CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 14359/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28908/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata ex lege in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente - avverso le sentenze della Corte d’appello di Lecce n. 874/2021 , depositata il 27/7/2021,e n. 876/2021 , depositata i l 28/7/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/3/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Lecce definiva il giudizio iscritto al n. 1471/2018 del ruolo con sentenza n. 874/2021, pubblicata in data 27 luglio 2021 e sottoscritta dal solo consigliere estensore, rigettando l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3524/2018 emessa dal Tribunale di Lecce in data 23 ottobre 2018. La medesima Corte distrettuale, nell’ambito del medesimo giudizio, emetteva una nuova sentenza (n. 876/2021) di identico tenore, pubblicata il giorno successivo e sottoscritta dal presidente e dal consigliere estensore. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di entrambele decisioni prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Ambeduele parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 3.1 Il primo motivo di ricorso, neldenunciare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 133, 161, comma 1, 158, 174, 276, 157, comma 1, cod. proc. civ., 114 disp. att. cod. proc. civ. e 43-quater r.d. 12/1941 , impugna la sentenza n. 876/2021 perché affetta da nullità assoluta ed insanabile, exart. 158 cod. proc. civ., per vizio di costituzione del giudice. La Corte d’appello di Lecce – spiega il ricorrente - ha definito il giudizio n. 1471/2018 R.G. pubblicando in data 27 luglio 2021 una sentenza (n. 874/2021) priva della sottoscrizione del presidente del collegio. Il giorno successivo il presidente della sezione feriale istituita presso la Corte distrettuale ha emanato un provvedimento con cui, dopo aver rilevato che la sentenza n. 874/2021 era sottoscritta solo parzialmente, dichiarava la nullità di tale decisione e ne disponeva la rinnovazione, ai sensi degli artt. 161, comma 2, e 162 cod. proc. civ., mediante nuovo deposito della medesima statuizione con sottoscrizione completa. La Corte territoriale ha proceduto alla rinnovazione dell’atto nullo, pubblicando in data 28 luglio 2021 un’altra sentenza (n. 876/2021) di identico contenuto,ma munita delle necessarie sottoscrizioni. L’emanazione di quest’ultima sentenza in rinnovazione della precedente è avvenuta – in tesi di parte ricorrente – in violazione degli artt. 133 e 161, comma 1, cod. proc. civ., a norma dei quali la potestas decidendi sulla controversia si era esaurita con la pubblicazione della prima decisione, avverso la quale l’unico rimedio esperibile era l’impugnazione ad iniziativa delle parti, e non poteva ritenersi ristabilita per effetto del provvedimento del presidente della sezione feriale. 3.2 Il secondo motivo di ricorso assume, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione n. 874/2021 per violazione degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ., dato che la stessa mancava della sottoscrizione del presidente del collegio. 4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano ambedue fondati. 4.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161, comma 2, cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata (Cass., Sez. U., 11021/2014, Cass. 8817/2017, Cass. 7546/2017). 4.2 Se la sottoscrizione insufficiente dà luogo a una nullità sanabile exart. 161, comma 1, cod. proc. civ., un simile vizio può essere fatto valere, come previsto da quest’ultima norma, “soltanto nei limiti e secondo le regole proprie”del relativo mezzo di impugnazione . Era, dunque, precluso alla Corte distrettuale assumere l’iniziativa di pronunciare una seconda volta sul medesimo giudizio, come è dato, invece, al giudice che abbia emanato un provvedimento a contenuto decisorio affetto da cd. inesistenza giuridica o nullità insanabile, il quale può procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio, quale espressione del generale potere di rinnovazione degli atti nulli (Cass. 32405/2019, Cass. 6162/2014, Cass. 30067/2011). Nel caso di specie – ove, come detto, si era verificata una nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. civ. -, una volta intervenuta la pubblicazione della sentenza, il giudice adito si era spogliato del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame, con il conseguente esaurimento del suo potere di giurisdizione in relazione a quella controversia, e la sentenza emessa poteva essere rimossa “soltanto” attraverso l'impugnazione al giudice sopra ordinato, con gli stessi rimedi prescritti dalla norma appena citata per le nullità a carattere relativo (Cass. 26040/2005). 4.3 Né è possibile ritenere che il provvedimento assunto dal presidente della sezione feriale potesse tornare ad attribuire la potestas iudicandial collegio che oramai se ne era spogliato, poiché questo effetto può derivare solamente dalla decisione del giudice superiore che, rilevata una simile nullità su sollecitazione dell’impugnante, faccia venir meno la statuizione e rimetta gli atti al giudice a quoper il prosieguo del giudizio. In altri termini, se la nullità sanabile della sentenza si converte in motivo di impugnazione, che può essere fatto valere solo dalla parte interessata, non può che essere ritenutoabnorme il provvedimento del presidente della sezione feriale che abbiadichiarato tale nullità. 4.4 La seconda decisione emessa dalla Corte di merito risulta, perciò, affetta da una nullità insanabile derivante dalla costituzione del giudice, perché è stata assunta quando l’iter formativo della sentenza previsto dall’art. 133 cod. proc. civ. si era oramai compiuto con la pubblicazione della sentenza, e il potere giurisdizionale del giudice d’appello era così venuto meno. 4.5 In applicazione dei principi appena illustrati occorre constatare, in primo luogo, che la sentenza reiterata n. 876/2021 è affetta da nullità insanabile derivante dalla costituzione del giudice e deve essere cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere proseguito una volta che era stata pronunciata la prima statuizione. La sentenza n. 874/2021, invece, essendo priva della sottoscrizione del presidente del collegio giudicante, era affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161, comma 1, cod. proc. civ. e deve essere cassata con rinvio alla Corte distrettuale,la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza n. 876/2021, cassa la sentenza n. 874/2021 e rinvia la