioni di legittimità costituzionale sulle modalità semplificate della notificazione diretta ad opera del concessionario. Tali questioni sono state medio tempore vagliate dal giudice delle leggi con la sentenza n. 175 del 2018, che le ha ritenute non fondate, sul presupposto di un bilanciamento non irragionevole tra il diritto del destinatario dell'atto dell'amministrazione finanziaria di averne una cognizione effettiva e l'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. Si deve dare continuità, in conclusione, a quanto questa Corte ha affermato di recente, ritenendo l'inammissibilità di un motivo confezionato in maniera affine, «per intervenuto giudicato interno, dal momento che, avendo il primo giudice qualificato come opposizione agli atti esecutivi la doglianza dell'odierna ricorrente concernente l'invalidità delle intimazioni di pagamento per omessa (rectius, inesistente) notifica delle cartelle presupposte, tale statuizione andava impugnata non già con l'appello, bensì con il ricorso straordinario per cassazione» (Cass., sez. lav., 27 giugno 2022, n. 20518). 3. Per le medesime ragioni sono inammissibili la terza e la quarta censura. Esse possono essere . scrutinate congiuntamente, in quanto pongono, seppure da una diversa prospettiva, la medesima questione: l'omessa pronuncia in ordine alle censure d'illegittimità degli avvisi di addebito per vizi formali come il mancato previo invio dell'avviso bonario, la mancanza di motivazione e la mancata spiegazione dei criteri di calcolo degl'interessi applicati. Se la terza doglianza prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo a tenore dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il quarto mezzo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, in quanto avrebbe omesso di pronunciarsi su una parte della domanda. 3.1. Come emerge dalla sentenza della Corte d'appello (pagina 5) e come è pacifico tra le parti, il giudice di primo grado ha osservato che le doglianze concernenti i vizi formali dell'avviso di addebito, riproposte in questa sede anche con il terzo e con il quarto mezzo, danno àdito a una opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.). L'opposizione risulta tardiva, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni dalla notificazione degli atti impugnati. La qualificazione esplicita dell'azione dispiegata come opposizione agli atti esecutivi avrebbe imposto all'Associazione professionale di contestare con il ricorso per cassazione, e non con l'appello, le statuizioni del giudice di prime cure. Tali statuizioni sono oramai irretrattabili in difetto di tempestive censure, veicolate con il ricorso per cassazione prescritto dall'art. 618 cod. proc. civ. per l'impugnazione delle sentenze in materia di opposizione agli atti esecutivi. 3.2. Peraltro, anche a voler trascurare tale profilo, di per sé dirimente, si deve rilevare che il terzo mezzo sarebbe egualmente inammissibile perché - come ha eccepito l'INPS nel controricorso (pagina 5) - è formulato in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. contro una pronuncia d'appello che conferma per le medesime ragioni la pronuncia di primo grado. Al cospetto d'una pronuncia siffatta, la parte ricorrente non ha ottemperato all'onere di dimostrare - a pena d'inammissibilità del motivo incentrato sull'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - che diverse sono le ragioni di fatto e che, dunque, non si ravvisa l'inammissibilità sancita per l'ipotesi di una "doppia conforme" dall'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile (fra le molte, Cass., sez. III, 14 luglio 2022, n. 22244, punto 4, e Cass., sez. lav., 12 luglio 2022, n. 22025, punto 6.1.). Il motivo, articolato in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quand'anche fosse proponibile nell'ipotesi di una "doppia conforme", sarebbe irrituale perché difforme dal paradigma enucleato da questa Corte. L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, giacché il motivo di gravame costituisce non un "fatto" principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, la mancata pronuncia sulla quale comporta nullità della sentenza da far valere mediante censura ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 27 giugno 2022, n. 20518). 3.3. Anche a voler ritenere che i temi dibattuti con l'opposizione agli atti esecutivi possano essere utilmente scrutinati in questa sede e non siano invece già preclusi, anche il quarto mezzo sarebbe inammissibile, perché pecca d'insanabile genericità. La parte ricorrente, al fine di dedurre ritualmente la violazione del tantum devolutum quantum appellatum, avrebbe dovuto dimostrare - con il supporto della riproduzione del contenuto saliente dell'atto d'appello - d'avere devoluto al giudice del gravame i profili oggi oggetto di critica per omessa pronuncia e d'avere indirizzato contro le statuizioni del giudice di primo grado specifiche censure. Aspetto, quest'ultimo, che peraltro l'Istituto contesta (pagina 5 del controricorso). All'onere in questione la parte ricorrente non ha ottemperato. 4. Si palesa infondato, infine, il secondo mezzo, che attiene alla misura dell'aggio richiesto e al merito della pretesa dell'Istituto, tempestivamente contestata dall'odierna ricorrente in entrambi i gradi di merito nei confronti dell'ente impositore, legittimato a contraddire con riguardo a tali temi controversi (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514). Il motivo si sostanzia nella riproposizione delle stesse eccezioni di illegittimità costituzionale della disciplina, respinte, in quanto manifestamente infondate, sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello. 4.1. La parte ricorrente, nel reiterare le censure, si limita - per alcuni parametri come gli artt. 23 e 97 Cost. - a una mera enumerazione, senza corroborarli con rilievi idonei a fondare il sospetto di contrasto con la Costituzione (pagina 8 del ricorso). Anche la lesione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) è adombrata senza il supporto di elementi più pregnanti, che ricostruiscano il precetto costituzionale invocato e gettino luce sul vulnus che si censura. Né la parte ricorrente si confronta con la giurisprudenza costituzionale che qualifica l'aggio in termini di retribuzione per i costi complessivi del servizio espletato dal concessionario, e non di tributo (sentenza n. 120 del 2021, punto 2.1.4. del Considerato in diritto). Conclusione che destituisce di fondamento e rende inconferente il richiamo all'art. 53 Cost., che presuppone l'esistenza di un tributo. 4.2. Quanto all'irragionevolezza intrinseca, la Corte territoriale l'ha esclusa, sulla scorta del motivato apprezzamento delle peculiarità del sistema di riscossione, e ha quindi argomentato che non erano statL addotti argomenti circostanziati in merito all'effettiva sproporzione dell'aggio (pagina 7 della sentenza impugnata). Le argomentazioni della Corte d'appello non sono state efficacemente confutate. 4.2.1. La stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 147 del 2015, ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione di costituzionalità della normativa sull'aggio, sul presupposto che il rimettente (la Commissione tributaria provinciale di Torino) in quel frangente non avesse offerto alcun ragguaglio sul pagamento di un aggio realmente sproporzionato rispetto ai costi della procedura di riscossione. Tale elemento, in quanto consente di apprezzare nella sua effettiva incidenza la disarmonia lamentata e di lumeggiare la non manifesta infondatezza della questione, riveste dunque un rilievo cruciale nel vaglio della questione di costituzionalità. Rilievo che il mezzo in esame sminuisce in modo apodittico. 4.2.2. Quanto all'irragionevolezza intrinseca, la parte ricorrente, in replica alle più articolate affermazioni della Corte territoriale, si limita a far leva sulla precedente disciplina, ancorata a una misura minima e a una massima dell'aggio, e sull'irragionevolezza sopravvenuta d'una quota di aggio calcolata sugl'interessi moratori, dopo l'abrogazione dell'obbligo del "non riscosso per riscosso". Quanto alla sentenza n. 480 del 1993, richiamata a corredo del motivo di ricorso (pagina 6), la stessa Corte costituzionale ha chiarito che era legata a «un meccanismo legislativo regionale che stabiliva esclusivamente un minimo e un massimo» e si situava, pertanto, in un diverso contesto normativo (sentenza n. 120 del 2021, punto 2.1.6. del Considerato in diritto). Né l'Associazione professionale si premura di definire il verso dell'intervento manipolativo che questa Corte dovrebbe sollecitare al giudice delle leggi, per ripristinare la necessaria proporzionalità dell'aggio, solo vagamente delineata nei suoi contorni. Al fine di porre rimedio ai profili di contrasto con la Carta fondamentale, occorre individuare soluzioni costituzionalmente adeguate, ispirate a punti di riferimento già presenti nella trama normativa, che orientino l'intervento correttivo della Corte costituzionale (da ultimo, Corte cost., sentenza n. 183 del 2022, punto 6.1. del Considerato in diritto). Dell'indicazione di tali punti di riferimento la parte ricorrente non si fa carico, al fine di superare i rilievi d'infondatezza delle questioni proposte, rilievi formulati in termini coincidenti tanto dal giudice di prime cure quanto dalla Corte d'appello. La determinazione della misura dell'aggio spettante all'agente per la riscossione è demandata all'apprezzamento discrezionale del legislatore, chiamato a ponderare una pluralità di variabili. Le scelte legislative adottate in tale ambito possono essere censurate per contrarietà alla Costituzione, in quanto siano manifestamente irragionevoli. Come ha chiarito il giudice delle leggi nell'ordinanza n. 65 del 2018, nel dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, un intervento volto a ridisegnare la misura dell'aggio, e non soltanto a caducare la relativa disciplina, dovrebbe essere condotto alla stregua di precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema. L'auspicato ripristino di un aggio congruo e proporzionato potrebbe essere ancorato tanto ai «costi complessivi dell'attività svolta dall'agente della riscossione» quanto «al costo della specifica procedura esecutiva», secondo alternative egualmente compatibili con il dettato costituzionale, che l'Associazione ricorrente trascura di sciogliere nel ribadire,- sic et simpliciter, le eccezioni d'incostituzionalità già disattese. Anche nella già menzionata sentenza n. 120 del 2021, la Corte costituzionale, pur invitando il legislatore a por mano alla riforma del sistema di riscossione, «al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell'aggio, sia di rendere efficiente il sistema della riscossione», ha ritenuto le questioni inammissibili, per l'ostacolo insormontabile della pluralità delle opzioni, tutte rimesse, in prima battuta, alle determinazioni del legislatore. Invero, «il quomodo delle soluzioni attinge, in ogni caso, alla discrezionalità del legislatore, secondo uno spettro di possibilità che varia dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione (così come lo sono già, del resto, quelli relativi all'attività di controllo e di accertamento), eventualmente escluse le spese di notifica della cartella e quelle esecutive, alla previsione di soluzioni, anche miste, che prevedano criteri e limiti adeguati per la determinazione di un "aggio" proporzionato» (punto 2.1.9. del Considerato in diritto). A fronte di un quadro, che l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza costituzionale concorre a rendere quanto mai articolato, la parte ricorrente non ha prospettato argomenti che conferiscano una più solida consistenza ai dubbi di costituzionalità e svelino l'erroneità della declaratoria di manifesta infondatezza adottata dalla Corte di merito. 5. Dalle considerazioni svolte discende, in ultima analisi, il rigetto del ricorso. 6. A norma dell'art. 385, primo comma, cod. proc. civ., la ricorrente dev'essere condannata a rifondere all'Istituto controricorrente le spese di lite, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo alla luce del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. 7. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbors
Sentenza Cassazione n. 30550/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris