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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36954/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva e nella determinazione della pena.

2. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è estremamente generico, si limita a ritenere eccessiva la pena, non nel minimo edittale.

Invece, la sentenza adeguatamente motiva il trattamento sanzionatorio, rilevando la gravità del fatto e la personalità del ricorrente.

Peraltro, sono state riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche unitamente alla qualificazione dei fatti nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup.

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto motivata adeguatamente.

Anche per la ritenuta recidiva la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando i plurimi e specifici precedenti dell'imputato e le modalità del fatto (con specifica ripartizione dei ruoli con il coimputato) significative di una maggiore pericolosità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva e nella determinazione della pena. 2. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è estremamente generico, si limita a ritenere eccessiva la pena, non nel minimo edittale. Invece, la sentenza adeguatamente motiva il trattamento sanzionatorio, rilevando la gravità del fatto e la personalità del ricorrente. Peraltro, sono state riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche unitamente alla qualificazione dei fatti nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto motivata adeguatamente. Anche per la ritenuta recidiva la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando i plurimi e specifici precedenti dell'imputato e le modalità del fatto (con specifica ripartizione dei ruoli con il coimputato) significative di una maggiore pericolosità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 36954/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris