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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14561/2026

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d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette ed udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LUCASCIARRETTA, che nel riportarsi alla memoria già depositata ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Ancona, in parziale riformadella pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chel’aveva dichiarata colpevole del reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen., harideterminato la pena alla predetta inflitta – eliminando quella detentiva - in euro600 di multa.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite ildifensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge, mancata assunzione di provadecisiva e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b), c), d) ed e) c.p.p., conriferimento alla nullità delle seguenti decisioni e ordinanze emesse dal giudice diprimo grado: decisione, presa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di mancatacorrezione/precisazione della data di consumazione del reato, circostanza che siripercuote non solo sul diritto di difesa ma anche sull’esatta individuazione deltermine di prescrizione del reato; ordinanza del 27.6.2023 dichiarativa di unapresunta, ma inesistente, rinuncia della difesa a sentire i propri testi, a provacontraria, già ammessi; rinuncia ravvisata per il solo fatto che la difesa non sisarebbe opposta alla chiusura del dibattimento all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; decisione,presa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di mancata escussione, non supportata damotivazione, della teste [OSCURATO:PERSONA] ammessa alla precedente udienza exart. 507 c.p.p., ritenuta quindi già assolutamente necessaria.2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento alla ritenuta sussistenzadella responsabilità dell’imputata, non oggetto di accertamento oltre ogniragionevole dubbio stante la valutazione parziale e travisata del giudicante, e ladebolezza degli elementi probatori emersi.In particolare, lamenta l’assenza di una valida ed efficace querela per difetto dilegittimazione di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenuto essere il titolare dell'eserciziocommerciale denominato “Bottega della natura s.r.l., affiliato alla catenacommerciale “Naturasi”, semplicemente riponendo fiducia su quanto dal medesimosoggetto asserito in sede di querela orale sporta in data 10/12/2018, ove sidefinisce quale amministratore della società e poi ribadito all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Laddove effettiva parte offesa è il punto vendita “Naturasi” corrente inJesi (An).

Difetta ogni verifica al riguardo.Si deduce, altresì, l’errata individuazione della ricorrente come effettivaautrice della recensione – identificata sulla base della sola comparazione difitografie da parte del verbalizzante di P.G.; nonché l’assenza di contenutodiffamatorio della recensione, che, ove complessivamente considerata, avrebbeevidenziato il suo carattere non illecito, non essendosi essa risolta, a differenza diquanto assumono i giudici, in una contumelia gratuita; né è stata accertata la suaeffettiva diffusione, lettura e comprensione da parte di terzi.Si lamenta anche l’errata esclusione delle cause di non punibilità dellaprovocazione – dovuta all’accusa ingiusta di aver sottratto merce, peraltro, divalore irrisorio - e della particolare tenuità del fatto.2.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento alla sproporzione della penacomminata in misura eccedente il minimo edittale.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiestadel difensore – poi non comparso all’udienza per ragioni legate al viaggio daintraprendere in treno - con l'intervento del solo Procuratore generale che harassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel suo complesso infondato.1.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato, e oltretutto ancheaspecifico.Quanto alla questione relativa alla mancata precisazione della data diconsumazione del reato, la Corte di appello ha correttamente esclusol’indeterminatezza dell’imputazione e qualunque violazione del diritto di difesa,provvedimento impugnato - ha riferito di avere notato la recensione negativa sulsito web “[OSCURATO:PERSONA]” alcuni giorni prima della presentazione della querela sportail 10.12.2018, come peraltro ricavabile dallo stesso sito esaminato dalla Poliziagiudiziaria.

E la contestazione del reato indica, in imputazione, espressamente “Fattiaccertati in Jesi, in data antecedente alla querela del 10.12.2018.1.2.

Quanto poi all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa ai testi già ammessi e alladecisione, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di mancata escussione della teste BerardinelliEmanuela ammessa alla precedente udienza ex art. 507 c.p.p. si osserva quantosegue.Innanzitutto, quanto all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – che la difesa assumedichiarativa di una presunta, ma inesistente, rinuncia della difesa a sentire i propritesti già ammessi – si osserva che la decisione della Corte di Appello, di rigettarel’eccezione difensiva evidenziando che la difesa non aveva eccepito alcunchéimmediatamente dopo l’adozione dell’ordinanza citata da parte del Tribunale, èconforme al consolidato orientamento di questa Corte che ha trovato una suapuntuale espressione nella pronuncia Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv.279166, che, in motivazione, ha chiarito che “se è certamente principio condivisoquello secondo cui è nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato ilprovvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sulnecessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto dellaparte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc.pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, commaterzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, dellaCostituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013,Abatelli, Rv. 257892), la nullità che si produce non è certamente assoluta, nonrientrando nel novero di quelle definibili come tali dall'art. 179 cod. proc. pen.”.Secondo l'opzione dominante, cui il Collegio aderisce, detta nullità è di ordinegenerale a regime intermedio (si rammentano, in tal senso, le pronunce Sez. 6, n.53823 del 5/10/2017, D M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello,Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257891, già citata peraltro profilo, e Sez. 5, n. 18351 del 17/2/2012, Biagini, Rv. 252680).Sicché alla luce della disciplina prevista dal codice di rito, detta nullità deveessere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, commasecondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata.Infatti, il disposto dell'articolo 180 cod. proc. pen., secondo cui la nullità di ordinegenerale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte, dopo ladeliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite nella disposizionedell'articolo 182, comma due, cod. proc. pen., che prevede una eccezione allaregola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al caso in cui la parteassista – come nel caso di specie - al compimento dell'atto nullo.Per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può eccepire la nullità prima delcompimento dell'atto stesso, deve farlo immediatamente dopo.Ciò si deve ribadire con riferimento al caso di specie, con la precisazione chel’orientamento parzialmente diverso si differenzia in realtà con riferimento allanatura della nullità, ritenuta di tipo meramente relativo, evidenziandone il regime dideducibilità pur sempre ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n.2511 del 24/11/2016, dep. 2017, Mignogna, Rv. 269050).Deve essere ribadito, altresì, ad ulteriore supporto della manifestainfondatezza anche dell’eccezione afferente la mancata escussione del teste giàammesso ex art. 507 c.p.p., che, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoriasenza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti,corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare inordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersiimplicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (ex multis, Sez. 5,n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Sgherri, Rv. 266076; Sez. 3, n. 29649 del27/3/2018, Bulletti, Rv. 273590).Il provvedimento impugnato appare quindi corretto anche nella parte in cui harespinto l’eccezione di nullità della decisione con la quale il primo giudice ha,dapprima ammesso ex art. 507 c.p.p., e poi non escusso, il teste BerardinelliEmanuela, la cui mancata escussione potrebbe al più, ex post, rilevare comeargomento per evidenziare la insufficienza del quadro probatorio e dellamotivazione resa dal giudice ove da questa emergano profili in tal senso.A supporto vi è anche l’orientamento consolidato di codesta Corte, ribadito daSez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 19/01/2021, Atilem, Rv. 280301, secondo cuiin tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressamotivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possaimplicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria.Superfluità che può profilarsi anche in un momento successivo all’ammissione delteste ex art. 507 c.p.p. poi non escusso.Il mancato esercizio del potere del giudice del dibattimento di disporred'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen.non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione dellerisultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventualeintegrazione istruttoria (Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, dep. 2014, P.G. contro[OSCURATO:PERSONA] istruttoria e l'istanza di rinnovazione, anche parziale, deldibattimento, hanno carattere eccezionale e possono essere disposte solo qualora ilgiudice ritenga di non poter decidere alla luce delle acquisizioni disponibili.

Pertanto,mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamentemotivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dallaacquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso,viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazioneimplicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a basedella pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti peruna valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità (Sez. 6,Sentenza n. 11907 del 13/12/2013, dep. 12/03/2014, Rv. 259893 – 01; Sez. 6,Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, Rv. 280589 – 01).Nel caso di specie il primo giudice, con valutazione condivisa dalla Corte diAppello, ha, in buona sostanza, ritenuto non – più - necessaria la testimonianzadella [OSCURATO:PERSONA], come si desume dalle motivazioni delle sentenze di merito.2. il secondo motivo è, con riferimento a tutti i profili segnalati, nel suocomplesso infondato, ma a tratti anche aspecifico e meramente reiterativo.2.1.Esso, nella parte in cui lamenta la debolezza del ragionamento in punto diaffermazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio è del tutto generico.2.2.

Nella parte in cui lamenta l’assenza di valida ed efficace querela perdifetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], è infondato.La sentenza impugnata, in risposta specifica alle medesime doglianze reiteratenel presente ricorso, ha correttamente e diffusamente argomentato, in pienacondivisione con la decisione di primo grado, sulla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] apresentare querela, in qualità di titolare dell’esercizio commerciale “Bottega dellanatura” [OSCURATO:SOCIETA] ha mancato di osservare al riguardo la Corte di merito che iltitolare del diritto di querela si individua nel soggetto titolare dell'interessedirettamente protetto dalla norma penale la cui lesione costituisce l'essenzadell'illecito, fermo restando che l'imprenditore nell'esercizio dell'attività puòavvalersi di collaboratori stabili tra cui figura senza dubbio l'istitutore, e nel casoconcreto è pacifica – sottolinea la sentenza impugnata - la collaborazione nellagestione della bottega di Jesi, affiliata al circuito NaturaSì, tra [OSCURATO:PERSONA] e il coniuge.

Edaggiunge che il diritto di querela è inscindibilmente connesso con l'eserciziodell'attività commerciale sia pure effettuata in forma societaria, senza addiritturanecessità di delibere dell'organo assembleareTale impostazione è in linea con l’orientamento espresso da questa Corte intema di diritto di querela, Così ad esempio è stato affermato che il diritto di querelaper il delitto di truffa spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione delpotere di rappresentanza, anche all'addetto di un esercizio commerciale che si siapersonalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazionecommerciale con cui si è consumato il reato, assumendo egli, in quel frangente, laresponsabilità in prima persona dell'attività del negozio e rivestendo pertanto latitolarità di fatto dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, Sentenzan. 50725 del 04/10/2016, Rv. 268382 – 01).

Ed ancora, in tema di furto, Sez. 4,Sentenza n. 7193 del 20/12/2023, dep. 19/02/2024, Rv. 285824 – 01 ha affermatoche ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di unsupermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri dirappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolaredella detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio delcommercio al suo interno.Ciò che rileva dunque è la posizione qualificata del soggetto rispettoall’interesse leso e non la sua investitura formale, non occorrendo che sia investitodel potere di rappresentanza.

Né necessita, quindi, ricorrendo tale situazione difatto, un provvedimento autorizzativo a proporre querela, nel caso in cuiproprietaria del bene sia una società.2.3.Quanto alla certezza dell’identificazione della ricorrente quale autrice delpost diffamatorio, nuovamente messa in discussione col motivo in scrutinio, purtrattandosi di accertamento in fatto già oggetto di attenta valutazione da parte deigiudici di merito, è solo il caso di richiamare la esaustiva risposta resa sul puntonella sentenza impugnata alle pagg. 3 e 4 in cui si evidenziano i diversi elementiche depongono in tal senso.2.4.

Manifestamente infondato è anche l’argomento dell’asserita inoffensivitàdella recensione, la quale, lungi dall’esprimere una critica argomentata sull’attivitàimprenditoriale svolta dalle persone offese, ha in particolare tacciato le stesse didisonestà, alludendo a inesistenti condotte illecite e senza aggiungere alcunelemento di valutazione eventualmente idoneo a qualificare il commento qualecritica, piuttosto che come offesa immotivata e gratuita; in quanto tale nonriconducile alla pure addotta provocazione (trattandosi piuttosto di atto ritorsivo),esclusa, con motivazione esauriente, nel provvedimento impugnato che haevidenziato che nel caso di specie la provocazione non è ravvisabile dal momentoche l’eventuale ingiusta accusa non avrebbe comunque legittimato la recensionediffamatoria, peraltro del tutto sganciata dall’onta che si assume subita (asseritaingiusta incolpazione di aver tentato di rubare all’interno dell’eserciziocommerciale).

Né si potrebbe seriamente dubitare della portata diffusiva del postpubblicatoQuanto alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, la Cortedi appello ha rappresentato come osti al riconoscimento di tale fattispecie la gravitàdel danno arrecato alle persone offese costituito dal discredito presso il ceto deiconsumatori (particolarmente rilevante in una piccola realtà di provincia) e neiriguardi del franchisor.Per quanto riguarda la richiesta declaratoria di non punibilità per parti colaretenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., la stessa è stata semplicementeriproposta, senza tuttavia allegare nulla di specificamente rilevante ai fini cheoccupano, avendo inteso la difesa fare leva sui ”due episodi della barretta dicioccolato e della scatola di the, narrati da [OSCURATO:PERSONA]” - che non afferiscono allacondotta oggetto d’imputazione – ricollegando ad essi il criterio dell’abitualità,senza indicare il rilievo che essi avrebbero ai fini della valutazione in argomento(rispetto alla quale nulla potrebbe aggiungere il riferimento all’asserita accusaingiusta subita).Sul punto il Collegio reputa di dover dare continuità al principio, già affermatoda questa Corte, secondo cui in tema di particolare tenuità del fatto, l'art. 131-biscod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la provadella cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza deirelativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 2, n. 32989 del10/04/2015, Rv. 264223 — 01).3.

Il terzo motivo che lamenta la sproporzione della pena a fronte della giàintervenuta rideterminazione della stessa da parte della Corte di appello che haquantificato in – soli – euro 600 di multa la pena detentiva originariamenteapplicata, è manifestamente infondato.La sentenza impugnata, riformando sul punto quella di primo grado, haritenuto concedibili le circostanze attenuanti generiche all’imputata con giudizio diequivalenza sulle aggravante contestata , e ha dato conto dell’esplicazione del suopotere discrezionale, facendo riferimento ad elementi positivi idonei a fondare lavalutazione di congruità della pena pecuniaria in concreto applicata nel rispettodella media edittale (euro 600 di multa a fronte della pena massima edittale di euro1.032,00).4.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette ed udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LUCASCIARRETTA, che nel riportarsi alla memoria già depositata ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Ancona, in parziale riformadella pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chel’aveva dichiarata colpevole del reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen., harideterminato la pena alla predetta inflitta – eliminando quella detentiva - in euro600 di multa.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite ildifensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge, mancata assunzione di provadecisiva e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b), c), d) ed e) c.p.p., conriferimento alla nullità delle seguenti decisioni e ordinanze emesse dal giudice diprimo grado: decisione, presa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di mancatacorrezione/precisazione della data di consumazione del reato, circostanza che siripercuote non solo sul diritto di difesa ma anche sull’esatta individuazione deltermine di prescrizione del reato; ordinanza del 27.6.2023 dichiarativa di unapresunta, ma inesistente, rinuncia della difesa a sentire i propri testi, a provacontraria, già ammessi; rinuncia ravvisata per il solo fatto che la difesa non sisarebbe opposta alla chiusura del dibattimento all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; decisione,presa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di mancata escussione, non supportata damotivazione, della teste [OSCURATO:PERSONA] ammessa alla precedente udienza exart. 507 c.p.p., ritenuta quindi già assolutamente necessaria.2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento alla ritenuta sussistenzadella responsabilità dell’imputata, non oggetto di accertamento oltre ogniragionevole dubbio stante la valutazione parziale e travisata del giudicante, e ladebolezza degli elementi probatori emersi.In particolare, lamenta l’assenza di una valida ed efficace querela per difetto dilegittimazione di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenuto essere il titolare dell'eserciziocommerciale denominato “Bottega della natura s.r.l., affiliato alla catenacommerciale “Naturasi”, semplicemente riponendo fiducia su quanto dal medesimosoggetto asserito in sede di querela orale sporta in data 10/12/2018, ove sidefinisce quale amministratore della società e poi ribadito all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Laddove effettiva parte offesa è il punto vendita “Naturasi” corrente inJesi (An). Difetta ogni verifica al riguardo.Si deduce, altresì, l’errata individuazione della ricorrente come effettivaautrice della recensione – identificata sulla base della sola comparazione difitografie da parte del verbalizzante di P.G.; nonché l’assenza di contenutodiffamatorio della recensione, che, ove complessivamente considerata, avrebbeevidenziato il suo carattere non illecito, non essendosi essa risolta, a differenza diquanto assumono i giudici, in una contumelia gratuita; né è stata accertata la suaeffettiva diffusione, lettura e comprensione da parte di terzi.Si lamenta anche l’errata esclusione delle cause di non punibilità dellaprovocazione – dovuta all’accusa ingiusta di aver sottratto merce, peraltro, divalore irrisorio - e della particolare tenuità del fatto.2.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento alla sproporzione della penacomminata in misura eccedente il minimo edittale.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiestadel difensore – poi non comparso all’udienza per ragioni legate al viaggio daintraprendere in treno - con l'intervento del solo Procuratore generale che harassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel suo complesso infondato.1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, e oltretutto ancheaspecifico.Quanto alla questione relativa alla mancata precisazione della data diconsumazione del reato, la Corte di appello ha correttamente esclusol’indeterminatezza dell’imputazione e qualunque violazione del diritto di difesa,provvedimento impugnato - ha riferito di avere notato la recensione negativa sulsito web “[OSCURATO:PERSONA]” alcuni giorni prima della presentazione della querela sportail 10.12.2018, come peraltro ricavabile dallo stesso sito esaminato dalla Poliziagiudiziaria. E la contestazione del reato indica, in imputazione, espressamente “Fattiaccertati in Jesi, in data antecedente alla querela del 10.12.2018.1.2. Quanto poi all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa ai testi già ammessi e alladecisione, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di mancata escussione della teste BerardinelliEmanuela ammessa alla precedente udienza ex art. 507 c.p.p. si osserva quantosegue.Innanzitutto, quanto all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – che la difesa assumedichiarativa di una presunta, ma inesistente, rinuncia della difesa a sentire i propritesti già ammessi – si osserva che la decisione della Corte di Appello, di rigettarel’eccezione difensiva evidenziando che la difesa non aveva eccepito alcunchéimmediatamente dopo l’adozione dell’ordinanza citata da parte del Tribunale, èconforme al consolidato orientamento di questa Corte che ha trovato una suapuntuale espressione nella pronuncia Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv.279166, che, in motivazione, ha chiarito che “se è certamente principio condivisoquello secondo cui è nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato ilprovvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sulnecessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto dellaparte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc.pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, commaterzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, dellaCostituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013,Abatelli, Rv. 257892), la nullità che si produce non è certamente assoluta, nonrientrando nel novero di quelle definibili come tali dall'art. 179 cod. proc. pen.”.Secondo l'opzione dominante, cui il Collegio aderisce, detta nullità è di ordinegenerale a regime intermedio (si rammentano, in tal senso, le pronunce Sez. 6, n.53823 del 5/10/2017, D M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello,Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257891, già citata peraltro profilo, e Sez. 5, n. 18351 del 17/2/2012, Biagini, Rv. 252680).Sicché alla luce della disciplina prevista dal codice di rito, detta nullità deveessere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, commasecondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata.Infatti, il disposto dell'articolo 180 cod. proc. pen., secondo cui la nullità di ordinegenerale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte, dopo ladeliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite nella disposizionedell'articolo 182, comma due, cod. proc. pen., che prevede una eccezione allaregola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al caso in cui la parteassista – come nel caso di specie - al compimento dell'atto nullo.Per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può eccepire la nullità prima delcompimento dell'atto stesso, deve farlo immediatamente dopo.Ciò si deve ribadire con riferimento al caso di specie, con la precisazione chel’orientamento parzialmente diverso si differenzia in realtà con riferimento allanatura della nullità, ritenuta di tipo meramente relativo, evidenziandone il regime dideducibilità pur sempre ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n.2511 del 24/11/2016, dep. 2017, Mignogna, Rv. 269050).Deve essere ribadito, altresì, ad ulteriore supporto della manifestainfondatezza anche dell’eccezione afferente la mancata escussione del teste giàammesso ex art. 507 c.p.p., che, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoriasenza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti,corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare inordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersiimplicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (ex multis, Sez. 5,n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Sgherri, Rv. 266076; Sez. 3, n. 29649 del27/3/2018, Bulletti, Rv. 273590).Il provvedimento impugnato appare quindi corretto anche nella parte in cui harespinto l’eccezione di nullità della decisione con la quale il primo giudice ha,dapprima ammesso ex art. 507 c.p.p., e poi non escusso, il teste BerardinelliEmanuela, la cui mancata escussione potrebbe al più, ex post, rilevare comeargomento per evidenziare la insufficienza del quadro probatorio e dellamotivazione resa dal giudice ove da questa emergano profili in tal senso.A supporto vi è anche l’orientamento consolidato di codesta Corte, ribadito daSez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 19/01/2021, Atilem, Rv. 280301, secondo cuiin tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressamotivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possaimplicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria.Superfluità che può profilarsi anche in un momento successivo all’ammissione delteste ex art. 507 c.p.p. poi non escusso.Il mancato esercizio del potere del giudice del dibattimento di disporred'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen.non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione dellerisultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventualeintegrazione istruttoria (Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, dep. 2014, P.G. contro[OSCURATO:PERSONA] istruttoria e l'istanza di rinnovazione, anche parziale, deldibattimento, hanno carattere eccezionale e possono essere disposte solo qualora ilgiudice ritenga di non poter decidere alla luce delle acquisizioni disponibili. Pertanto,mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamentemotivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dallaacquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso,viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazioneimplicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a basedella pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti peruna valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità (Sez. 6,Sentenza n. 11907 del 13/12/2013, dep. 12/03/2014, Rv. 259893 – 01; Sez. 6,Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, Rv. 280589 – 01).Nel caso di specie il primo giudice, con valutazione condivisa dalla Corte diAppello, ha, in buona sostanza, ritenuto non – più - necessaria la testimonianzadella [OSCURATO:PERSONA], come si desume dalle motivazioni delle sentenze di merito.2. il secondo motivo è, con riferimento a tutti i profili segnalati, nel suocomplesso infondato, ma a tratti anche aspecifico e meramente reiterativo.2.1.Esso, nella parte in cui lamenta la debolezza del ragionamento in punto diaffermazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio è del tutto generico.2.2. Nella parte in cui lamenta l’assenza di valida ed efficace querela perdifetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], è infondato.La sentenza impugnata, in risposta specifica alle medesime doglianze reiteratenel presente ricorso, ha correttamente e diffusamente argomentato, in pienacondivisione con la decisione di primo grado, sulla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] apresentare querela, in qualità di titolare dell’esercizio commerciale “Bottega dellanatura” [OSCURATO:SOCIETA] ha mancato di osservare al riguardo la Corte di merito che iltitolare del diritto di querela si individua nel soggetto titolare dell'interessedirettamente protetto dalla norma penale la cui lesione costituisce l'essenzadell'illecito, fermo restando che l'imprenditore nell'esercizio dell'attività puòavvalersi di collaboratori stabili tra cui figura senza dubbio l'istitutore, e nel casoconcreto è pacifica – sottolinea la sentenza impugnata - la collaborazione nellagestione della bottega di Jesi, affiliata al circuito NaturaSì, tra [OSCURATO:PERSONA] e il coniuge. Edaggiunge che il diritto di querela è inscindibilmente connesso con l'eserciziodell'attività commerciale sia pure effettuata in forma societaria, senza addiritturanecessità di delibere dell'organo assembleareTale impostazione è in linea con l’orientamento espresso da questa Corte intema di diritto di querela, Così ad esempio è stato affermato che il diritto di querelaper il delitto di truffa spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione delpotere di rappresentanza, anche all'addetto di un esercizio commerciale che si siapersonalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazionecommerciale con cui si è consumato il reato, assumendo egli, in quel frangente, laresponsabilità in prima persona dell'attività del negozio e rivestendo pertanto latitolarità di fatto dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, Sentenzan. 50725 del 04/10/2016, Rv. 268382 – 01). Ed ancora, in tema di furto, Sez. 4,Sentenza n. 7193 del 20/12/2023, dep. 19/02/2024, Rv. 285824 – 01 ha affermatoche ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di unsupermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri dirappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolaredella detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio delcommercio al suo interno.Ciò che rileva dunque è la posizione qualificata del soggetto rispettoall’interesse leso e non la sua investitura formale, non occorrendo che sia investitodel potere di rappresentanza. Né necessita, quindi, ricorrendo tale situazione difatto, un provvedimento autorizzativo a proporre querela, nel caso in cuiproprietaria del bene sia una società.2.3.Quanto alla certezza dell’identificazione della ricorrente quale autrice delpost diffamatorio, nuovamente messa in discussione col motivo in scrutinio, purtrattandosi di accertamento in fatto già oggetto di attenta valutazione da parte deigiudici di merito, è solo il caso di richiamare la esaustiva risposta resa sul puntonella sentenza impugnata alle pagg. 3 e 4 in cui si evidenziano i diversi elementiche depongono in tal senso.2.4. Manifestamente infondato è anche l’argomento dell’asserita inoffensivitàdella recensione, la quale, lungi dall’esprimere una critica argomentata sull’attivitàimprenditoriale svolta dalle persone offese, ha in particolare tacciato le stesse didisonestà, alludendo a inesistenti condotte illecite e senza aggiungere alcunelemento di valutazione eventualmente idoneo a qualificare il commento qualecritica, piuttosto che come offesa immotivata e gratuita; in quanto tale nonriconducile alla pure addotta provocazione (trattandosi piuttosto di atto ritorsivo),esclusa, con motivazione esauriente, nel provvedimento impugnato che haevidenziato che nel caso di specie la provocazione non è ravvisabile dal momentoche l’eventuale ingiusta accusa non avrebbe comunque legittimato la recensionediffamatoria, peraltro del tutto sganciata dall’onta che si assume subita (asseritaingiusta incolpazione di aver tentato di rubare all’interno dell’eserciziocommerciale). Né si potrebbe seriamente dubitare della portata diffusiva del postpubblicatoQuanto alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, la Cortedi appello ha rappresentato come osti al riconoscimento di tale fattispecie la gravitàdel danno arrecato alle persone offese costituito dal discredito presso il ceto deiconsumatori (particolarmente rilevante in una piccola realtà di provincia) e neiriguardi del franchisor.Per quanto riguarda la richiesta declaratoria di non punibilità per parti colaretenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., la stessa è stata semplicementeriproposta, senza tuttavia allegare nulla di specificamente rilevante ai fini cheoccupano, avendo inteso la difesa fare leva sui ”due episodi della barretta dicioccolato e della scatola di the, narrati da [OSCURATO:PERSONA]” - che non afferiscono allacondotta oggetto d’imputazione – ricollegando ad essi il criterio dell’abitualità,senza indicare il rilievo che essi avrebbero ai fini della valutazione in argomento(rispetto alla quale nulla potrebbe aggiungere il riferimento all’asserita accusaingiusta subita).Sul punto il Collegio reputa di dover dare continuità al principio, già affermatoda questa Corte, secondo cui in tema di particolare tenuità del fatto, l'art. 131-biscod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la provadella cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza deirelativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 2, n. 32989 del10/04/2015, Rv. 264223 — 01).3. Il terzo motivo che lamenta la sproporzione della pena a fronte della giàintervenuta rideterminazione della stessa da parte della Corte di appello che haquantificato in – soli – euro 600 di multa la pena detentiva originariamenteapplicata, è manifestamente infondato.La sentenza impugnata, riformando sul punto quella di primo grado, haritenuto concedibili le circostanze attenuanti generiche all’imputata con giudizio diequivalenza sulle aggravante contestata , e ha dato conto dell’esplicazione del suopotere discrezionale, facendo riferimento ad elementi positivi idonei a fondare lavalutazione di congruità della pena pecuniaria in concreto applicata nel rispettodella media edittale (euro 600 di multa a fronte della pena massima edittale di euro1.032,00).4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14561/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris