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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21372/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità per il concorso nel rato di rapina, oltre ad essere privo di concreta specificità, è manifestamente infondato; che, invero, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti e, di conseguenza, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia ex art. 589 cod. proc. pen., non può il giudice di appello prenderli in considerazione; che, nella specie, trattandosi di censure inerenti alla responsabilità, già oggetto di rinuncia in appello, i giudici del merito hanno correttamente omesso di pronunciarsi sul punto, non incorrendo in alcuna violazione deducibile in questa sede (si veda, in particolare, pag. 6 sulla rinuncia ai motivi in punto di responsabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità per il concorso nel rato di rapina, oltre ad essere privo di concreta specificità, è manifestamente infondato; che, invero, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti e, di conseguenza, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia ex art. 589 cod. proc. pen., non può il giudice di appello prenderli in considerazione; che, nella specie, trattandosi di censure inerenti alla responsabilità, già oggetto di rinuncia in appello, i giudici del merito hanno correttamente omesso di pronunciarsi sul punto, non incorrendo in alcuna violazione deducibile in questa sede (si veda, in particolare, pag. 6 sulla rinuncia ai motivi in punto di responsabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 apri
Sentenza Cassazione n. 21372/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris