Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21085/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 Aprile 1954 avverso la sentenza resa il 21 giugno 2022 dalla CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 20 maggio 2020, che ha affermato la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata, ha dichiarato estinte per prescrizione le condotte realizzate sino al 20 dicembre 2014, confermando la responsabilità dell'imputato per le condotte successive e contestate sino al 2016 e ha, per l'effetto, rideterminato la pena inflitta in mesi 7 di reclusione ed euro 270 di multa.

Si addebita all'imputato, nella veste di cointestatario del conto corrente bancario della associazione professionale Studio associato Minervino - Laudi, di essersi appropriato della complessiva somma di 82.000 C, che eccedeva la sua quota di utili conseguiti tra il 2012 e il 2016, così sottraendo alla socia e cointestataria Laudi le somme di sua spettanza. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 43 e 646 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha riconosciuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione di somme di denaro eccedenti la quota di utile spettante al prevenuto, mentre è stato dimostrato che il conto corrente aveva sempre presentato un saldo negativo, sicché nessun utile poteva dirsi sussistente, stante la mancata approvazione da parte dell'associazione professionale dei bilanci, e né l'imputato né la persona offesa potevano avere contezza di quanto sarebbe loro spettato in termini di utile.

La corte in merito a questa specifica censura ha osservato che non è rilevante la presenza di utili in senso tecnico da distribuire fra i due associati, visto che all'imputato è contestato l'indebito prelievo di somme di competenza della associazione professionale eccedenti la quota di utili a lui spettante, nei termini accertati dal consulente della parte civile.

Ma, osserva il ricorrente, il dolo appropriativo deve essere valutato con riferimento al momento in cui la condotta è stata posta in essere e non in un momento successivo e i prelievi, per quanto formalmente non corretti e non rispettosi del contratto di associazione, non erano sorretti dal necessario elemento soggettivo, poiché all'epoca non vi era certezza in ordine alla quantificazione degli utili e quindi gli stessi risultavano espressione dell'atteggiamento colposo del Minervino. 3.Su richiesta del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta la trattazione orale del processo.

E' pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo è generico poiché ripropone le medesime considerazioni già formulate con l'atto di appello, senza confrontarsi con le risposte articolate e corrette in punto di diritto fornite dalla sentenza di appello alle pagine 7, 8 e 9, sia in ordine all'elemento materiale del reato sia in ordine all'elemento soggettivo.

Giova ribadire in questa sede che è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt.1298 e 1854 cod. civ., secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali. (Fattispecie di annullamento con rinvio di cui all'art. 622 c.p.p.). (Sez. 2, Sentenza n. 16655 del 20/04/2010 Ud. (dep. 30/04/2010) Rv. 247024 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 17239 del 04/04/2006 Cc. (dep. 18/05/2006 ) Rv. 234754 - 0) e , Nel caso in esame viene contestato all'imputato di avere prelevato 82.000 circa in eccedenza rispetto alla quota di utili a lui spettante e dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge che la quota è stata determinata dalla consulenza tecnica prodotta dalla parte civile, e non risulta contestata sotto nessun profilo dalla difesa.

Minervino non ha neppure censurato l'ammontare dei prelievi effettuati.

Dalle sentenze di merito emerge, inoltre, l'esistenza di una scrittura privata in cui l'imputato ha riconosciuto un debito nei confronti della Laudi di 60.000 euro dovuto agli indebiti prelievi, che assume evidente rilevanza confessoria.

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza, la corte ha correttamente evidenziato che proprio in assenza della certa sussistenza di utili, determinati in seguito all'approvazione dei bilanci, l'imputato non avrebbe potuto prelevare somme in eccesso rispetto alla sua quota, pari al 50% degli utili, al netto delle spese sostenute.

La circostanza che i bilanci non fossero stati approvati non scrinnina, ma piuttosto aggrava la condotta dell'imputato, che non poteva ignorare di stare operando abusando delle facoltà a lui conferite, in danno della cointestataria.

Per tali ragioni non può essere riconosciuto nel comportamento dell'imputato un mero atteggiamento colposo, ma piuttosto la evidente consapevolezza e volontà di appropriarsi di risorse che non gli competevano. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita che si ritiene congruo liquidare in euro 3700,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3700,00 oltre accessori di legge.

Roma 29 marzo 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 Aprile 1954 avverso la sentenza resa il 21 giugno 2022 dalla CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 20 maggio 2020, che ha affermato la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata, ha dichiarato estinte per prescrizione le condotte realizzate sino al 20 dicembre 2014, confermando la responsabilità dell'imputato per le condotte successive e contestate sino al 2016 e ha, per l'effetto, rideterminato la pena inflitta in mesi 7 di reclusione ed euro 270 di multa. Si addebita all'imputato, nella veste di cointestatario del conto corrente bancario della associazione professionale Studio associato Minervino - Laudi, di essersi appropriato della complessiva somma di 82.000 C, che eccedeva la sua quota di utili conseguiti tra il 2012 e il 2016, così sottraendo alla socia e cointestataria Laudi le somme di sua spettanza. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 43 e 646 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha riconosciuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione di somme di denaro eccedenti la quota di utile spettante al prevenuto, mentre è stato dimostrato che il conto corrente aveva sempre presentato un saldo negativo, sicché nessun utile poteva dirsi sussistente, stante la mancata approvazione da parte dell'associazione professionale dei bilanci, e né l'imputato né la persona offesa potevano avere contezza di quanto sarebbe loro spettato in termini di utile. La corte in merito a questa specifica censura ha osservato che non è rilevante la presenza di utili in senso tecnico da distribuire fra i due associati, visto che all'imputato è contestato l'indebito prelievo di somme di competenza della associazione professionale eccedenti la quota di utili a lui spettante, nei termini accertati dal consulente della parte civile. Ma, osserva il ricorrente, il dolo appropriativo deve essere valutato con riferimento al momento in cui la condotta è stata posta in essere e non in un momento successivo e i prelievi, per quanto formalmente non corretti e non rispettosi del contratto di associazione, non erano sorretti dal necessario elemento soggettivo, poiché all'epoca non vi era certezza in ordine alla quantificazione degli utili e quindi gli stessi risultavano espressione dell'atteggiamento colposo del Minervino. 3.Su richiesta del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta la trattazione orale del processo. E' pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo è generico poiché ripropone le medesime considerazioni già formulate con l'atto di appello, senza confrontarsi con le risposte articolate e corrette in punto di diritto fornite dalla sentenza di appello alle pagine 7, 8 e 9, sia in ordine all'elemento materiale del reato sia in ordine all'elemento soggettivo. Giova ribadire in questa sede che è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt.1298 e 1854 cod. civ., secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali. (Fattispecie di annullamento con rinvio di cui all'art. 622 c.p.p.). (Sez. 2, Sentenza n. 16655 del 20/04/2010 Ud. (dep. 30/04/2010) Rv. 247024 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 17239 del 04/04/2006 Cc. (dep. 18/05/2006 ) Rv. 234754 - 0) e , Nel caso in esame viene contestato all'imputato di avere prelevato 82.000 circa in eccedenza rispetto alla quota di utili a lui spettante e dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge che la quota è stata determinata dalla consulenza tecnica prodotta dalla parte civile, e non risulta contestata sotto nessun profilo dalla difesa. Minervino non ha neppure censurato l'ammontare dei prelievi effettuati. Dalle sentenze di merito emerge, inoltre, l'esistenza di una scrittura privata in cui l'imputato ha riconosciuto un debito nei confronti della Laudi di 60.000 euro dovuto agli indebiti prelievi, che assume evidente rilevanza confessoria. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza, la corte ha correttamente evidenziato che proprio in assenza della certa sussistenza di utili, determinati in seguito all'approvazione dei bilanci, l'imputato non avrebbe potuto prelevare somme in eccesso rispetto alla sua quota, pari al 50% degli utili, al netto delle spese sostenute. La circostanza che i bilanci non fossero stati approvati non scrinnina, ma piuttosto aggrava la condotta dell'imputato, che non poteva ignorare di stare operando abusando delle facoltà a lui conferite, in danno della cointestataria. Per tali ragioni non può essere riconosciuto nel comportamento dell'imputato un mero atteggiamento colposo, ma piuttosto la evidente consapevolezza e volontà di appropriarsi di risorse che non gli competevano. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita che si ritiene congruo liquidare in euro 3700,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3700,00 oltre accessori di legge. Roma 29 marzo 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21085/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris