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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 17336/2026

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riadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOPremesso che con ordinanza del 7.10.2025 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] haproceduto alla riqualificazione come ricorso per cassazione dell’atto di appello proposto indata 2.9.2020 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 13.1.2020 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna alla pena di 150 euro di ammenda per il reato dicui all’art. 650 cod. pen. e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte;Rilevato che con la predetta impugnazione il difensore ha dedotto anche la prescrizione delreato intervenuta prima della emissione della sentenza di primo grado;[OSCURATO:PERSONA] che si tratti di censura fondata, in quanto i termini massimi di prescrizione di cinqueanni, previsti dal combinato disposto degli artt. 157, comma 1 e 161, comma 1, cod. pen. perla contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. commessa il 3.12.2014, sono decorsi, inassenza di cause di sospensione, il 3.12.2019, prima della sentenza di condanna di primogrado;[OSCURATO:PERSONA], quindi, che, a quanto sopra osservato, consegua l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata per intervenuta prescrizione, trattandosi di questione inerenteall'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1,cod. proc. pen., che non comporta la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni dimerito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 9288 del 20/1/2014,Armato, Rv. 259788 – 01; Sez.

U, n. 8413 del 20/12/2007, dep. 2008, Cassa, Rv. 238467 –01); P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOPremesso che con ordinanza del 7.10.2025 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] haproceduto alla riqualificazione come ricorso per cassazione dell’atto di appello proposto indata 2.9.2020 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 13.1.2020 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna alla pena di 150 euro di ammenda per il reato dicui all’art. 650 cod. pen. e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte;Rilevato che con la predetta impugnazione il difensore ha dedotto anche la prescrizione delreato intervenuta prima della emissione della sentenza di primo grado;[OSCURATO:PERSONA] che si tratti di censura fondata, in quanto i termini massimi di prescrizione di cinqueanni, previsti dal combinato disposto degli artt. 157, comma 1 e 161, comma 1, cod. pen. perla contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. commessa il 3.12.2014, sono decorsi, inassenza di cause di sospensione, il 3.12.2019, prima della sentenza di condanna di primogrado;[OSCURATO:PERSONA], quindi, che, a quanto sopra osservato, consegua l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata per intervenuta prescrizione, trattandosi di questione inerenteall'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1,cod. proc. pen., che non comporta la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni dimerito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 9288 del 20/1/2014,Armato, Rv. 259788 – 01; Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, dep. 2008, Cassa, Rv. 238467 –01); P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17336/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris