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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13025/2026

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peciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quRa.Gle.

Nc.h iede che11368/2017le comunicazioni delle notificazioni relative al presente procedimentosiano effettuate presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.- ricorrente -contro1 RG n. 10933/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026LAZIO [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura specialein calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara divoler ricevere le comunicazioni delle notificazioni relative al presenteprocedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato,elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso ilsuo studio-controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 4937/2020,depositata il 14/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava domanda di ammissione ai benefici di cui allalegge regionale n. 29 del 1996.In data 10/2/2003 si provvedeva all’ammissione del progetto,per un contributo complessivo di euro 58.514,00, di cui euro2335,00, quale contributo in conto gestione, ed euro 56.179,00,quale contributo in conto capitale.Nelle more venivano erogati euro 14.230,75.Con riferimento all’atto di impegno, protocollo 240/2003, cheprevedeva l’esecuzione del progetto entro tre anni dalla data di iniziodello stesso, il nucleo valutazione regionale inviava alla ALFADENTlettera del 10/10/2006 di revoca del contributo in conto gestione(con recupero della somma di euro 186,00, già versate) edintimando di presentare la documentazione di regolaritàamministrativa dell’immobile operativo entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2 RG n. 10933/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026La [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva la certificazione amministrativa il10/1/2007.Con successiva lettera del 12/2/2007 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giàSviluppo [OSCURATO:SOCIETA]., comunicava all’impresa di dover presentare ladocumentazione relativa alla regolarità amministrativa dell’immobileentro e non oltre il 12/3/2007, in tal modo prorogando la data diconsegna della documentazione.Con lettera del 23/2/2007 [OSCURATO:PERSONA] rilevava che ladocumentazione consegnata era incompleta.Il Comune rilasciava poi certificato di agibilità solo il 30/5/2014.2.

Con ricorso per decreto ingiuntivo in data 8/3/2011 LAZIOINNOVA chiedeva il pagamento della somma di euro 14.230,75.3.

Avverso tale decreto proponeva opposizione la [OSCURATO:SOCIETA],rilevando che l’atto di impegno prevedeva una clausola risolutivaespressa, nel senso che, una volta decorso il termine di 12 mesisenza che fosse stata iniziata l’attività operativa, ci sarebbe stata larevoca dei contributi concessi, mentre il tempo trascorso «avevaconsentito di proseguire nel progetto iniziale per il quale erano statirichiesti ed erano stati ottenuti in parte contributi».Inoltre, l’inadempimento non era dipeso da sua inerzia, mapiuttosto dal mancato rilascio del certificato di agibilità dei locali,dovuto ai tempi lunghi dell’ente locale territoriale, come era accadutoper il nullaosta della Asl.4.

Il tribunale di Roma, con sentenza n. 25879/2013, pubblicatail 24/12/2013, rigettava l’opposizione.Per quel che ancora qui rileva, il tribunale rilevava che laALFADENT non aveva contestato di non avere provveduto, entro iltermine a lei concesso, a produrre la documentazione comprovantela regolarità amministrativa dell’immobile, ma aveva addotto, a sua3 RG n. 10933/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026giustificazione, che tale omissione era da imputare ai tempi impiegatidagli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione.A fronte della lettera del nucleo di valutazione regionale del10/10/2006, la [OSCURATO:SOCIETA] si era limitata ad inoltrare unadocumentazione incompleta, avendo inviato esclusivamente lerichieste presentate presso il Comune di S. Oreste e presso la Asl dicompetenza (comunicazioni di [OSCURATO:SOCIETA] del 12/3/2007 e del17/1/2009).La società, dunque, non aveva dimostrato di essere in possessodella certificazione amministrativa richiesta per il perfezionamentodell’accesso ai benefici pubblici.Non poteva essere accolta la richiesta di rimessione della causasul ruolo per l’espletamento dell’attività istruttoria richiesta dallaparte opponente, «trattandosi di prova superflua».5.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4937/2020,depositata il 14/10/2020, rigettava l’appello.5.1.

Per quel che ancora qui rileva, la Corte territorialerespingeva il primo motivo di gravame, relativo al decorso «ditermini non essenziali», deducendo la società che la richiesta diLAZIO [OSCURATO:SOCIETA] di invio della documentazione relativa alla regolaritàamministrativa dell’immobile (agibilità e nullaosta igienico-sanitario), poiché intervenuta in data successiva alle scadenzecontenute nell’atto di impegno del [OSCURATO:DATA_NASCITA], «acclarata la volontà diSviluppo Lazio di non ritenere essenziali i termini richiamati e, quindi,era indice dell’acquiescenza della stessa al decorso di detti termini,incompatibile con la volontà di avvalersi della clausola risolutivaespressa».La Corte d’appello, invece, rilevava che, in tema di clausolarisolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si puòestrinsecare tanto in un comportamento negativo, quando in uno4 RG n. 10933/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026positivo, non determinava l’eliminazione della clausola permodificazione della disciplina contrattuale, né era sufficiente adintegrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore,contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, avessemanifestato l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulterioreprotrazione dell’inadempimento (si citava Cass. n. 24564 del 2013).Pertanto, correttamente il tribunale aveva rigettato l’opposizionea decreto ingiuntivo, non avendo la società prodotto i documentirichiesti, attestante la regolarità amministrativa dell’immobile, puressendo stato il termine assegnato prorogato al 11/1/2007 e, diseguito, al 12/3/2007.5.2.

La Corte territoriale reputava non fondato anche il secondomotivo di gravame, relativo alla mancata valutazione da parte deltribunale dell’inottemperanza della PA alla richiesta di provvedimentiampliativi.5.3.

Veniva respinto anche il terzo motivo di appello, in ordineall’immotivato rigetto delle istanze istruttorie ed alla richiesta diammissione della prova testimoniale.Per la Corte di merito, l’istanza di ammissione della prova pertesti era inammissibile, non avendo provveduto l’appellante atrascrivere i capitoli di prova, essendo insufficiente il mero richiamoagli atti del capo precedente in cui erano stati formulati tali capitoli.5.4.

Veniva respinta anche anche l’istanza di ammissionedocumenti prodotti in sede d’appello: certificato di agibilitàpervenuto solo dopo la sentenza di primo grado, precisamente il30/5/2014; il parere favorevole del dipartimento igiene e sanità del28/3/2003; l’istanza di permesso a costruire datata 22/7/2003; lacomunicazione alla sopraintendenza beni ambientali ed architettonicidel 7/6/2005.5 RG n. 10933/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026Trattavasi, dunque, di documenti non influenti ai fini delladecisione, dovendo la società presentare al Nucleo di valutazione,entro e non oltre il 12/3/2007, la documentazione relativa allaregolarità amministrativa dell’immobile operativo; la società nonaveva contestato di non aver ottemperato a tale adempimento.6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laALFADENT s.n.c.7.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneo falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., con riferimento agli articoli 1218 e 1256 c.c., art. 115c.p.c.».La Corte d’appello, nell’esaminare congiuntamente i motivi primoe terzo di gravame, non avrebbe svolto «una corretta valutazionedelle evidenze probatorie documentali presenti agli atti già dal primogrado di giudizio».Da tali documenti si sarebbe dovuto evincere che LAZIO INNOVAaveva manifestato per facta concludentia «come non avesse volutoavvalersi della clausola risolutiva espressa almeno fino a quando nonha inviato la odierna ricorrente a produrre la documentazione sullaregolarità amministrativa dell’immobile operativo entro il termineperentorio del 12/3/2007 (già peraltro prorogato)».Dai medesimi documenti sarebbe dovuto emergere che «non viera stato un inadempimento riconducibile espressamente allavolontà della [OSCURATO:SOCIETA].», che, aveva chiesto, già dal10/1/2007, il certificato di agibilità che però il Comune avevarilasciato solo il 30/5/2014.6 RG n. 10933/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026Il documento nuovo prodotto in appello starebbe proprio adindicare «l’incredibile ritardo della PA in questione nel rilasciare unacertificazione dopo ben sette anni».In tale documento sarebbe presente la dicitura «vista la richiestain data 19/5/2014»; ciò in quanto si sarebbe «preferito far riproporrel’istanza nel 2014 per non dare giustificazione del perché non si siadato riscontro alla prima richiesta di agibilità del 10/1/2007».2.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.2.1.

La ricorrente chiede, in realtà, una nuova e diversavalutazione delle risultanze istruttorie, completamente esaminatedalla Corte d’appello, non consentita in questa sede.Per quanto riguarda, poi, il documento rilasciatodall’amministrazione comunale in data 30/5/2014, per il quale sicensura la sentenza della Corte territoriale per non aver tenuto contodi tale documento, in realtà, il giudice d’appello non ha dichiarato latardività della produzione, ma ha affermato che «tali documenti sonoininfluenti ai fini della decisione», poiché dovevano essere prodottientro non oltre il 12/3/2007, come da lettera di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA].La ricorrente non ha neppure provveduto a trascrivere, almenoin parte, il contenuto della certificazione rilasciata dal Comune, nonconsentendo a questa Corte di comprendere l’effettiva portata dellastessa.Senza contare, che nella porzione riportata, estremamenteesigua, si fa riferimento ad una «richiesta in data 19/5/2014»,mentre la ricorrente ha sempre sostenuto di aver presentato ladomanda il 10/1/2007.Pertanto, al fine di osservare il principio di autosufficienza laricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto sia della domanda7 RG n. 10933/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026del 10/1/2007, sia di quella del 19/5/2014 e del documento diregolarità amministrativa del 30/5/2014.2.2.

Il motivo risulta anche infondato, in quanto, per costantegiurisprudenza di legittimità, in tema di clausola risolutiva espressa,la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione dellaclausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora lastessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'attodi tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso diulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con talemanifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e puòdesumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama ildebitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni (Cass.,sez. 2, 5/5/2022, n. 14195; Cass., sez.2, 31/10/2013, n. 24564;Cass., sez. 3, 15/7/2005, n. 15027).3.

Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta «l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti».Con riferimento al rigetto delle istanze istruttorie, ad avviso dellaricorrente, la Corte d’appello avrebbe interpretato in modo erroneogli articoli 342 e 345 c.p.c., «in relazione alla reiterazione dellarichiesta di prova non ammessa in primo grado», affermando chel’omessa trascrizione, nell’atto di appello, dei capitoli di prova,avrebbe comportato la decadenza dalla prova stessa.Allo stesso modo, la Corte d’appello avrebbe ritenuto che idocumenti «nuovi», con particolare riferimento al certificato diagibilità emesso nel 2014, erano ininfluenti ai fini della decisione.Per la ricorrente, invece, ai fini dell’impugnazione della decisionesulla ammissione delle istanze istruttorie, sarebbe stato sufficientepresentare uno specifico motivo di impugnazione, motivando le8 RG n. 10933/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026ragioni per le quali l’appellante riteneva che primo giudice avesseerrato nel non ammettere le richieste istruttorie.Tale specifico motivo d’appello sarebbe stato formulato con ilgravame, con il richiamo ai capitoli di prova.Peraltro, con la comparsa conclusionale in appello la societàavrebbe richiamato le istanze istruttorie, già presentate nelle noteex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., tese a dimostrare la «volontàdella [OSCURATO:PERSONA] di non avvalersi della clausola risolutivaespressa, nonché dell’avvenuto inizio o prosecuzione dell’attivitàaziendale finanziata e della richiesta dell’autorizzazioneamministrativa»; ciò anche nella memoria di replica.Aggiunge la ricorrente che «il fatto che non vi sia stata lamateriale di trascrizione dei capitoli di prova non può integrare asommesso avviso di questa difesa l’avvenuta decadenza dalla provadi cui si reitera l’ammissione, non essendo ciò previsto da alcunanorma processuale».Il documento del 2014 (certificato di agibilità del 30/5/2014) erapoi rilevante.

In quanto avrebbe dimostrato che il ritenutoinadempimento era stato in realtà determinato dall’inerzia e dalperdurante ritardo della PA.4.

Il motivo è inammissibile.4.1.

Invero, oltre alla presenza di una doppia decisione conformedi merito ex art. 348-ter c.p.c. – che preclude la censura sullamotivazione della sentenza impugnata - la ricorrente, neppure nelgiudizio di legittimità, riproduce, almeno per stralcio, il contenuto deicapitoli di prova testimoniale, che sarebbero stati articolati, prima,nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e poi richiamati,nell’atto d’appello, anche se non trascritti del gravame.5.

Per questa Corte, però, la parte che si duole della mancataammissione delle prove da parte del giudice di prime cure deve9 RG n. 10933/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026dimostrare di aver trascritto i capitoli di prova al momento dellaprecisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado (Cass., sez.2, 27/2/2019, n. 5741; Cass., sez. 6-3, 4/4/2022, n 10767) e diavere, comunque, reiterato la richiesta di ammissione delle provecon lo specifico motivo d’appello, anche in questo caso riproducendoil contenuto dei capitoli di prova (Cass., sez. 1, 24/11/2015, n.23978, in ragione dell’effetto evolutivo dell’appello), non potendolimitarsi semplicemente alla riproposizione della istanza diammissione della prova costituenda o di esame del documento(Cass., n. 18742 del 2016), dovendo peraltro riproporre le richiesteanche in sede di precisazione delle conclusioni in appello (Cass., sez.3, 27/4/2011, n. 9410), salva una diversa valutazione complessivadella condotta processuale della parte (Cass., sez. 2, 13/5/2025, n.12791).Ed infatti, costituisce principio consolidato di legittimità quelloper cui le istanze istruttorie, non accolte in primo grado e reiteratecon l’atto d’appello, le quali non vengano riproposte in sede diprecisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, aprescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata,così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sullarelativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancataammissione (Cass., sez. 3, 27/4/2011, n 9410).Non è sufficiente, allora, un generico rinvio agli atti del giudiziodi primo grado, ma è necessario che le istanze istruttorie sianospecificamente riproposte (Cass., sez. 3, 15/10/2025, n. 27483;Cass., sez. 2, 27/2/2019, n. 5741).Il motivo, dunque, risulta carenze di autosufficienza ex art. 366,n. 6, c.p.c.10 RG n. 10933/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/20266.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come dadispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026Il PresidenteMauro Di Marzio11 RG n. 10933/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
peciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quRa.Gle. Nc.h iede che11368/2017le comunicazioni delle notificazioni relative al presente procedimentosiano effettuate presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.- ricorrente -contro1 RG n. 10933/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026LAZIO [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura specialein calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara divoler ricevere le comunicazioni delle notificazioni relative al presenteprocedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato,elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso ilsuo studio-controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 4937/2020,depositata il 14/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava domanda di ammissione ai benefici di cui allalegge regionale n. 29 del 1996.In data 10/2/2003 si provvedeva all’ammissione del progetto,per un contributo complessivo di euro 58.514,00, di cui euro2335,00, quale contributo in conto gestione, ed euro 56.179,00,quale contributo in conto capitale.Nelle more venivano erogati euro 14.230,75.Con riferimento all’atto di impegno, protocollo 240/2003, cheprevedeva l’esecuzione del progetto entro tre anni dalla data di iniziodello stesso, il nucleo valutazione regionale inviava alla ALFADENTlettera del 10/10/2006 di revoca del contributo in conto gestione(con recupero della somma di euro 186,00, già versate) edintimando di presentare la documentazione di regolaritàamministrativa dell’immobile operativo entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2 RG n. 10933/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026La [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva la certificazione amministrativa il10/1/2007.Con successiva lettera del 12/2/2007 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giàSviluppo [OSCURATO:SOCIETA]., comunicava all’impresa di dover presentare ladocumentazione relativa alla regolarità amministrativa dell’immobileentro e non oltre il 12/3/2007, in tal modo prorogando la data diconsegna della documentazione.Con lettera del 23/2/2007 [OSCURATO:PERSONA] rilevava che ladocumentazione consegnata era incompleta.Il Comune rilasciava poi certificato di agibilità solo il 30/5/2014.2. Con ricorso per decreto ingiuntivo in data 8/3/2011 LAZIOINNOVA chiedeva il pagamento della somma di euro 14.230,75.3. Avverso tale decreto proponeva opposizione la [OSCURATO:SOCIETA],rilevando che l’atto di impegno prevedeva una clausola risolutivaespressa, nel senso che, una volta decorso il termine di 12 mesisenza che fosse stata iniziata l’attività operativa, ci sarebbe stata larevoca dei contributi concessi, mentre il tempo trascorso «avevaconsentito di proseguire nel progetto iniziale per il quale erano statirichiesti ed erano stati ottenuti in parte contributi».Inoltre, l’inadempimento non era dipeso da sua inerzia, mapiuttosto dal mancato rilascio del certificato di agibilità dei locali,dovuto ai tempi lunghi dell’ente locale territoriale, come era accadutoper il nullaosta della Asl.4. Il tribunale di Roma, con sentenza n. 25879/2013, pubblicatail 24/12/2013, rigettava l’opposizione.Per quel che ancora qui rileva, il tribunale rilevava che laALFADENT non aveva contestato di non avere provveduto, entro iltermine a lei concesso, a produrre la documentazione comprovantela regolarità amministrativa dell’immobile, ma aveva addotto, a sua3 RG n. 10933/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026giustificazione, che tale omissione era da imputare ai tempi impiegatidagli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione.A fronte della lettera del nucleo di valutazione regionale del10/10/2006, la [OSCURATO:SOCIETA] si era limitata ad inoltrare unadocumentazione incompleta, avendo inviato esclusivamente lerichieste presentate presso il Comune di S. Oreste e presso la Asl dicompetenza (comunicazioni di [OSCURATO:SOCIETA] del 12/3/2007 e del17/1/2009).La società, dunque, non aveva dimostrato di essere in possessodella certificazione amministrativa richiesta per il perfezionamentodell’accesso ai benefici pubblici.Non poteva essere accolta la richiesta di rimessione della causasul ruolo per l’espletamento dell’attività istruttoria richiesta dallaparte opponente, «trattandosi di prova superflua».5. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4937/2020,depositata il 14/10/2020, rigettava l’appello.5.1. Per quel che ancora qui rileva, la Corte territorialerespingeva il primo motivo di gravame, relativo al decorso «ditermini non essenziali», deducendo la società che la richiesta diLAZIO [OSCURATO:SOCIETA] di invio della documentazione relativa alla regolaritàamministrativa dell’immobile (agibilità e nullaosta igienico-sanitario), poiché intervenuta in data successiva alle scadenzecontenute nell’atto di impegno del [OSCURATO:DATA_NASCITA], «acclarata la volontà diSviluppo Lazio di non ritenere essenziali i termini richiamati e, quindi,era indice dell’acquiescenza della stessa al decorso di detti termini,incompatibile con la volontà di avvalersi della clausola risolutivaespressa».La Corte d’appello, invece, rilevava che, in tema di clausolarisolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si puòestrinsecare tanto in un comportamento negativo, quando in uno4 RG n. 10933/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026positivo, non determinava l’eliminazione della clausola permodificazione della disciplina contrattuale, né era sufficiente adintegrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore,contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, avessemanifestato l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulterioreprotrazione dell’inadempimento (si citava Cass. n. 24564 del 2013).Pertanto, correttamente il tribunale aveva rigettato l’opposizionea decreto ingiuntivo, non avendo la società prodotto i documentirichiesti, attestante la regolarità amministrativa dell’immobile, puressendo stato il termine assegnato prorogato al 11/1/2007 e, diseguito, al 12/3/2007.5.2. La Corte territoriale reputava non fondato anche il secondomotivo di gravame, relativo alla mancata valutazione da parte deltribunale dell’inottemperanza della PA alla richiesta di provvedimentiampliativi.5.3. Veniva respinto anche il terzo motivo di appello, in ordineall’immotivato rigetto delle istanze istruttorie ed alla richiesta diammissione della prova testimoniale.Per la Corte di merito, l’istanza di ammissione della prova pertesti era inammissibile, non avendo provveduto l’appellante atrascrivere i capitoli di prova, essendo insufficiente il mero richiamoagli atti del capo precedente in cui erano stati formulati tali capitoli.5.4. Veniva respinta anche anche l’istanza di ammissionedocumenti prodotti in sede d’appello: certificato di agibilitàpervenuto solo dopo la sentenza di primo grado, precisamente il30/5/2014; il parere favorevole del dipartimento igiene e sanità del28/3/2003; l’istanza di permesso a costruire datata 22/7/2003; lacomunicazione alla sopraintendenza beni ambientali ed architettonicidel 7/6/2005.5 RG n. 10933/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026Trattavasi, dunque, di documenti non influenti ai fini delladecisione, dovendo la società presentare al Nucleo di valutazione,entro e non oltre il 12/3/2007, la documentazione relativa allaregolarità amministrativa dell’immobile operativo; la società nonaveva contestato di non aver ottemperato a tale adempimento.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laALFADENT s.n.c.7. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneo falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., con riferimento agli articoli 1218 e 1256 c.c., art. 115c.p.c.».La Corte d’appello, nell’esaminare congiuntamente i motivi primoe terzo di gravame, non avrebbe svolto «una corretta valutazionedelle evidenze probatorie documentali presenti agli atti già dal primogrado di giudizio».Da tali documenti si sarebbe dovuto evincere che LAZIO INNOVAaveva manifestato per facta concludentia «come non avesse volutoavvalersi della clausola risolutiva espressa almeno fino a quando nonha inviato la odierna ricorrente a produrre la documentazione sullaregolarità amministrativa dell’immobile operativo entro il termineperentorio del 12/3/2007 (già peraltro prorogato)».Dai medesimi documenti sarebbe dovuto emergere che «non viera stato un inadempimento riconducibile espressamente allavolontà della [OSCURATO:SOCIETA].», che, aveva chiesto, già dal10/1/2007, il certificato di agibilità che però il Comune avevarilasciato solo il 30/5/2014.6 RG n. 10933/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026Il documento nuovo prodotto in appello starebbe proprio adindicare «l’incredibile ritardo della PA in questione nel rilasciare unacertificazione dopo ben sette anni».In tale documento sarebbe presente la dicitura «vista la richiestain data 19/5/2014»; ciò in quanto si sarebbe «preferito far riproporrel’istanza nel 2014 per non dare giustificazione del perché non si siadato riscontro alla prima richiesta di agibilità del 10/1/2007».2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.2.1. La ricorrente chiede, in realtà, una nuova e diversavalutazione delle risultanze istruttorie, completamente esaminatedalla Corte d’appello, non consentita in questa sede.Per quanto riguarda, poi, il documento rilasciatodall’amministrazione comunale in data 30/5/2014, per il quale sicensura la sentenza della Corte territoriale per non aver tenuto contodi tale documento, in realtà, il giudice d’appello non ha dichiarato latardività della produzione, ma ha affermato che «tali documenti sonoininfluenti ai fini della decisione», poiché dovevano essere prodottientro non oltre il 12/3/2007, come da lettera di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA].La ricorrente non ha neppure provveduto a trascrivere, almenoin parte, il contenuto della certificazione rilasciata dal Comune, nonconsentendo a questa Corte di comprendere l’effettiva portata dellastessa.Senza contare, che nella porzione riportata, estremamenteesigua, si fa riferimento ad una «richiesta in data 19/5/2014»,mentre la ricorrente ha sempre sostenuto di aver presentato ladomanda il 10/1/2007.Pertanto, al fine di osservare il principio di autosufficienza laricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto sia della domanda7 RG n. 10933/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026del 10/1/2007, sia di quella del 19/5/2014 e del documento diregolarità amministrativa del 30/5/2014.2.2. Il motivo risulta anche infondato, in quanto, per costantegiurisprudenza di legittimità, in tema di clausola risolutiva espressa,la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione dellaclausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora lastessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'attodi tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso diulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con talemanifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e puòdesumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama ildebitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni (Cass.,sez. 2, 5/5/2022, n. 14195; Cass., sez.2, 31/10/2013, n. 24564;Cass., sez. 3, 15/7/2005, n. 15027).3. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta «l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti».Con riferimento al rigetto delle istanze istruttorie, ad avviso dellaricorrente, la Corte d’appello avrebbe interpretato in modo erroneogli articoli 342 e 345 c.p.c., «in relazione alla reiterazione dellarichiesta di prova non ammessa in primo grado», affermando chel’omessa trascrizione, nell’atto di appello, dei capitoli di prova,avrebbe comportato la decadenza dalla prova stessa.Allo stesso modo, la Corte d’appello avrebbe ritenuto che idocumenti «nuovi», con particolare riferimento al certificato diagibilità emesso nel 2014, erano ininfluenti ai fini della decisione.Per la ricorrente, invece, ai fini dell’impugnazione della decisionesulla ammissione delle istanze istruttorie, sarebbe stato sufficientepresentare uno specifico motivo di impugnazione, motivando le8 RG n. 10933/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026ragioni per le quali l’appellante riteneva che primo giudice avesseerrato nel non ammettere le richieste istruttorie.Tale specifico motivo d’appello sarebbe stato formulato con ilgravame, con il richiamo ai capitoli di prova.Peraltro, con la comparsa conclusionale in appello la societàavrebbe richiamato le istanze istruttorie, già presentate nelle noteex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., tese a dimostrare la «volontàdella [OSCURATO:PERSONA] di non avvalersi della clausola risolutivaespressa, nonché dell’avvenuto inizio o prosecuzione dell’attivitàaziendale finanziata e della richiesta dell’autorizzazioneamministrativa»; ciò anche nella memoria di replica.Aggiunge la ricorrente che «il fatto che non vi sia stata lamateriale di trascrizione dei capitoli di prova non può integrare asommesso avviso di questa difesa l’avvenuta decadenza dalla provadi cui si reitera l’ammissione, non essendo ciò previsto da alcunanorma processuale».Il documento del 2014 (certificato di agibilità del 30/5/2014) erapoi rilevante. In quanto avrebbe dimostrato che il ritenutoinadempimento era stato in realtà determinato dall’inerzia e dalperdurante ritardo della PA.4. Il motivo è inammissibile.4.1. Invero, oltre alla presenza di una doppia decisione conformedi merito ex art. 348-ter c.p.c. – che preclude la censura sullamotivazione della sentenza impugnata - la ricorrente, neppure nelgiudizio di legittimità, riproduce, almeno per stralcio, il contenuto deicapitoli di prova testimoniale, che sarebbero stati articolati, prima,nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e poi richiamati,nell’atto d’appello, anche se non trascritti del gravame.5. Per questa Corte, però, la parte che si duole della mancataammissione delle prove da parte del giudice di prime cure deve9 RG n. 10933/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/2026dimostrare di aver trascritto i capitoli di prova al momento dellaprecisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado (Cass., sez.2, 27/2/2019, n. 5741; Cass., sez. 6-3, 4/4/2022, n 10767) e diavere, comunque, reiterato la richiesta di ammissione delle provecon lo specifico motivo d’appello, anche in questo caso riproducendoil contenuto dei capitoli di prova (Cass., sez. 1, 24/11/2015, n.23978, in ragione dell’effetto evolutivo dell’appello), non potendolimitarsi semplicemente alla riproposizione della istanza diammissione della prova costituenda o di esame del documento(Cass., n. 18742 del 2016), dovendo peraltro riproporre le richiesteanche in sede di precisazione delle conclusioni in appello (Cass., sez.3, 27/4/2011, n. 9410), salva una diversa valutazione complessivadella condotta processuale della parte (Cass., sez. 2, 13/5/2025, n.12791).Ed infatti, costituisce principio consolidato di legittimità quelloper cui le istanze istruttorie, non accolte in primo grado e reiteratecon l’atto d’appello, le quali non vengano riproposte in sede diprecisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, aprescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata,così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sullarelativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancataammissione (Cass., sez. 3, 27/4/2011, n 9410).Non è sufficiente, allora, un generico rinvio agli atti del giudiziodi primo grado, ma è necessario che le istanze istruttorie sianospecificamente riproposte (Cass., sez. 3, 15/10/2025, n. 27483;Cass., sez. 2, 27/2/2019, n. 5741).Il motivo, dunque, risulta carenze di autosufficienza ex art. 366,n. 6, c.p.c.10 RG n. 10933/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10933/2021Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 13025/2026Data pubblicazione 06/05/20266. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026Il PresidenteMauro Di Marzio11 RG n. 10933/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
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