Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10482/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato;-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo Operamolla;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia,sez. 4, n. 1626/4/2019, depositata il 24 maggio 2019, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026 dalConsigliere Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, con la sentenzaindicata in epigrafe, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avversoNumero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari che, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione di diniego di autotutela inrelazione all’istanza di variazione della rendita catastale di un fabbricatosito in Bisceglie, aveva accolto il ricorso proposto dalla proprietariaColamartino [OSCURATO:PERSONA].

L’atto con il quale l’Agenzia aveva rispostonegativamente alla richiesta, avanzata dalla contribuente il 29 aprile2013, riguardava la rettifica del classamento dell’immobile conl’applicazione del tasso di fruttuosità del 2%, in luogo di quello richiesto econfermato in sede di accertamento, pari al 2,50%.2.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione affidato a un unico motivo; la contribuente depositacontroricorso e memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c., recante notaspese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, aisensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112c.p.c., per omessa pronunzia in ordine all’eccezione di inammissibilità delricorso avverso il diniego di autotutela, non fondato su vizi propri deldiniego medesimo ma volto a contestare la fondatezza della pretesatributaria; deduce inoltre, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, laviolazione degli artt. 19 e 21 d.

Lgs. n. 546/1992, assumendo che non èimpugnabile il diniego di provvedere in autotutela, trattandosi di attoconfermativo del precedente provvedimento di classamento.1.1.

Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilitàformulata dalla controricorrente, sull’assunto della prospettazione diquestioni nuove e non proposte quali motivi d’appello.

La sentenza dellaCommissione tributaria regionale dà, invero, espressamente atto dellaformulazione della censura da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’attod’appello, ove viene affermato “che il diniego di autotutela è sìimpugnabile dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA], ma deve riguardareNumero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026esclusivamente profili di illegittimità della procedura”, in tal modo facendospecifico riferimento al profilo di doglianza secondo cui il sindacatogiurisdizionale sull’impugnato diniego di procedere a un annullamento inautotutela, può riguardare soltanto eventuali profili d’illegittimità delrifiuto dell’amministrazione e non la fondatezza della pretesa tributaria.1.2.

Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili di censuraenunciati.1.3.

Quanto all’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilitàdel ricorso della contribuente, siccome rivolto a sovvertire un datocensuario definitivo e consolidato, perché relativo a una rendita catastaleproposta, rettificata e non impugnata, va osservato come, secondo ilconsolidato indirizzo di questa Corte, « Ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione delgiudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimentoche si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio,pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con lapretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. explurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass.30/01/2020, n. 2153).

È stato, quindi, ritenuto che « Non ricorre il vizio diomessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendoviun'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo diimpugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente lareiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nelcaso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un puntoche si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.» (Cass.04/06/2019, n. 1525).

Nel caso di specie, deve ritenersi che non vi siastata omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità, ma rigettoimplicito della stessa, per cui la censura, formulata ai sensi del n. 4Numero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., va disattesa (Cass., n.23217/2022)1.4.

Con riguardo al profilo della violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, si osserva che è stato in varie occasioni affermato daquesta Corte come, in materia, il contribuente abbia sempre il diritto dichiedere la revisione del classamento della propria unità immobiliare, cosìda conformare lo stato catastale allo stato di fatto.

Secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Cass., Sez.

V, 15 luglio 2008,n. 19379; Cass., Sez.

V, 11 aprile 2011, n. 8165; Cass., Sez.

VI-V, 19marzo 2014, n. 6411; Cass., Sez.

VI-V, 13 giugno 2014, n. 13535; Cass.,Sez.

VI-V, 13 febbraio 2015, nn. 2995 e 3001; Cass., Sez.

V, 21 giugno2021, n. 17627; Cass. Sez.

V, 12 dicembre 2022, n. 36231), alcontribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcunlimite temporale, la rendita proposta con la procedura DOCFA, quando lasituazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera.1.5.

Al riguardo è stato, infatti, evidenziato che il termine di dodicimesi dalla presentazione della DOCFA, fissato dall'art. 1 del D.M. 19 aprile1994 n. 701, per la determinazione della rendita catastale definitiva daparte dell'amministrazione finanziaria (eventualmente modificativa dellarendita proposta dal contribuente), non ha natura perentoria, mameramente ordinatoria, costituendo una modalità di esercizio dei poteriper la formazione e l'aggiornamento del catasto (Cass., Sez.

V, 21 luglio2006, n. 16824; Cass. Sez.

V, 15 luglio 2008, nn. 19379 e 19380; Cass.,Sez.

V, 11 marzo 2011, n. 5843; Cass., Sez.

VI-V, 19 marzo 2014, n.6411; Cass., Sez.

VI- V, 13 giugno 2014, n. 13535; Cass., Sez.

VI-V, 13febbraio 2015, n. 2995; Cass., Sez.

VI-V, 19 febbraio 2015, nn. 3355 e3358; Cass., Sez.

V, 13 marzo 2015, n. 5051).

Se, dunque, l'esito delprocedimento di classamento è di tipo accertativo e mira solo a fornirechiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto,in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta,Numero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026deve concludersi che quando la situazione di fatto e di diritto ab originedenunziata non sia veritiera o abbia subito variazioni sostanziali ilcontribuente mantiene il diritto di modificare la rendita propostaall'amministrazione finanziaria.1.6.

Nel vigente sistema tributario la rendita catastale, del resto,non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale masolo una efficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, aifini delle imposte sul patrimonio immobiliare e ai fini delle imposteindirette sui trasferimenti immobiliari.

La rendita catastale non formaoggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce lapropria efficacia con riguardo ad una singola annualità d'imposta, avendo -al contrario - efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi didefinitività o irrevocabilità.

Avendo la rendita catastale efficacia illimitatanel tempo, altrettanto illimitata deve ritenersi la facoltà del contribuente dipresentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione.

Pertanto, comel'amministrazione finanziaria, senza conseguente caducazione dei suoipoteri accertativi, può sempre intervenire a rettificare la rendita propostadal contribuente, non vi è ragione per cui quest'ultimo - avvedutosidell'errore dichiarativo - non possa correggere i propri errori od omissioniripristinando l'esatto valore secondo il reddito effettivamente ritraibile.

Lanon emendabilità di dichiarazioni ab origine inesatte, del resto, finirebbeper cristallizzare nel tempo una imposizione falsata nei suoi presupposti,in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art.53 Cost.

Costituisce, infatti, principio generale che le dichiarazioni delcontribuente che risultino affette da errore di fatto o di diritto sianosempre emendabili e ritrattabili, quando possa derivarnel'assoggettamento ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che,sulla base della legge, devono restare a suo carico.

Come la dichiarazionedei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una meraesternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragioneNumero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui datiriferiti, costituendo essa solo un momento dell'iter procedimentale voltoall'accertamento dell'obbligazione tributaria, lo stesso principio va - amaggior ragione - applicato alla dichiarazione di classificazione catastale,che costituisce l'atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo"cooperativo" per la classificazione degli immobili e le rendite da questiprodotte che - per valere come base per il calcolo dell'imposta - debbonoessere idonee a rappresentare l'indice di capacità contributiva delcittadino.

Tanto in sintonia con l'art. 10 della Legge 7 luglio 2000 n. 212(c.d.

"Statuto del contribuente"), secondo cui «i rapporti tra contribuenteed amministrazione finanziaria sono improntati al principio dicollaborazione e buona fede», essendo - appunto - conforme a buona fedenon percepire somme non dovute, ancorché versate per erroredall'obbligato su dichiarazione da lui stesso effettuata.1.7.

Nessuna preclusione di definitività dell'accatastamento poteva,dunque, essere opposta alla istanza di rettifica presentata dallacontribuente il 29 aprile 2013 al fine di conformare la rendita allaprevisione legale di cui al D.M. 14/12/1991.

Il contribuente, come innanzirilevato, ha sempre diritto a chiedere la revisione del classamento e ciò,per quanto nella presente sede direttamente rileva, senza che una taleistanza solleciti o presupponga necessariamente l’annullamento dellaclassificazione in essere all’esito di un procedimento di autotuteladell’Amministrazione.

Si legge in Cass. n. 2995/15 che: “in tema diclassamento d'immobili, il contribuente può domandare, in ogni momento,all'Amministrazione la correzione dei dati dichiarati e la rettifica dellarendita proposta quando la situazione di fatto o di diritto denunciata noncorrisponde al vero, trattandosi di un procedimento di accertamento, epuò ricorrere, in caso di diniego, avendo diritto ad una definizione mirata especifica della sua proprietà senza necessità di prospettare un interessegenerale, al giudice tributario, che procederà alla valutazioneNumero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026dell'immobile, tenendo conto delle sue mutate condizioni edeventualmente disapplicando i criteri elaborati dall'Amministrazione.” Inlinea con tali principi, si è poi stabilito (Cass., n. 3001/15) che: “In temadi contenzioso tributario, il silenzio-rigetto, con cui l'amministrazioneconferma la precedente rendita catastale, respingendo l'istanza divariazione presentata dal contribuente, deve considerarsi atto tacitoriguardante le operazioni catastali di attribuzione di rendita ed è, quindi,impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1,lett. f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, norma che si riferisce a tuttigli atti catastali, in qualsiasi forma adottati, idonei a produrre effettigiuridici negativi in capo al proprietario di un bene immobile”.

Piùrecentemente, la Corte è tornata sull’argomento, affermando che (Cass.,n. 31574/21): “In tema di contenzioso tributario, il diniego, espresso otacito, opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di variazionedella rendita catastale non è qualificabile come diniego di autotutela, maintegra un atto relativo alle operazioni catastali di attribuzione di renditaed è, quindi, impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19,comma 1, lett. f. del d. lgs. n. 546/1992”.Nel raccordare il regime dell’istanza di variazione-adeguamento conquello dell’autotutela amministrativa, si è nell’occasione osservato: “né sipuò sostenere che il diniego o rifiuto di variazione catastale rientrerebbenella tipologia degli atti impugnabili soltanto sub specie del diniegoespresso o tacito di autotutela, che può riguardare soltanto eventualiprofili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione finanziaria, inrelazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificanol'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria,nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimitàdi un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n.7616; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21146; Cass., Sez. 5^, 26Numero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026settembre 2019, n. 24032; Cass., Sez. 5", 4 dicembre 2020, n. 27806;Cass., Sez. 6^-5, 16 marzo 2021, n. 7378).

A tale proposito, il collegiorileva che l'art. 19, lett. f, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisceche il ricorso può essere proposto avverso «gli atti relativi alle operazionicatastali indicate nell'art. 2, comma 2», dello stesso D.L.vo 31 dicembre1992 n. 546, e quest'ultima disposizione annovera nell'oggetto dellagiurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti «la consistenza, ilclassamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione dellarendita catastale».

Non vi è, dunque, ragione di escludere dall'ambitodegli «atti relativi alle operazioni catastali» di cui all'art. 19, lett. f, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 il tacito o espresso diniego ad una istanzadi variazione catastale.”Applicando i richiamati criteri al caso di specie, risulta che ladomanda della contribuente di riduzione della rendita catastale applicandoal valore complessivo di stima, un saggio di fruttuosità nella misura del2,0%, in luogo del saggio di fruttuosità del 2,5% proposto dalla stessaparte in sede di denuncia di variazione catastale a mezzo Docfa del 20maggio 2009 e confermato in sede di accertamento in rettifica dall’Ufficio,era correttamente qualificabile come istanza di correzione-adeguamento;ciò perché con essa la contribuente ha denunciato l'erroneità della renditacatastale attribuita, invitando l'amministrazione finanziaria ad apportare lenecessarie revisioni, in ciò ottenendo un rifiuto confermativo della validitàdel classamento e della rendita in precedenza attribuiti.

La richiestamedesima, pertanto, non era un’istanza di autotutela, ma un’istanzaconformativa della rendita alla previsione legale di cui al D.M. 14/12/1991,diretta quindi a far valere un errore di diritto.

In sostanza, con l'istanzapresentata il 20 maggio 2009, la contribuente ha denunciato la (presunta)erroneità del saggio di interesse per il computo della rendita, che era stataproposta (nella percentuale del 2,5%, anziché del 2%) con precedenteprocedura DOCFA, invitando l’amministrazione finanziaria ad apportare laNumero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026necessaria correzione, ma quest'ultima ha opposto un rifiuto espresso, conprovvedimento reso il 22 maggio 2013, confermando il classamento e larendita attribuita su proposta della medesima contribuente.

Dunque, nellavicenda sub iudice, il provvedimento negativo con il qualel'amministrazione finanziaria ha mantenuto la precedente attribuzionedella rendita, rigettando l'istanza di variazione avanzata dallacontribuente, deve considerarsi atto riguardante un'operazione diclassamento catastale; a quest'ultimo riguardo, va sottolineato che gli atticatastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie(ora, dinanzi alle Corti di giustizia tributaria), gli atti assoggettati alla piùampia “libertà di forma”, non avendo il legislatore definito il nome od iltipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorsoe limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nellagiurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferentisenza distinguo di sorta.

La previsione della generica impugnabilità deglidifesa e di tutela giurisdizionale contro tutti gli atti idonei a produrre effettigiuridici negativi in capo al contribuente quale certamente è ladeterminazione della rendita catastale che rappresenta, ai finì di unapluralità di tributi, la misura della capacita contributiva del soggettopassivo con riferimento alla titolarità di un diritto di proprietà su un beneimmobile sito nel territorio dello Stato (Cass., n. 36231/2022; Cass., n.5454/2025).

Ne consegue che il ricorso introduttivo, come correttamenteritenuto dalla Commissione tributaria regionale, non poteva ritenersiprecluso dalla definitività, per mancata impugnazione, dell’accertamentodel 2010 (Cass., n. 36231/2022).1.8.

In conclusione, si può ribadire che, in tema di contenziosotributario, l'articolo 19, comma 1, lett. f), del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.546 stabilisce che può essere presentato ricorso avverso gli atti relativialle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, del medesimoNumero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, norma quest'ultima che annoveranell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti«l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento deiterreni e la ripartizione dell'estimo (...), nonché quelle, concernenti laconsistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane el'attribuzione della rendita catastale».

L'atto di diniego della variazionecatastale emesso a seguito di richiesta della contribuente concerne, senzadubbio, una delle operazioni catastali menzionate nel citato art. 2 - e, inparticolare, l'attribuzione della rendita catastale all'immobile posseduto -ed è, quindi, impugnabile dinanzi le commissioni tributarie (Cass.,19379/2008; Cass. 2006/2019; con riferimento al silenzio rigetto: Cass.,3001/ 2015).1.9 Nella specie, la Commissione tributaria regionale, attenendosi aiprincipi enunciati, ha rigettato l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] che l’Agenzia del Territorio avrebbe dovuto rideterminare larendita catastale applicando il tasso di fruttuosità del 2 %, ritenendol’amministrazione tenuta all’esame dell’istanza di variazione catastale dellacontribuente.1.10.

Alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso varigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate,nella misura fissata in dispositivo, quantificata secondo il valore dellacontroversia, il numero e la complessità delle questioni trattate, tenutoconto delle fasi del giudizio e degli importi – calcolati tra i minimi e i medi- delle tariffe, in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosiantistatario.

P.Q.MRigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio, che liquida nella misura di euro 4.500 per compensi, oltreIva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, e di euro 200,00 perNumero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026esborsi, in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosiantistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto indata 24.02.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato;-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo Operamolla;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia,sez. 4, n. 1626/4/2019, depositata il 24 maggio 2019, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026 dalConsigliere Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, con la sentenzaindicata in epigrafe, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avversoNumero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari che, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione di diniego di autotutela inrelazione all’istanza di variazione della rendita catastale di un fabbricatosito in Bisceglie, aveva accolto il ricorso proposto dalla proprietariaColamartino [OSCURATO:PERSONA]. L’atto con il quale l’Agenzia aveva rispostonegativamente alla richiesta, avanzata dalla contribuente il 29 aprile2013, riguardava la rettifica del classamento dell’immobile conl’applicazione del tasso di fruttuosità del 2%, in luogo di quello richiesto econfermato in sede di accertamento, pari al 2,50%.2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione affidato a un unico motivo; la contribuente depositacontroricorso e memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c., recante notaspese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, aisensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112c.p.c., per omessa pronunzia in ordine all’eccezione di inammissibilità delricorso avverso il diniego di autotutela, non fondato su vizi propri deldiniego medesimo ma volto a contestare la fondatezza della pretesatributaria; deduce inoltre, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, laviolazione degli artt. 19 e 21 d. Lgs. n. 546/1992, assumendo che non èimpugnabile il diniego di provvedere in autotutela, trattandosi di attoconfermativo del precedente provvedimento di classamento.1.1. Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilitàformulata dalla controricorrente, sull’assunto della prospettazione diquestioni nuove e non proposte quali motivi d’appello. La sentenza dellaCommissione tributaria regionale dà, invero, espressamente atto dellaformulazione della censura da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’attod’appello, ove viene affermato “che il diniego di autotutela è sìimpugnabile dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA], ma deve riguardareNumero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026esclusivamente profili di illegittimità della procedura”, in tal modo facendospecifico riferimento al profilo di doglianza secondo cui il sindacatogiurisdizionale sull’impugnato diniego di procedere a un annullamento inautotutela, può riguardare soltanto eventuali profili d’illegittimità delrifiuto dell’amministrazione e non la fondatezza della pretesa tributaria.1.2. Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili di censuraenunciati.1.3. Quanto all’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilitàdel ricorso della contribuente, siccome rivolto a sovvertire un datocensuario definitivo e consolidato, perché relativo a una rendita catastaleproposta, rettificata e non impugnata, va osservato come, secondo ilconsolidato indirizzo di questa Corte, « Ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione delgiudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimentoche si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio,pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con lapretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. explurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass.30/01/2020, n. 2153). È stato, quindi, ritenuto che « Non ricorre il vizio diomessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendoviun'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo diimpugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente lareiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nelcaso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un puntoche si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.» (Cass.04/06/2019, n. 1525). Nel caso di specie, deve ritenersi che non vi siastata omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità, ma rigettoimplicito della stessa, per cui la censura, formulata ai sensi del n. 4Numero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., va disattesa (Cass., n.23217/2022)1.4. Con riguardo al profilo della violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, si osserva che è stato in varie occasioni affermato daquesta Corte come, in materia, il contribuente abbia sempre il diritto dichiedere la revisione del classamento della propria unità immobiliare, cosìda conformare lo stato catastale allo stato di fatto. Secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Cass., Sez. V, 15 luglio 2008,n. 19379; Cass., Sez. V, 11 aprile 2011, n. 8165; Cass., Sez. VI-V, 19marzo 2014, n. 6411; Cass., Sez. VI-V, 13 giugno 2014, n. 13535; Cass.,Sez. VI-V, 13 febbraio 2015, nn. 2995 e 3001; Cass., Sez. V, 21 giugno2021, n. 17627; Cass. Sez. V, 12 dicembre 2022, n. 36231), alcontribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcunlimite temporale, la rendita proposta con la procedura DOCFA, quando lasituazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera.1.5. Al riguardo è stato, infatti, evidenziato che il termine di dodicimesi dalla presentazione della DOCFA, fissato dall'art. 1 del D.M. 19 aprile1994 n. 701, per la determinazione della rendita catastale definitiva daparte dell'amministrazione finanziaria (eventualmente modificativa dellarendita proposta dal contribuente), non ha natura perentoria, mameramente ordinatoria, costituendo una modalità di esercizio dei poteriper la formazione e l'aggiornamento del catasto (Cass., Sez. V, 21 luglio2006, n. 16824; Cass. Sez. V, 15 luglio 2008, nn. 19379 e 19380; Cass.,Sez. V, 11 marzo 2011, n. 5843; Cass., Sez. VI-V, 19 marzo 2014, n.6411; Cass., Sez. VI- V, 13 giugno 2014, n. 13535; Cass., Sez. VI-V, 13febbraio 2015, n. 2995; Cass., Sez. VI-V, 19 febbraio 2015, nn. 3355 e3358; Cass., Sez. V, 13 marzo 2015, n. 5051). Se, dunque, l'esito delprocedimento di classamento è di tipo accertativo e mira solo a fornirechiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto,in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta,Numero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026deve concludersi che quando la situazione di fatto e di diritto ab originedenunziata non sia veritiera o abbia subito variazioni sostanziali ilcontribuente mantiene il diritto di modificare la rendita propostaall'amministrazione finanziaria.1.6. Nel vigente sistema tributario la rendita catastale, del resto,non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale masolo una efficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, aifini delle imposte sul patrimonio immobiliare e ai fini delle imposteindirette sui trasferimenti immobiliari. La rendita catastale non formaoggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce lapropria efficacia con riguardo ad una singola annualità d'imposta, avendo -al contrario - efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi didefinitività o irrevocabilità. Avendo la rendita catastale efficacia illimitatanel tempo, altrettanto illimitata deve ritenersi la facoltà del contribuente dipresentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione. Pertanto, comel'amministrazione finanziaria, senza conseguente caducazione dei suoipoteri accertativi, può sempre intervenire a rettificare la rendita propostadal contribuente, non vi è ragione per cui quest'ultimo - avvedutosidell'errore dichiarativo - non possa correggere i propri errori od omissioniripristinando l'esatto valore secondo il reddito effettivamente ritraibile. Lanon emendabilità di dichiarazioni ab origine inesatte, del resto, finirebbeper cristallizzare nel tempo una imposizione falsata nei suoi presupposti,in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art.53 Cost. Costituisce, infatti, principio generale che le dichiarazioni delcontribuente che risultino affette da errore di fatto o di diritto sianosempre emendabili e ritrattabili, quando possa derivarnel'assoggettamento ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che,sulla base della legge, devono restare a suo carico. Come la dichiarazionedei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una meraesternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragioneNumero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui datiriferiti, costituendo essa solo un momento dell'iter procedimentale voltoall'accertamento dell'obbligazione tributaria, lo stesso principio va - amaggior ragione - applicato alla dichiarazione di classificazione catastale,che costituisce l'atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo"cooperativo" per la classificazione degli immobili e le rendite da questiprodotte che - per valere come base per il calcolo dell'imposta - debbonoessere idonee a rappresentare l'indice di capacità contributiva delcittadino. Tanto in sintonia con l'art. 10 della Legge 7 luglio 2000 n. 212(c.d. "Statuto del contribuente"), secondo cui «i rapporti tra contribuenteed amministrazione finanziaria sono improntati al principio dicollaborazione e buona fede», essendo - appunto - conforme a buona fedenon percepire somme non dovute, ancorché versate per erroredall'obbligato su dichiarazione da lui stesso effettuata.1.7. Nessuna preclusione di definitività dell'accatastamento poteva,dunque, essere opposta alla istanza di rettifica presentata dallacontribuente il 29 aprile 2013 al fine di conformare la rendita allaprevisione legale di cui al D.M. 14/12/1991. Il contribuente, come innanzirilevato, ha sempre diritto a chiedere la revisione del classamento e ciò,per quanto nella presente sede direttamente rileva, senza che una taleistanza solleciti o presupponga necessariamente l’annullamento dellaclassificazione in essere all’esito di un procedimento di autotuteladell’Amministrazione. Si legge in Cass. n. 2995/15 che: “in tema diclassamento d'immobili, il contribuente può domandare, in ogni momento,all'Amministrazione la correzione dei dati dichiarati e la rettifica dellarendita proposta quando la situazione di fatto o di diritto denunciata noncorrisponde al vero, trattandosi di un procedimento di accertamento, epuò ricorrere, in caso di diniego, avendo diritto ad una definizione mirata especifica della sua proprietà senza necessità di prospettare un interessegenerale, al giudice tributario, che procederà alla valutazioneNumero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026dell'immobile, tenendo conto delle sue mutate condizioni edeventualmente disapplicando i criteri elaborati dall'Amministrazione.” Inlinea con tali principi, si è poi stabilito (Cass., n. 3001/15) che: “In temadi contenzioso tributario, il silenzio-rigetto, con cui l'amministrazioneconferma la precedente rendita catastale, respingendo l'istanza divariazione presentata dal contribuente, deve considerarsi atto tacitoriguardante le operazioni catastali di attribuzione di rendita ed è, quindi,impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1,lett. f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, norma che si riferisce a tuttigli atti catastali, in qualsiasi forma adottati, idonei a produrre effettigiuridici negativi in capo al proprietario di un bene immobile”. Piùrecentemente, la Corte è tornata sull’argomento, affermando che (Cass.,n. 31574/21): “In tema di contenzioso tributario, il diniego, espresso otacito, opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di variazionedella rendita catastale non è qualificabile come diniego di autotutela, maintegra un atto relativo alle operazioni catastali di attribuzione di renditaed è, quindi, impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19,comma 1, lett. f. del d. lgs. n. 546/1992”.Nel raccordare il regime dell’istanza di variazione-adeguamento conquello dell’autotutela amministrativa, si è nell’occasione osservato: “né sipuò sostenere che il diniego o rifiuto di variazione catastale rientrerebbenella tipologia degli atti impugnabili soltanto sub specie del diniegoespresso o tacito di autotutela, che può riguardare soltanto eventualiprofili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione finanziaria, inrelazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificanol'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria,nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimitàdi un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n.7616; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21146; Cass., Sez. 5^, 26Numero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026settembre 2019, n. 24032; Cass., Sez. 5", 4 dicembre 2020, n. 27806;Cass., Sez. 6^-5, 16 marzo 2021, n. 7378). A tale proposito, il collegiorileva che l'art. 19, lett. f, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisceche il ricorso può essere proposto avverso «gli atti relativi alle operazionicatastali indicate nell'art. 2, comma 2», dello stesso D.L.vo 31 dicembre1992 n. 546, e quest'ultima disposizione annovera nell'oggetto dellagiurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti «la consistenza, ilclassamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione dellarendita catastale». Non vi è, dunque, ragione di escludere dall'ambitodegli «atti relativi alle operazioni catastali» di cui all'art. 19, lett. f, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 il tacito o espresso diniego ad una istanzadi variazione catastale.”Applicando i richiamati criteri al caso di specie, risulta che ladomanda della contribuente di riduzione della rendita catastale applicandoal valore complessivo di stima, un saggio di fruttuosità nella misura del2,0%, in luogo del saggio di fruttuosità del 2,5% proposto dalla stessaparte in sede di denuncia di variazione catastale a mezzo Docfa del 20maggio 2009 e confermato in sede di accertamento in rettifica dall’Ufficio,era correttamente qualificabile come istanza di correzione-adeguamento;ciò perché con essa la contribuente ha denunciato l'erroneità della renditacatastale attribuita, invitando l'amministrazione finanziaria ad apportare lenecessarie revisioni, in ciò ottenendo un rifiuto confermativo della validitàdel classamento e della rendita in precedenza attribuiti. La richiestamedesima, pertanto, non era un’istanza di autotutela, ma un’istanzaconformativa della rendita alla previsione legale di cui al D.M. 14/12/1991,diretta quindi a far valere un errore di diritto. In sostanza, con l'istanzapresentata il 20 maggio 2009, la contribuente ha denunciato la (presunta)erroneità del saggio di interesse per il computo della rendita, che era stataproposta (nella percentuale del 2,5%, anziché del 2%) con precedenteprocedura DOCFA, invitando l’amministrazione finanziaria ad apportare laNumero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026necessaria correzione, ma quest'ultima ha opposto un rifiuto espresso, conprovvedimento reso il 22 maggio 2013, confermando il classamento e larendita attribuita su proposta della medesima contribuente. Dunque, nellavicenda sub iudice, il provvedimento negativo con il qualel'amministrazione finanziaria ha mantenuto la precedente attribuzionedella rendita, rigettando l'istanza di variazione avanzata dallacontribuente, deve considerarsi atto riguardante un'operazione diclassamento catastale; a quest'ultimo riguardo, va sottolineato che gli atticatastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie(ora, dinanzi alle Corti di giustizia tributaria), gli atti assoggettati alla piùampia “libertà di forma”, non avendo il legislatore definito il nome od iltipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorsoe limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nellagiurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferentisenza distinguo di sorta. La previsione della generica impugnabilità deglidifesa e di tutela giurisdizionale contro tutti gli atti idonei a produrre effettigiuridici negativi in capo al contribuente quale certamente è ladeterminazione della rendita catastale che rappresenta, ai finì di unapluralità di tributi, la misura della capacita contributiva del soggettopassivo con riferimento alla titolarità di un diritto di proprietà su un beneimmobile sito nel territorio dello Stato (Cass., n. 36231/2022; Cass., n.5454/2025). Ne consegue che il ricorso introduttivo, come correttamenteritenuto dalla Commissione tributaria regionale, non poteva ritenersiprecluso dalla definitività, per mancata impugnazione, dell’accertamentodel 2010 (Cass., n. 36231/2022).1.8. In conclusione, si può ribadire che, in tema di contenziosotributario, l'articolo 19, comma 1, lett. f), del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.546 stabilisce che può essere presentato ricorso avverso gli atti relativialle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, del medesimoNumero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, norma quest'ultima che annoveranell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti«l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento deiterreni e la ripartizione dell'estimo (...), nonché quelle, concernenti laconsistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane el'attribuzione della rendita catastale». L'atto di diniego della variazionecatastale emesso a seguito di richiesta della contribuente concerne, senzadubbio, una delle operazioni catastali menzionate nel citato art. 2 - e, inparticolare, l'attribuzione della rendita catastale all'immobile posseduto -ed è, quindi, impugnabile dinanzi le commissioni tributarie (Cass.,19379/2008; Cass. 2006/2019; con riferimento al silenzio rigetto: Cass.,3001/ 2015).1.9 Nella specie, la Commissione tributaria regionale, attenendosi aiprincipi enunciati, ha rigettato l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] che l’Agenzia del Territorio avrebbe dovuto rideterminare larendita catastale applicando il tasso di fruttuosità del 2 %, ritenendol’amministrazione tenuta all’esame dell’istanza di variazione catastale dellacontribuente.1.10. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso varigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate,nella misura fissata in dispositivo, quantificata secondo il valore dellacontroversia, il numero e la complessità delle questioni trattate, tenutoconto delle fasi del giudizio e degli importi – calcolati tra i minimi e i medi- delle tariffe, in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosiantistatario. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio, che liquida nella misura di euro 4.500 per compensi, oltreIva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, e di euro 200,00 perNumero registro generale 934/2020Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 10482/2026Data pubblicazione 21/04/2026esborsi, in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosiantistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto indata 24.02.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10482/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris