CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22243/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato come l'oggetto attribuito al ricorrente fosse un apparato cellulare ed in quanto tale costituente "apparecchio telefonico" di cui all'art. 391-ter cod. pen.. essendo inconferente che lo stesso fosse privo di batteria e scheda SIM; che la giurisprudenza citata dalla difesa onde confutare l'integrazione del reato (di fa espresso richiamo alla sentenza della Sez. 6, n. 42941 del 11/09/2024, Collalunga, Rv. 287262 - 01) è riferibile ad ipotesi, tutt'altro che sovrapponibile, in cui l'oggetto introdotto nella struttura carceraria era costituito dalla sola scheda SIM, non certo costituente "apparecchio telefonico"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0