CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 1996
Cassazione n. 12296/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/03/1996 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cf OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che essi risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( sia in ordine alla esclusione della desistenza attiva ed alla insussistenza dei fatti di cui ai capi 2 e 4 - v. pg. 4 e sg.; sia in relazione al reato di cui al capo 5), v. pag. 5 primo cpv.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Angelo apozzi Ang4oj Cosja nzo • DEPO![OSCURATO:PERSONA] *0 4 A" ' Z2 CANLE