CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1990
Cassazione n. 30900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. 02KORAD nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, nn. 4 e 6, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla configurabilità della circostanza aggravante ex art. 625 n. 4 cod. pen. - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui «In tema di furto, è ravvisabile la circostanza aggravante della destrezza nella condotta di chi, neutralizzando con abbracci, baci ed altre moine le cautele del detentore del gioiello preso di mira, lo distragga dall'attenzione sul monile e se ne impossessi» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 9388 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278663); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il