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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 28084/2023

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o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAGRI’ ANTONINO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA]. 9 [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec :[OSCURATO:EMAIL] controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 573-2019 della Corte d’Appello di Catania, depositata il 4.6.2019, N.R.G. 97- 2016; Rilevato che dalla documentazione prodotta risultano rinunc e di parte di tutti i ricorrent i e comunicazione alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali in favore della parte controricorrente, spese liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 3 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAGRI’ ANTONINO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA]. 9 [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec :[OSCURATO:EMAIL] controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 573-2019 della Corte d’Appello di Catania, depositata il 4.6.2019, N.R.G. 97- 2016; Rilevato che dalla documentazione prodotta risultano rinunc e di parte di tutti i ricorrent i e comunicazione alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali in favore della parte controricorrente, spese liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
Sentenza Cassazione n. 28084/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris