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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39068/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.

L'imputato denuncia mancanza di motivazione sull'applicazione della recidiva.

Il ricorso è inammissibile per la evidente genericità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini dell'applicazione della recidiva ha valorizzato, come sintomatici di pericolosità i reiterati precedenti dell'imputato.

Alla inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere e nso-r- [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. L'imputato denuncia mancanza di motivazione sull'applicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile per la evidente genericità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini dell'applicazione della recidiva ha valorizzato, come sintomatici di pericolosità i reiterati precedenti dell'imputato. Alla inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere e nso-r- [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39068/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris