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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 24479/2022

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2 c‹ c‹ 4 9 SENTENZA sul ricorso n. 3481 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini 146, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, insieme all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1475/2016 della corte d'appello di Venezia, depositata il 28 giugno 2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2022 da consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La presente vertenza riguarda la successione legittima dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduti, la prima, il 21 gennaio 1993, e il secondo, 1'11 settembre 2000.

Essi hanno lasciato quattro figli: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Una dei figli legittimari, [OSCURATO:PERSONA], ha chiamato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], denunciando che i genitori, comproprietari di un fondo agricolo con fabbricati rurali, con atto del 27 settembre 1982, avevano alienato alla convenuta detto compendio immobiliare per il prezzo dichiarato di lire 90.000.000, di cui € 70.000.000, dichiarati versati in precedenza, e lire 20.000.000, da corrispondere dall'acquirente mediante assunzione dell'obbligo di assistenza.

Riguardo a tale atto l'attrice denunciava che l'acquirente, all'epoca appena ventitreenne, non avrebbe potuto disporre della somma da versare ai suoceri.

In ogni caso, le condizioni degli alienanti escludevano che il saldo di lire 20.000.000 potesse essere adempiuto mediante obbligo di assistenza, di cui gli alienanti non avevano alcun bisogno.

Nel negozio, pertanto, si doveva ravvisare una donazione simulata o almeno un contratto misto, non essendo stato versato altro corrispettivo, se non lire 70.000.000, che rappresentavano solo il 21,27% del valore del bene al momento della stipulazione, pari, secondo la stima fatta eseguire dall'attrice, a lire

329.000.000. Il restante 78.73% dei beni aveva costituito oggetto di donazione.

Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] si è costituita e, per quanto interessa ancora in questa sede, replicava che i due de uius, con atto del 18 luglio 1982, avevano trasferito all'attrice e al coniuge di lei [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un immobile per il prezzo dichiarato di lire 60.000.000, che si dava per interamente versato.

Con riguardo a tale atto, la convenuta deduceva che, in realtà, si era trattato di donazione, come risultava dalla dichiarazione coeva, con la quale l'attrice riconosceva di essere stata completamente tacitata di ogni diritto che le spettava nella successione dei genitori.

Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di riduzione, in assenza di accettazione beneficiata.

La decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Venezia, la quale ha innanzitutto riconosciuto che, con l'atto del 27 settembre 1982, i due de cuius, comproprietari del compendio trasferito, avevano esaurito ogni loro avere, non essendo quindi richiesto, in considerazione della sostanziale preterizione della legittimaria, l'accettazione beneficiata al fine di poter agire con l'azione di riduzione contro l'estranea.

Ciò posto, la corte di merito ha riconosciuto la natura simulata dell'atto, che, sotto l'apparenza del negozio oneroso, costituiva donazione in favore dell'acquirente; nello stesso tempo, la Corte di merito ha riconosciuto che costituiva donazione, anch'essa dissimulata sotto l'apparenza della vendita, l'atto del 18 settembre 1982, con il quale i due de cuius avevano trasferito alla figlia [OSCURATO:PERSONA] e al marito di lei la proprietà di un diverso immobile.

Quindi, determinata la quota di legittima spettante all'attrice nelle due successioni, secondo i valori del tempo della loro apertura, la Corte d'appello ha rigettato la domanda di riduzione dell'attrice [OSCURATO:PERSONA], sulla base del rilievo che la stessa attrice aveva ricevuto in donazione, con il suddetto atto del 18 settembre 1992, un valore maggiore.

Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -3- Per la cassazione della sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso sfugge ai molteplici rilievi di inammissibilità eccepiti con il controricorso.

L'esposizione in esso contenuta consente alla Corte di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016), che, a loro volta, sono specificamente attinenti rispetto al decisum; le stesse censure, inoltre, come si vedrà nell'esame del primo e del secondo motivo, non si risolvono per nulla in un'istanza di rivisitazione dei medesmi fatti accertati dal giudice di merito.

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2702, 2727 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Con entrambi i motivi, la sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha riconosciuto la natura donativa anche dell'atto del 18 settembre 1982, intercorso fra i de cuius [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, a [OSCURATO:PERSONA] e il coniuge di lai [OSCURATO:PERSONA], dall'altro (atto del 18 settembre 1982).

La Corte d'appello è incorsa, rispetto a tale valutazione, nella violazione e falsa applicazione, sotto molteplici profili, delle norme in materia di prova documentale e di prova per presunzioni, oltre che delle norme che disciplinano la disponibilità e valutazione delle prove ad opera del giudice.

Si sostiene, Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -4- da parte della ricorrente, che, con riferimento a tale atto, <da Corte d'appello in realtà non entra neppure nel merito, riferendo ogni argomentazione al solo atto Donà, Terrassan/Pellegrini e applicando, per così dire in una sorta di rudimentale e apodittica applicazione analogica, tale argomentare anche alla vendita Donà, Teressan/Donà, Terrassan, quando invece tale ultima vendita risultava completamente diversa, anche dal punto di vista istruttorio e, come tale andava valutata, affrontando punto per punto quelle risultanze istruttorie [...]» (pag. 63 e 64 del ricorso).

Si rappresenta in primo luogo che il consulente tecnico ha stimato il bene oggetto dell'atto del 18 settembre 1982, alla data del rogito, in lire 82.000.000, ripartiti fra il fabbricato, valutato in lire 77.680.000, e il terreno, valutato in appena lire

4.320.000. In proposito l'attrice aveva prodotto una dichiarazione, sottoscritta da tuti i fratelli il giorno del rogito, con la quale si riconosceva che il fabbricato era stato edificato a cura e spese dei due acquirenti.

Si rappresenta ancora che, in rapporto all'edificazione a cura e spese degli acquirenti, il prezzo corrisposto di lire 60.000.000, risultava certamente congruo rispetto al valore di quanto compravenduto.

I ricorrenti proseguono nella censura, evidenziando che tale dichiarazione era perfettamente valida, diversamente da quella esibita dalla convenuta, con la quale [OSCURATO:PERSONA], in pari data, aveva dichiarato di essere soddisfatta di ogni suo diritto, la quale, estorta dal fratello Adriano sotto la minaccia di impedire la stipulazione, si poneva in palese violazione dell'art. 458 c.c.

Ad ogni modo, con riguardo a tale dichiarazione, la ricorrente evidenzia che essa non è stata utilizzata dalla Corte d'appello ai fini della prova del carattere simulato della vendita.

Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -5- La Corte poi ha del tutto obliterato, come tempestivamente eccepito dall'attrice nella memora del 19 luglio 2002, depositata nel giudizio di primo grado, che acquirente in base all'atto del 18 settembre 1982 non fu la sola figlia, ma anche il marito di lei, il che avrebbe comportato la necessità che, ai fini dell'imputazione ex se, si considerasse solo la metà del valore del bene.

La restante parte dei motivi censura la decisione riguardo allo sviluppo dei calcoli che hanno portato al rigetto della domanda di riduzione, conseguendo gli stessi all'errore nella valutazione della reale natura dell'atto del 18 settembre 1982.

2. Risulta chiaramente dalla precedente esposizione che l'essenza della critica che i ricorrenti muovono alla sentenza impugnata è l'avere la Corte di merito fatto discendere la simulazione del contratto del 18 settembre 2002 dall'accertamento della simulazione dell'altro contratto, oggetto della domanda di riduzione.

Essi sostengono che la Corte di merito, dopo avere accertato la simulazione del contratto concluso fra de cuius e la Pellegrini in conformità a certi indizi, ha pensato, sulla base di quegli stessi indizi e in assenza di ogni argomentazione specificamente riferibile al diverso atto, di poter inferire la simulazione anche di questo, come se i due atti dovessero essere necessariamente oggetto di una considerazione unitaria.

Così identificato l'autentico significato della censura, si rileva esatta la considerazione dei ricorrenti, secondo cui la stessa censura non si dirige contro la valutazione delle presunzioni da parte del giudice di merito, proponendone una lettura alternativa ritenuta maggiormente plausibile, ma investe in radice il fondamento del ragionamento presuntivo seguito dalla Corte d'appello, in quanto fondato su presunzioni inidonee a giustificare la decisione.

In questo senso la Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -6- censura rientra primariamente nella violazione di legge (Cass. n. 18611/2021; cfr. 3541/2020; n. 29635/2018).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la peculiare conformazione del controllo sulla motivazione, quale risulta dalla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., operato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, «non elimina, sebbene riduca (ma sarebbe meglio dire, trasformi), il controllo sulla sussistenza degli estremi cui l'art. 2729 c.c., comma 1, subordina l'ammissione della presunzione semplice.

In realtà è in proposito possibile il sindacato per violazione di legge, ai sensi dell'art.360 c.p.c., n. 3.

Ciò non solo nell'ipotesi (davvero rara) in cui il giudice abbia direttamente violato la norma in questione deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell'art. 2729 c.c., fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della "fattispecie astratta", ma erroneamente applicata alla "fattispecie concreta"» (Cass., S.U., n. 8053/2014).

Fatta questa precisazione sull'ammissibilità dei motivi, gli stessi, da esaminare congiuntamente, non solo sono ammissibili, ma sono anche fondati.

3. La Corte d'appello incomincia la propria analisi, volta a giustificare l'accertamento della natura simulata di entrambi i contratti, con il porre in luce il principio secondo il quale il legittimario, il quale agisca a tutela della propria quota di riserva, può dimostrare la simulazione senza soggiacere ai limiti probatori che incontrano in materia le parti del contratto o i loro eredi.

Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -7- Già questa enunciazione disvela il vizio fondamentale che inficia la sentenza, vizio che è stato colto dalla ricorrente: e cioè l'avere la Corte d'appello ritenuto che i rilievi, proposti pre-gésite-Aell atto oggetto v•ICA.") della domanda di riduzione, fossero automaticamente idonei a fare emergere il carattere simulato del diverso negozio, dedotto dalla convenuta quale oggetto dell'imputazione ex se a carico dell'attrice in riduzione.

Le due ipotesi, invece, erano del tutto diverse.

La Corte d'appello non si è resa conto che la regola probatoria, che consente ai legittimari, anche rispetto a contratti scritti, la prova per presunzioni, era pertinente rispetto all'azione di riduzione proposta dalla legittimaria e non anche rispetto alla domanda di simulazione della Pellegrini, che non è legittimaria: quindi l'ammissibilità della prova per presunzioni, nella prospettiva dell'imputazione ex se della liberalità fatta all'attrice, doveva essere verificata secondo regole diverse.

4. La Corte d'appello, nel considerare le due ipotesi in conformità a indizi ritenuti ricorrenti nell'una e nell'altra, ha obliterato che, con riferimento all'atto oggetto dell'istanza di riduzione, l'intera impostazione difensiva dell'attrice si era poi concentrata particolarmente sull'ipotesi della vendita mista a donazione.

Nell'iniziale citazione fu chiaramente proposto il rapporto fra il prezzo quietanzato e il valore del bene risultante da consulenza di parte; fu quindi univocamente dedotto che l'atto costituiva donazione non per l'intero, ma solo per la frazione ricavata da quel rapporto.

L'attrice ha tenuto ferma tale impostazione, adattandola all'esito dell'istruzione, anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.

In questa sede essa ha identificato la frazione del bene, da considerare oggetto di donazione, in base al confronto fra la parte di prezzo che figurava pagato nell'atto (lire 70.000.000) e il valore reale del bene accertato dal consulente tecnico d'ufficio (lire 154.000.000).

Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -8- Sulla base di tale configurazione della fattispecie fu così indicata la misura monetaria della lesione con riferimento alla duplice successione, misura che fu estesa in appello a un importo maggiore per tenere conto del concorso del padre nella successione materna, apertasi per prima.

Tale configurazione della fattispecie risulta persino dalla stessa sentenza d'appello, dove sono riportate le conclusioni formulate nel grado dall'attrice: «accertarsi e dichiararsi che il contratto di compravendita [.•.], stipulato il 27 settembre 1982, [...] ha costituito negotium mixtum cum donatione {...]; accertarsi e dichiararsi che il prezzo di lire 70.000.000 quietanzato in atti ha costituto il solo corrispettivo della vendita [...]».

Ciò posto è chiaro che la Corte d'appello, nel riconoscere la simulazione del negozio, ha pronunciato oltre i limiti della domanda.

Tale aspetto, però, non ha costituito oggetto di impugnazione con ricorso incidentale; se n'è trattato in questa sede solo al fine di fare emergere l'improprietà del ragionamento decisorio seguito dalla Corte d'appello, la quale, perseverando nell'errore, sottolinea che la quietanza di pagamento, contenuta negli atti, non costituiva elemento dirimente al fine di escludere la simulazione.

Essa non si è resa conto che, con riferimento all'atto oggetto della domanda di riduzione, la quietanza riguardava solo il pagamento della somma di lire 70.000.000, che l'attrice aveva dato per ammesso, appuntandosi la domanda di simulazione sulle residue lire 20.000.000, che sarebbero dovuto essere corrisposte tramite assistenza e che, naturalmente, non costituivano oggetto di quietanza.

La simulazione, in altre parole, non era diretta a fare emergere un trasferimento fatto senza il pagamento di alcun corrispettivo, ma una donazione indiretta realizzata attraverso una vendita a prezzo inferiore al valore reale del bene, compiuta dagli alienanti coscientemente e per spirito di liberalità.

Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -9- Stranamente il rilievo del carattere non ostativo della quietanza è in astratto pertinente rispetto al diverso atto che aveva come acquirente l'attrice e il coniuge, poiché la simulazione, diversamente dal negozio misto a donazione, implica che nessun prezzo sia stato pagato; tuttavia, in assenza di ogni consapevolezza del giudicante in ordine alla diversità fra le due situazioni, la "pertinenza" del rilievo finisce per essere del tutto casuale.

5. Il paragrafo 10 della sentenza riguarda la prestazione di assistenza ed è quindi riferibile esclusivamente all'atto di acquisto della Pellegrini.

6. Nel successivo paragrafo 11, la Corte d'appello, a riprova della simulazione, richiama una pluralità di elementi: a) in primo luogo la mancata attestazione, da parte del notaio rogante, delle modalità di pagamento del prezzo: vale in proposito quanto si è detto a proposito della quietanza, essendo l'elemento non pertinente rispetto all'atto oggetto della domanda di riduzione, laddove il versamento della parte di prezzo quietanzato era stata ammessa, e in astratto pertinente rispetto al diverso negozio.

Tuttavia, in assenza di qualsiasi riferimento specifico all'atto del 18 settembre 1982, l'astratta riferibilità del rilievo a tale atto si rileva, come già anticipato, del tutto causale, essendo del resto evidente, come risulta dal seguito del discorso, che la Corte intendeva riferirsi all'atto Pellegrini; b) la Corte d'appello richiama poi lo stretto rapporto di parentela fra le parti del contratto: l'elemento è realmente comune a entrambi gli atti, a volere intendere la parentela come comprensiva anche dell'affinità.

I due atti, però, proprio sotto il profilo soggettivo, presentano una sostanziale differenza: uno fu stipulato con la nuora, l'altro con la figlia e il genero, il cui concorso nell'acquisto non è minimamente considerato nella sentenza; c) si menziona pia.i nella sentenza impugnata poi la giovane età dell'acquirente: orbene, risulta che l'argomento fu utilizzato Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -10- dall'attrice con riferimento alla nuora, la cui età è indicata nella stessa sentenza (23 anni).

Nella sentenza al contrario, non si rinviene alcuna indicazione di quale fosse l'età della figlia e del marito di lei al momento del rogito.

Non è un caso che il rilievo, riguardante la giovane età dell'acquirente, sia proposto dalla Corte d'appello al singolare, essendo quindi chiaro che la essa voleva riferirsi alla sola Pellegrini; d) la Corte d'appello continua con il rilievo della mancata prova di redditi continuativi che rendessero verosimile il pagamento del prezzo: rispetto a tale argomento possono ripetersi le medesime considerazioni fatte a proposito della quietanza, e cioè che il rilievo, in mancanza di elementi individualizzanti, si risolve in una clausola di stile con riferimento all'atto del 18 settembre 1982; e) la sproporzione fra il prezzo di lire 90.000.000 e il valore del bene, accertato dal consulente tecnico in lire

154.000.000. Tali valori sono riferiti al negozio intercorso fra i de cuius e la Pellegrini: rispetto all'altro negozio non c'è alcuna affermazione nella decisione che rilevi un uso consapevole del ragionamento presuntivo fondato sul divario di valori, che non è neanche indicato.

7. Infine, a ulteriore riprova dell'assenza, nella decisione impugnata, di qualsiasi considerazione specificamente riferibile all'atto che aveva quale acquirente la figlia, si ritiene di proporre un'ultima considerazione.

La Corte d'appello detrae dalla legittima di Maria, attrice in riduzione, l'intero valore del bene oggetto del 18 settembre 1982, non rendendosi conto che il trasferimento avvenne anche in favore del marito di lei.

Il bene, pertanto, ammesso e non concessa la simulazione dell'atto traslativo, andava conteggiato nella riunione fittizia per l'intero, ma poi detratto dalla quota di riserva dell'attrice (imputazione ex se) solo per la metà, essendo l'altra metà oggetto di donazione in favore di un diverso soggetto.

Vale la stessa regola Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -11- dettata dall'art. 739, comma 2, c.c. in materia di collazione, che sono soggette a conferimento limitatamente alla quota del discendente (art. 739, comma 2, c.c.).

8. In conclusione la Corte d'appello, seppure abbia dichiarato la simulazione di ambedue i contratti, ha considerato solo l'atto oggetto della domanda di riduzione, per di più non comprendendo l'esatta portata della domanda.

In conseguenza di ciò ha utilizzato, ai fini della valutazione di tale atto, elementi presuntivi alcuni dei quali palesemente impropri.

Non contenta di tale errore (che non ha costituito oggetto di censura), ha implicitamente utilizzato gli stessi indizi ai fini della decisione sul diverso contratto, senza compiere alcuna indagine individualizzante.

Il carattere simulato dell'alienazione fatta dai genitori alla figlia e al marito di lei è così stato fatto discendere sulla base di elementi privi del carattere della presunzione: il che, come anticipato, è stato correttamente cesurato in cassazione per violazione di legge (Cass. n. 18611/2021).

Tanto basta per giustificare la cassazione della decisione, restando conseguentemente assorbiti i profili di censura riguardanti le due dichiarazioni coeve alla stipulazione: quella, favorevole all'attrice, rilasciata dai fratelli, e quella a lei sfavorevole, resa dalla stessa attrice.

Sono poi inammissibili, in quanto prive di autonomia, le censure sull'erroneo calcolo della quota di riserva, posto che l'errore è fatto dipendere dall'avere la Corte di merito considerato donazione la vendita fatta all'attrice e al coniuge di lei.

Assorbito il terzo motivo, riguardante la liquidazione delle spese di lite.

La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -12- P.Q.M. accoglie i primi due motivi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 c‹ c‹ 4 9 SENTENZA sul ricorso n. 3481 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini 146, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, insieme all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1475/2016 della corte d'appello di Venezia, depositata il 28 giugno 2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2022 da consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La presente vertenza riguarda la successione legittima dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduti, la prima, il 21 gennaio 1993, e il secondo, 1'11 settembre 2000. Essi hanno lasciato quattro figli: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Una dei figli legittimari, [OSCURATO:PERSONA], ha chiamato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], denunciando che i genitori, comproprietari di un fondo agricolo con fabbricati rurali, con atto del 27 settembre 1982, avevano alienato alla convenuta detto compendio immobiliare per il prezzo dichiarato di lire 90.000.000, di cui € 70.000.000, dichiarati versati in precedenza, e lire 20.000.000, da corrispondere dall'acquirente mediante assunzione dell'obbligo di assistenza. Riguardo a tale atto l'attrice denunciava che l'acquirente, all'epoca appena ventitreenne, non avrebbe potuto disporre della somma da versare ai suoceri. In ogni caso, le condizioni degli alienanti escludevano che il saldo di lire 20.000.000 potesse essere adempiuto mediante obbligo di assistenza, di cui gli alienanti non avevano alcun bisogno. Nel negozio, pertanto, si doveva ravvisare una donazione simulata o almeno un contratto misto, non essendo stato versato altro corrispettivo, se non lire 70.000.000, che rappresentavano solo il 21,27% del valore del bene al momento della stipulazione, pari, secondo la stima fatta eseguire dall'attrice, a lire 329.000.000. Il restante 78.73% dei beni aveva costituito oggetto di donazione. Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] si è costituita e, per quanto interessa ancora in questa sede, replicava che i due de uius, con atto del 18 luglio 1982, avevano trasferito all'attrice e al coniuge di lei [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un immobile per il prezzo dichiarato di lire 60.000.000, che si dava per interamente versato. Con riguardo a tale atto, la convenuta deduceva che, in realtà, si era trattato di donazione, come risultava dalla dichiarazione coeva, con la quale l'attrice riconosceva di essere stata completamente tacitata di ogni diritto che le spettava nella successione dei genitori. Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di riduzione, in assenza di accettazione beneficiata. La decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Venezia, la quale ha innanzitutto riconosciuto che, con l'atto del 27 settembre 1982, i due de cuius, comproprietari del compendio trasferito, avevano esaurito ogni loro avere, non essendo quindi richiesto, in considerazione della sostanziale preterizione della legittimaria, l'accettazione beneficiata al fine di poter agire con l'azione di riduzione contro l'estranea. Ciò posto, la corte di merito ha riconosciuto la natura simulata dell'atto, che, sotto l'apparenza del negozio oneroso, costituiva donazione in favore dell'acquirente; nello stesso tempo, la Corte di merito ha riconosciuto che costituiva donazione, anch'essa dissimulata sotto l'apparenza della vendita, l'atto del 18 settembre 1982, con il quale i due de cuius avevano trasferito alla figlia [OSCURATO:PERSONA] e al marito di lei la proprietà di un diverso immobile. Quindi, determinata la quota di legittima spettante all'attrice nelle due successioni, secondo i valori del tempo della loro apertura, la Corte d'appello ha rigettato la domanda di riduzione dell'attrice [OSCURATO:PERSONA], sulla base del rilievo che la stessa attrice aveva ricevuto in donazione, con il suddetto atto del 18 settembre 1992, un valore maggiore. Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -3- Per la cassazione della sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso sfugge ai molteplici rilievi di inammissibilità eccepiti con il controricorso. L'esposizione in esso contenuta consente alla Corte di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016), che, a loro volta, sono specificamente attinenti rispetto al decisum; le stesse censure, inoltre, come si vedrà nell'esame del primo e del secondo motivo, non si risolvono per nulla in un'istanza di rivisitazione dei medesmi fatti accertati dal giudice di merito. 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2702, 2727 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Con entrambi i motivi, la sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha riconosciuto la natura donativa anche dell'atto del 18 settembre 1982, intercorso fra i de cuius [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, a [OSCURATO:PERSONA] e il coniuge di lai [OSCURATO:PERSONA], dall'altro (atto del 18 settembre 1982). La Corte d'appello è incorsa, rispetto a tale valutazione, nella violazione e falsa applicazione, sotto molteplici profili, delle norme in materia di prova documentale e di prova per presunzioni, oltre che delle norme che disciplinano la disponibilità e valutazione delle prove ad opera del giudice. Si sostiene, Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -4- da parte della ricorrente, che, con riferimento a tale atto, <da Corte d'appello in realtà non entra neppure nel merito, riferendo ogni argomentazione al solo atto Donà, Terrassan/Pellegrini e applicando, per così dire in una sorta di rudimentale e apodittica applicazione analogica, tale argomentare anche alla vendita Donà, Teressan/Donà, Terrassan, quando invece tale ultima vendita risultava completamente diversa, anche dal punto di vista istruttorio e, come tale andava valutata, affrontando punto per punto quelle risultanze istruttorie [...]» (pag. 63 e 64 del ricorso). Si rappresenta in primo luogo che il consulente tecnico ha stimato il bene oggetto dell'atto del 18 settembre 1982, alla data del rogito, in lire 82.000.000, ripartiti fra il fabbricato, valutato in lire 77.680.000, e il terreno, valutato in appena lire 4.320.000. In proposito l'attrice aveva prodotto una dichiarazione, sottoscritta da tuti i fratelli il giorno del rogito, con la quale si riconosceva che il fabbricato era stato edificato a cura e spese dei due acquirenti. Si rappresenta ancora che, in rapporto all'edificazione a cura e spese degli acquirenti, il prezzo corrisposto di lire 60.000.000, risultava certamente congruo rispetto al valore di quanto compravenduto. I ricorrenti proseguono nella censura, evidenziando che tale dichiarazione era perfettamente valida, diversamente da quella esibita dalla convenuta, con la quale [OSCURATO:PERSONA], in pari data, aveva dichiarato di essere soddisfatta di ogni suo diritto, la quale, estorta dal fratello Adriano sotto la minaccia di impedire la stipulazione, si poneva in palese violazione dell'art. 458 c.c. Ad ogni modo, con riguardo a tale dichiarazione, la ricorrente evidenzia che essa non è stata utilizzata dalla Corte d'appello ai fini della prova del carattere simulato della vendita. Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -5- La Corte poi ha del tutto obliterato, come tempestivamente eccepito dall'attrice nella memora del 19 luglio 2002, depositata nel giudizio di primo grado, che acquirente in base all'atto del 18 settembre 1982 non fu la sola figlia, ma anche il marito di lei, il che avrebbe comportato la necessità che, ai fini dell'imputazione ex se, si considerasse solo la metà del valore del bene. La restante parte dei motivi censura la decisione riguardo allo sviluppo dei calcoli che hanno portato al rigetto della domanda di riduzione, conseguendo gli stessi all'errore nella valutazione della reale natura dell'atto del 18 settembre 1982. 2. Risulta chiaramente dalla precedente esposizione che l'essenza della critica che i ricorrenti muovono alla sentenza impugnata è l'avere la Corte di merito fatto discendere la simulazione del contratto del 18 settembre 2002 dall'accertamento della simulazione dell'altro contratto, oggetto della domanda di riduzione. Essi sostengono che la Corte di merito, dopo avere accertato la simulazione del contratto concluso fra de cuius e la Pellegrini in conformità a certi indizi, ha pensato, sulla base di quegli stessi indizi e in assenza di ogni argomentazione specificamente riferibile al diverso atto, di poter inferire la simulazione anche di questo, come se i due atti dovessero essere necessariamente oggetto di una considerazione unitaria. Così identificato l'autentico significato della censura, si rileva esatta la considerazione dei ricorrenti, secondo cui la stessa censura non si dirige contro la valutazione delle presunzioni da parte del giudice di merito, proponendone una lettura alternativa ritenuta maggiormente plausibile, ma investe in radice il fondamento del ragionamento presuntivo seguito dalla Corte d'appello, in quanto fondato su presunzioni inidonee a giustificare la decisione. In questo senso la Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -6- censura rientra primariamente nella violazione di legge (Cass. n. 18611/2021; cfr. 3541/2020; n. 29635/2018). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la peculiare conformazione del controllo sulla motivazione, quale risulta dalla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., operato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, «non elimina, sebbene riduca (ma sarebbe meglio dire, trasformi), il controllo sulla sussistenza degli estremi cui l'art. 2729 c.c., comma 1, subordina l'ammissione della presunzione semplice. In realtà è in proposito possibile il sindacato per violazione di legge, ai sensi dell'art.360 c.p.c., n. 3. Ciò non solo nell'ipotesi (davvero rara) in cui il giudice abbia direttamente violato la norma in questione deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell'art. 2729 c.c., fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della "fattispecie astratta", ma erroneamente applicata alla "fattispecie concreta"» (Cass., S.U., n. 8053/2014). Fatta questa precisazione sull'ammissibilità dei motivi, gli stessi, da esaminare congiuntamente, non solo sono ammissibili, ma sono anche fondati. 3. La Corte d'appello incomincia la propria analisi, volta a giustificare l'accertamento della natura simulata di entrambi i contratti, con il porre in luce il principio secondo il quale il legittimario, il quale agisca a tutela della propria quota di riserva, può dimostrare la simulazione senza soggiacere ai limiti probatori che incontrano in materia le parti del contratto o i loro eredi. Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -7- Già questa enunciazione disvela il vizio fondamentale che inficia la sentenza, vizio che è stato colto dalla ricorrente: e cioè l'avere la Corte d'appello ritenuto che i rilievi, proposti pre-gésite-Aell atto oggetto v•ICA.") della domanda di riduzione, fossero automaticamente idonei a fare emergere il carattere simulato del diverso negozio, dedotto dalla convenuta quale oggetto dell'imputazione ex se a carico dell'attrice in riduzione. Le due ipotesi, invece, erano del tutto diverse. La Corte d'appello non si è resa conto che la regola probatoria, che consente ai legittimari, anche rispetto a contratti scritti, la prova per presunzioni, era pertinente rispetto all'azione di riduzione proposta dalla legittimaria e non anche rispetto alla domanda di simulazione della Pellegrini, che non è legittimaria: quindi l'ammissibilità della prova per presunzioni, nella prospettiva dell'imputazione ex se della liberalità fatta all'attrice, doveva essere verificata secondo regole diverse. 4. La Corte d'appello, nel considerare le due ipotesi in conformità a indizi ritenuti ricorrenti nell'una e nell'altra, ha obliterato che, con riferimento all'atto oggetto dell'istanza di riduzione, l'intera impostazione difensiva dell'attrice si era poi concentrata particolarmente sull'ipotesi della vendita mista a donazione. Nell'iniziale citazione fu chiaramente proposto il rapporto fra il prezzo quietanzato e il valore del bene risultante da consulenza di parte; fu quindi univocamente dedotto che l'atto costituiva donazione non per l'intero, ma solo per la frazione ricavata da quel rapporto. L'attrice ha tenuto ferma tale impostazione, adattandola all'esito dell'istruzione, anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado. In questa sede essa ha identificato la frazione del bene, da considerare oggetto di donazione, in base al confronto fra la parte di prezzo che figurava pagato nell'atto (lire 70.000.000) e il valore reale del bene accertato dal consulente tecnico d'ufficio (lire 154.000.000). Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -8- Sulla base di tale configurazione della fattispecie fu così indicata la misura monetaria della lesione con riferimento alla duplice successione, misura che fu estesa in appello a un importo maggiore per tenere conto del concorso del padre nella successione materna, apertasi per prima. Tale configurazione della fattispecie risulta persino dalla stessa sentenza d'appello, dove sono riportate le conclusioni formulate nel grado dall'attrice: «accertarsi e dichiararsi che il contratto di compravendita [.•.], stipulato il 27 settembre 1982, [...] ha costituito negotium mixtum cum donatione {...]; accertarsi e dichiararsi che il prezzo di lire 70.000.000 quietanzato in atti ha costituto il solo corrispettivo della vendita [...]». Ciò posto è chiaro che la Corte d'appello, nel riconoscere la simulazione del negozio, ha pronunciato oltre i limiti della domanda. Tale aspetto, però, non ha costituito oggetto di impugnazione con ricorso incidentale; se n'è trattato in questa sede solo al fine di fare emergere l'improprietà del ragionamento decisorio seguito dalla Corte d'appello, la quale, perseverando nell'errore, sottolinea che la quietanza di pagamento, contenuta negli atti, non costituiva elemento dirimente al fine di escludere la simulazione. Essa non si è resa conto che, con riferimento all'atto oggetto della domanda di riduzione, la quietanza riguardava solo il pagamento della somma di lire 70.000.000, che l'attrice aveva dato per ammesso, appuntandosi la domanda di simulazione sulle residue lire 20.000.000, che sarebbero dovuto essere corrisposte tramite assistenza e che, naturalmente, non costituivano oggetto di quietanza. La simulazione, in altre parole, non era diretta a fare emergere un trasferimento fatto senza il pagamento di alcun corrispettivo, ma una donazione indiretta realizzata attraverso una vendita a prezzo inferiore al valore reale del bene, compiuta dagli alienanti coscientemente e per spirito di liberalità. Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -9- Stranamente il rilievo del carattere non ostativo della quietanza è in astratto pertinente rispetto al diverso atto che aveva come acquirente l'attrice e il coniuge, poiché la simulazione, diversamente dal negozio misto a donazione, implica che nessun prezzo sia stato pagato; tuttavia, in assenza di ogni consapevolezza del giudicante in ordine alla diversità fra le due situazioni, la "pertinenza" del rilievo finisce per essere del tutto casuale. 5. Il paragrafo 10 della sentenza riguarda la prestazione di assistenza ed è quindi riferibile esclusivamente all'atto di acquisto della Pellegrini. 6. Nel successivo paragrafo 11, la Corte d'appello, a riprova della simulazione, richiama una pluralità di elementi: a) in primo luogo la mancata attestazione, da parte del notaio rogante, delle modalità di pagamento del prezzo: vale in proposito quanto si è detto a proposito della quietanza, essendo l'elemento non pertinente rispetto all'atto oggetto della domanda di riduzione, laddove il versamento della parte di prezzo quietanzato era stata ammessa, e in astratto pertinente rispetto al diverso negozio. Tuttavia, in assenza di qualsiasi riferimento specifico all'atto del 18 settembre 1982, l'astratta riferibilità del rilievo a tale atto si rileva, come già anticipato, del tutto causale, essendo del resto evidente, come risulta dal seguito del discorso, che la Corte intendeva riferirsi all'atto Pellegrini; b) la Corte d'appello richiama poi lo stretto rapporto di parentela fra le parti del contratto: l'elemento è realmente comune a entrambi gli atti, a volere intendere la parentela come comprensiva anche dell'affinità. I due atti, però, proprio sotto il profilo soggettivo, presentano una sostanziale differenza: uno fu stipulato con la nuora, l'altro con la figlia e il genero, il cui concorso nell'acquisto non è minimamente considerato nella sentenza; c) si menziona pia.i nella sentenza impugnata poi la giovane età dell'acquirente: orbene, risulta che l'argomento fu utilizzato Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -10- dall'attrice con riferimento alla nuora, la cui età è indicata nella stessa sentenza (23 anni). Nella sentenza al contrario, non si rinviene alcuna indicazione di quale fosse l'età della figlia e del marito di lei al momento del rogito. Non è un caso che il rilievo, riguardante la giovane età dell'acquirente, sia proposto dalla Corte d'appello al singolare, essendo quindi chiaro che la essa voleva riferirsi alla sola Pellegrini; d) la Corte d'appello continua con il rilievo della mancata prova di redditi continuativi che rendessero verosimile il pagamento del prezzo: rispetto a tale argomento possono ripetersi le medesime considerazioni fatte a proposito della quietanza, e cioè che il rilievo, in mancanza di elementi individualizzanti, si risolve in una clausola di stile con riferimento all'atto del 18 settembre 1982; e) la sproporzione fra il prezzo di lire 90.000.000 e il valore del bene, accertato dal consulente tecnico in lire 154.000.000. Tali valori sono riferiti al negozio intercorso fra i de cuius e la Pellegrini: rispetto all'altro negozio non c'è alcuna affermazione nella decisione che rilevi un uso consapevole del ragionamento presuntivo fondato sul divario di valori, che non è neanche indicato. 7. Infine, a ulteriore riprova dell'assenza, nella decisione impugnata, di qualsiasi considerazione specificamente riferibile all'atto che aveva quale acquirente la figlia, si ritiene di proporre un'ultima considerazione. La Corte d'appello detrae dalla legittima di Maria, attrice in riduzione, l'intero valore del bene oggetto del 18 settembre 1982, non rendendosi conto che il trasferimento avvenne anche in favore del marito di lei. Il bene, pertanto, ammesso e non concessa la simulazione dell'atto traslativo, andava conteggiato nella riunione fittizia per l'intero, ma poi detratto dalla quota di riserva dell'attrice (imputazione ex se) solo per la metà, essendo l'altra metà oggetto di donazione in favore di un diverso soggetto. Vale la stessa regola Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -11- dettata dall'art. 739, comma 2, c.c. in materia di collazione, che sono soggette a conferimento limitatamente alla quota del discendente (art. 739, comma 2, c.c.). 8. In conclusione la Corte d'appello, seppure abbia dichiarato la simulazione di ambedue i contratti, ha considerato solo l'atto oggetto della domanda di riduzione, per di più non comprendendo l'esatta portata della domanda. In conseguenza di ciò ha utilizzato, ai fini della valutazione di tale atto, elementi presuntivi alcuni dei quali palesemente impropri. Non contenta di tale errore (che non ha costituito oggetto di censura), ha implicitamente utilizzato gli stessi indizi ai fini della decisione sul diverso contratto, senza compiere alcuna indagine individualizzante. Il carattere simulato dell'alienazione fatta dai genitori alla figlia e al marito di lei è così stato fatto discendere sulla base di elementi privi del carattere della presunzione: il che, come anticipato, è stato correttamente cesurato in cassazione per violazione di legge (Cass. n. 18611/2021). Tanto basta per giustificare la cassazione della decisione, restando conseguentemente assorbiti i profili di censura riguardanti le due dichiarazioni coeve alla stipulazione: quella, favorevole all'attrice, rilasciata dai fratelli, e quella a lei sfavorevole, resa dalla stessa attrice. Sono poi inammissibili, in quanto prive di autonomia, le censure sull'erroneo calcolo della quota di riserva, posto che l'errore è fatto dipendere dall'avere la Corte di merito considerato donazione la vendita fatta all'attrice e al coniuge di lei. Assorbito il terzo motivo, riguardante la liquidazione delle spese di lite. La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Ric. 2017 n. 03481 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -12- P.Q.M. accoglie i primi due motivi,
Sentenza Cassazione n. 24479/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris