CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 21673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30408/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 268, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ACI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 17342/2022 depositata il 27/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], resistente nel presente giudizio di revocazione promosso dall’Agenzia delle entrate, è socio unico e legale rappresentante della A. Piovan s.r.l. unipersonale. 2. Nei confronti di tale società veniva elevato p.v.c., al quale la società presentava istanza di adesione ai sensi dell'art. 6 bis del d. lgs. 218/1997, con conseguente emissione, da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Padova - dell'atto di definizione n. T6SA30700085/2011, relativo all'annualità 2006, recante imposte dovute pari a euro 2.552.618,37 a titolo di IRES, euro 328.746,30 per IRAP, euro 100,805,55 per IVA, oltre interessi e sanzioni, ridotte a 1/8, per complessivi euro 3.389.158,04. L'Agenzia delle entrate imputava pertanto al socio gli utili extracontabili conseguiti, in base alle somme attribuite ad [OSCURATO:PERSONA] nell'anno delle suddette operazioni e nelle annualità successive. L’Ufficio, quindi, notificava gli avvisi di accertamento n. T6S010702455 e T6S010702462 relativi rispettivamente alle annualità 2006 e 2007, ai sensi dell'art. 41 bis del d.p.r. 600/1973, recanti l'imputazione di maggiori redditi di capitale, nei limiti di imponibilità del 40% degli utili distribuiti, come previsti dall'art. 47 del T.u.i.r. 3. Avverso gli avvisi il contribuente proponeva autonomi ricorsi avanti alla CTP di Padova, lamentando la violazione dell'art. 41 bis del d.p.r. 600/1973 e il difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] provinciale, con la sentenza n. 121/5/13, annullava l'avviso di accertamento 2006 per vizio del contraddittorio. Per l'annualità del 2007, ritenendo provata la ristretta base azionaria e la distribuzione di utili in favore del ricorrente, rigettava il ricorso del contribuente. 4. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, relativamente all'annualità 2006, per violazione dell'art. 37 bis d.p.r. 600/1973, vigente ratione temporis. Resisteva la parte, proponendo appello incidentale per l'annualità del 2007. La CTR del Veneto, con la sentenza n. 554/6/2015, accoglieva l'appello dell'Agenzia e rigettava l’appello incidentale del contribuente. 5. Avverso la predetta sentenza il sig. Capovilla proponeva ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, e l’Amministrazione resisteva con controricorso. 6. Nelle more del giudizio il contribuente provvedeva alla definizione agevolataai sensi del D.L. n. 193/ 2016 delle c artelle di pagamento nn. 07720120006371155000 - 07720140011235930000 -07720160001395074000. Dette cartelle recavano l'iscrizione a ruolo dell'intero carico relativo all'avviso di accertamento T6S010702462-2011 (per l’anno di imposta 2007) e dei 2/3 del carico recato dall'avviso di accertamento T6S010702455-2011 (per l’anno di imposta 2006). 7. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 17342 del 2022, dichiarava estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 119 del 2018. 8. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ricorso per revocazione della predetta ordinanza, sorretto da unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso e deposito di successiva memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia “la sussistenza di un errore revocatorio, con particolare riguardo al motivo di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c., erronea supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e contestuale supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita - il fatto non costituente punto controverso - tipologia di definizione”. 2. Denuncia l’Amministrazione ricorrente la sussistenza di un errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.p., nella parte in cui la Corte ebbe a dichiarare la cessazione integrale della materia del contendere. In particolare, l’ordinanza i) conterrebbe il riferimento ad errata disciplina normativa, richiamando la definizione agevolata di cui all’art. 6 D.L. 119/2018 in luogo dell’art. 6 D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016 e ii) sarebbe “frutto di una svista” atteso che, a mezzo della rottamazione, il contribuente non avrebbe versato l’intero importo di cui agli accertamenti dedotti in giudizio”. Osserva la ricorrente che “L'ordinanza costituisce, all'evidenza, un «copia incolla» di altra decisione, trattandosi pacificamente diun diverso tipo di definizione agevolata. L'errore è stato decisivo, atteso che la Cassazione non si è avveduta che la parte non ha nemmeno versato l'intero importo dovuto per l'anno di imposta 2006. Invero, alla luce delle definizioni sopra rappresentate, mentre nulla ostava per una eventuale cessazione della materia del contendere per quanto riguarda l'atto T6S010702462-2011 (2007) - in ragione dell'integrale avvenuto pagamento di quanto dovuto per il tramite dell'adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. 193/2016 (e non ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, come erroneamente ritenuto in sentenza) - analogo discorso non può farsi per quanto concerne l'avviso di accertamento T6S010702455-2011 (2006), ove la definizione ha interessato soltanto i 2/3 delle maggiori imposte contestate (essendo stato il primo terzo oggetto di preventivo sgravio in esecuzione della pronuncia di primo grado sfavorevole all'ufficio, successivamente riformata in giudizio di secondo grado). In sintesi, la Corte non si sarebbe avveduta dei seguenti fatti, non controversi: 1) la definizione era avvenuta ai sensi del D.L. 193/2016 e non dell'art. 6 del D.L. 119/2018; 2) sussisteva un provvedimento di sgravio, depositato dalla parte anche in sede di legittimità, dovuto alla sentenza di primo grado parzialmente favorevole, poi riformata.” 3. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, sollevata dal controricorrente con la memoria illustrativa ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. 3.1. In primo luogo, nonostante la presenza del refuso rilevato dal contribuente a pag. 5 del ricorso, ove l’Agenzia afferma che “la parte non ha nemmeno versato l'intero importo dovuto per l'anno di imposta 2007”, non vi è dubbio – come si evince dalla successiva esplicita indicazione contenuta nell’atto, che l’avviso di accertamento rispetto al quale si invoca l’errore revocatorio è il “n. T6S010702455-2011 (2006)”. 3.2. Infondato è anche il secondo profilo di inammissibilità prospettato, con cui si denuncia la novità della doglianza, che al contrario è attinente ad un evento - la definizione so lo parziale della pretesa erariale – che era oggetto di doverosa verifica ex officio da parte del giudicante. 4. Il motivo di revocazione è dunque ammissibile; è, inoltre, fondato. 5. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione. Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5). In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bise dell'art. 395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. 5.1. L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass.20/02/2006, n. 3652; Cass. 11/04/2001, n. 5369). In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto, oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto. È la contestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo divenire giustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito del processo. Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazione proposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare la contestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no. Perciò se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva. 5.2. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass.29/03/2022, n. 10040). 5.3. Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897). Inoltre, quanto all'effettività della tutela giudiziaria, anche la Corte di giustizia dell'UE riconosce la necessità che le decisioni giurisdizionali, divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili (o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi), non possano più essere rimesse in discussione e ciò al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., Sez. U., 28/05/2013, n. 13181; cfr. Corte giust., 03/09/2009, in causa C- 2/08, Olimpiclub; Corte giust., 30/09/2003, in causa C-224/01, Kobler; Corte giust., 16/03/2006, in causa C-234/04, Kapferer). Gli approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost. n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. 5.4. Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bis e 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472). Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865). 6. Alla luce di tali principi, deve ravvisarsi la sussistenza dell’errore revocatorio denunciato dalla ricorrente. 7. La Corte di Cassazione ha affermato che “dalla documentazione versata in atti, depositata unitamente alla memoria, risulta che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, versando quanto dovuto; il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 6 d.l. n.119 del 2018”. Così pronunciando, la Corte è incorsa in errore di fatto riconducibile all’ipotesi di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., in quanto: i) non vi è documentazione in atti relativa alla c.d. “pace fiscale” ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, ma alla c.d. “rottamazione ter” del D.L. n. 193/2016; ii) non vi è comunque documentazione dell’integrale pagamento richiesto da questa seconda disciplina agevolativa, in quanto non è stato prodotto il modulo di versamento “F24” e l’estratto di ruolo prodotto ed esaminato dalla Corte documenta l’avvenuto pagamento della cartella emessa per la riscossione frazionata (avente ad oggetto i 2/3 delle maggiori imposte accertate) e non il pagamento integrale degli importi oggetto di accertamento. 8. Alla luce di tali considerazioni l’ordinanza deve essere revocata. 9. Pronunziando in via rescissoria, deve preliminarmente dichiararsi l’estinzione del processo per cessata materia del contendere limitatamente all'avviso di accertamento n. T6S010702462-2011 per l’anno di imposta 2007, in ragione dell'integrale avvenuto pagamento di quanto dovuto per tale annualità a seguito di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193/2016. 10. I motivi del ricorso per cassazione proposti dal contribuente vanno quindi esaminati con esclusivo riguardo all’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, non oggetto di valida definizione. 11. Con il primo motivo il contribuente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la nullità dell’impugnata sentenza della CTR del Veneto per violazione dell'art. 37 bis DPR n. 600/73, in vigore ratione temporis. 11.1. Il motivo èinfondato. Come ampiamente argomentato dalla CTR, l'avviso di accertamento nei confronti del socio verte esclusivamente sull’imputazione di utili extracontabili, posta in essere mediante i prelievi effettuati dal socio con le operazioni analiticamente ricostruite dal giudice di appello, e non sul disconoscimento di operazioni ritenute elusive che riguardano esclusivamente quelle effettuate - a monte - dalla società partecipata, e che sono state oggetto di definizione in epoca anteriore. Il richiamo operato dall’Agenzia all’art. 37 bis cit. risulta pertanto esclusivamente finalizzato a giustificare lo scomputo, a favore del contribuente, delle imposte versate dal socio unico per rivalutare la partecipazione. 12. Con il secondo motivo del ricorso per cassazione si è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., la nullità della sentenza di appello per omessa motivazione in merito al rigetto dell’appello incidentale, con il quale il contribuente aveva contestato che il prelevamento dal conto “socio c/finanziamento infruttifero” potesse configurare una distribuzione di utili tassabile in relazione al periodo di imposta 2007. 12.1. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Va rammentato che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.” (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). 12.2. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza di appello emerge chiaramente come la CTR, con argomentazioni riferibili ad entrambi gli anni di imposta oggetto di accertamento, abbia preso in considerazione le somme prelevate dal socio sul “conto c/finanziario infruttifero”, qualificandole come “somme fuoriuscite dalle casse della società, ma riferibili alla stessa” che “non possono conseguentemente rappresentare in alcun modo una forma di restituzione”, in tal modo rigettando – pur senza farne esplicit a menzione nella parte motivazionale – l’appello incidentale del contribuente. 13. In conclusione, revocata l’ordinanza n. 17342/2022 di questa Corte di cassazione, va dichiarata l’estinzione del processo per cessata materia del contendere limitatamente all’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007 e va rigettato il ricorso originario del contribuente per quanto attiene all’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006. Le spese di lite, compensate in parte qua con riferimento all’anno di imposta oggetto di definizione, seguono per il resto la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte, pronunciando in via rescindente, revoca l’ordinanza n. 17342/2022, pubblicata il 27/05/2022, di questa Corte di cassazione; pronunziando in via rescissoria, dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere limitatamente all’avviso di accertamento n. T6S010702462-2011, per l’anno d’imposta 2007; rigetta il ricorso originario del contribuente limitatamente all’avviso di accertamento n. T6S010702455 - 2011, relativo all’anno