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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 agosto 1975

Cassazione n. 02604/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/8/1975 avverso l'ordinanza emessa il 15 giugno 2022 dal Tribunale di Messina udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., e l'inammissibilità nel resto del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha annullato parzialmente l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 4, ritenuto assorbito nel reato di cui al capo 3, confermando nel resto il titolo custodiale.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione concernente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 1 in cui si contesta al ricorrente la partecipazione, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], al sodalizio mafioso diretto da [OSCURATO:PERSONA] e collegato al clan Cinturino di Calatabiano, allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati contro la [OSCURATO:PERSONA] ed al fine di assumere il controllo dei Comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Malvagna, condotta consistita nella messa a disposizione del sodalizio, nella qualità di assessore ai lavori pubblici di Malvagna, per l'affidamento di lavori a ditte vicine al sodalizio.

La censura investe i seguenti due profili: i)il collegamento del sodalizio al clan Cintorino.

Rileva, al riguardo, il ricorrente che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sono state smentite dalla sentenza di assoluzione emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania che ha assolto, tra gli altri, il Pennisi dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cinturino per non aver commesso il fatto.

Inoltre, quanto al presente procedimento, le dichiarazioni del Porto in merito al collegamento tra il sodalizio Pennisi e quello dei Cinturino sono prive di adeguati riscontri non potendosi considerare tali né la conversazione intercettata in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] ed i genitori né tantomeno la conversazione intercettata il 10/2/2013 in cui [OSCURATO:PERSONA] affermava di "camminare per Nino", intendendo con ciò riferirsi alla sua affiliazione ai Cinturino, conversazione superata dalla sentenza di assoluzione sopra citata e, comunque, priva di autorizzazione. ii) la carenza di un apporto fattivo, concreto e stabile del ricorrente, idoneo a configurarne la partecipazione al sodalizio dei Pennisi.

Si deduce al riguardo che il Porto non ha indicato le generalità dell'assessore intraneo al sodalizio e che il solo riferimento alle caratteristiche fisiche è inidoneo a ritenere che si trattasse del ricorrente.

Inoltre, quanto al concreto apporto contestato al ricorrente, si deduce l'omessa o carente valutazione della produzione documentale effettuata dalla difesa nel corso del giudizio di riesame in merito ai lavori affidati dal Comune di Malvagna negli anni 2014-2019 nonché ai risultati delle elezioni amministrative negli anni 2015 e 2020, competizione, quest'ultima in cui, nonostante la tesi dell'impegno di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della candidatura del ricorrente, risulta che questo non è stato eletto. 2.2 Violazione di legge, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza degli indizi di colpevolezza relativi al reato di cui al capo 3 nel quale il Tribunale del riesame ha ritenuto assorbito il capo

4. Secondo l'imputazione provvisoria l'indagato avrebbe indotto, nel novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], rappresentante della società aggiudicataria dei lavori di recupero degli edifici ubicati nel centro storico di Malvagna, a rifornirsi di materiale edile presso la ditta di [OSCURATO:PERSONA]Amico, ricevendo in cambio del denaro.

In relazione a tale reato è stata contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Si contesta al riguardo la sussistenza dell'"abuso di qualità" da parte dell'indagato, alla luce delle dichiarazioni liberatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], fornitore di materiali edili della ditta del Calabrese, e da [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante di altra ditta che aveva eseguito i lavori per il Comune di Malvagna), avendo il primo dichiarato di non sapere chi possa aveva suggerito al Calabrese di rifornirsi dal D'Amico , ed il secondo, di non avere subito pressioni nella scelta delle ditte presso cui rifornirsi di materiale.

Sotto altro profilo, si contesta anche l'assunto del Tribunale in merito alla consegna del denaro all'indagato, ritenuta integrante non un'autonoma ipotesi di corruzione, bensì l'ultimo segmento del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. contestato al capo

3. In particolare, si deduce che tale consegna è stata desunta dalla intercettazione ambientale del 17/4/2020 che, ad avviso della difesa, può essere interpretata in termini diversi sulla base dei seguenti elementi: quanto al rumore dell'apertura di una cerniera, è stato dimostrato dalla attestazione prodotta che la macchina del ricorrente presentava un difetto della cerniera della porta anteriore sinistra, che produceva un rumore pienamente compatibile con quello che si sente nell'intercettazione; quanto al suono imputato allo sfregamento delle banconote, si deduce sostanzialmente che «l'essenza del reato di corruzione è la dazione del denaro al pubblico ufficiale da parte del privato, non il possesso di denaro di quest'ultimo del quale non è nota la provenienza».

Nell'ambito del motivo si censura, infine, la ritenuta configurabilità dell'aggravante non risultando alcun elemento sintomatico della finalità agevolatrice.2.3 Violazione di legge e carenza di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Si deduce, a tal fine, quanto al pericolo di reiterazione del reato, che la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può ritenersi superata dal fatto che l'indagato è incensurato, non è stato rieletto ed è ritornato a svolgere il lavoro di bracciante agricolo.

Con riferimento, invece, al pericolo di inquinamento probatorio desunto dalla conversazione in cui l'indagato avvisava il correo D'Amico delle dichiarazioni del collaboratore, si deduce che si tratta di una espressione del diritto di difesa e che, comunque, tale comunicazione è meramente asserita e priva di elementi indiziari.

3. Nel corso della discussione orale il difensore ha depositato note di udienza in cui ha illustrato ulteriormente i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui censura la motivazione concernente la sussistenza del quadro gravemente indiziario in merito alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso. 1.1 Procedendo in ordine logico con l'esame del primo profilo censurato nel motivo in esame, ovvero il collegamento del sodalizio al clan Cinturino, rileva il Collegio che tale censura è inammissibile in quanto dedotta per la prima volta in questa Sede.

Va, in ogni caso, considerato che l'ordinanza impugnata, utilizzando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ha ricostruito la struttura del sodalizio, considerato quale cellula del clan catanese "Cintorino", organizzazione "madre" della cui forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento si sarebbe avvalsa la cellula locale.

Secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata, tale sodalizio sarebbe diretto da [OSCURATO:PERSONA] e concentrerebbe la propria sfera di interesse nel controllo dei lavori pubblici sotto soglia, affidati senza l'espletamento di una gara a ditte compiacenti disposte al pagamento di tangenti in cambio del favore ricevuto.

A riscontro delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, l'ordinanza impugnata ha considerato, in primo luogo, la conversazione intercettata nel 2013 in altro procedimento definito con sentenza di assoluzione in cui il [OSCURATO:PERSONA] diceva allo zio di "camminare per Nino", con ciò qualificandosi come uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA].

Si richiama anche la sentenza irrevocabile emessa nel procedimento 16461/01 RGNR in cui è stata accertata la presenza del clan Cinturino nelle zone di Malvagna, Mojo e [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata, inoltre, confrontandosi con l'assoluzione del Pennisi dall'imputazione di partecipazione al sodalizio dei Cinturino, ha sottolineato che in tale sentenza non è stata ritenuta l'inattendibilità delle dichiarazioni del Porto, ma solo la carenza di adeguati riscontri esterni a supportare la tesi di una partecipazione al sodalizio mafioso del Pennisi, di cui, comunque, è stata ritenuta certa la partecipazione ai summit mafiosi organizzati dal Porto. 1.2 Venendo, invece, al secondo profilo di censura, l'ordinanza impugnata ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso dalle dichiarazioni in cui il Porto ha riferito che un assessore del Comune di Malvagna si occupava della selezione delle ditte vicine alla famiglia mafiosa, e che questo aveva ricevuto in cambio dei "favori offerti" il sostegno del sodalizio nelle competizioni elettorali del 2015-2016 in cui si era candidato a Sindaco.

In particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto di identificare nell'Orlando il soggetto menzionato dal collaboratore, ponendo l'accento sulla circostanza che il Porto ha fatto specifico riferimento alla qualifica di assessore ai lavori pubblici di Malvagna, carica ricoperta dall'odierno ricorrente.

A riscontro delle dichiarazioni del Porto in merito al ruolo ed al vantaggio tratto da Orlando, l'ordinanza impugnata ha considerato gli elementi emergenti da talune conversazioni intercettate e, in particolare: a) la conversazione intercettata in carcere il 6/12/19, tra [OSCURATO:PERSONA] ed i familiari, in cui si fa riferimento a "chiddu longu", soprannome che viene associato al nome dell'Orlando, citato poi dallo stesso Pennisi che indica nell'Orlando il candidato gradito alla famiglia nelle competizioni amministrative del 4-5 ottobre 2020; b) la conversazione del 30/5/2020 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente in cui i due, oltre a parlare dell'appoggio del Pennisi alla candidatura di [OSCURATO:PERSONA] come sindaco di Mojo, suggeriva a Orlando, una volta eletto, di prendere apparentemente le distanze da loro secondo la regola della "sommersione".

In tale conversazione i due discorrono anche del potere del Sindaco in merito all'affidamento dei lavori d'urgenza, anche in con riferimento al potere di maggiorare l'importo dei lavori con conseguente sovrafatturazione idonea ad assicurare un ritorno economico, convenendo sulle modalità di scelta delle ditte.

E' stata, invece, ritenuta non rilevante la circostanza, dedotta dal ricorrente, della mancata elezione dell'Orlando dal momento che, già dal dicembre del 2019, i Pennisi, allertati dagli arresti ad opera delle Forze dell'ordine, temevano anche l'arresto dello stesso Orlando tanto che, in una conversazione intercettata, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] invitava il padre a prendere le distanze, almeno formalmente, dall'assessore ai lavori pubblici, così confermando, ad avviso del Tribunale, l'interessamento del sodalizio per il ricorrente. 1.3 Il ricorrente ha censurato il carattere individualizzante dei riscontri considerati dall'ordinanza impugnata sottolineando, in primo luogo, la mancanza di alcun riferimento nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia al soprannome ("chiddu longu") dell'Orlando, posto che il Porto ha dichiarato di non ricordare il nome dell'assessore, descrivendolo come un soggetto alto, scuro, di circa 35 anni, e che aveva spesso chiamato ditte vicine al clan Laudani.

In secondo luogo, il ricorrente deduce la mancanza di riscontri in merito all'attività in cui si sarebbe manifestata la "messa a disposizione" dell'Orlando in favore del sodalizio mafioso.

Ha, in particolare, dedotto l'assenza di riscontri sia in merito all'affidamento diretto dei lavori sotto soglia a ditte vicine al sodalizio, evidenziando che tale attività esula dalle competenze dell'assessore ai lavori pubblici, spettando, invece, all'[OSCURATO:PERSONA] comunale, e che, comunque, non è emerso alcuna "vicinanza" al sodalizio mafioso delle ditte affidatarie dei lavori nel Comune di Malvagna nel periodo in contestazione. 1.4 Ad avviso del Collegio le censure del ricorrente colgono nel segno.

Va, innanzitutto premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (da ultimo, Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889).

Tale nozione rappresenta l'ultima tappa del percorso ermeneutico da tempo tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in cui si è chiarito che siffatta partecipazione implica, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670).

Nel caso di specie, secondo la chiamata in correità del Porto, la partecipazione dell'Orlando si sarebbe manifestata attraverso l'affidamento dei lavori pubblici sotto soglia, da eseguire nel Comune di Malvagna, a ditte compiacenti, ricevendo in cambio l'appoggio del sodalizio nelle competizioni elettorali amministrative del 2015-2016 in cui era stato candidato a Sindaco.Come anticipato, ad avviso del Collegio sono fondate le censure del ricorrente in merito alla inidoneità dei riscontri utilizzati dall'ordinanza impugnata a corroborare in chiave individualizzante le dichiarazioni accusatorie del Porto.

Ciò per il seguente ordine di ragioni.

Va, innanzitutto ribadito che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi 3 e 4, operato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (tra le tante, si veda, Sez.

U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213).

L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tale principio di diritto, avendo utilizzato riscontri privi di siffatta valenza individualizzante in relazione, in primo luogo, all'identificazione dell'assessore messosi a disposizione del sodalizio, non essendo a tal fine sufficiente, come dedotto dal ricorrente, il generico riferimento alla statura fisica di tale soggetto di cui, peraltro, il collaboratore non indica anche il soprannome (che nel caso dell'Orlando si riferisce proprio alla sua altezza).

Va, inoltre, aggiunto che, come risulta dalla stessa ordinanza impugnata nella nota 2 a p. 5, il Porto, nel corso delle dichiarazioni rese il 6 agosto 2019, aveva inizialmente fatto riferimento all'assessore del vicino Comune di Mojo, mentre nel successivo interrogatorio del 24 settembre 2019, si era corretto, facendo riferimento al Comune di Malvagna, giustificando tale discrasia nella vicinanza dei due Comuni.

Manca, inoltre, qualsiasi riscontro alla specifica attività in cui si sarebbe manifestata la messa a disposizione del ricorrente, non potendosi considerare tale il contenuto della conversazione del 2020 tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] in cui non risulta alcun riferimento ad una pregressa attività dell'Orlando in favore del sodalizio.

Va, infatti, considerato che, secondo l'imputazione provvisoria, la partecipazione del ricorrente, nei termini indicati dal collaboratore di giustizia, avrebbe avuto inizio nel 2013 fino all'attualità.

Analoghe considerazioni valgono in relazione al contenuto del colloquio in carcere in cui [OSCURATO:PERSONA] proponeva l'Orlando quale candidato gradito alla famiglia per le competizioni elettorali del 4-5 ottobre 2020, in cui, peraltro, come risulta dalla stessa ordinanza impugnata, il ricorrente, candidatosi a Sindaco, non fu eletto.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, integralmente versato in fatto e, laddove sollecita una diversa valutazione dei rumori risultanti dalla intercettazione ambientale, di carattere confutativo.

Giova, innanzitutto, premettere che allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha ricostruito la gravità del quadro indiziario relativo al reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. contestato al capo 3, nel quale ha ritenuto assorbite le condotte di cui al capo 4, sulla scorta delle risultante delle conversazioni intercettate in cui l'Orlando, sia direttamente che tramite [OSCURATO:PERSONA], esercita pressioni su Calabrese, cui era stato affidato il lavoro di recupero degli edifici nel centro storico di Malvagna, per indurlo ad acquistare materiali dalla ditta del D'Amico ed ingenerare nel Calabrese la convinzione che, l'adesione a tale richiesta, gli avrebbe procurato un tornaconto personale (a p. 18 dell'ordinanza si riporta la conversazione tra Orlando e Calabrese in cui il primo, nel continuare a fare pressioni sull'imprenditore, gli dice che ci sono "tante, tante cose da fare") o comunque evitato di subire conseguenze pregiudizievoli.

La solidità del quadro indiziario è stata ulteriormente arricchita dall'analisi delle conversazioni tra Orlando e D'Amico in cui il primo chiedeva all'altro di intervenire per risolvere la situazione, ricevendo, in occasione della conversazione del 26 novembre 2019, rassicurazioni circa il buon esito delle pressioni esercitate su Calabrese.

L'ordinanza impugnata, inoltre, rispondendo all'obiezione difensiva circa la carenza di potere dell'assessore ai lavori pubblici nell'affidamento dei lavori sotto soglia, ha ravvisato nella condotta dell'Orlando un abuso di qualità, avendo l'Orlando strumentalizzato la sua qualità per "intercettare" la ditta affidataria e piegarla alle sue volontà, ingenerando, peraltro, nel Calabrese la convinzione che, aderendo a tale richiesta, avrebbe potuto avere un tornaconto personale o evitare effetti pregiudizievoli.

Così facendo, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, secondo la quale, in tema di indebita induzione ex art. 319-quater cod. pen., l'abuso della qualità che connota la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale comprende la spendita o la prospettazione, da parte dell'agente, di un efficace potere di ingerenza nel compimento di atti formalmente estranei alle proprie competenze, ma pur sempre spettanti alla pubblica amministrazione cui egli è preposto, in modo da procurare nel soggetto interessato la percezione di poter subire conseguenze sfavorevoli o, al contrario, ingiustamente favorevoli (Sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, Rv. 280439 - 02).

Parimenti adeguata ed immune da vizi è la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ovvero il primo fornitore al quale si era rivolto il Calabrese, che, nonostante la conclusione di un accordo definitivo per la fornitura di materiale edile, ha giustificato il successivo improvviso recesso del Calabrese con la necessità che le "ditte di fuori" come quella del Calabrese, fossero presentate "alle ditte del luogo".

Tali dichiarazioni, cui il ricorrente attribuisce valenza disarticolante della motivazione in merito all'asserito abuso di qualità ascrittogli nell'imputazione provvisoria, sono state considerate dal Tribunale, con motivazione con cui Orlando omette ogni confronti critico, come un'ulteriore conferma della tesi accusatoria.

L'ordinanza impugnata, con motivazione parimenti immune da vizi, ha, infine, considerato la vicenda dell'incontro finale in autostrada tra Orlando e D'Amico come l'ultimo segmento della condotta induttiva, ponendo, in particolare, l'accento sulle risultanze dell'intercettazione ambientale e sul significato attribuito al rumore della cerniera ed al fruscio del denaro, riferiti dal Tribunale con giudizio in fatto, non illogico né contraddittorio, alla ripartizione dell'utilità conseguita tra D'Amico e Orlando in relazione all'induzione indebita esercitata in concorso.3.

L'esame del terzo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito nell'accoglimento del primo motivo.

4. Al parziale accoglimento del ricorso consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla gravità del quadro indiziario relativo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria.

Il Tribunale di Messina, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., provvederà a valutare, secondo i principi di diritto affermati in sentenza e tenendo conto delle allegazioni difensive, la sussistenza di adeguati riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], nonché, all'esito, a valutare la sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/8/1975 avverso l'ordinanza emessa il 15 giugno 2022 dal Tribunale di Messina udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., e l'inammissibilità nel resto del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha annullato parzialmente l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 4, ritenuto assorbito nel reato di cui al capo 3, confermando nel resto il titolo custodiale. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione concernente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 1 in cui si contesta al ricorrente la partecipazione, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], al sodalizio mafioso diretto da [OSCURATO:PERSONA] e collegato al clan Cinturino di Calatabiano, allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati contro la [OSCURATO:PERSONA] ed al fine di assumere il controllo dei Comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Malvagna, condotta consistita nella messa a disposizione del sodalizio, nella qualità di assessore ai lavori pubblici di Malvagna, per l'affidamento di lavori a ditte vicine al sodalizio. La censura investe i seguenti due profili: i)il collegamento del sodalizio al clan Cintorino. Rileva, al riguardo, il ricorrente che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sono state smentite dalla sentenza di assoluzione emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania che ha assolto, tra gli altri, il Pennisi dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cinturino per non aver commesso il fatto. Inoltre, quanto al presente procedimento, le dichiarazioni del Porto in merito al collegamento tra il sodalizio Pennisi e quello dei Cinturino sono prive di adeguati riscontri non potendosi considerare tali né la conversazione intercettata in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] ed i genitori né tantomeno la conversazione intercettata il 10/2/2013 in cui [OSCURATO:PERSONA] affermava di "camminare per Nino", intendendo con ciò riferirsi alla sua affiliazione ai Cinturino, conversazione superata dalla sentenza di assoluzione sopra citata e, comunque, priva di autorizzazione. ii) la carenza di un apporto fattivo, concreto e stabile del ricorrente, idoneo a configurarne la partecipazione al sodalizio dei Pennisi. Si deduce al riguardo che il Porto non ha indicato le generalità dell'assessore intraneo al sodalizio e che il solo riferimento alle caratteristiche fisiche è inidoneo a ritenere che si trattasse del ricorrente. Inoltre, quanto al concreto apporto contestato al ricorrente, si deduce l'omessa o carente valutazione della produzione documentale effettuata dalla difesa nel corso del giudizio di riesame in merito ai lavori affidati dal Comune di Malvagna negli anni 2014-2019 nonché ai risultati delle elezioni amministrative negli anni 2015 e 2020, competizione, quest'ultima in cui, nonostante la tesi dell'impegno di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della candidatura del ricorrente, risulta che questo non è stato eletto. 2.2 Violazione di legge, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza degli indizi di colpevolezza relativi al reato di cui al capo 3 nel quale il Tribunale del riesame ha ritenuto assorbito il capo 4. Secondo l'imputazione provvisoria l'indagato avrebbe indotto, nel novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], rappresentante della società aggiudicataria dei lavori di recupero degli edifici ubicati nel centro storico di Malvagna, a rifornirsi di materiale edile presso la ditta di [OSCURATO:PERSONA]Amico, ricevendo in cambio del denaro. In relazione a tale reato è stata contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Si contesta al riguardo la sussistenza dell'"abuso di qualità" da parte dell'indagato, alla luce delle dichiarazioni liberatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], fornitore di materiali edili della ditta del Calabrese, e da [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante di altra ditta che aveva eseguito i lavori per il Comune di Malvagna), avendo il primo dichiarato di non sapere chi possa aveva suggerito al Calabrese di rifornirsi dal D'Amico , ed il secondo, di non avere subito pressioni nella scelta delle ditte presso cui rifornirsi di materiale. Sotto altro profilo, si contesta anche l'assunto del Tribunale in merito alla consegna del denaro all'indagato, ritenuta integrante non un'autonoma ipotesi di corruzione, bensì l'ultimo segmento del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. contestato al capo 3. In particolare, si deduce che tale consegna è stata desunta dalla intercettazione ambientale del 17/4/2020 che, ad avviso della difesa, può essere interpretata in termini diversi sulla base dei seguenti elementi: quanto al rumore dell'apertura di una cerniera, è stato dimostrato dalla attestazione prodotta che la macchina del ricorrente presentava un difetto della cerniera della porta anteriore sinistra, che produceva un rumore pienamente compatibile con quello che si sente nell'intercettazione; quanto al suono imputato allo sfregamento delle banconote, si deduce sostanzialmente che «l'essenza del reato di corruzione è la dazione del denaro al pubblico ufficiale da parte del privato, non il possesso di denaro di quest'ultimo del quale non è nota la provenienza». Nell'ambito del motivo si censura, infine, la ritenuta configurabilità dell'aggravante non risultando alcun elemento sintomatico della finalità agevolatrice.2.3 Violazione di legge e carenza di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce, a tal fine, quanto al pericolo di reiterazione del reato, che la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può ritenersi superata dal fatto che l'indagato è incensurato, non è stato rieletto ed è ritornato a svolgere il lavoro di bracciante agricolo. Con riferimento, invece, al pericolo di inquinamento probatorio desunto dalla conversazione in cui l'indagato avvisava il correo D'Amico delle dichiarazioni del collaboratore, si deduce che si tratta di una espressione del diritto di difesa e che, comunque, tale comunicazione è meramente asserita e priva di elementi indiziari. 3. Nel corso della discussione orale il difensore ha depositato note di udienza in cui ha illustrato ulteriormente i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui censura la motivazione concernente la sussistenza del quadro gravemente indiziario in merito alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso. 1.1 Procedendo in ordine logico con l'esame del primo profilo censurato nel motivo in esame, ovvero il collegamento del sodalizio al clan Cinturino, rileva il Collegio che tale censura è inammissibile in quanto dedotta per la prima volta in questa Sede. Va, in ogni caso, considerato che l'ordinanza impugnata, utilizzando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ha ricostruito la struttura del sodalizio, considerato quale cellula del clan catanese "Cintorino", organizzazione "madre" della cui forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento si sarebbe avvalsa la cellula locale. Secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata, tale sodalizio sarebbe diretto da [OSCURATO:PERSONA] e concentrerebbe la propria sfera di interesse nel controllo dei lavori pubblici sotto soglia, affidati senza l'espletamento di una gara a ditte compiacenti disposte al pagamento di tangenti in cambio del favore ricevuto. A riscontro delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, l'ordinanza impugnata ha considerato, in primo luogo, la conversazione intercettata nel 2013 in altro procedimento definito con sentenza di assoluzione in cui il [OSCURATO:PERSONA] diceva allo zio di "camminare per Nino", con ciò qualificandosi come uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. Si richiama anche la sentenza irrevocabile emessa nel procedimento 16461/01 RGNR in cui è stata accertata la presenza del clan Cinturino nelle zone di Malvagna, Mojo e [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata, inoltre, confrontandosi con l'assoluzione del Pennisi dall'imputazione di partecipazione al sodalizio dei Cinturino, ha sottolineato che in tale sentenza non è stata ritenuta l'inattendibilità delle dichiarazioni del Porto, ma solo la carenza di adeguati riscontri esterni a supportare la tesi di una partecipazione al sodalizio mafioso del Pennisi, di cui, comunque, è stata ritenuta certa la partecipazione ai summit mafiosi organizzati dal Porto. 1.2 Venendo, invece, al secondo profilo di censura, l'ordinanza impugnata ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso dalle dichiarazioni in cui il Porto ha riferito che un assessore del Comune di Malvagna si occupava della selezione delle ditte vicine alla famiglia mafiosa, e che questo aveva ricevuto in cambio dei "favori offerti" il sostegno del sodalizio nelle competizioni elettorali del 2015-2016 in cui si era candidato a Sindaco. In particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto di identificare nell'Orlando il soggetto menzionato dal collaboratore, ponendo l'accento sulla circostanza che il Porto ha fatto specifico riferimento alla qualifica di assessore ai lavori pubblici di Malvagna, carica ricoperta dall'odierno ricorrente. A riscontro delle dichiarazioni del Porto in merito al ruolo ed al vantaggio tratto da Orlando, l'ordinanza impugnata ha considerato gli elementi emergenti da talune conversazioni intercettate e, in particolare: a) la conversazione intercettata in carcere il 6/12/19, tra [OSCURATO:PERSONA] ed i familiari, in cui si fa riferimento a "chiddu longu", soprannome che viene associato al nome dell'Orlando, citato poi dallo stesso Pennisi che indica nell'Orlando il candidato gradito alla famiglia nelle competizioni amministrative del 4-5 ottobre 2020; b) la conversazione del 30/5/2020 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente in cui i due, oltre a parlare dell'appoggio del Pennisi alla candidatura di [OSCURATO:PERSONA] come sindaco di Mojo, suggeriva a Orlando, una volta eletto, di prendere apparentemente le distanze da loro secondo la regola della "sommersione". In tale conversazione i due discorrono anche del potere del Sindaco in merito all'affidamento dei lavori d'urgenza, anche in con riferimento al potere di maggiorare l'importo dei lavori con conseguente sovrafatturazione idonea ad assicurare un ritorno economico, convenendo sulle modalità di scelta delle ditte. E' stata, invece, ritenuta non rilevante la circostanza, dedotta dal ricorrente, della mancata elezione dell'Orlando dal momento che, già dal dicembre del 2019, i Pennisi, allertati dagli arresti ad opera delle Forze dell'ordine, temevano anche l'arresto dello stesso Orlando tanto che, in una conversazione intercettata, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] invitava il padre a prendere le distanze, almeno formalmente, dall'assessore ai lavori pubblici, così confermando, ad avviso del Tribunale, l'interessamento del sodalizio per il ricorrente. 1.3 Il ricorrente ha censurato il carattere individualizzante dei riscontri considerati dall'ordinanza impugnata sottolineando, in primo luogo, la mancanza di alcun riferimento nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia al soprannome ("chiddu longu") dell'Orlando, posto che il Porto ha dichiarato di non ricordare il nome dell'assessore, descrivendolo come un soggetto alto, scuro, di circa 35 anni, e che aveva spesso chiamato ditte vicine al clan Laudani. In secondo luogo, il ricorrente deduce la mancanza di riscontri in merito all'attività in cui si sarebbe manifestata la "messa a disposizione" dell'Orlando in favore del sodalizio mafioso. Ha, in particolare, dedotto l'assenza di riscontri sia in merito all'affidamento diretto dei lavori sotto soglia a ditte vicine al sodalizio, evidenziando che tale attività esula dalle competenze dell'assessore ai lavori pubblici, spettando, invece, all'[OSCURATO:PERSONA] comunale, e che, comunque, non è emerso alcuna "vicinanza" al sodalizio mafioso delle ditte affidatarie dei lavori nel Comune di Malvagna nel periodo in contestazione. 1.4 Ad avviso del Collegio le censure del ricorrente colgono nel segno. Va, innanzitutto premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (da ultimo, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889). Tale nozione rappresenta l'ultima tappa del percorso ermeneutico da tempo tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in cui si è chiarito che siffatta partecipazione implica, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Nel caso di specie, secondo la chiamata in correità del Porto, la partecipazione dell'Orlando si sarebbe manifestata attraverso l'affidamento dei lavori pubblici sotto soglia, da eseguire nel Comune di Malvagna, a ditte compiacenti, ricevendo in cambio l'appoggio del sodalizio nelle competizioni elettorali amministrative del 2015-2016 in cui era stato candidato a Sindaco.Come anticipato, ad avviso del Collegio sono fondate le censure del ricorrente in merito alla inidoneità dei riscontri utilizzati dall'ordinanza impugnata a corroborare in chiave individualizzante le dichiarazioni accusatorie del Porto. Ciò per il seguente ordine di ragioni. Va, innanzitutto ribadito che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi 3 e 4, operato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (tra le tante, si veda, Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213). L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tale principio di diritto, avendo utilizzato riscontri privi di siffatta valenza individualizzante in relazione, in primo luogo, all'identificazione dell'assessore messosi a disposizione del sodalizio, non essendo a tal fine sufficiente, come dedotto dal ricorrente, il generico riferimento alla statura fisica di tale soggetto di cui, peraltro, il collaboratore non indica anche il soprannome (che nel caso dell'Orlando si riferisce proprio alla sua altezza). Va, inoltre, aggiunto che, come risulta dalla stessa ordinanza impugnata nella nota 2 a p. 5, il Porto, nel corso delle dichiarazioni rese il 6 agosto 2019, aveva inizialmente fatto riferimento all'assessore del vicino Comune di Mojo, mentre nel successivo interrogatorio del 24 settembre 2019, si era corretto, facendo riferimento al Comune di Malvagna, giustificando tale discrasia nella vicinanza dei due Comuni. Manca, inoltre, qualsiasi riscontro alla specifica attività in cui si sarebbe manifestata la messa a disposizione del ricorrente, non potendosi considerare tale il contenuto della conversazione del 2020 tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] in cui non risulta alcun riferimento ad una pregressa attività dell'Orlando in favore del sodalizio. Va, infatti, considerato che, secondo l'imputazione provvisoria, la partecipazione del ricorrente, nei termini indicati dal collaboratore di giustizia, avrebbe avuto inizio nel 2013 fino all'attualità. Analoghe considerazioni valgono in relazione al contenuto del colloquio in carcere in cui [OSCURATO:PERSONA] proponeva l'Orlando quale candidato gradito alla famiglia per le competizioni elettorali del 4-5 ottobre 2020, in cui, peraltro, come risulta dalla stessa ordinanza impugnata, il ricorrente, candidatosi a Sindaco, non fu eletto. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, integralmente versato in fatto e, laddove sollecita una diversa valutazione dei rumori risultanti dalla intercettazione ambientale, di carattere confutativo. Giova, innanzitutto, premettere che allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha ricostruito la gravità del quadro indiziario relativo al reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. contestato al capo 3, nel quale ha ritenuto assorbite le condotte di cui al capo 4, sulla scorta delle risultante delle conversazioni intercettate in cui l'Orlando, sia direttamente che tramite [OSCURATO:PERSONA], esercita pressioni su Calabrese, cui era stato affidato il lavoro di recupero degli edifici nel centro storico di Malvagna, per indurlo ad acquistare materiali dalla ditta del D'Amico ed ingenerare nel Calabrese la convinzione che, l'adesione a tale richiesta, gli avrebbe procurato un tornaconto personale (a p. 18 dell'ordinanza si riporta la conversazione tra Orlando e Calabrese in cui il primo, nel continuare a fare pressioni sull'imprenditore, gli dice che ci sono "tante, tante cose da fare") o comunque evitato di subire conseguenze pregiudizievoli. La solidità del quadro indiziario è stata ulteriormente arricchita dall'analisi delle conversazioni tra Orlando e D'Amico in cui il primo chiedeva all'altro di intervenire per risolvere la situazione, ricevendo, in occasione della conversazione del 26 novembre 2019, rassicurazioni circa il buon esito delle pressioni esercitate su Calabrese. L'ordinanza impugnata, inoltre, rispondendo all'obiezione difensiva circa la carenza di potere dell'assessore ai lavori pubblici nell'affidamento dei lavori sotto soglia, ha ravvisato nella condotta dell'Orlando un abuso di qualità, avendo l'Orlando strumentalizzato la sua qualità per "intercettare" la ditta affidataria e piegarla alle sue volontà, ingenerando, peraltro, nel Calabrese la convinzione che, aderendo a tale richiesta, avrebbe potuto avere un tornaconto personale o evitare effetti pregiudizievoli. Così facendo, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, secondo la quale, in tema di indebita induzione ex art. 319-quater cod. pen., l'abuso della qualità che connota la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale comprende la spendita o la prospettazione, da parte dell'agente, di un efficace potere di ingerenza nel compimento di atti formalmente estranei alle proprie competenze, ma pur sempre spettanti alla pubblica amministrazione cui egli è preposto, in modo da procurare nel soggetto interessato la percezione di poter subire conseguenze sfavorevoli o, al contrario, ingiustamente favorevoli (Sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, Rv. 280439 - 02). Parimenti adeguata ed immune da vizi è la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ovvero il primo fornitore al quale si era rivolto il Calabrese, che, nonostante la conclusione di un accordo definitivo per la fornitura di materiale edile, ha giustificato il successivo improvviso recesso del Calabrese con la necessità che le "ditte di fuori" come quella del Calabrese, fossero presentate "alle ditte del luogo". Tali dichiarazioni, cui il ricorrente attribuisce valenza disarticolante della motivazione in merito all'asserito abuso di qualità ascrittogli nell'imputazione provvisoria, sono state considerate dal Tribunale, con motivazione con cui Orlando omette ogni confronti critico, come un'ulteriore conferma della tesi accusatoria. L'ordinanza impugnata, con motivazione parimenti immune da vizi, ha, infine, considerato la vicenda dell'incontro finale in autostrada tra Orlando e D'Amico come l'ultimo segmento della condotta induttiva, ponendo, in particolare, l'accento sulle risultanze dell'intercettazione ambientale e sul significato attribuito al rumore della cerniera ed al fruscio del denaro, riferiti dal Tribunale con giudizio in fatto, non illogico né contraddittorio, alla ripartizione dell'utilità conseguita tra D'Amico e Orlando in relazione all'induzione indebita esercitata in concorso.3. L'esame del terzo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito nell'accoglimento del primo motivo. 4. Al parziale accoglimento del ricorso consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla gravità del quadro indiziario relativo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale di Messina, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., provvederà a valutare, secondo i principi di diritto affermati in sentenza e tenendo conto delle allegazioni difensive, la sussistenza di adeguati riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], nonché, all'esito, a valutare la sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvi
Sentenza Cassazione n. 02604/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris