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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23450/2022

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28555-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA N.16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 6077/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 6077dell’8.

4. 2021 del Tribunale di Roma, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a ordinanze ingiunzioni della Prefettura di Roma per la violazione dell’art. 23 codice della strada, per avere fatto affiggere manifesti senza autorizzazione; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; il primo motivo di ricorso denunzia viol azione, falsa applicazione ed errata interpretazione dell’art. 6 legge n. 689 del 1981, censurando la sentenza impugnata per avere rigettato l’opposizione in assenza di prova circa la riconducibilità delle infrazioni alla società opponente, tenuto conto che nei manifesti e nei verbali di accertamento redatti dai vigili urbani manca va qualsiasi riferimento alla medesima e che non erano state dedotte altre prove volte a dimostrare che essa era proprietaria o beneficiaria dei suddetti manifesti o avesse avuto rapporti con l’autoredelle affissioni; il motivo è inammissibile, in quanto volto a censurare l’accertamento di fatto in ordine riconducibilità delle condotte sanzionate alla società opponente svolto dal giudice di merito, che ha motivato sul punto richiamando il contenuto dei verbali di accertamento delle infrazioni, ove era riportato il numero di partita iva della opponente, l’istanza dalla stessa presentata al sindaco per svolgere l’evento celebrativo pubblicizzato ne i manifesti affissi e d il loro stesso contenuto, in cui si comunicava l’evento diretto a festeggiare il centenario dell’attività commerciale della [OSCURATO:PERSONA]; il secondo motivo del ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un punto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistito dall’avere il Tribunale mancato di dichiarare inammissibili le prove prodotte dall’Amministrazione, che si era costituita tardivamente sia nel primo che nel secondo grado di giudizio; anche questo motivo è inammissibile, in quanto l’omesso esame denunziato non riguarda un fatto storico, che è la sola ipotesi prevista dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.( Cass.

S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 20721 del 2018 ), ma il mancato rilievo circa l’inammissibilità delle prove, cioè una violazione della legge processuale, e perché comunque non indica le prove che sarebbero state nella specie prodotte tardivamente, tenuto conto che l’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011 prevede, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la produzione degli atti relativi all’accertamento della violazione indipendentemente dalla costituzione dell’amministrazione .

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n. 1), cod. proc. civ.; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in favore di [OSCURATO:PERSONA],seguono la soccombenza della società ricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 , se dovuto.

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28555-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA N.16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 6077/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 6077dell’8. 4. 2021 del Tribunale di Roma, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a ordinanze ingiunzioni della Prefettura di Roma per la violazione dell’art. 23 codice della strada, per avere fatto affiggere manifesti senza autorizzazione; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; il primo motivo di ricorso denunzia viol azione, falsa applicazione ed errata interpretazione dell’art. 6 legge n. 689 del 1981, censurando la sentenza impugnata per avere rigettato l’opposizione in assenza di prova circa la riconducibilità delle infrazioni alla società opponente, tenuto conto che nei manifesti e nei verbali di accertamento redatti dai vigili urbani manca va qualsiasi riferimento alla medesima e che non erano state dedotte altre prove volte a dimostrare che essa era proprietaria o beneficiaria dei suddetti manifesti o avesse avuto rapporti con l’autoredelle affissioni; il motivo è inammissibile, in quanto volto a censurare l’accertamento di fatto in ordine riconducibilità delle condotte sanzionate alla società opponente svolto dal giudice di merito, che ha motivato sul punto richiamando il contenuto dei verbali di accertamento delle infrazioni, ove era riportato il numero di partita iva della opponente, l’istanza dalla stessa presentata al sindaco per svolgere l’evento celebrativo pubblicizzato ne i manifesti affissi e d il loro stesso contenuto, in cui si comunicava l’evento diretto a festeggiare il centenario dell’attività commerciale della [OSCURATO:PERSONA]; il secondo motivo del ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un punto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistito dall’avere il Tribunale mancato di dichiarare inammissibili le prove prodotte dall’Amministrazione, che si era costituita tardivamente sia nel primo che nel secondo grado di giudizio; anche questo motivo è inammissibile, in quanto l’omesso esame denunziato non riguarda un fatto storico, che è la sola ipotesi prevista dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.( Cass. S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 20721 del 2018 ), ma il mancato rilievo circa l’inammissibilità delle prove, cioè una violazione della legge processuale, e perché comunque non indica le prove che sarebbero state nella specie prodotte tardivamente, tenuto conto che l’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011 prevede, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la produzione degli atti relativi all’accertamento della violazione indipendentemente dalla costituzione dell’amministrazione . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n. 1), cod. proc. civ.; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in favore di [OSCURATO:PERSONA],seguono la soccombenza della società ricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 , se dovuto. Così deciso in Roma, nella came
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