CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35829/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Carpi 6, presso lo studio dell’avv. L. Napolitano, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Nola, el.dom.to in Roma, Via F.Denza 50/a, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 4199/27/2018 del 3.5.2018; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 18.1.2023, tenutasi con modalità da remoto come da autorizzazione del Presidente del Collegio 16 gennaio 2023 ex d.l. 198/22 e nota del [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. La [OSCURATO:SOCIETA] propone c inque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'invito al pagamento di acconto Tari 2015 notificatole dal Comune con riguardo ai locali commerciali da essa detenuti nell'interporto di Nola. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la società era detentrice di locali produttivi di rifiuti speciali assimilati a quelli ordinari urbani, né era emersa la prova che il comune non svolgesse servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche nella zona interessata; - l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani a mezzo di delibera comunale e di relativo regolamento doveva ritenersi consentita per legge, come anche ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità; - l'eventuale affidamento del servizio da parte del contribuente ad operatori privati abilitati non comportava l'esenzione dal pagamento della tassa, ma al massimo una riduzione proporzionale della quota variabile. Resiste con controricorso il Comune di Nola. La ricorrente ha depositato memoria. § 2. Con il primo motivo di ricorso la Gallone lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 641, 656 e 657 della legge 147 del 2013, in relazione all'articolo 59 d.lvo 507/93, nonché delle delibere e delle determine dirigenziali dell'amministrazione comunale. Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], il servizio comunale di raccolta RSU era sì operante ma soltanto nelle strade di collegamento all'interporto (zona ASI – CIS – Interporto – Vu lcano Buono) non anche all'interno di quest'ultima vastissima area (ciò si desumeva, tra l'altro, dall'appalto stipulato dal comune a favore del gestore privato [OSCURATO:SOCIETA] per l’annualità in esame, facente appunto esclusivo riferimento alle sole strade di collegamento) nella quale il servizio veniva infatti dagli operatori, tramite la [OSCURATO:PERSONA] spa, affidato ad imprese private abilitate. Né si controverteva in giudizio della natura dei rifiuti in questione ovvero della legittimità della loro assimilazione tramite regolamento comunale, aspetti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si era inutilmente diffusa. Con il secondo motivo di ricorso si desume analoga violazione di legge, non avendo il comune mai dimostrato di svolgere il servizio all'interno dell'Interporto; eventualità di per sé esclusa dai grandissimi tonnellaggi di rifiuti ivi prodotti (come da contratti di affidamento posti in essere dall'[OSCURATO:PERSONA] spa) e non gestibili da parte dell'amministrazione comunale. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso si deduce analoga violazione di legge sotto il profilo che l'esclusione dal servizio comunale RSU dell'area interna all'interporto doveva desumersi sia dall'accordo transattivo stipulato tra il Comune di Nola e gli operatori per gli anni dal 2006 al 2009 (recanti appunto la riduzione dell’85% proprio in ragione della mancata prestazione del servizio) in un contesto fattuale che non era affatto mutato nelle annualità successive, sia nel non realistico rapporto (in ottica di asserita prestazione del servizio) tra l'ammontare complessivo della Tari richiesto dal comune ai vari operatori Interporto ed il corrispettivo globale dal comune pattuito con l'affidatario esterno [OSCURATO:SOCIETA]. Il che aveva del resto trovato conferma in circa duecento sentenze di merito intercorse tra il Comune di Nola da una parte ed i vari operatori Interporto dall'altra, ed attestanti appunto il fatto che il comune non prestava servizio all'interno dell'area, e che ciò giustificava l'abbattimento di legge (come detto già riconosciuto dalla stessa amministrazione nelle annualità suddette) nella misura dell’85% in conformità ai limiti di cui all’art.1 co. 656 e 657 l. 147/13 cit.. § 3. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibil ità del ricorso, come opposte dal Comune. La lite, come meglio si dirà, va ascritta ad un ben più ampio contenzioso di merito e legittimità intercorso tra il Comune di Nola ed i molti operatori privati dell’Interporto. I motivi di ricorso rievocano – in maniera esauriente e sufficientemente chiara e specifica – i termini essenziali di questo contenzioso in generale, nonché, con carattere di autosufficienza, i contorni della specifica controversia relativa alla tassa rifiuti per l’annualità in questione. Da un lato, essi non involgono questioni di interpretazione negoziale di contratti intercorsi tra le parti, limitandosi ad affermare vari profili di violazione normativa ai quali la commissione tributaria regionale avrebbe dato corso nel sussumere la fattispecie concreta nella fattispecie astratta di imposizione Tari (art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ.). D’altro lato, neppure può dirsi che essi impongano un nuovo accertamento probatorio in questa sede, dal momento che le dedotte violazioni normative muovono da una situazione fattuale conclamata di mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da parte del Comune ‘all’interno’ dell’area Interporto nell’annualità in esame; come acclarato da una serie numerosissima di decisioni di merito confermate in sede di legittimità (anche nei confronti della odierna ricorrente), e come del resto riconosciuto dallo stesso Comune in controricorso, là dove esso riferisce dell’effettiva prestazione del servizio sulle strade di collegamento ed accesso all’Interporto, ma non all’interno di questo: “tutte le strade di collegamento per zona ASI-CIS-Interporto –[OSCURATO:PERSONA]”. Sicchè, ancora una volta, non si tratta tanto di verificare l’effettivo espletamento del servizio all'interno dell'Interporto (escluso, come detto, da innumerevoli decisioni passate in giudicato e relative anche all'annualità in esame), quanto di accertare (ma appunto all'esito di un vaglio di legittimità e di corretta sussunzione della fattispecie) se l'espletamento del servizio lungo le strade di accesso e collegamento, ma non all'interno di quella zona, costituisca o meno il presupposto legale della riduzione d'imposta. § 4.I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati. Come detto, la questione della imponibilità Tari-Tarsu dell’area interna all’Interporto di Nola è stata più volte vagliata, oltre che in numerosissime decisioni dei giudici territoriali, anche da questa stessa Corte di legittimità, la quale è così pervenuta – con riguardo a fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente – alla conclusione dell a conformità della riduzione di imposta stabilita dai giudici di merito alla disciplina legale del tributo: v., tra le altre, Cass.n. 17334/20 Comune Nola c/ [OSCURATO:PERSONA] srl (Tari 2015); Cass.n. 23173/21 Comune di Nola – [OSCURATO:PERSONA] srl (Tarsu 2012); Cass.n. 23174/21 Comune di Nola – [OSCURATO:SOCIETA] (Tarsu 2012); Cass.n. 34272/21 Comune di Nola - [OSCURATO:PERSONA] (Tari 2016). Poiché non vengono qui dedotti argomenti in grado di sovvertire quanto così più volte stabilito, si ritiene di dover richiamare e recepire in toto il ragionamento decisorio posto a base dei suddetti precedenti di legittimità, i cui principali argomenti possono in questo modo riassumersi: • la sussistenza di decisioni di merito, passate in giudicato , che hanno risolto analoga lite, tra le stesse parti, con riguardo ad un’annualità d’imposta diversa non esplica effetto preclusivo con riguardo alla annualità dedotta nel presente giudizio (né quanto a modalità di prestazione del servizio RSU da parte del Comune, né quanto a percentuale di riduzione applicabile), posto che tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e quindi comune ai vari periodi di imposta (Cass.SSUU n. 13916/06); le concrete modalità di attuazione dell'attività di raccolta, che potrebbero giustificare l'applicazione di una riduzione, costituiscono infatti circostanze mutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta (nell’ambito di un’imposizione che ha natura periodica) una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta sicchè, vertendosi di presupposti fattuali specificamente riferibili alle singole annualità di prestazione del servizio, gli effetti delle sentenze in giudicato non possono temporalmente estendersi oltre i periodi in esse considerate, difettando il requisito imprescindibile della durevolezza e permanenza nel tempo del dato oggettivo di attivazione ed erogazione del servizio, inteso quale presupposto dell'imposizione. (Cass.SSUU cit.; Cass. n. 1963 del 2018 ed altre); • neppure, effetto vincolante o preclusivo potrebbe discendere dal menzionato accordo transattivo in forza del quale il Comune ebbe a convenire con gli operatori Interporto (in ragione della mancata prestazione del servizioin zona) la riduzione dell’85 % della tassa rifiuti, dal momento che si tratta di accordo che, per quanto poi trasfuso in una formale determina dirigenziale, non può esplicare effetto per annualità successive a quelle per le quali venne espressamente concluso (2006-2009); • la tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 10 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura giuridica; ciò induce a ritenere che anche ad essa siano estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (vedi Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019 ed altre); • una volta che il servizio venga dal Comune istituito ed esercitato nell’ambito del territorio comunale, la tassa sui rifiuti è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente si avvalga in concreto di questo servizio, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, in modo tale che la privativa comunale sul servizio non costituisce materia disponibile; • ciò non toglie che l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta (seppure istituito ed attivato) nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente possa comportare, non già l'esenzione dalla tassa, bensì la sua (obbligatoria o facoltativa) riduzione entro i limiti di legge o regolamento; • il presupposto della Tari (art.1 l. 147/2013) è costituito (co. 641) dal “possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Essa è dovuta (co. 642) “da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”; • quanto alla menzionata previsione di riduzione tariffaria in correlazione con il mancato, o gravemente irregolare, svolgimento del servizio, viene stabilito (co. 656) che: “La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente”, mentre nelle zone in cui la raccolta non viene effettuata, il tributo è dovuto (co. 657) “in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”; • si è in proposito affermato (con riguardo alla Tarsu ma in base di principi, come detto, estendibili anche alla Tari) che: “Il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: - non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; - ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso...” (Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019); • qualora il contribuente abbia soddisfatto l’onere probatorio posto a suo carico, l’accertata esistenza dei presupposti delle riduzioni (di carattere ‘tecnico’ perché determinate dalla contrazione del servizio e dei relativi costi di erogazione) comporta l’applicazione dell’imposta nella misura massima (dunque graduabile al ribasso), rispettivamente del 20 e del 40 %; a differenza delle riduzioni c.d. agevolative (v. co. 659 e 660 l. cit.) si tratta di riduzione obbligatoria discendente direttamente dalla legge (co. 656 e 657 cit.), indipendentemente da quanto sul punto eventualmente previsto dai regolamenti comunali; • per quanto attiene, in particolare, alla specifica riduzione di cui al citato comma 657, va ritenuto che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata ‘zona’ del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione ed a prescindere dal fatto che si tratti di area pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l'espletamento; • va detto che non rileva la sussistenza di un’ipotesi di inadempimento (e quindi di colpa) contrattuale o extracontrattuale in capo all'Amministrazione comunale, posto che la riduzione tariffaria opera, non quale risarcimento del danno da mancata raccolta e neppure quale sanzione per il Comune inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l'imposizione, entro la riduzione massima prefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio così come di quelli cui è tenuto presumibilmente il contribuente per far fronte al disservizio; • in ordine alla riduzione, la percentuale di decurtazione viene graduata (all’esito della prova dei relativi presupposti fornita dal contribuente e della valutazione fattuale riservata al giudice di merito) in ragione della distanza dal punto di raccolta più vicino, presupponendosi quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e con adeguamento della riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici; • nel caso di specie, risulta – con specifico riguardo all’annualità dedotta, ed anche sulla base di pregressi giudicati - sia che il Comune di Nola abbia in effetti istituito ed espleti il servizio di raccolta lungo le strade di collegamento ed accesso alla zona dell'Interporto, sia che detto servizio non venga invece svolto all'interno di essa, ove esso viene espletato da una società privata in forza di un rapporto contrattuale con l’operatore interportuale; parimenti indubbio è poi che l'Interporto di Nola insista su di una area privata, con libero accesso, di vastissime dimensioni (pari a circa 3 milioni di mq. con all'interno oltre 24 km di strade e viadotti) ed adibita ad insediamenti commerciali, come tale senz’altro riconducibile al concetto di "zona" di cui al citato comma 657; si determina quindi l'impossibilità per le aziende che operano al suo interno di fruire di un servizio di raccolta sino alla prossimità delle proprie strutture, con la conseguente necessità di sopperire mediante il ricorso ad un servizio sostitutivo privato (per tonnellaggi di cui si assume comunque l’assoluta ingestibilità da parte del Comune); da ciò consegue che il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell'irrilevanza delle ragioni da cui è determinato, va pertanto correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, e dà pertanto diritto alla riduzione; • la misura di quest’ultima va stabilita dal giudic e territoriale, trattandosi di una tipica valutazione di merito incentrata sia sulle caratteristiche dei rifiuti prodotti sia sulle peculiarità della zona e del servizio sostitutivo instaurato dagli operatori Interporto, sia sulla distanza dai più vicini punti di raccolta. § 5. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania che riesaminerà la fattispecie di riduzione legale secondo i suddetti principi. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado deciderà anche sulle spese del procedimento. PQM La