CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1594-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 857/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato la pronuncia della CTP di Milano ove erano accolte le ragioni della contribuente in tema di canoni leasing per beni immobili strumentali. Segnatamente, i collegi di merito hanno ritenuto che la base di calcolo dell'IRAP operata dall'Ufficio per la ripresa a tassazione dovesse ritenersi superata dalla 1. n. 244/2007, donde l'annullamento degli atti impositivi. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge, con allegata documentazione attestante l'integrale pagamento del dovuto per la predetta definizione agevolata; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte, a cui dispone siano trasmessi gli atti. Così deciso i