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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 05372/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4428/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1232/2024 depositata il 18/07/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti, Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del giudizio, Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 c.p.c., il ricorso si deve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., Ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 co. 2 c.p.c. si deve provvedere sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 4428/2025 Numero sezionale 239/2026 Numero di raccolta generale 5372/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 3.100,00 per compensi, oltre il 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Così deciso in Roma, il 09/03/2026 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4428/2025 Numero sezionale 239/2026 Numero di raccolta generale 5372/2026 Data pubblicazione 10/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4428/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1232/2024 depositata il 18/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti, Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del giudizio, Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 c.p.c., il ricorso si deve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., Ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 co. 2 c.p.c. si deve provvedere sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 4428/2025 Numero sezionale 239/2026 Numero di raccolta generale 5372/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 3.100,00 per compensi, oltre il 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Così deciso in Roma, il 09/03/2026 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4428/2025 Numero sezionale 239/2026 Numero di raccolta generale 5372/2026 Data pubblicazione 10/03/2026
Decreto Cassazione n. 05372/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris